Articolo 11 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 gennaio 1974
Art. 11.
Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attivita' con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.
Il lavoratore a domicilio non puo' eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantita' di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1974
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