Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 23.5.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 7941 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha Parte_1
premesso: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c.,
l'accertamento del requisito sanitario dell'assegno mensile ex lege
118/1971; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Ciò posto, il ricorrente ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti delle prestazioni richieste, sin dalla data della domanda amministrativa.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto ha contestato l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Acquisite le risultanze della consulenza tecnica medio tempore espletata, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Il c.t.u. nominato nella presente fase processuale, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato le seguenti valutazioni: “Nel corso delle operazioni di consulenza del 24 Marzo 2025 il Sig. riferì di essere Pt_1
affetto da esiti di duplice bypass cardiaco effettuato circa due anni fa, cardiopatia in politerapia farmacologica, ipertensione ed ipercolesterolemia in trattamento farmacologico ed esiti di pneumotorace occorso in età adolescenziale. Il Sig. lamentò, altresì, facile affaticabilità con episodi Pt_1
di dispnea diurna nel corso di deambulazione prolungata e correlata impossibilità a svolgere sforzi di lieve-media entità, nonché tachicardia notturna con contestuale dispnea e disturbo del sonno. Sotto il profilo dell'obiettività clinica fu possibile rilevare discrete apparenti condizioni generali di nutrosanguificazione, dovendosi segnalare un BMI indicativo di obesità di I grado, in assenza di ulteriori elementi di significato patologico.
Dalla documentazione esaminata si riscontra diagnosi di coronaropatia critica multivasale con rivascolarizzazione a carico dell'arteria discendente
Pag. 2 di 5 anteriore e del ramo marginale ottuso della circonflessa, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva con severa ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro ed atrio sinistro di dimensione aumentate, dislipidemia mista, bolla enfisematosa ad esiti fibrotici a carico del lobo superiore di sinistra. In relazione a quanto sopra segnalato, a quanto documentato dal
Sig. ed alla luce del quadro clinico obiettivato in sede di Pt_1
accertamento medico legale deve assumersi che, tenuto conto dei riferimenti tabellari previsti dal D.M. 05.02.1992, è possibile porre in essere una valutazione complessiva del grado di invalidità del Sig. mediante Pt_1
applicazione del calcolo proporzionale riduzionistico in rapporto alle singole invalidità di seguito riportate: - Cod. 6446/6447 Coronaropatia grave (II-III classe NYHA); - Cod. 6013 Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve [11-20]. Deve segnalarsi che nel caso del Sig. le affezioni dalle quali risulta affetto Pt_1
non risultano pienamente identificabili dalle voci tabellate previste dal D.M.
05.02.1992, essendo pertanto utilizzati i sopra elencati codici in qualità di riferimento a fini valutativi”.
Ha pertanto concluso ravvisando un'invalidità civile parziale con riduzione della capacità lavorativa generica nella misura del 67%.
Procedendo, ora, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico- legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché – come detto – esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Pag. 3 di 5 I rilievi mossi dalla odierna parte istante sono, pertanto, inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
In particolare, le patologie cui il ricorrente fa riferimento risultano essere state prese in adeguata considerazione dall'ausiliario del giudice e sono state espressamente richiamate nell'elaborato peritale.
Giova, a tal punto, evidenziare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.
5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive
o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
Sempre ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di consulenza vanno poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Pag. 4 di 5 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1
consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari, 23.5.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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