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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/11/2024, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 497 dell'8.11.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 166 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Fazio;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Maurizio Manna;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive per inquadramento superiore
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare, riconoscere e dichiarare l'applicazione del livello IV CCNL Metalmeccanici al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed con decorrenza dal mese di febbraio 2009 al mese di dicembre 2018 Controparte_1 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria espletata nel giudizio;
Per l'effetto accertato e dichiarato il diritto al pagamento di differenze retributive per il titolo di cui sopra pari ad Euro 34.914,83 lorde oltre ad
1 Euro 2.573,35 quale differenza a titolo di T.F.R. condannare la parte resistente al pagamento delle suddette somme o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ipotesi: accertare, riconoscere e dichiarare l'applicazione del livello
III CCNL Metalmeccanici al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed con decorrenza dal Controparte_1 mese di febbraio 2009 al mese di dicembre 2017 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria espletata nel giudizio e per l'effetto condannare la resistente a quelle somme risultanti quali differenze retributive oltre all'incidenza sul T.F.R. o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Con vittoria dei compensi a favore del procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.
Resistente: voglia respingere il ricorso proposto dal Sig. con vittoria di spese e competenze legali. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, riassumendo presso questa sede giudiziaria il ricorso promosso presso il Tribunale di Firenze (poi dichiaratosi incompetente territorialmente), premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal febbraio 2009 al 31.12.2020, con Controparte_1 inquadramento, fino al 2016, al II livello CCNL Metalmeccanici, dal 2017 al 2018, al III livello
CCNL Metalmeccanici e, dal 2019 fino al termine del rapporto lavorativo, al IV livello CCNL
Metalmeccanici. Rappresenta di aver svolto, fin dall'inizio della prestazione lavorativa, mansioni di carpenteria e saldatura per la realizzazione di costruzioni in ferro o di strutture metalliche sulla base dei progetti e dei disegni inoltrati dal capo reparto. Rappresenta, inoltre, di aver svolto tali mansioni in piena autonomia, anche alla luce della pregressa esperienza maturata in tale ambito. Chiede, quindi,
l'accertamento dell'inquadramento al IV livello del CCNL Metalmeccanici per il periodo dal 2009 al
2018, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive che quantifica in euro
34.914, 83 (lordi) oltre ad euro 2.573,35 quale differenza a titolo di TFR. In ipotesi chiede l'accertamento dell'inquadramento al III livello del CCNL Metalmeccanici per il periodo precedente al riconoscimento da parte del datore di lavoro (pertanto, dal febbraio 2009 al dicembre 2017).
Si è costituita la società convenuta eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive concernenti i cinque anni precedenti al 29.1.2021 (momento in cui il lavoratore ha avanzato la prima pretesa di pagamento).
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda avanzata in ipotesi stante la sua genericità a fronte della mancata quantificazione delle differenze retributive.
Nel merito, contesta la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente, contestando che il lavoratore abbia svolto fin dall'inizio della prestazione lavorativa la medesima mansione,anche a fronte di una pregressa attività lavorativa in un ambito diverso. In particolare, rappresenta che il
2 ricorrente ha svolto inizialmente la mansione di aiutante degli operai specializzati, stante la mancata esperienza in tale settore, per poi passare, nel 2017, alla luce dell'esperienza di lavoro maturata, all'esecuzione di saldature di normale difficoltà sulla base delle indicazioni degli operai specializzati e del capofficina e, infine, nel 2019, ad effettuare saldature per le quali era richiesta specifiche cognizioni tecniche. Contesta, infine, la quantificazione delle pretese.
La causa, istruita sia oralmente che mediante la documentazione prodotta dalle parti è stata decisa all'esito della discussione orale all'udienza dell'8 novembre 2024 con pubblicazione del dispositivo e con riserva del deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
La domanda non risulta suscettibile di accoglimento.
Pare opportuno premettere il (notorio) procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, il quale non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Sul punto, si è altresì specificato che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., sez. lav., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., sez. lav., n. 25306 del 2018).
Ebbene, analizzando le declaratorie di riferimento, il CCNL Metalmeccanici colloca al IV livello
“i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità o abilità conseguite mediante il necessario tirocinio […]; i lavoratori che senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o
3 attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”. Tra i profili esemplificativi della categoria, vengono individuati i “lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature” – “saldatore” ovvero
“lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione del disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari – modellista in legno”.
La terza categoria, invece, colloca nel livello di riferimento i lavoratori “qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” ovvero quelli che, “con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”. Nella lettura dell'estratto prodotto dal ricorrente, si individuano i profili esemplificativi i “lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà” – ovvero il “saldatore”.
Nel caso di specie, non risulta provato, alla luce dello sfogo della prova orale, l'inquadramento di cui al IV livello CCNL Metalmeccanici dall'assunzione fino al 2018, tenuto conto che nessuna testimonianza risulta aver attribuito al ricorrente, durante tale periodo, cognizioni tecnico pratiche o comunque attività esecutive di natura complessa, ovvero la guida ed il controllo di altri dipendenti, né tantomeno un'autonomia operativa che consentano di ritenere le mansioni concretamente individuabili nell'inquadramento in questione.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente, il Testimone_1 quale si occupava della spezzonatura dei tubi e, comunque, dello svolgimento dell'attività lavorativa insieme ad altri dipendenti (come il Sig. il Sig. ), salvo gli ultimi due anni. Sebbene il CP_2 Pt_2 teste sia tuttora dipendente della società, non sussistono motivi per dubitare della veridicità della testimonianza, del tutto conforme alle ulteriori deposizioni rese nel corso dell'istruttoria.
Difatti, anche il teste , non più dipendente della società e, quindi, del tutto Testimone_2 scevro da interessi nella causa in corso, ha dichiarato di aver visto il ricorrente svolgere varie attività
e, comunque, sempre in ausilio ad altri colleghi (“nel corso del tempo ho avuto modo di vederlo lavorare con più persone. Ho visto che segava, saldava, assemblava. Io l'ho visto all'inizio lavorare con un collega che mi sembra si chiamasse , poi l'ho visto con che faceva tubisteria;
poi l'ho visto con Pt_2 Parte_3 Persona_1
4 che lavorava insieme a lui. Negli ultimi anni (perché lui è andato via prima di me) lavorava insieme ad un ragazzo Per_ alla sega ( o , dove tagliava dei pezzi”). La testimonianza, pertanto, si caratterizza per Persona_2 un'estrema genericità in punto di effettive attribuzioni del ricorrente e di loro collocazione temporale.
Difatti il testimone ha riferito di essere stato dipendente in altro settore (autista) e di non avere una contezza specifica delle attribuzioni dello stesso, confermando peraltro un cambiamento di mansioni nel corso del tempo.
Del tutto conforme risulta poi essere la deposizione resa dal teste attualmente in CP_2 rapporto di collaborazione con la società, il quale ha riferito di aver prestato la propria attività lavorativa insieme al ricorrente ossia lavori di sporzionatura e di taglio del materiale sulla base delle indicazioni del tubista o del carpentiere. In particolare, ha dichiarato: “quando ero dipendente, facevo
l'aiutante dei reparti della società, carpenteria e tubisteria. Ho avuto modo di vedere a lavoro il sig. Il Parte_1 sig. aveva su per giù la mia mansione lavorativa;
lavorava sulla sporzionatura e sul taglio del materiale in base al Pt_1 reparto di assegnazione, in base a quanto ci diceva il tubista o il carpentiere. Io e lui facevamo sostanzialmente le stesse cose. Non si occupava di assemblaggio di piastre meccaniche, né di attività di saldatura. Non ho visto il ricorrente lavorare sulla base dei disegni. Ora che mi chiede se lavorava da solo o riceveva delle indicazioni o delle direttive, c'era il capo reparto e poi il carpentiere o il tubista che dava indicazioni su quanto da fare. Noi andavamo presso l'uno o
l'altro reparto a seconda del bisogno”.
Peraltro, non risulta inficiare il contesto delineato la testimonianza del Sig. , collega Tes_3 di lavoro del ricorrente, il quale sebbene abbia riferito di aver prestato la propria attività lavorativa in supporto del Sig. occupato nell'attività di carpenteria (ovvero, talvolta, di saldatura), nonché di Pt_1 correzione dei disegni, si riferisce ad un arco temporale (2019-2020) in cui il ricorrente risulta già collocato al IV livello CCNL Metalmeccanici, dal momento che il testimone ha dichiarato di aver interrotto il rapporto di lavoro nel 2020-2021 e di aver prestato la propria attività per due anni
(elemento peraltro che trova riscontro nell'allegazione della società resistente successiva all'audizione del testimone).
Non risulta dimostrata la deduzione del ricorrente circa l'identità di mansioni nell'esperienza lavorativa pregressa (specificatamente contestata dalla parte resistente). Inoltre, l'asserzione per cui il superiore inquadramento sarebbe dimostrabile induttivamente per il lungo periodo di inquadramento inferiore risulta apodittica, in quanto, a fronte di una progressione di livello non caratterizzata da automatismo nell'ambito della contrattazione collettiva, risulta perfettamente rientrante nella sfera di attribuzione del datore di lavoro l'assegnazione al proprio personale di mansioni che, pertanto, ben
5 possono essere del tutto routinarie - e di mero supporto alle altre maestranze -nel corso del tempo in ragione delle proprie esigenze di produzione.
In altre parole, alla luce dell'istruttoria espletata non risulta provato il superiore inquadramento di cui al livello IV CCNL Metalmeccanici, tenuto conto che dalle deposizioni rese non risulta emersa l'assunzione di responsabilità ovvero l'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore rivendicata, atteso che nessuno dei testimoni ha attribuito, per il periodo in esame (febbraio 2009-
2018), al ricorrente lo svolgimento di operazioni di natura particolarmente complessa implicanti
“cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno”, né tantomeno di attività di coordinamento ovvero di controllo tecnico-amministrativo.
Non risulta fondata neppure la domanda svolta in ipotesi, dal momento che non risulta provato, sempre per l'arco di riferimento antecedente al riconoscimento da parte del datore di lavoro del livello in questione, l'espletamento di attività esecutive di natura tecnica richiedenti preparazione e pratica di ufficio, dal momento che allo stesso venivano assegnati incarichi di apporto ad altre maestranze che, in punto di effettiva spendita di professionalità, non risultano in alcun modo specificati, ma sono rimasti del tutto generici.
Basti notare, al riguardo, il fatto che nel secondo livello, in cui risulta inquadrato il ricorrente, si evidenziano professionalità del tipo: “lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, esegguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari”; “lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella”; “lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici”; “lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti”. Ne deriva, pertanto, che non vi è motivo per escludere, in assenza di elementi circa la pregnanza dei lavori affidati ad un grado diverso di complessità, che quanto effettuato dal lavoratore nel corso dei primi anni lavorativi non fosse di natura complessa e/o semiripetitivo.
Anche con riferimento a tale domanda, pertanto, alla luce dell'estrema genericità delle mansioni richieste in concreto al sig. non risulta in alcun modo emersa una spendita di professionalità, in Pt_1 maniera qualificante dal punto di vista quantitativo e qualitativo (ed in termini di abitualità e prevalenza), tale da giustificare il superiore inquadramento richiesto, dal momento che non risulta in alcun modo emerso quel quid pluris di difficoltà di esecuzione delle proprie mansioni richiesto per l'inquadramento superiore.
6 La domanda, pertanto, deve essere integralmente respinta, di talché devono parimenti essere rigettate le ulteriori e consequenziali richieste di pagamento delle differenze retributive che sarebbero dovute in ragione del superiore inquadramento.
Attesa la qualità delle parti, nonché la controvertibilità del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue tenuto conto del valore della causa, nonché della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla refusione di metà delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, che liquida per l'intero in €. 6.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge
(metà pari ad €.3.000,00, pertanto, in favore della società resistente); compensa le ulteriori spese di lite tra le parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'8.11.2024 – il 7.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 166 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Fazio;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Maurizio Manna;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive per inquadramento superiore
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare, riconoscere e dichiarare l'applicazione del livello IV CCNL Metalmeccanici al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed con decorrenza dal mese di febbraio 2009 al mese di dicembre 2018 Controparte_1 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria espletata nel giudizio;
Per l'effetto accertato e dichiarato il diritto al pagamento di differenze retributive per il titolo di cui sopra pari ad Euro 34.914,83 lorde oltre ad
1 Euro 2.573,35 quale differenza a titolo di T.F.R. condannare la parte resistente al pagamento delle suddette somme o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ipotesi: accertare, riconoscere e dichiarare l'applicazione del livello
III CCNL Metalmeccanici al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente ed con decorrenza dal Controparte_1 mese di febbraio 2009 al mese di dicembre 2017 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria espletata nel giudizio e per l'effetto condannare la resistente a quelle somme risultanti quali differenze retributive oltre all'incidenza sul T.F.R. o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
Con vittoria dei compensi a favore del procuratore che si dichiara sin da ora antistatario.
Resistente: voglia respingere il ricorso proposto dal Sig. con vittoria di spese e competenze legali. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, riassumendo presso questa sede giudiziaria il ricorso promosso presso il Tribunale di Firenze (poi dichiaratosi incompetente territorialmente), premette di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal febbraio 2009 al 31.12.2020, con Controparte_1 inquadramento, fino al 2016, al II livello CCNL Metalmeccanici, dal 2017 al 2018, al III livello
CCNL Metalmeccanici e, dal 2019 fino al termine del rapporto lavorativo, al IV livello CCNL
Metalmeccanici. Rappresenta di aver svolto, fin dall'inizio della prestazione lavorativa, mansioni di carpenteria e saldatura per la realizzazione di costruzioni in ferro o di strutture metalliche sulla base dei progetti e dei disegni inoltrati dal capo reparto. Rappresenta, inoltre, di aver svolto tali mansioni in piena autonomia, anche alla luce della pregressa esperienza maturata in tale ambito. Chiede, quindi,
l'accertamento dell'inquadramento al IV livello del CCNL Metalmeccanici per il periodo dal 2009 al
2018, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive che quantifica in euro
34.914, 83 (lordi) oltre ad euro 2.573,35 quale differenza a titolo di TFR. In ipotesi chiede l'accertamento dell'inquadramento al III livello del CCNL Metalmeccanici per il periodo precedente al riconoscimento da parte del datore di lavoro (pertanto, dal febbraio 2009 al dicembre 2017).
Si è costituita la società convenuta eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive concernenti i cinque anni precedenti al 29.1.2021 (momento in cui il lavoratore ha avanzato la prima pretesa di pagamento).
Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della domanda avanzata in ipotesi stante la sua genericità a fronte della mancata quantificazione delle differenze retributive.
Nel merito, contesta la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente, contestando che il lavoratore abbia svolto fin dall'inizio della prestazione lavorativa la medesima mansione,anche a fronte di una pregressa attività lavorativa in un ambito diverso. In particolare, rappresenta che il
2 ricorrente ha svolto inizialmente la mansione di aiutante degli operai specializzati, stante la mancata esperienza in tale settore, per poi passare, nel 2017, alla luce dell'esperienza di lavoro maturata, all'esecuzione di saldature di normale difficoltà sulla base delle indicazioni degli operai specializzati e del capofficina e, infine, nel 2019, ad effettuare saldature per le quali era richiesta specifiche cognizioni tecniche. Contesta, infine, la quantificazione delle pretese.
La causa, istruita sia oralmente che mediante la documentazione prodotta dalle parti è stata decisa all'esito della discussione orale all'udienza dell'8 novembre 2024 con pubblicazione del dispositivo e con riserva del deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
La domanda non risulta suscettibile di accoglimento.
Pare opportuno premettere il (notorio) procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, il quale non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Sul punto, si è altresì specificato che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., sez. lav., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., sez. lav., n. 25306 del 2018).
Ebbene, analizzando le declaratorie di riferimento, il CCNL Metalmeccanici colloca al IV livello
“i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità o abilità conseguite mediante il necessario tirocinio […]; i lavoratori che senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o
3 attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente”. Tra i profili esemplificativi della categoria, vengono individuati i “lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature” – “saldatore” ovvero
“lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione del disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari – modellista in legno”.
La terza categoria, invece, colloca nel livello di riferimento i lavoratori “qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro” ovvero quelli che, “con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”. Nella lettura dell'estratto prodotto dal ricorrente, si individuano i profili esemplificativi i “lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà” – ovvero il “saldatore”.
Nel caso di specie, non risulta provato, alla luce dello sfogo della prova orale, l'inquadramento di cui al IV livello CCNL Metalmeccanici dall'assunzione fino al 2018, tenuto conto che nessuna testimonianza risulta aver attribuito al ricorrente, durante tale periodo, cognizioni tecnico pratiche o comunque attività esecutive di natura complessa, ovvero la guida ed il controllo di altri dipendenti, né tantomeno un'autonomia operativa che consentano di ritenere le mansioni concretamente individuabili nell'inquadramento in questione.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente, il Testimone_1 quale si occupava della spezzonatura dei tubi e, comunque, dello svolgimento dell'attività lavorativa insieme ad altri dipendenti (come il Sig. il Sig. ), salvo gli ultimi due anni. Sebbene il CP_2 Pt_2 teste sia tuttora dipendente della società, non sussistono motivi per dubitare della veridicità della testimonianza, del tutto conforme alle ulteriori deposizioni rese nel corso dell'istruttoria.
Difatti, anche il teste , non più dipendente della società e, quindi, del tutto Testimone_2 scevro da interessi nella causa in corso, ha dichiarato di aver visto il ricorrente svolgere varie attività
e, comunque, sempre in ausilio ad altri colleghi (“nel corso del tempo ho avuto modo di vederlo lavorare con più persone. Ho visto che segava, saldava, assemblava. Io l'ho visto all'inizio lavorare con un collega che mi sembra si chiamasse , poi l'ho visto con che faceva tubisteria;
poi l'ho visto con Pt_2 Parte_3 Persona_1
4 che lavorava insieme a lui. Negli ultimi anni (perché lui è andato via prima di me) lavorava insieme ad un ragazzo Per_ alla sega ( o , dove tagliava dei pezzi”). La testimonianza, pertanto, si caratterizza per Persona_2 un'estrema genericità in punto di effettive attribuzioni del ricorrente e di loro collocazione temporale.
Difatti il testimone ha riferito di essere stato dipendente in altro settore (autista) e di non avere una contezza specifica delle attribuzioni dello stesso, confermando peraltro un cambiamento di mansioni nel corso del tempo.
Del tutto conforme risulta poi essere la deposizione resa dal teste attualmente in CP_2 rapporto di collaborazione con la società, il quale ha riferito di aver prestato la propria attività lavorativa insieme al ricorrente ossia lavori di sporzionatura e di taglio del materiale sulla base delle indicazioni del tubista o del carpentiere. In particolare, ha dichiarato: “quando ero dipendente, facevo
l'aiutante dei reparti della società, carpenteria e tubisteria. Ho avuto modo di vedere a lavoro il sig. Il Parte_1 sig. aveva su per giù la mia mansione lavorativa;
lavorava sulla sporzionatura e sul taglio del materiale in base al Pt_1 reparto di assegnazione, in base a quanto ci diceva il tubista o il carpentiere. Io e lui facevamo sostanzialmente le stesse cose. Non si occupava di assemblaggio di piastre meccaniche, né di attività di saldatura. Non ho visto il ricorrente lavorare sulla base dei disegni. Ora che mi chiede se lavorava da solo o riceveva delle indicazioni o delle direttive, c'era il capo reparto e poi il carpentiere o il tubista che dava indicazioni su quanto da fare. Noi andavamo presso l'uno o
l'altro reparto a seconda del bisogno”.
Peraltro, non risulta inficiare il contesto delineato la testimonianza del Sig. , collega Tes_3 di lavoro del ricorrente, il quale sebbene abbia riferito di aver prestato la propria attività lavorativa in supporto del Sig. occupato nell'attività di carpenteria (ovvero, talvolta, di saldatura), nonché di Pt_1 correzione dei disegni, si riferisce ad un arco temporale (2019-2020) in cui il ricorrente risulta già collocato al IV livello CCNL Metalmeccanici, dal momento che il testimone ha dichiarato di aver interrotto il rapporto di lavoro nel 2020-2021 e di aver prestato la propria attività per due anni
(elemento peraltro che trova riscontro nell'allegazione della società resistente successiva all'audizione del testimone).
Non risulta dimostrata la deduzione del ricorrente circa l'identità di mansioni nell'esperienza lavorativa pregressa (specificatamente contestata dalla parte resistente). Inoltre, l'asserzione per cui il superiore inquadramento sarebbe dimostrabile induttivamente per il lungo periodo di inquadramento inferiore risulta apodittica, in quanto, a fronte di una progressione di livello non caratterizzata da automatismo nell'ambito della contrattazione collettiva, risulta perfettamente rientrante nella sfera di attribuzione del datore di lavoro l'assegnazione al proprio personale di mansioni che, pertanto, ben
5 possono essere del tutto routinarie - e di mero supporto alle altre maestranze -nel corso del tempo in ragione delle proprie esigenze di produzione.
In altre parole, alla luce dell'istruttoria espletata non risulta provato il superiore inquadramento di cui al livello IV CCNL Metalmeccanici, tenuto conto che dalle deposizioni rese non risulta emersa l'assunzione di responsabilità ovvero l'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore rivendicata, atteso che nessuno dei testimoni ha attribuito, per il periodo in esame (febbraio 2009-
2018), al ricorrente lo svolgimento di operazioni di natura particolarmente complessa implicanti
“cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno”, né tantomeno di attività di coordinamento ovvero di controllo tecnico-amministrativo.
Non risulta fondata neppure la domanda svolta in ipotesi, dal momento che non risulta provato, sempre per l'arco di riferimento antecedente al riconoscimento da parte del datore di lavoro del livello in questione, l'espletamento di attività esecutive di natura tecnica richiedenti preparazione e pratica di ufficio, dal momento che allo stesso venivano assegnati incarichi di apporto ad altre maestranze che, in punto di effettiva spendita di professionalità, non risultano in alcun modo specificati, ma sono rimasti del tutto generici.
Basti notare, al riguardo, il fatto che nel secondo livello, in cui risulta inquadrato il ricorrente, si evidenziano professionalità del tipo: “lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, esegguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari”; “lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella”; “lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici”; “lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti”. Ne deriva, pertanto, che non vi è motivo per escludere, in assenza di elementi circa la pregnanza dei lavori affidati ad un grado diverso di complessità, che quanto effettuato dal lavoratore nel corso dei primi anni lavorativi non fosse di natura complessa e/o semiripetitivo.
Anche con riferimento a tale domanda, pertanto, alla luce dell'estrema genericità delle mansioni richieste in concreto al sig. non risulta in alcun modo emersa una spendita di professionalità, in Pt_1 maniera qualificante dal punto di vista quantitativo e qualitativo (ed in termini di abitualità e prevalenza), tale da giustificare il superiore inquadramento richiesto, dal momento che non risulta in alcun modo emerso quel quid pluris di difficoltà di esecuzione delle proprie mansioni richiesto per l'inquadramento superiore.
6 La domanda, pertanto, deve essere integralmente respinta, di talché devono parimenti essere rigettate le ulteriori e consequenziali richieste di pagamento delle differenze retributive che sarebbero dovute in ragione del superiore inquadramento.
Attesa la qualità delle parti, nonché la controvertibilità del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue tenuto conto del valore della causa, nonché della non particolare complessità delle questioni sottoposte al Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla refusione di metà delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta, che liquida per l'intero in €. 6.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge
(metà pari ad €.3.000,00, pertanto, in favore della società resistente); compensa le ulteriori spese di lite tra le parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, l'8.11.2024 – il 7.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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