Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 17916 /2024
TRA
– CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANFREDINI LIDIA ed elett.te dom.to c/o il difensore
Ricorrente
E
, in persona del pro tempore , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente - contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto dell'Arch. a percepire l'incentivo per funzioni Parte_1 tecniche previsto dall'art. 45 D. Lgs. N. 36/23, avendo svolto le funzioni di RUP e Direttore dei
Lavori nelle determinazioni di affidamento lavori pubblici meglio indicate in premessa negli anni dall'anno 2020 al 2023 stante la regolarità della prestazione e dei documenti giustificati;
3) per l'effetto condannare il al pagamento della somma di 20.187,82 in favore Controparte_1 dell'Arch. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di emissione delle Parte_1 determinazioni e sino al soddisfo, salvo errori e/o omissioni, quale somma derivante dalle singole determinazioni di impegno spesa per incentivi RUP.
4) condannare il al pagamento di compensi e spese del presente giudizio. CP_1
5) emettere ogni provvedimento ritenuto di giustizia.”
Il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa presso il Comune di a far data dal CP_1
04.06.2008 avendo vinto il concorso, con mansioni di Funzionario dell'Ufficio Tecnico Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata del predetto Ente;
di aver con decreto sindacale nr. 7 del
01/07/2021, avuto la proroga dell'incarico ad interim come Responsabile Settore IV – Lavori
Pubblici nonché incarico di sostituto anche del Responsabile VI Settore – Edilizia Privata, in caso di assenza.
Precisava che con decreto sindacale nr. 14 del 04/10/2021 gli veniva prorogato l'incarico ad interim , con specificazione che, nelle more della riorganizzazione dei Settori della macchina comunale, al Responsabile del IV Settore venivano affidate anche le attività di : a) Lavori Pubblici;
b) attività tecnico manutentiva sul territorio;
c) patrimonio comunale e alloggi comunali;
d) servizi cimiteriali;
e) rete fognaria;
f) pubblica illuminazione;
g) demanio comunale e marittimo ( ivi incluse concessioni ed assegnazioni posti barche); h) protezione civile.
Con decreto sindacale nr. 1 del 01/01/2022, gli veniva prorogato l'incarico ad interim di
Responsabile Settore IV – Lavori Pubblici, fino al 31/12/22 ed in sostituzione anche del
Responsabile VI Settore – Edilizia Privata, in caso di assenza.
Con decreto sindacale nr. 3 del 10/02/2022, al ricorrente venivano attribuite le funzioni dell'Ufficio del Paesaggio, servizio autonomo e differenziato dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ai fini dell'esercizio di tutte le funzioni sub delegate in materia paesaggistico ambientale.
Con decreto sindacale nr. 1 del 02/01/2023, il ricorrente veniva nominato Funzionario
Responsabile P.O. del Settore IV Lavori Pubblici e Demanio Marittimo e Patrimonio Immobiliare, nonché Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. B del D. Lgs. N. 81/2008, “in ragione delle competenze professionali e dei poteri funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attribuendogli tutti i compiti di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008…”.
Il ricorrente in funzione delle qualificate competenze nel settore urbanistico – Edilizio - le quali venivano certamente riconosciute dall'Ente attraverso il rinnovo continuo degli incarichi di gestione dei settori affidati - portava a compimento una serie di opere pubbliche attraverso determinazioni a contrarre, mediante affidamento diretto.
Invero con determinazioni nn. 187 del 15/12/2020, 190 del 28/12/2020, 191 del 16/12/2020, 73 del
19/07/2021, 161 del 02/11/2021, 137 del 14/12/2022, 155 del 16/12/2022, 136 del 20/12/22, 139 del 20/12/2022, 142 del 20/12/22, 10 del 21/02/23, 148 del 13/11/23 e nr. 150 del 14/11/23 il ricorrente su indirizzo dell'amministrazione, predisponeva i planning progettuali degli interventi richiesti nelle determine e in qualità di RUP, aggiudicava l'appalto alle varie ditte di volta in volta selezionate e nello stanziamento delle somme da impegnare nel bilancio di previsione dell'ente, computava anche gli importi per l'incentivo riconosciuto dalla legge ai dipendenti dell'ente / stazione appaltante, che avessero svolto le funzioni tecniche, importo del 2% del singolo appalto ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. N. 50/2016, attualmente disciplinate dall'art. 45 D. Lgs. N. 36/23.
Deduceva pertanto che avrebbe dovuto vedersi riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche espletate quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori nelle determinazioni di affidamento di incarichi per lavori pubblici dall'anno 2020 all'anno 2023, e quantificate nella somma di € 20.187,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria, richiesti anche con formale messa in mora, depositata agli atti, rimasta però inevasa.
Il in persona del Sindaco p.t., ritualmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative la causa all'udienza del 8 aprile 2025 veniva decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In fatto risultano circostanze documentalmente provate e non contestate che il sia Parte_1 stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori nelle determinazioni di affidamento di incarichi per lavori pubblici e che gli incarichi siano stati protratti negli anni.
In diritto è necessario analizzare le disposizioni di legge che hanno istituito il particolare compenso oggetto della domanda azionata da parte ricorrente .
Orbene, l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, risultava così formulato: «1. Gli oneri inerenti alla progettazione … fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione …».
La Corte di Cassazione ha definito detta tipologia di incentivo come un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva, che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l'erogazione del compenso.
La funzione degli incentivi “premiale” ex art 113 è volta ad incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte invece che da dipendenti interni, da esterni, sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali: la ratio dei nuovi incentivi è anzitutto quella di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne, rispetto al ricorso all'affidamento esterno di incarichi professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l'Ente, con aggravio della spesa complessiva.
In particolare il legislatore, derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di progettazione interna agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici.
Dunque, l'ambito operativo degli incentivi, sostanzialmente, è solo quello di attività ulteriori e diverse rispetto a quelle istituzionalmente demandate al pubblico dipendente. Diversamente ragionando, infatti, si giungerebbe all'assurdo di ritenere che al dipendente vengano riconosciuti compensi aggiuntivi per attività che già ricadono nei suoi compiti ordinari.
Tuttavia, la corresponsione dell'incentivo necessita anche di un altro presupposto consistente nel fatto che sia avvenuto l'accantonamento delle risorse.
In base a tale orientamento, non sarebbe possibile impegnare ex post le risorse necessarie alla retribuzione delle attività incentivate, in quanto gli incentivi fanno capo al «medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
Ciò premesso, deve però ritenersi che, oltre agli elementi sopra richiamati, risulta altrettanto necessario che le amministrazioni aggiudicatrice abbiano adottato il Regolamento previsto dapprima dall'art. 92 D .Lgs. n. 163/2006, oggi dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale
Regolamento interno costituisce infatti il provvedimento nel quale sono riportati i criteri e le modalità da seguire per la corresponsione degli incentivi ai beneficiari.
Nel caso in esame, però, osserva il giudicante, il ricorrente nello svolgimento degli incarichi progettuali assegnati, i quali vanno dall'anno 2020 all'anno 2023, si è trovato a ridosso dell'avvicendamento della riforma apportata dal Legislatore al Codice dei Contratti Pubblici.
L'art. 45 del D. Lgs. N. 36/2023, ha sostituito nella recente riforma apportata al Codice dei Contratti
Pubblici, l'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, e disciplina gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni progettuali, in base al principio di autosufficienza organizzativa dell'ente secondo il quale, di regola, gli uffici interni provvedono alla predisposizione dei progetti per la realizzazione delle opere a finalità pubblica.
I primi tre commi della normativa citata, recitano così: “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato
I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.
L'incentivo previsto dalla Legge ha lo scopo di incoraggiare e valorizzare l'attività professionale svolta dai dipendenti dell'amministrazione, al fine di evitare il ricorso all'esternalizzazione, con conferimento di incarichi a professionisti esterni che debbano supplire al deficit organico della macchina comunale.
Infatti, l'emolumento spetta al Responsabile Unico del Procedimento ed a coloro che collaborano con il predetto, nella redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed a tutta una serie ben precisa di attività di carattere tecnico, che conducono alla realizzazione dell'opera pubblica.
Il riconoscimento del predetto incentivo, infatti, è ancorato alla circostanza per cui la progettazione dell'opera sia avvenuta all'interno dell'ente e non si sia fatto ricorso a professionisti esterni, comportando in termini economici certamente un vantaggio per pubblica amministrazione.
Nella nuova previsione normativa è stabilito che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione delle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto, bensì anche agli affidamenti diretti.
Le attività incentivabili previste dalla Legge sono quelle elencate tassativamente dall'allegato I.10 del Codice, rubricato al titolo “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” e sono nello specifico: - programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione; - collaboratori del direttore dell'esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico- amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità; - collaudo statico (ove necessario).
Nel caso in esame il a fronte degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Caprese, Parte_1 curava l'intera fase della progettazione dell'opera e la fase dell'affidamento dei lavori alla ditta selezionata, ricoprendo il ruolo di Responsabile unico del progetto e, talvolta, di Direttore dei
Lavori.
Il ricorrente, si rammenta, veniva nominato RUP e Direttore dei Lavori delle opere appaltate con determine dirigenziali e decreti sindacali;
motivo per il quale le funzioni tecniche ricoperte in maniera “aggiuntiva” certamente esulavano dalle mansioni svolte quotidianamente dal predetto, posto che se così non fosse sarebbe bastato un ordine di servizio (atto interno alla PA) e non un atto amministrativo monocratico pubblico, come la determinazione.
Infatti, il ricorrente era assegnato al Settore Demanio Marittimo e Patrimonio Immobiliare e, ad interim, ricopriva diversi ed ulteriori incarichi.
Per merito ed elevate competenze nella materia urbanistica ed edilizia, il ricorrente consentiva all'Amministrazione di risparmiare ingenti costi sulla spesa corrente, evitando il conferimento di incarichi esterni, per la redazione degli stati di progetto delle opere, svolgendo interamente da solo, una serie di adempimenti facenti parte del medesimo iter procedurale, essendo anche capo, ad interim, dei settori a lui assegnati. Il ricorrente, dunque, ha diritto per Legge a percepire l'80% delle somme che sono state impegnate al bilancio di previsione dell'ente relativamente agli anni di competenza in cui sono state emesse le determine, calcolate sulla misura del 2% del costo dei lavori singolarmente appaltati, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali a carico dell'ente (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro del 04/09/23 nr. 25696).
Per quanto concerne il quantum della domanda, il ricorrente effettuava i conteggi con riguardo alle somme rivendicate a titolo di incentivi maturati e non corrisposti facendo riferimento alla documentazione in atti, a cui è possibile liberamente aderire, stante la contumacia del convenuto che peraltro non ha mai disconosciuto le prestazioni rese dal ricorrente come RUP o Direttore dei
Lavori, le quali risultano provate dai decreti di nomina e dalle determinazioni dei responsabili di settore, oltre che dalle opere pubbliche realizzate e venute ad esistenza.
Pertanto, nessuna circostanza osta al riconoscimento del diritto dell'Arch. alla Parte_1 remunerazione per la attività svolte e dettagliatamente indicate in atti e documenti depositati per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunziando ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 20.187,82 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior
[...] danno ex art. 16 legge 412/1991.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei Controparte_1 criteri dettati di cui al D.M. 147/2022, in euro 3.500,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce