TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 18518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18518 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FORTE LUCIA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Santa Maria a Cubito n.513
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARANGELLA DAMIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Armando Diaz n.8
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21.10.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Napoli il 17.10.2009, che dalla loro relazione erano nati due figli: FA
(22.12.2011) e ( 04.07.2017), che si erano separati in forza di decreto di omologa Persona_1
n.5512/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 6.07.2022 nel procedimento recante n.RG 6530/2022
e che da quando furono autorizzati dal Presidente a vivere separati la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius: lo scioglimento del matrimonio) alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, a seguito dei rilievi formulati dal Collegio, venivano rimodulati gli accordi di carattere economico e all'udienza del 20.05.2025, celebrata in modalità cartolare, i coniugi dichiaravano di aver risolto tutte le pendenze di natura economica (nello specifico, il finanziamento acceso presso Unicredit Banca, con contratto n. 0000000016458563 con data di scadenza del
20.08.2026 estinto in data 26.02.2025, nonché i n.2 piani di definizione agevolata con Agenzia delle
Entrate (con dichiarazione di adesione del 17/04/2023 prot. W-2023041705450146 per l'importo di euro
2.713,52 con scadenza al 30/11/2027 e con dichiarazione di adesione del 17/04/2023 prot. W-
2023041705450669 per l'importo di euro 3.262,51 con scadenza al 30/11/2027) relativi, cumulativamente, sia a debiti contratti personalmente sia da entrambi i coniugi) la causa veniva pertanto riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-I figli FA e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I minori restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Napoli, Via Camillo Porzio 52; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - il fine settima alternato dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica sera alle 20,00, quando li riporterà presso la dimora materna , nonché tutti i lunedì pomeriggio salvo diverso accordo tra le parti. - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma di euro Pt_2
600,00 entro il 30 di ogni mese, somma che sarà rivalutata di anno in anno al 100% secondo gli indici
Istat.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, per le attività sportive nonché le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano, pertanto, che allo stato non sussistono i presupposti, ex art. 5 L. 898/70, per il riconoscimento di un assegno divorzile l'uno in favore dell'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 Pt_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 , così provvede: Pt_2
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
a Napoli il 17.10.2009 (atto n.206, parte I , S.sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009); Pt_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. FA Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18518 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FORTE LUCIA presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Santa Maria a Cubito n.513
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARANGELLA DAMIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Armando Diaz n.8
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21.10.2024 e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Napoli il 17.10.2009, che dalla loro relazione erano nati due figli: FA
(22.12.2011) e ( 04.07.2017), che si erano separati in forza di decreto di omologa Persona_1
n.5512/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 6.07.2022 nel procedimento recante n.RG 6530/2022
e che da quando furono autorizzati dal Presidente a vivere separati la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius: lo scioglimento del matrimonio) alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, a seguito dei rilievi formulati dal Collegio, venivano rimodulati gli accordi di carattere economico e all'udienza del 20.05.2025, celebrata in modalità cartolare, i coniugi dichiaravano di aver risolto tutte le pendenze di natura economica (nello specifico, il finanziamento acceso presso Unicredit Banca, con contratto n. 0000000016458563 con data di scadenza del
20.08.2026 estinto in data 26.02.2025, nonché i n.2 piani di definizione agevolata con Agenzia delle
Entrate (con dichiarazione di adesione del 17/04/2023 prot. W-2023041705450146 per l'importo di euro
2.713,52 con scadenza al 30/11/2027 e con dichiarazione di adesione del 17/04/2023 prot. W-
2023041705450669 per l'importo di euro 3.262,51 con scadenza al 30/11/2027) relativi, cumulativamente, sia a debiti contratti personalmente sia da entrambi i coniugi) la causa veniva pertanto riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-I figli FA e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I minori restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Napoli, Via Camillo Porzio 52; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - il fine settima alternato dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica sera alle 20,00, quando li riporterà presso la dimora materna , nonché tutti i lunedì pomeriggio salvo diverso accordo tra le parti. - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il Sig. si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma di euro Pt_2
600,00 entro il 30 di ogni mese, somma che sarà rivalutata di anno in anno al 100% secondo gli indici
Istat.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, per le attività sportive nonché le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano, pertanto, che allo stato non sussistono i presupposti, ex art. 5 L. 898/70, per il riconoscimento di un assegno divorzile l'uno in favore dell'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 Pt_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 , così provvede: Pt_2
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
a Napoli il 17.10.2009 (atto n.206, parte I , S.sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009); Pt_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. FA Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4