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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11658 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 19759/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: altri contratti d'opera – appello vertente TRA
(P.IVA ), con sede in Milano (MI) alla via Parte_1 P.IVA_1
Monte Penice n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore delegato rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
OT OM (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio in Piano di Sorrento (NA) alla via Bagnulo n. 132, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
VE (NA) il 11/04/1983 e residente in [...] alla via XX
Settembre n. 87, rappresentata e difesa dall'avv. Ferrara Clelia (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
OL OC (NA) alla via U. Giordano n. 32, giusta procura in atti;
APPELLATA
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno reiterato le medesime conclusioni dei propri scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto CP_2
la società innanzi al Giudice di Pace di Barra, esponendo che, Parte_1
antecedentemente alla stagione calcistica 2018/2019, aveva concluso con la controparte un contratto per la commercializzazione di pacchetti di canali televisivi (cod. cliente n. 12020541), con anche il pacchetto Calcio, che fino a quel momento aveva compreso tutte le gare dei campionati di Serie A e Serie
B; tuttavia, successivamente alla ridistribuzione dei diritti televisivi calcistici per il triennio 2018-2021 (resa nota con comunicato stampa del 13/06/2018),
l'emittente concorrente aveva acquisito tre gare in esclusiva per ogni CP_3
Part turno della Serie A e l'intero campionato di Serie B, ma nonostante ciò non aveva adeguatamente informato i propri clienti o quelli potenziali, né aveva ridotto proporzionalmente il prezzo dell'abbonamento, così venendo sanzionata con delibera della GC (successivamente confermata dal TAR
Lazio), nonché dalla , per condotta commerciale ingannevole e CP_4
aggressiva. Dunque, l'attrice aveva chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale della controparte, con conseguente condanna al risarcimento del danno per €.1.032,00 – pari alla riduzione del 30% del prezzo dell'abbonamento per un periodo di 27 mesi (da agosto 2018 sino alla presentazione della domanda di mediazione innanzi al Corecom Campania) – nonché al risarcimento per danni esistenziali da pratiche commerciali scorrette per €.500,00 o altra somma da accertarsi in giudizio, oltre vittoria di
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 9 spese di lite.
Si era costituita nel giudizio di primo grado la società convenuta, che aveva chiesto il rigetto delle domande attoree per carenza di interesse ad agire ed infondatezza delle richieste risarcitorie, oltre vittoria di spese con attribuzione.
Con la sentenza n. 3341/2024, il Giudice di Pace di Barra aveva accolto le
Part domande della sig.ra per l'effetto condannando al pagamento CP_2
di €.486,00, a titolo di riduzione del prezzo dell'abbonamento, e €.300,00, a titolo di risarcimento in via equitativa, oltre interessi e spese di lite.
Part Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendone la riforma con il rigetto delle domande della sig.ra o, in subordine, la riduzione del CP_2
risarcimento riconosciuto in primo grado, oltre vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: nella parte in cui aveva del tutto omesso la circostanza che la controparte non fosse più titolare di abbonamento al pacchetto Calcio nel periodo interessato, così mancando di interesse ad agire;
nella parte in cui non aveva motivato sulla mancata contestazione delle fatture da parte della sig.ra con conseguente accettazione tacita per CP_2
quiescenza; nella parte in cui aveva riconosciuto le pratiche commerciali
Part scorrette di e ciò in quanto successivamente il Consiglio di Stato aveva parzialmente riformato le pronunce del TAR Lazio, annullando parte delle
Part sanzioni irrogate dalle Autorità; nella parte in cui aveva asserito che non avesse informato adeguatamente i nuovi potenziali clienti sulle modifiche del pacchetto Calcio, per essere tale parte in contrasto con le Condizioni Generali
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 9 Part di Contratto (d'ora innanzi “C.G.C.”) di in subordine, nella parte in cui aveva disposto la somma di €.1.032,00 a titolo di risarcimento, laddove avrebbe dovuto calcolare una riduzione del 30% non sull'intero abbonamento, ma sul solo pacchetto Calcio;
infine, nella parte in cui aveva
Part accolto la richiesta risarcitoria per comportamento illegittimo di per mancanza di prove.
Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, oltre spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Pervenuto il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni, per poi essere assegnata in decisione ex art. 352 c.p.c.
Il Tribunale, letti gli scritti difensivi delle parti e gli atti di causa, comprensivi della produzione di primo grado, ritiene che il gravame vada accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, vanno esaminati i motivi d'appello attinenti alle presunte pratiche commerciali scorrette dell'appellante, che si ritengono fondati.
Infatti, con le sentenze gemelle n. 4402 e 4403 del 2024, il Consiglio di Stato ha riformato parzialmente le pronunce del TAR Lazio, così annullando parte
Part delle sanzioni comminate a dalla GC (e dalla ) ed CP_4
escludendo la sussistenza di alcune delle condotte individuate dall'Autorità
Antitrust.
A tal proposito, merita rammentare che l'GC aveva sanzionato la
[...]
ai sensi dell'art. 21 cod. cons. (d.lgs. 206/2005) per condotte Parte_1
ingannevoli verso potenziali nuovi clienti, per non aver reso chiaro il mutamento dell'offerta calcistica rispetto alla stagione precedente, e ai sensi
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 9 degli artt. 24 e 25 cod. cons. per condotte aggressive verso i clienti già esistenti, per averli indotti al rinnovo dell'abbonamento nell'erronea convinzione di poter usufruire del medesimo contenuto del pacchetto Calcio, senza neppure offrire riduzioni di prezzo o la possibilità di recedere senza pagare penali;
tale delibera era stata confermata dal TAR Lazio, che aveva condiviso le considerazioni dell'Autorità Antitrust per entrambe le tipologie
Part di condotte, respingendo le censure articolate da
Part Pronunciandosi sull'impugnazione proposta da avverso le pronunce di primo grado, il Consiglio di Stato ha deciso diversamente sui due tipi di comportamenti contestati. Infatti, mentre ha rigettato l'appello con riguardo alla condotta violativa dell'art. 21 cod. cons. (pratica commerciale ingannevole), viceversa lo ha accolto per quanto attiene alla presunta violazione degli artt. 24 e 25 cod. cons., evidenziando come le condotte dell'appellante in realtà fossero conformi al disposto delle sue C.G.C., sulla scorta di due ordini di motivi: da un lato, in virtù degli artt.
6.2 e 8 C.G.C.
(secondo cui il cliente accetta che i pacchetti siano soggetti a modifiche di
Part canali e/o contenuti in relazione ai diritti di utilizzazione di cui sia titolare), da ciò derivando che “la Società non avrebbe potuto assicurare
l'invarianza dei contenuti del Pacchetto, che è sempre soggetto a modificazioni in peius o anche in melius, a seconda dei diritti acquisiti da
Par
, sicché “i contenuti concreti del Pacchetto erano necessariamente a
“geometria variabile”” (Cons. Stato 17/05/2024, n. 4402), e ciò anche in ossequio al disposto dell'art. 9 co. 4 del d.lgs. 9/2008 (che recita: “È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 9 dominanti”); dall'altro lato, alla luce degli artt.
3.4 e 6.1 C.G.C. (che permettono al cliente di eliminare singoli pacchetti dal proprio abbonamento oppure di recedere anticipatamente dall'intero contratto restituendo i costi del decoder e/o l'importo di sconti fruiti), disposizioni che ovviano proprio all'ipotesi di modifiche contrattuali non condivise dal cliente, predisponendo delle soluzioni che non configurano affatto pratiche aggressive della società appellante (che, anzi, aveva anche realizzato l'offerta dei cd. “ticket DAZN” per i propri clienti, per permettere la visione ad un prezzo agevolato delle tre partite di Serie A acquisite in esclusiva dalla concorrente).
Orbene, tanto chiarito, la condotta rilevante nella presente sede è proprio la pretesa pratica commerciale aggressiva, non assumendo rilievo la condotta ingannevole verso nuovi clienti – rispetto alla quale il Consiglio di Stato non ha riformato la decisione di primo grado – laddove la sig.ra già CP_2
Part titolare di un abbonamento con certamente non poteva essere considerata cliente nuova o potenziale, considerando altresì il disposto dell'art. 8 C.G.C., che permette ai clienti di essere sempre aggiornati sui
Part contenuti dell'offerta di attraverso il suo sito o il servizio clienti dedicato.
Da ciò discende che, sulla scorta delle considerazioni del Consiglio di Stato, la condotta dell'appellante non ha integrato una pratica aggressiva ex artt. 24
e 25 cod. cons., emergendo con chiarezza dalle condizioni contrattuali
(liberamente accettate dai clienti con l'attivazione dell'abbonamento) la possibilità che l'offerta possa mutare mantenendo lo stesso prezzo e senza che ciò determini un indebito condizionamento della volontà del consumatore, lasciato libero di scegliere se mantenere l'abbonamento così
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 9 com'è, se eliminare singoli pacchetti o, infine, se recedere anticipatamente dall'intero contratto con il rimborso di costi di gestione e/o di promozioni usufruite.
Risultano fondati altresì i motivi d'appello inerenti alla mancanza di interesse ad agire della sig.ra CP_2
In primis, dalla documentazione in atti emerge effettivamente che l'appellata disdiceva l'abbonamento al pacchetto Calcio con decorrenza dal mese di luglio 2018, per poi recedere dall'intero contratto in data 21/09/2018, con fattura di chiusura abbonamento del 31/10/2018 (cfr. allegati da 14 a 17 di parte appellante); ritiene lo scrivente che tali documenti abbiano valenza probatoria di quanto attestato al loro interno, in quanto, seppur la loro validità sia stata oggetto di contestazione dalla sig.ra nel presente grado di CP_2
Part giudizio, gli stessi erano depositati da anche in primo grado ed ivi non erano specificamente contestati dall'allora attrice/odierna appellata, che non proponeva alcuna querela di falso o istanza di verificazione della propria firma. Allora, se la sig.ra usufruiva dell'abbonamento al pacchetto CP_2
Part Calcio di sino al mese di giugno 2018, ciò significa che la ridistribuzione dei diritti televisivi calcistici per il triennio 2018-2021 ha riguardato stagioni successive alla sua disdetta dall'abbonamento, escludendosi, dunque, che la stessa potesse avere interesse a contestare una presunta condotta commercialmente scorretta dell'appellante.
Parimenti, va accolto anche il rilievo sull'intervenuta acquiescenza della cliente alle bollette, per mancata contestazione nei termini previsti dall'art.
Part
2.3 C.G.C. di infatti, su stessa ammissione della sig.ra gli CP_2
importi ivi fatturati venivano pagati spontaneamente e senza riserva.
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 9 Dunque, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui,
Part qualificando la condotta di quale pratica commerciale scorretta, aveva condannato l'odierna appellante alla restituzione di €.486,00: nulla è dovuto a favore dell'appellata, con ciò determinandosi l'assorbimento del motivo di gravame proposto in via subordinata relativamente al quantum risarcitorio.
Passando, infine, all'ultimo motivo d'appello, anch'esso merita accoglimento. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea di
Part risarcimento dei danni esistenziali da illegittimo comportamento di quantificandoli in via equitativa nella somma di €.300,00: ebbene, la sentenza impugnata deve essere riformata anche in questo punto, laddove nessuna prova è stata addotta dalla sig.ra – né in primo, né in secondo grado CP_2
– a sostegno della propria richiesta risarcitoria, così non ottemperando al proprio onere probatorio;
inoltre, errato era anche il ricorso al criterio equitativo, che, si rammenta, può essere utilizzato quando sia difficile provare l'ammontare del danno, postulando, tuttavia, che ne sia sempre dimostrata l'esistenza.
Dunque, per tutte le ragioni suesposte, l'appello va totalmente accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e, quindi, con il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice in primo grado.
Per quanto attiene alle spese di lite, alla luce del mutamento giurisprudenziale relativo alla questione trattata, dirimente ai fini della risoluzione della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 8 di 9 difesa ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza n.
3341/2024 del Giudice di Pace di Barra, rigetta le domande proposte dichiarando che nulla è dovuto all'appellata ed CP_2
ordinando la restituzione all'appellante di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 11/12/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 19759/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: altri contratti d'opera – appello vertente TRA
(P.IVA ), con sede in Milano (MI) alla via Parte_1 P.IVA_1
Monte Penice n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore delegato rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
OT OM (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso il suo studio in Piano di Sorrento (NA) alla via Bagnulo n. 132, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
VE (NA) il 11/04/1983 e residente in [...] alla via XX
Settembre n. 87, rappresentata e difesa dall'avv. Ferrara Clelia (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
OL OC (NA) alla via U. Giordano n. 32, giusta procura in atti;
APPELLATA
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno reiterato le medesime conclusioni dei propri scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto CP_2
la società innanzi al Giudice di Pace di Barra, esponendo che, Parte_1
antecedentemente alla stagione calcistica 2018/2019, aveva concluso con la controparte un contratto per la commercializzazione di pacchetti di canali televisivi (cod. cliente n. 12020541), con anche il pacchetto Calcio, che fino a quel momento aveva compreso tutte le gare dei campionati di Serie A e Serie
B; tuttavia, successivamente alla ridistribuzione dei diritti televisivi calcistici per il triennio 2018-2021 (resa nota con comunicato stampa del 13/06/2018),
l'emittente concorrente aveva acquisito tre gare in esclusiva per ogni CP_3
Part turno della Serie A e l'intero campionato di Serie B, ma nonostante ciò non aveva adeguatamente informato i propri clienti o quelli potenziali, né aveva ridotto proporzionalmente il prezzo dell'abbonamento, così venendo sanzionata con delibera della GC (successivamente confermata dal TAR
Lazio), nonché dalla , per condotta commerciale ingannevole e CP_4
aggressiva. Dunque, l'attrice aveva chiesto accertarsi la responsabilità contrattuale della controparte, con conseguente condanna al risarcimento del danno per €.1.032,00 – pari alla riduzione del 30% del prezzo dell'abbonamento per un periodo di 27 mesi (da agosto 2018 sino alla presentazione della domanda di mediazione innanzi al Corecom Campania) – nonché al risarcimento per danni esistenziali da pratiche commerciali scorrette per €.500,00 o altra somma da accertarsi in giudizio, oltre vittoria di
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 9 spese di lite.
Si era costituita nel giudizio di primo grado la società convenuta, che aveva chiesto il rigetto delle domande attoree per carenza di interesse ad agire ed infondatezza delle richieste risarcitorie, oltre vittoria di spese con attribuzione.
Con la sentenza n. 3341/2024, il Giudice di Pace di Barra aveva accolto le
Part domande della sig.ra per l'effetto condannando al pagamento CP_2
di €.486,00, a titolo di riduzione del prezzo dell'abbonamento, e €.300,00, a titolo di risarcimento in via equitativa, oltre interessi e spese di lite.
Part Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendone la riforma con il rigetto delle domande della sig.ra o, in subordine, la riduzione del CP_2
risarcimento riconosciuto in primo grado, oltre vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, l'appellante impugnava la sentenza di primo grado nelle seguenti parti e per i seguenti motivi: nella parte in cui aveva del tutto omesso la circostanza che la controparte non fosse più titolare di abbonamento al pacchetto Calcio nel periodo interessato, così mancando di interesse ad agire;
nella parte in cui non aveva motivato sulla mancata contestazione delle fatture da parte della sig.ra con conseguente accettazione tacita per CP_2
quiescenza; nella parte in cui aveva riconosciuto le pratiche commerciali
Part scorrette di e ciò in quanto successivamente il Consiglio di Stato aveva parzialmente riformato le pronunce del TAR Lazio, annullando parte delle
Part sanzioni irrogate dalle Autorità; nella parte in cui aveva asserito che non avesse informato adeguatamente i nuovi potenziali clienti sulle modifiche del pacchetto Calcio, per essere tale parte in contrasto con le Condizioni Generali
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 9 Part di Contratto (d'ora innanzi “C.G.C.”) di in subordine, nella parte in cui aveva disposto la somma di €.1.032,00 a titolo di risarcimento, laddove avrebbe dovuto calcolare una riduzione del 30% non sull'intero abbonamento, ma sul solo pacchetto Calcio;
infine, nella parte in cui aveva
Part accolto la richiesta risarcitoria per comportamento illegittimo di per mancanza di prove.
Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, oltre spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Pervenuto il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni, per poi essere assegnata in decisione ex art. 352 c.p.c.
Il Tribunale, letti gli scritti difensivi delle parti e gli atti di causa, comprensivi della produzione di primo grado, ritiene che il gravame vada accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, vanno esaminati i motivi d'appello attinenti alle presunte pratiche commerciali scorrette dell'appellante, che si ritengono fondati.
Infatti, con le sentenze gemelle n. 4402 e 4403 del 2024, il Consiglio di Stato ha riformato parzialmente le pronunce del TAR Lazio, così annullando parte
Part delle sanzioni comminate a dalla GC (e dalla ) ed CP_4
escludendo la sussistenza di alcune delle condotte individuate dall'Autorità
Antitrust.
A tal proposito, merita rammentare che l'GC aveva sanzionato la
[...]
ai sensi dell'art. 21 cod. cons. (d.lgs. 206/2005) per condotte Parte_1
ingannevoli verso potenziali nuovi clienti, per non aver reso chiaro il mutamento dell'offerta calcistica rispetto alla stagione precedente, e ai sensi
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 9 degli artt. 24 e 25 cod. cons. per condotte aggressive verso i clienti già esistenti, per averli indotti al rinnovo dell'abbonamento nell'erronea convinzione di poter usufruire del medesimo contenuto del pacchetto Calcio, senza neppure offrire riduzioni di prezzo o la possibilità di recedere senza pagare penali;
tale delibera era stata confermata dal TAR Lazio, che aveva condiviso le considerazioni dell'Autorità Antitrust per entrambe le tipologie
Part di condotte, respingendo le censure articolate da
Part Pronunciandosi sull'impugnazione proposta da avverso le pronunce di primo grado, il Consiglio di Stato ha deciso diversamente sui due tipi di comportamenti contestati. Infatti, mentre ha rigettato l'appello con riguardo alla condotta violativa dell'art. 21 cod. cons. (pratica commerciale ingannevole), viceversa lo ha accolto per quanto attiene alla presunta violazione degli artt. 24 e 25 cod. cons., evidenziando come le condotte dell'appellante in realtà fossero conformi al disposto delle sue C.G.C., sulla scorta di due ordini di motivi: da un lato, in virtù degli artt.
6.2 e 8 C.G.C.
(secondo cui il cliente accetta che i pacchetti siano soggetti a modifiche di
Part canali e/o contenuti in relazione ai diritti di utilizzazione di cui sia titolare), da ciò derivando che “la Società non avrebbe potuto assicurare
l'invarianza dei contenuti del Pacchetto, che è sempre soggetto a modificazioni in peius o anche in melius, a seconda dei diritti acquisiti da
Par
, sicché “i contenuti concreti del Pacchetto erano necessariamente a
“geometria variabile”” (Cons. Stato 17/05/2024, n. 4402), e ciò anche in ossequio al disposto dell'art. 9 co. 4 del d.lgs. 9/2008 (che recita: “È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 9 dominanti”); dall'altro lato, alla luce degli artt.
3.4 e 6.1 C.G.C. (che permettono al cliente di eliminare singoli pacchetti dal proprio abbonamento oppure di recedere anticipatamente dall'intero contratto restituendo i costi del decoder e/o l'importo di sconti fruiti), disposizioni che ovviano proprio all'ipotesi di modifiche contrattuali non condivise dal cliente, predisponendo delle soluzioni che non configurano affatto pratiche aggressive della società appellante (che, anzi, aveva anche realizzato l'offerta dei cd. “ticket DAZN” per i propri clienti, per permettere la visione ad un prezzo agevolato delle tre partite di Serie A acquisite in esclusiva dalla concorrente).
Orbene, tanto chiarito, la condotta rilevante nella presente sede è proprio la pretesa pratica commerciale aggressiva, non assumendo rilievo la condotta ingannevole verso nuovi clienti – rispetto alla quale il Consiglio di Stato non ha riformato la decisione di primo grado – laddove la sig.ra già CP_2
Part titolare di un abbonamento con certamente non poteva essere considerata cliente nuova o potenziale, considerando altresì il disposto dell'art. 8 C.G.C., che permette ai clienti di essere sempre aggiornati sui
Part contenuti dell'offerta di attraverso il suo sito o il servizio clienti dedicato.
Da ciò discende che, sulla scorta delle considerazioni del Consiglio di Stato, la condotta dell'appellante non ha integrato una pratica aggressiva ex artt. 24
e 25 cod. cons., emergendo con chiarezza dalle condizioni contrattuali
(liberamente accettate dai clienti con l'attivazione dell'abbonamento) la possibilità che l'offerta possa mutare mantenendo lo stesso prezzo e senza che ciò determini un indebito condizionamento della volontà del consumatore, lasciato libero di scegliere se mantenere l'abbonamento così
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 9 com'è, se eliminare singoli pacchetti o, infine, se recedere anticipatamente dall'intero contratto con il rimborso di costi di gestione e/o di promozioni usufruite.
Risultano fondati altresì i motivi d'appello inerenti alla mancanza di interesse ad agire della sig.ra CP_2
In primis, dalla documentazione in atti emerge effettivamente che l'appellata disdiceva l'abbonamento al pacchetto Calcio con decorrenza dal mese di luglio 2018, per poi recedere dall'intero contratto in data 21/09/2018, con fattura di chiusura abbonamento del 31/10/2018 (cfr. allegati da 14 a 17 di parte appellante); ritiene lo scrivente che tali documenti abbiano valenza probatoria di quanto attestato al loro interno, in quanto, seppur la loro validità sia stata oggetto di contestazione dalla sig.ra nel presente grado di CP_2
Part giudizio, gli stessi erano depositati da anche in primo grado ed ivi non erano specificamente contestati dall'allora attrice/odierna appellata, che non proponeva alcuna querela di falso o istanza di verificazione della propria firma. Allora, se la sig.ra usufruiva dell'abbonamento al pacchetto CP_2
Part Calcio di sino al mese di giugno 2018, ciò significa che la ridistribuzione dei diritti televisivi calcistici per il triennio 2018-2021 ha riguardato stagioni successive alla sua disdetta dall'abbonamento, escludendosi, dunque, che la stessa potesse avere interesse a contestare una presunta condotta commercialmente scorretta dell'appellante.
Parimenti, va accolto anche il rilievo sull'intervenuta acquiescenza della cliente alle bollette, per mancata contestazione nei termini previsti dall'art.
Part
2.3 C.G.C. di infatti, su stessa ammissione della sig.ra gli CP_2
importi ivi fatturati venivano pagati spontaneamente e senza riserva.
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 9 Dunque, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui,
Part qualificando la condotta di quale pratica commerciale scorretta, aveva condannato l'odierna appellante alla restituzione di €.486,00: nulla è dovuto a favore dell'appellata, con ciò determinandosi l'assorbimento del motivo di gravame proposto in via subordinata relativamente al quantum risarcitorio.
Passando, infine, all'ultimo motivo d'appello, anch'esso merita accoglimento. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea di
Part risarcimento dei danni esistenziali da illegittimo comportamento di quantificandoli in via equitativa nella somma di €.300,00: ebbene, la sentenza impugnata deve essere riformata anche in questo punto, laddove nessuna prova è stata addotta dalla sig.ra – né in primo, né in secondo grado CP_2
– a sostegno della propria richiesta risarcitoria, così non ottemperando al proprio onere probatorio;
inoltre, errato era anche il ricorso al criterio equitativo, che, si rammenta, può essere utilizzato quando sia difficile provare l'ammontare del danno, postulando, tuttavia, che ne sia sempre dimostrata l'esistenza.
Dunque, per tutte le ragioni suesposte, l'appello va totalmente accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e, quindi, con il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice in primo grado.
Per quanto attiene alle spese di lite, alla luce del mutamento giurisprudenziale relativo alla questione trattata, dirimente ai fini della risoluzione della controversia, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 8 di 9 difesa ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza n.
3341/2024 del Giudice di Pace di Barra, rigetta le domande proposte dichiarando che nulla è dovuto all'appellata ed CP_2
ordinando la restituzione all'appellante di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 11/12/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 19759/2024 R.G. – sentenza Pagina 9 di 9