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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1984, residente in [...]UNI, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Palestro 12/3, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv.
AZ AR (C.F. che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. nata in [...] CP_1 C.F._3
il 09/12/1984, residente in [...]3, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Corso Torino 28/20, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv.
PO GI (C.F. che la rappresenta e la C.F._3 difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Martanesh (Albania) il 15/02/2006, atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, ai sensi della normativa vigente, fermo restando che tutte le decisioni e le questioni attinenti alla figlia verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della stessa.
3) la Sig.ra rinuncia a qualsivoglia forma di mantenimento personale, CP_1 percependo entrambi i coniugi stipendi equipollenti, così come del pari rinuncia il marito a favore della moglie.
4) Non sarà previsto assegno di mantenimento nei confronti di alcun genitore in quanto la gestione della figlia è perfettamente bilanciata al 50% tra i coniugi, con permanenza paritetica della minore presso le rispettive abitazioni di padre e madre.
5) Le spese straordinarie relative ai figli – intendendosi per esse le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per i viaggi e soggiorni studio, per le attività extrascolastiche, le spese di studio e similari – dovranno essere sempre concordate e verranno ripartite al 50% tra i coniugi nelle modalità meglio indicate dal
Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova Sezione IV civile che rappresenta le linee guida del Tribunale in merito alla disciplina delle spese straordinarie.
6) Le parti concordano che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. La minore trascorrerà un tempo paritetico con ciascun genitore, in modo tale da garantire
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 una divisione equilibrata e sostanzialmente equivalente dei giorni di permanenza presso la madre e presso il padre, secondo un calendario concordato tra le parti o, in mancanza di accordo, stabilito con cadenza settimanale alternata, da lunedì a lunedì, con eventuali adattamenti in occasione di festività, vacanze scolastiche e impegni della minore, sempre nell'interesse superiore della stessa.
7) Quanto alle vacanze, in linea generale nel periodo tra giugno e settembre ciascun genitore trascorrerà con la figlia 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi entro il
30 aprile di ciascun anno sulla base delle ferie di entrambi i coniugi. Le festività principali seguiranno il criterio dell'alternanza.
8) I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio della figlia.
9) Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel quale venga a essere trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1984, residente in [...]UNI, Genova (GE) ed elettivamente domiciliato in Via Palestro 12/3, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv.
AZ AR (C.F. che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. nata in [...] CP_1 C.F._3
il 09/12/1984, residente in [...]3, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata in Corso Torino 28/20, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv.
PO GI (C.F. che la rappresenta e la C.F._3 difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Martanesh (Albania) il 15/02/2006, atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) Disporre l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso il padre, ai sensi della normativa vigente, fermo restando che tutte le decisioni e le questioni attinenti alla figlia verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della stessa.
3) la Sig.ra rinuncia a qualsivoglia forma di mantenimento personale, CP_1 percependo entrambi i coniugi stipendi equipollenti, così come del pari rinuncia il marito a favore della moglie.
4) Non sarà previsto assegno di mantenimento nei confronti di alcun genitore in quanto la gestione della figlia è perfettamente bilanciata al 50% tra i coniugi, con permanenza paritetica della minore presso le rispettive abitazioni di padre e madre.
5) Le spese straordinarie relative ai figli – intendendosi per esse le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per i viaggi e soggiorni studio, per le attività extrascolastiche, le spese di studio e similari – dovranno essere sempre concordate e verranno ripartite al 50% tra i coniugi nelle modalità meglio indicate dal
Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova Sezione IV civile che rappresenta le linee guida del Tribunale in merito alla disciplina delle spese straordinarie.
6) Le parti concordano che la figlia sia affidata congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. La minore trascorrerà un tempo paritetico con ciascun genitore, in modo tale da garantire
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 una divisione equilibrata e sostanzialmente equivalente dei giorni di permanenza presso la madre e presso il padre, secondo un calendario concordato tra le parti o, in mancanza di accordo, stabilito con cadenza settimanale alternata, da lunedì a lunedì, con eventuali adattamenti in occasione di festività, vacanze scolastiche e impegni della minore, sempre nell'interesse superiore della stessa.
7) Quanto alle vacanze, in linea generale nel periodo tra giugno e settembre ciascun genitore trascorrerà con la figlia 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi entro il
30 aprile di ciascun anno sulla base delle ferie di entrambi i coniugi. Le festività principali seguiranno il criterio dell'alternanza.
8) I coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio della figlia.
9) Le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
10) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel quale venga a essere trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4