Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 907 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to MIGALDI FRANCESCO Parte_1
appellante
E
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.12.2020 , premesso di essere affetta sin dalla nascita, Parte_1
avvenuta il 15 aprile 1979, da malformazione congenita denominata focomelia, assumeva che, stante l'assenza di tare genetiche o familiari, la patologia deve essere ascritta all'assunzione materna, durante la gravidanza, del farmaco a base di talidomide;
di avere, pertanto, presentato domanda al al fine di ottenere l'erogazione dell'indennizzo mensile in favore Controparte_1
dei soggetti danneggiati da sindrome da talidomide, ai sensi della legge n. 244/2007 e succ. mod. apportate dal d.l. n. 113/2016; che la Commissione medica Ospedaliera di Messina, delegata dal all'espletamento della visita medico legale, riconosceva la patologia “agenesia congenita CP_1
avambraccio e mano bilateralmente;
agenesia V metatarso piede bilateralmente”, ascrivendola alla prima categoria della tabella A, allegata al DPR n. 834/81.
Tanto premesso, esponeva che il , con provvedimento del 29-11-2019, Controparte_1
rigettava la sua richiesta di indennizzo per mancata produzione della prescrizione medica dell'anno
che tale provvedimento di rigetto è illegittimo essendo inesigibile la richiesta di produrre tale prescrizione a distanza di moltissimi anni considerato altresì che l'assunzione di talidomide non sempre necessita di prescrizione medica, potendo essere acquistato direttamente in farmacia e che, inoltre in ogni caso, la prescrizione medica viene trattenuta dalla farmacia al momento dell'acquisto del farmaco in convenzione con il SSN e che, pertanto, il avrebbe dovuto ritenere sufficienti gli atti notori. Evidenziava, inoltre, che la gestante CP_1
poteva assumere il talidomide non necessariamente per una sua particolare patologia essendo utilizzato dalle donne in gravidanza anche per i normali sintomi di nausea.
Chiedeva, dunque, l'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'indennizzo per i danneggiati da talidomide, ascrivibile alla I categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/1981 e, per l'effetto, per la condanna del al pagamento in suo favore dell'indennizzo Controparte_1
mensile pari ad euro 5.319,72 nonché al pagamento degli arretrati dal 1.1.2008 a dicembre 2020 quantificati in euro 781.728,488, oltre interessi e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il tribunale di Cosenza, nella contumacia del , dopo avere richiamato la normativa in CP_1
materia (L. 210/1992 artt. 1 e 2, L. 229/2005 art. 1, L. 244/2007 art. 2 comma 363 e d.l. n.
207/2008, conv. con mod. dalla legge n. 14/09, art. 31 comma 1 bis, d.l. n. 113/2016, conv. dalla legge n. 160/2016, art. 21 ter) e la pronuncia della Corte Costituzionale del 6 febbraio - 20 marzo
2019 n. 55, nonché il decreto del Ministero del lavoro, della sociali, n. 163 Controparte_2
del 2.10.2009 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco) ha affermato che “dalla lettura del provvedimento di rigetto della Commissione si evince che lo stesso è stato fondato sulla ritenuta insussistenza del nesso causale tra l'assunzione materna durante la gravidanza e l'infermità della ricorrente e non anche, per come censurato in ricorso, per la mancata produzione della prescrizione medica dell'anno 1977 da cui fosse evincibile l'assunzione di farmaco a base di talidomide da parte della propria madre durante la gestazione;
ha rilevato il difetto di prova dell'assunzione del farmaco: “in assenza di documentazione probante o di formulazione di alcuna istanza istruttoria, l'assunto è rimasto del tutto indimostrato osservandosi che, peraltro, la prova in ordine alla circostanza dell'assunzione da parte della madre del ricorrente negli anni 1978/79 di farmaco a base di talidomide avrebbe dovuto essere particolarmente pregnante e persuasiva se si considera che è fatto notorio che l'AIFA nell'anno 1962 ha ritirato ufficialmente dal mercato i farmaci a base di talidomide, alla luce delle conclusioni della comunità scientifica mondiale in punto di carattere teratogeno dello stesso.
Pag. 2 di 4 Con la conseguenza che appare assai inverosimile che negli anni 1978/79 la madre della ricorrente abbia potuto assumere tale farmaco, non rinvenibile sul mercato sin dal 1962 o che un medico possa aver prescritto un farmaco con notorio effetto teratogeno ormai acquisito da oltre venti anni ad una donna in gravidanza”.
In conclusione, difettando la prova del primo presupposto dedotto a fondamento della domanda
(assunzione da parte della madre del ricorrente, durante la gravidanza negli anni 1978/79, di farmaco a base di talidomide) il ricorso non può che essere respinto”.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado ed ha lamentato che il giudice di prime cure ha errato nell'affermare che la Commissione medica non abbia rintracciato il nesso causale, laddove invece il rigetto era dovuto al fatto che a corredo di tutta la documentazione sanitaria prodotta non veniva fornita la prescrizione del farmaco a base di talidomide relativa al periodo di gravidanza della madre, risalente all'anno 1978 (ben 43 anni fa) e malgrado il riconoscimento della patologia della focomelia con una palese discriminante poiché per tutti i casi già indennizzati non veniva mai richiesta la prescrizione medica, che è stata sempre sostituita dai relativi atti notori ovvero dichiarazioni sottoscritte innanzi ad un pubblico ufficiale in cui la propria madre o i prossimi congiunti attestavano e dichiaravano l'avvenuta assunzione del farmaco a base di talidomide da parte della gestante. Ha ribadito che i predetti atti notori sono stati sempre ritenuti validi elementi probatori ai fini della dimostrazione dell'avvenuta assunzione del talidomide da parte della gestante e della relativa concessione del diritto all'indennizzo in oggetto.
Il , costituitosi, ha eccepito l'intervenuto giudicato, essendosi pronunciata Controparte_1
sulla questione con sentenza di rigetto il tribunale di Cosenza n. 1261/2015, statuizione confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro n. 647/2016.
In subordine ha comunque condiviso le argomentazioni della sentenza sulla carenza probatoria sull'assunzione del farmaco a base di talidomide durante la gravidanza della madre della ricorrente.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. Occorre premettere che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem"; quindi l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (cfr ex multis Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 48 del 07/01/2021).
Ciò posto, dall'esame delle sentenze versate in atti si desume l'identità di parti, l'identità della
"causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta, nonché del bene della vita che ne forma
Pag. 3 di 4 l'oggetto ("petitum" mediato): ed invero nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1261/2015 il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso proposto nei confronti del dalla Controparte_1
volto al conseguimento dell'indennizzo di cui alla l. n. 229/2005, all'esito di ctu medico- Pt_1
legale, escludendo l'assunzione di talidomide, anche considerando l'epoca della nascita della ricorrente, avvenuta nell'anno 1979, allorquando il farmaco risultava essere già stato ritirato dal commercio nel 1962, con una forbice per il ritiro delle scorte fino al 1966; la statuizione è stata confermata con sentenza della Corte d'Appello n. 647/2016, che è incontestato non sia stata impugnata in Cassazione.
Consegue il rigetto dell'appello.
2.In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione, le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi svolte, tenuto conto del valore della controversia pari ad Euro 781.728,488.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data Parte_1
20.9.2022, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 501/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 13.000,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002 salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
20.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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