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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.993/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 dicembre 2021 da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pierluigi Riondato, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
C.F. e P.IVA Controparte_1
, con sede in Paese (TV), via G. Verdi n. 11, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina
Maresio, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.456/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: Risarcimento danni da infortunio.
Causa trattata all'udienza del 27 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “a) accertare e dichiarare la responsabilità della Società “ Controparte_1
con sede in Paese, via Curtatone 9, per le lesioni subìte dal
[...]
dipendente nell'infortunio del 21.03.2014; Parte_1
b) per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore tutti i danni subìti, quantificati in somma non inferiore ad € 179.317,00 ovvero nel diverso, anche maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia, al quale andranno sommati interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo ed il rimborso delle spese mediche, sostenute e da sostenere, e dal quale andrà detratto
l'ammontare dell'indennizzo versato dall' a titolo di risarcimento del CP_2
danno biologico, quale risultante dalla comunicazione all. 7 al fascicolo di primo grado;
c) in ogni caso condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
pag. 2/12 In via istruttoria 1 - “Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.00 circa, in località Paese (TV), era sul posto di lavoro presso la Parte_1
addetto all'uso del macchinario 'lavatrice' ”;
2 - Controparte_1
“Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.00 circa, per sostituire una lampada al neon, posizionava una scala a libro aperta Parte_1
sopra uno dei macchinari della lavanderia e vi saliva sopra”; “Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.00 circa mentre saliva Parte_1
sulla scala a libro per sostituire la lampada al neon la scala era retta da
”; 4 - “Vero che mentre si trovava sulla Parte_2 Parte_1
scala e reggeva la lampada per la sostituzione il lasciava la Parte_2
scala che stava reggendo da terra e si allontanava con l'intenzione di trovare altra scala e portarsi ad altezza del ricorrente”; 5 - “Vero che interrotto il sostegno da terra la scala sulla quale si trovava Parte_1
si sbilanciava e scivolava dal piano del macchinario, provocando
[...]
la caduta a terra dell' ”; 6 – “Vero che Parte_1 Parte_1
cadeva a terra con tutto il peso del corpo sul tallone sinistro e finendo disteso sul fianco sinistro”; 7 - “Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.20 circa veniva soccorso dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
ed accompagnato al Pronto Soccorso di Castelfranco Veneto Parte_3
(TV).” 8 – “Vero che la domenica 23.03.2014 il si recò a Parte_4
casa dell ” e gli raccomandò di riferire il fatto così Parte_1 Pt_1
come era accaduto presso la sua azienda”. Indica a testi, …
Chiede sin d'ora ammissione di CTU Medico – Legale per valutare le menomazioni attualmente patite dal ricorrente, la loro riconducibilità all'infortunio accaduto a il 21.03.2014, la Parte_1
congruità delle spese sin qui sostenute ed il presumibile ammontare di
pag. 3/12 quelle da sostenere in futuro. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
“In via preliminare di rito emettere ordinanza di
[...]
declaratoria di inammissibilità ex artt. 348bis e 348ter c.p.c. non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello stesso per i motivi sopra dedotti;
Nel merito nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione svolta in via preliminare, respingere tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
456/2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, pubblicata il
10.11.2021 (R.G. 1064/2017).
In ogni caso con vittoria delle spese, competenze, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 dicembre 2021 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.456/21 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la propria domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il giorno 21 marzo 2014.
Con memoria depositata il 3 aprile 2023 si è costituita la società
[...]
chiedendo di dichiarare inammissibile ai sensi Controparte_1
dell'art.348 bis c.p.c. ovvero di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di quattro rinvii d'ufficio per ragioni organizzative, per transito ad altra giurisdizione del giudice relatore e per l'incompatibilità di pag. 4/12 quello subentrato nel suo ruolo, è stata discussa all'udienza del 27 febbraio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Secondo la ricostruzione allegata al ricorso e richiamata dal giudice di primo grado il giorno 21 marzo 2014, l'odierno appellante, assunto con contratto a progetto dalla società convenuta, alle ore 9.00, aveva tentato – unitamente al dipendente – di sostituire la lampada al neon Parte_2
non più funzionante sopra la sua postazione. A tal fine, il aveva Pt_2
posizionato una scala a libro sopra un macchinario e il ricorrente vi sarebbe salito mentre il la teneva ferma, incontrando però delle difficoltà Pt_2
nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione anche in ragione del peso che doveva sostenere da solo. Affermava quindi che il si sarebbe Pt_2
allontanato per prendere un'altra scala al fine di aiutarlo ma in quel mentre sarebbe scivolato dalla scala rovinando a terra sul fianco sinistro, con i conseguenti danni (“frattura pluriframmentaria talamica calcagno sinistro”).
Il giudice trevigiano ha premesso l'atteggiarsi degli oneri probatori e, segnatamente quella incombente sul lavoratore in ordine alla prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, e del nesso di causalità tra l'una e l'altra, in particolare, con rinvio a precedente di legittimità circa la necessità di “una descrizione del fatto materiale che consenta di individuare una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una
pag. 5/12 norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.” (così in motivazione Cass. sez. lav., 7 maggio 2015, n. 9209).”.
Ha ritenuto priva di riscontro l'allegazione del ricorrente: l'unico teste escusso ( citato da parte ricorrente) ha negato di aver aiutato Parte_2
il ricorrente a sostituire una lampada al neon, escludendo che il neon non funzionasse e la disponibilità di una scala per compiere l'operazione descritta in ricorso. Il teste aveva solamente sentito il ricorrente lamentarsi e aveva dichiarato di averlo trovato seduto ad una certa distanza dalla propria postazione di lavoro.
Ha concluso osservando che “Nulla, dunque, può ritenersi provato in merito alla dinamica del sinistro, tanto più se si considera che lo stesso ricorrente ha poi dichiarato in ospedale che la caduta dalla scala se l'era procurata a casa propria.”.
Quanto alla completezza dell'istruttoria orale ha precisato che non era stato escusso il secondo teste indicato dal ricorrente atteso l'esito negativo delle ricerche documentato dai Carabinieri incaricati dell'accompagnamento coattivo. Ha aggiunto, peraltro, che il teste non avrebbe potuto riferire nulla di preciso sulla dinamica dell'infortunio atteso che – per stessa ammissione di parte ricorrente – non era presente al momento dell'evento e sarebbe sopraggiunto solo dopo l'asserita caduta. La circostanza era avvalorata dall'ulteriore dichiarazione del teste , sul punto, circa la presenza Pt_2
lavorativa della persona indicata come teste - - in uno stabile di Parte_3
fianco a quello della società. In conclusione, la testimonianza è stata ritenuta superflua. Anche la notizia del suo reperimento in Svizzera
(volendo ammettere la genuinità – contestata dalla convenuta - della dichiarazione prodotta dalla difesa del ricorrente) non è stata ritenuta pag. 6/12 risolutiva in quanto dal documento si aveva conferma che lo stesso non avrebbe assistito all'evento.
2) Appella la sentenza il signor sulla base dei seguenti tre Parte_1
motivi.
2.1) Col primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione circa il negativo giudizio sulla rilevanza del teste Parte_3
Pure ritenendo raggiunta la prova del fatto, nel contempo lamenta la lacunosità dell'istruttoria, giustificata dalla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del teste che a fronte della diagnosi di frattura Pt_2
scomposta del tallone non ricorso non è stato in grado di riferire se il lavoratore zoppicasse.
Su tale premessa rileva che la sola circostanza dell'assenza al momento del fatto del teste non escusso non avrebbe impedito allo stesso di riferire su una circostanza rilevante quale la presenza della scala accanto all'appellante giacente a terra, quindi, circostanza fortemente indicativa circa l'accadimento all'interno dell'ufficio aziendale.
2.2) Col secondo motivo di impugnazione il signor si duole Parte_1
dell'errato convincimento del giudice circa la mancanza di prova del fatto.
A sostegno della doverosa diversa ricostruzione indicativa della dinamica dell'evento infortunistico sostiene che: a) il teste aveva affermato di Pt_2
averlo trovato seduto a terra e di averlo accompagnato personalmente al
Pronto Soccorso, avendolo visto entrare pochi minuti prima senza che zoppicasse;
b) presentava una gravissima frattura delle ossa del tallone sinistro, sbriciolate a tal punto che fu necessario non solo tenerle insieme con placche metalliche e viti, ma addirittura ricostruirne una parte con frammenti d'osso e all'intervento seguì una convalescenza di quattro mesi:
pag. 7/12 non era logicamente sostenibile che avrebbe potuto recarsi in auto in azienda e camminare sino al proprio luogo di lavoro per simulare che l'infortunio fosse avvenuto colà; da ciò la conseguenza che un danno di tale entità fosse compatibile solo con un urto violentissimo al suolo;
c) l' CP_2
aveva riconosciuto l'occasione lavorativa indennizzandolo.
2.3) Col terzo motivo lamenta l'omesso accertamento circa la responsabilità datoriale.
Sul presupposto della propria ricostruzione dell'evento richiama i principi in tema di affermazione della responsabilità datoriale in relazione ad infortuni sul lavoro che, nel caso di specie andava riconosciuta in ragione della assenza della necessaria istruzione/formazione, dell'inadeguatezza dell'ambiente lavorativa (scarsa illuminazione), e della disponibilità di una scala a libro inidonea per l'intervento manutentivo.
Reitera, in conclusione le proprie istanze istruttorie.
3) L'appello non può essere accolto, pure se ammissibile in quanto implicante una valutazione in ordine all'adeguatezza del compendio istruttorio ai fini della decisione, con ciò dovendo essere rigetta l'eccezione di inammissibilità nei termini prospettati dall'appellata.
3.1) E' pacifico tra le parti che l'accadimento si è verificato all'interno dell'ambiente lavorativo.
In tale senso valgano le allegazioni della società in sede di costituzione nel primo grado di giudizio in base alle quali “Il giorno 21 marzo 2014
l'azienda era chiusa ed i lavoratori addetti alla lavanderia erano in cassa integrazione a causa di un calo di commesse. Alle ore 8.30 circa la segretaria ed il Sig. fratello Parte_5 Parte_2
dell'amministratore, sono invece arrivati al lavoro come di consueto e,
pag. 8/12 dopo aver sbrigato le prime attività preliminari, sono andati alla macchinetta del caffè al primo piano. A questo punto hanno sentito un urlo provenire dalla lavanderia;
la Signora è andata in ufficio mentre il Pt_5
Sig. è andato a verificare cosa fosse successo ed è a questo Parte_2
punto che ha trovato il Sig. seduto sugli scalini di una lavatrice Parte_1
industriale, nel punto indicato sub B nella planimetria allegata sub 4 e raffigurato nelle fotografie allegate sub 6, e cioè a circa 20 metri di distanza dalla sua consueta postazione di lavoro (cfr. fotografie allegate sub 7).”.
E' stata chiarita, inoltre, la circostanza della posizione in cui l'appellante è stato trovato dal teste al momento del suo intervento: “riconosco Pt_2
nella prima foto del documento, in alto, il posto in cui ho trovato Parte_1
seduto. Adr. Sullo stesso posto quando sono arrivato non c'era nessuna scala a terra. Adr. non mi ricordo quale fosse il piede di cui si lamentava il ricorrente, mi sembra il sinistro. normalmente lavorava nella Testimone_1
sala del campionario, dove c'è un tavolo, che è alla fine della linea di lavatrici: sarà distante circa 30 – 40 metri dal luogo in cui l'ho trovato seduto che si lamentava.”.
Sulla base di tale ricostruzione, anche volendo ipotizzare il difetto di funzionamento del neon sopra la postazione di lavoro dell'appellante si tratta di situazione del tutto incompatibile con la ricostruzione del fatto dello stesso nei seguenti termini riassunta in primo grado: “4) La sua postazione di lavoro riceveva la necessaria illuminazione da una lampada al neon appesa al soffitto. 5) Tale lampada era rotta cosicché il ricorrente era costretto a svolgere le mansioni assegnate in assenza di idonea illuminazione.” (pag.2).
pag. 9/12 E' poi rimasto indimostrato quanto allegato col ricorso di primo grado – non essendo neppure capitolata la circostanza – ossia che “Nonostante avesse subito segnalato al datore di lavoro l'inconveniente, questi non aveva provveduto alla sostituzione della lampada difettosa”: si deve ritenere che essendo l'evento verificatosi all'inizio della giornata lavorativa
(“Quel giorno, qualche attimo prima di prendere il caffè, avevo visto arrivare ”) tale segnalazione sarebbe avvenuta nei giorni Parte_1
precedenti.
Sul punto sempre il teste , però, ha smentito che l'esistenza di una Pt_2
lampada non funzionante: “…la lampada sopra il tavolo non era fulminata in quei giorni”.
Il teste è apparso lineare nella propria deposizione in quanto ha riportato la versione dell'appellante, senza alcun atteggiamento omissivo o reticennte, che fin dal momento del suo intervento aveva dichiarato “che era scivolato da una scala lì al lavoro;
preciso che la scala non c'era. Gli ho chiesto perché avesse preso la scala e lui mi ha detto per risposta che aveva dovuto cambiare un neon.”.
In conclusione, si deve ritenere che il contesto lavorativo e la specifica situazione dei luoghi non consentono di avvalorare la versione del lavoratore già sulla base del materiale istruttorio in atti.
3.2) In particolare, con riguardo alla prima doglianza circa l'omessa audizione del teste correttamente il primo giudice ha Parte_3
puntualizzato che “anche qualora il sig. dichiarasse di aver Parte_3
visto una scala nei locali aziendali e di aver soccorso il ricorrente, per ciò solo non si potrebbe affermare che i fatti si siano svolti come descritti in ricorso.”.
pag. 10/12 Di talché anche volendo dare credito alla deduzione difensiva circa la possibilità di audizione dello stesso teste, la sola ipotetica affermazione della presenza di una scala in una posizione eccentrica rispetto al luogo ove si è trovato il lavoratore al momento in cui è stato subito soccorso ed in assenza di allegazione circa uno spostamento di circa 30 – 40 metri, del tutto improbabile non sarebbe concludente ai fini di avvalorare la ricostruzione compiuta dal lavoratore. Va rammentato a tale proposito che, sempre nelle proprie allegazioni di primo grado, il lavoratore aveva affermato che : “… non riusciva a rialzarsi a causa del dolore lancinante al piede sinistro.” (pag. 2),
3.3) Dalle superiori considerazioni deriva che neppure il secondo motivo di impugnazione può essere ritenuto fondato.
Rimane senza una chiara evidenza la dinamica dell'infortunio e, quindi,
l'apprezzamento circa il profilo di nocività dell'ambiente che, come ricordato dal primo giudice, costituisce onere allegatorio del lavoratore. In questa prospettiva la circostanza del riconoscimento ai fini indennitari e assicurativi da parte dell' risulta del tutto coerente con l'accertamento CP_2
in questa sede compiuto, non potendo l'occasione lavorativa implicare automaticamente e di per sé l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro/committente
3.4) In tale modo risulta assorbito il terzo motivo di appello.
4) Al rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere l'appellato delle spese di lite sopportate per il grado di giudizio, liquidate dal collegio come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel minimo,
pag. 11/12 tenuto conto del limitato numero di questioni, strettamente connesse ed in ragione della misura del credito vantato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.4.236,00 oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 dicembre 2021 da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pierluigi Riondato, C.F. , con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
C.F. e P.IVA Controparte_1
, con sede in Paese (TV), via G. Verdi n. 11, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina
Maresio, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.456/21 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: Risarcimento danni da infortunio.
Causa trattata all'udienza del 27 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “a) accertare e dichiarare la responsabilità della Società “ Controparte_1
con sede in Paese, via Curtatone 9, per le lesioni subìte dal
[...]
dipendente nell'infortunio del 21.03.2014; Parte_1
b) per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore tutti i danni subìti, quantificati in somma non inferiore ad € 179.317,00 ovvero nel diverso, anche maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia, al quale andranno sommati interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo ed il rimborso delle spese mediche, sostenute e da sostenere, e dal quale andrà detratto
l'ammontare dell'indennizzo versato dall' a titolo di risarcimento del CP_2
danno biologico, quale risultante dalla comunicazione all. 7 al fascicolo di primo grado;
c) in ogni caso condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale all'uopo dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
pag. 2/12 In via istruttoria 1 - “Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.00 circa, in località Paese (TV), era sul posto di lavoro presso la Parte_1
addetto all'uso del macchinario 'lavatrice' ”;
2 - Controparte_1
“Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.00 circa, per sostituire una lampada al neon, posizionava una scala a libro aperta Parte_1
sopra uno dei macchinari della lavanderia e vi saliva sopra”; “Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.00 circa mentre saliva Parte_1
sulla scala a libro per sostituire la lampada al neon la scala era retta da
”; 4 - “Vero che mentre si trovava sulla Parte_2 Parte_1
scala e reggeva la lampada per la sostituzione il lasciava la Parte_2
scala che stava reggendo da terra e si allontanava con l'intenzione di trovare altra scala e portarsi ad altezza del ricorrente”; 5 - “Vero che interrotto il sostegno da terra la scala sulla quale si trovava Parte_1
si sbilanciava e scivolava dal piano del macchinario, provocando
[...]
la caduta a terra dell' ”; 6 – “Vero che Parte_1 Parte_1
cadeva a terra con tutto il peso del corpo sul tallone sinistro e finendo disteso sul fianco sinistro”; 7 - “Vero che il giorno 21.03.2014 ad ore 9.20 circa veniva soccorso dai sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
ed accompagnato al Pronto Soccorso di Castelfranco Veneto Parte_3
(TV).” 8 – “Vero che la domenica 23.03.2014 il si recò a Parte_4
casa dell ” e gli raccomandò di riferire il fatto così Parte_1 Pt_1
come era accaduto presso la sua azienda”. Indica a testi, …
Chiede sin d'ora ammissione di CTU Medico – Legale per valutare le menomazioni attualmente patite dal ricorrente, la loro riconducibilità all'infortunio accaduto a il 21.03.2014, la Parte_1
congruità delle spese sin qui sostenute ed il presumibile ammontare di
pag. 3/12 quelle da sostenere in futuro. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
“In via preliminare di rito emettere ordinanza di
[...]
declaratoria di inammissibilità ex artt. 348bis e 348ter c.p.c. non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello stesso per i motivi sopra dedotti;
Nel merito nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione svolta in via preliminare, respingere tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
456/2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, pubblicata il
10.11.2021 (R.G. 1064/2017).
In ogni caso con vittoria delle spese, competenze, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 dicembre 2021 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.456/21 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la propria domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il giorno 21 marzo 2014.
Con memoria depositata il 3 aprile 2023 si è costituita la società
[...]
chiedendo di dichiarare inammissibile ai sensi Controparte_1
dell'art.348 bis c.p.c. ovvero di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di quattro rinvii d'ufficio per ragioni organizzative, per transito ad altra giurisdizione del giudice relatore e per l'incompatibilità di pag. 4/12 quello subentrato nel suo ruolo, è stata discussa all'udienza del 27 febbraio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Secondo la ricostruzione allegata al ricorso e richiamata dal giudice di primo grado il giorno 21 marzo 2014, l'odierno appellante, assunto con contratto a progetto dalla società convenuta, alle ore 9.00, aveva tentato – unitamente al dipendente – di sostituire la lampada al neon Parte_2
non più funzionante sopra la sua postazione. A tal fine, il aveva Pt_2
posizionato una scala a libro sopra un macchinario e il ricorrente vi sarebbe salito mentre il la teneva ferma, incontrando però delle difficoltà Pt_2
nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione anche in ragione del peso che doveva sostenere da solo. Affermava quindi che il si sarebbe Pt_2
allontanato per prendere un'altra scala al fine di aiutarlo ma in quel mentre sarebbe scivolato dalla scala rovinando a terra sul fianco sinistro, con i conseguenti danni (“frattura pluriframmentaria talamica calcagno sinistro”).
Il giudice trevigiano ha premesso l'atteggiarsi degli oneri probatori e, segnatamente quella incombente sul lavoratore in ordine alla prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, e del nesso di causalità tra l'una e l'altra, in particolare, con rinvio a precedente di legittimità circa la necessità di “una descrizione del fatto materiale che consenta di individuare una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una
pag. 5/12 norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c.” (così in motivazione Cass. sez. lav., 7 maggio 2015, n. 9209).”.
Ha ritenuto priva di riscontro l'allegazione del ricorrente: l'unico teste escusso ( citato da parte ricorrente) ha negato di aver aiutato Parte_2
il ricorrente a sostituire una lampada al neon, escludendo che il neon non funzionasse e la disponibilità di una scala per compiere l'operazione descritta in ricorso. Il teste aveva solamente sentito il ricorrente lamentarsi e aveva dichiarato di averlo trovato seduto ad una certa distanza dalla propria postazione di lavoro.
Ha concluso osservando che “Nulla, dunque, può ritenersi provato in merito alla dinamica del sinistro, tanto più se si considera che lo stesso ricorrente ha poi dichiarato in ospedale che la caduta dalla scala se l'era procurata a casa propria.”.
Quanto alla completezza dell'istruttoria orale ha precisato che non era stato escusso il secondo teste indicato dal ricorrente atteso l'esito negativo delle ricerche documentato dai Carabinieri incaricati dell'accompagnamento coattivo. Ha aggiunto, peraltro, che il teste non avrebbe potuto riferire nulla di preciso sulla dinamica dell'infortunio atteso che – per stessa ammissione di parte ricorrente – non era presente al momento dell'evento e sarebbe sopraggiunto solo dopo l'asserita caduta. La circostanza era avvalorata dall'ulteriore dichiarazione del teste , sul punto, circa la presenza Pt_2
lavorativa della persona indicata come teste - - in uno stabile di Parte_3
fianco a quello della società. In conclusione, la testimonianza è stata ritenuta superflua. Anche la notizia del suo reperimento in Svizzera
(volendo ammettere la genuinità – contestata dalla convenuta - della dichiarazione prodotta dalla difesa del ricorrente) non è stata ritenuta pag. 6/12 risolutiva in quanto dal documento si aveva conferma che lo stesso non avrebbe assistito all'evento.
2) Appella la sentenza il signor sulla base dei seguenti tre Parte_1
motivi.
2.1) Col primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione circa il negativo giudizio sulla rilevanza del teste Parte_3
Pure ritenendo raggiunta la prova del fatto, nel contempo lamenta la lacunosità dell'istruttoria, giustificata dalla intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del teste che a fronte della diagnosi di frattura Pt_2
scomposta del tallone non ricorso non è stato in grado di riferire se il lavoratore zoppicasse.
Su tale premessa rileva che la sola circostanza dell'assenza al momento del fatto del teste non escusso non avrebbe impedito allo stesso di riferire su una circostanza rilevante quale la presenza della scala accanto all'appellante giacente a terra, quindi, circostanza fortemente indicativa circa l'accadimento all'interno dell'ufficio aziendale.
2.2) Col secondo motivo di impugnazione il signor si duole Parte_1
dell'errato convincimento del giudice circa la mancanza di prova del fatto.
A sostegno della doverosa diversa ricostruzione indicativa della dinamica dell'evento infortunistico sostiene che: a) il teste aveva affermato di Pt_2
averlo trovato seduto a terra e di averlo accompagnato personalmente al
Pronto Soccorso, avendolo visto entrare pochi minuti prima senza che zoppicasse;
b) presentava una gravissima frattura delle ossa del tallone sinistro, sbriciolate a tal punto che fu necessario non solo tenerle insieme con placche metalliche e viti, ma addirittura ricostruirne una parte con frammenti d'osso e all'intervento seguì una convalescenza di quattro mesi:
pag. 7/12 non era logicamente sostenibile che avrebbe potuto recarsi in auto in azienda e camminare sino al proprio luogo di lavoro per simulare che l'infortunio fosse avvenuto colà; da ciò la conseguenza che un danno di tale entità fosse compatibile solo con un urto violentissimo al suolo;
c) l' CP_2
aveva riconosciuto l'occasione lavorativa indennizzandolo.
2.3) Col terzo motivo lamenta l'omesso accertamento circa la responsabilità datoriale.
Sul presupposto della propria ricostruzione dell'evento richiama i principi in tema di affermazione della responsabilità datoriale in relazione ad infortuni sul lavoro che, nel caso di specie andava riconosciuta in ragione della assenza della necessaria istruzione/formazione, dell'inadeguatezza dell'ambiente lavorativa (scarsa illuminazione), e della disponibilità di una scala a libro inidonea per l'intervento manutentivo.
Reitera, in conclusione le proprie istanze istruttorie.
3) L'appello non può essere accolto, pure se ammissibile in quanto implicante una valutazione in ordine all'adeguatezza del compendio istruttorio ai fini della decisione, con ciò dovendo essere rigetta l'eccezione di inammissibilità nei termini prospettati dall'appellata.
3.1) E' pacifico tra le parti che l'accadimento si è verificato all'interno dell'ambiente lavorativo.
In tale senso valgano le allegazioni della società in sede di costituzione nel primo grado di giudizio in base alle quali “Il giorno 21 marzo 2014
l'azienda era chiusa ed i lavoratori addetti alla lavanderia erano in cassa integrazione a causa di un calo di commesse. Alle ore 8.30 circa la segretaria ed il Sig. fratello Parte_5 Parte_2
dell'amministratore, sono invece arrivati al lavoro come di consueto e,
pag. 8/12 dopo aver sbrigato le prime attività preliminari, sono andati alla macchinetta del caffè al primo piano. A questo punto hanno sentito un urlo provenire dalla lavanderia;
la Signora è andata in ufficio mentre il Pt_5
Sig. è andato a verificare cosa fosse successo ed è a questo Parte_2
punto che ha trovato il Sig. seduto sugli scalini di una lavatrice Parte_1
industriale, nel punto indicato sub B nella planimetria allegata sub 4 e raffigurato nelle fotografie allegate sub 6, e cioè a circa 20 metri di distanza dalla sua consueta postazione di lavoro (cfr. fotografie allegate sub 7).”.
E' stata chiarita, inoltre, la circostanza della posizione in cui l'appellante è stato trovato dal teste al momento del suo intervento: “riconosco Pt_2
nella prima foto del documento, in alto, il posto in cui ho trovato Parte_1
seduto. Adr. Sullo stesso posto quando sono arrivato non c'era nessuna scala a terra. Adr. non mi ricordo quale fosse il piede di cui si lamentava il ricorrente, mi sembra il sinistro. normalmente lavorava nella Testimone_1
sala del campionario, dove c'è un tavolo, che è alla fine della linea di lavatrici: sarà distante circa 30 – 40 metri dal luogo in cui l'ho trovato seduto che si lamentava.”.
Sulla base di tale ricostruzione, anche volendo ipotizzare il difetto di funzionamento del neon sopra la postazione di lavoro dell'appellante si tratta di situazione del tutto incompatibile con la ricostruzione del fatto dello stesso nei seguenti termini riassunta in primo grado: “4) La sua postazione di lavoro riceveva la necessaria illuminazione da una lampada al neon appesa al soffitto. 5) Tale lampada era rotta cosicché il ricorrente era costretto a svolgere le mansioni assegnate in assenza di idonea illuminazione.” (pag.2).
pag. 9/12 E' poi rimasto indimostrato quanto allegato col ricorso di primo grado – non essendo neppure capitolata la circostanza – ossia che “Nonostante avesse subito segnalato al datore di lavoro l'inconveniente, questi non aveva provveduto alla sostituzione della lampada difettosa”: si deve ritenere che essendo l'evento verificatosi all'inizio della giornata lavorativa
(“Quel giorno, qualche attimo prima di prendere il caffè, avevo visto arrivare ”) tale segnalazione sarebbe avvenuta nei giorni Parte_1
precedenti.
Sul punto sempre il teste , però, ha smentito che l'esistenza di una Pt_2
lampada non funzionante: “…la lampada sopra il tavolo non era fulminata in quei giorni”.
Il teste è apparso lineare nella propria deposizione in quanto ha riportato la versione dell'appellante, senza alcun atteggiamento omissivo o reticennte, che fin dal momento del suo intervento aveva dichiarato “che era scivolato da una scala lì al lavoro;
preciso che la scala non c'era. Gli ho chiesto perché avesse preso la scala e lui mi ha detto per risposta che aveva dovuto cambiare un neon.”.
In conclusione, si deve ritenere che il contesto lavorativo e la specifica situazione dei luoghi non consentono di avvalorare la versione del lavoratore già sulla base del materiale istruttorio in atti.
3.2) In particolare, con riguardo alla prima doglianza circa l'omessa audizione del teste correttamente il primo giudice ha Parte_3
puntualizzato che “anche qualora il sig. dichiarasse di aver Parte_3
visto una scala nei locali aziendali e di aver soccorso il ricorrente, per ciò solo non si potrebbe affermare che i fatti si siano svolti come descritti in ricorso.”.
pag. 10/12 Di talché anche volendo dare credito alla deduzione difensiva circa la possibilità di audizione dello stesso teste, la sola ipotetica affermazione della presenza di una scala in una posizione eccentrica rispetto al luogo ove si è trovato il lavoratore al momento in cui è stato subito soccorso ed in assenza di allegazione circa uno spostamento di circa 30 – 40 metri, del tutto improbabile non sarebbe concludente ai fini di avvalorare la ricostruzione compiuta dal lavoratore. Va rammentato a tale proposito che, sempre nelle proprie allegazioni di primo grado, il lavoratore aveva affermato che : “… non riusciva a rialzarsi a causa del dolore lancinante al piede sinistro.” (pag. 2),
3.3) Dalle superiori considerazioni deriva che neppure il secondo motivo di impugnazione può essere ritenuto fondato.
Rimane senza una chiara evidenza la dinamica dell'infortunio e, quindi,
l'apprezzamento circa il profilo di nocività dell'ambiente che, come ricordato dal primo giudice, costituisce onere allegatorio del lavoratore. In questa prospettiva la circostanza del riconoscimento ai fini indennitari e assicurativi da parte dell' risulta del tutto coerente con l'accertamento CP_2
in questa sede compiuto, non potendo l'occasione lavorativa implicare automaticamente e di per sé l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro/committente
3.4) In tale modo risulta assorbito il terzo motivo di appello.
4) Al rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere l'appellato delle spese di lite sopportate per il grado di giudizio, liquidate dal collegio come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel minimo,
pag. 11/12 tenuto conto del limitato numero di questioni, strettamente connesse ed in ragione della misura del credito vantato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.4.236,00 oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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