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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15561 /2024
Segue verbale di udienza del 27/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 15561/2024 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. LAURIERO Parte_1
PAOLA
Opponente
nei confronti di
CP_1
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2024, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1536/2024 del 16.12.2024 emesso dal Tribunale di Bari,
1 Sez. Lavoro, in favore della parte opposta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex art. 633 c.p.c. e chiedendo la revoca dello stesso.
*
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte opposta, che peraltro non è nemmeno costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto del 21.12.2024, così Pt_1
provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 27.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
2
Segue verbale di udienza del 27/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 15561/2024 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. LAURIERO Parte_1
PAOLA
Opponente
nei confronti di
CP_1
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2024, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1536/2024 del 16.12.2024 emesso dal Tribunale di Bari,
1 Sez. Lavoro, in favore della parte opposta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex art. 633 c.p.c. e chiedendo la revoca dello stesso.
*
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte opposta, che peraltro non è nemmeno costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto del 21.12.2024, così Pt_1
provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 27.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
2