Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2332 del 2025, proposto da
RO ET S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello 5;
contro
Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL AL PA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione delle più idonee misure cautelari:
- del provvedimento del 18 settembre 2025, con il quale il Comune di Ragusa ha disposto la conclusione negativa del procedimento avviato sulla domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 259/2003 da EL AL PA e RO ET, per l'installazione di una stazione radio base (“SRB”) in Ragusa, Trav. S.P. 106, foglio di mappa 118, p.lla 322 Sez. A (nome sito: OSPEDALE S.G. PAOLO II; codice sito: RG086);
- della nota prot. n. 105489 del 16 settembre 2025 del Gruppo Tecnico di Valutazione comunale (“TV”), istituito ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Comunale per l'insediamento e la gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissioni elettromagnetiche (“il Regolamento”), che ha respinto le osservazioni presentate da EL AL PA e RO ET in relazione al preavviso di diniego della domanda di autorizzazione, prescrivendo che l'opera sia “ubicata presso l'area adibita a parcheggio pubblico di via Salvatore Occhipinti, ang. Via Tiralongo, quale sito idoneo - già individuato in occasione di precedente verbale TV (n. 32/21 - cod. sito RG38 RG-Cultrone, piano di rete del gestore TIM, impianto poi non implementato) - di proprietà comunale e adiacente all'ubicazione indicata” nella domanda di autorizzazione;
- della nota del 3 settembre 2025, con il quale il Comune, in recepimento del verbale del TV n. 48 del 16 luglio 2025, ha emesso il preavviso di diniego della domanda di autorizzazione;
- del verbale n. 48 relativo alla seduta del 16 luglio 2025, con il quale il TV ha prescritto per il sito prescelto da EL AL PA e RO ET “la coabitazione con l'impianto (cod. sito RG38 - RG CUTRONE - gestore TIM), ubicato presso l'area adibita a parcheggio pubblico, di via Salvatore Occhipinti, ang. Via Tiralongo”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO RI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). La società odierna ricorrente rappresenta di essere la joint venture costituita nel 2023, da Wind Tre S.p.a. e Iliad AL S.p.a., al fine di condividere e gestire congiuntamente le rispettive reti di telefonia mobile nelle aree a bassa densità di popolazione.
In particolare, la medesima è titolare sia di un’autorizzazione generale per l’installazione e fornitura di una rete di comunicazione elettronica sul territorio nazionale, sia di un’autorizzazione generale per l’espletamento di attività di Mobile Virtual ETwork Operator, ex art. 11 d.lgs. 259/2003, e fornisce servizi ai propri azionisti utilizzando le frequenze radiomobili già nella dotazione spettrale degli stessi.
Con il ricorso introduttivo del giudizio espone di aver presentato - unitamente alla società EL, cui il ricorso è stato notificato a fini di litis denuntiatio - al Comune di Ragusa e all’Arpa, in data 26 giugno 2025, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del d.lgs 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base con tecnologia 4G e 5G (nome sito: Ospedale S.G. Paolo I), allegando una relazione tecnica e un progetto architettonico.
In relazione alla detta istanza: i) in data 24 luglio 2025, l’Arpa ha rilasciato il parere tecnico favorevole; ii) nella seduta del 16 luglio 2025, di cui al verbale n. 48, il Gruppo Tecnico di Valutazione (TV), istituito ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, “riscontrata nell’area proposta dal gestore la presenza di almeno un altro impianto già esaminato dal TV”, ha prescritto “la coabitazione con l’impianto suaccennato, di cui al verbale n. 32/21 (cod. sito RG38 – RG - Cultrone – Gestore Tim), ubicato presso l’area adibita a parcheggio pubblico, di via Salvatore Occhipinti, ang. Via Tiralongo”; iii) con nota del 3 settembre 2025, il Comune, in recepimento del suindicato verbale ha emesso il preavviso di diniego della domanda di autorizzazione, in riscontro al quale la ricorrente, unitamente alla cointeressata, ha osservato che la postazione del “gestore TIM” non è stata edificata; iv) con nota prot. n. 105489 del 16 settembre 2025, il TV ha confermato “la prescrizione, …, relativa all’ubicazione dell’impianto de quo presso l’area adibita a parcheggio pubblico di via Salvatore Occhipinti, ang. Via Tiralongo, quale sito idoneo”, pur riconoscendo la mancata realizzazione della postazione del “gestore TIM”.
E’ seguita, infine, l’adozione del provvedimento del 18 settembre 2025, con cui il Comune di Ragusa, recependo il parere della TV, ha disposto la conclusione negativa del procedimento.
Avverso il suindicato provvedimento, di cui il ricorrente chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, sono articolate le seguenti doglianze:
I) Sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1, 3 e 6 della legge 241/1990. Sull’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto: non spiegherebbe la ragione per cui la Stazione Radio Base non possa essere edificata presso il sito indicato dalla ricorrente nell’istanza; contraddicendo il riconoscimento della “compatibilità dell’impianto da realizzare con le prescrizioni del Regolamento”, se ne imporrebbe la realizzazione in un diverso sito solo perché in precedenza ritenuto idoneo su domanda di altri operatori, malgrado l’impianto non sia stato, in seguito, concretamente da questi ultimi realizzato; il detto sito, contrariamente a quanto affermato, disterebbe 650 mt in linea d’aria dal sito individuato dalla ricorrente, non potendosi pertanto ritenere ad esso “adiacente”.
II) Sulla violazione degli artt. 3, 8, 43 e 51 del d.lgs 259/2003, dell’art. 8 della legge 36/2001; art. 27 delle NTA del “Piano Paesaggistico Ambiti Ragusa - Paesaggio Locale 7 – “Altipiano Ibleo” e del Regolamento Comunale per l’insediamento e la gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissioni elettromagnetiche. Sull’eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.
Assume parte ricorrente che, prescrivendo la realizzazione della SRB in un punto diverso da quello proposto con la domanda di autorizzazione, l’Amministrazione intimata avrebbe violato:
- gli artt. 3, 43 e 51 del d.lgs 259/2003, che riconoscono le SRB quali opere di interesse generale, di pubblica utilità, assimilate alle urbanizzazioni primarie, compatibili quindi con qualsiasi destinazione urbanistica, coerentemente con il principio della necessaria capillarità degli impianti;
- l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, il quale consente ai Comuni, tramite apposito regolamento, di vietare la realizzazione delle SRB in “siti sensibili individuati in modo specifico” e non di invertire la regola, limitando a specifici siti l’ubicazione degli impianti;
- l’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 259/2003, il quale, a sua volta, conferma di divieto ai Comune di “limitare a particolari aree del territorio la possibilità di installazione”;
- il Piano Paesaggistico regionale e Regolamento, i quali non hanno vietato la realizzazione della SRB nel sito individuato nella domanda di autorizzazione, non trattandosi di area sensibile, mentre lo hanno vietato nel sito prescritto dai provvedimenti impugnati, vincolato paesaggisticamente.
In data 27 novembre 2025, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame, deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie sulla base dei seguenti argomenti: i) l’amministrazione avrebbe agito nel rispetto del Regolamento comunale per l’insediamento e gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissione elettromagnetiche di cui alla delibera di C.C. n. 79 del 9/9/2010, indicando il sito ritenuto più idoneo rispetto a quello indicato nella domanda; ii) l’art. 3 del citato regolamento si limiterebbe a elencare, in ordine preferenziale, aree di diversa natura in cui localizzare gli impianti; iii) spetterebbe alla società interessata dimostrare l’inidoneità, da un punto di vista tecnico, del sito proposto dal comune; iv) in ogni caso, il sito sarebbe stato indicato in via prioritaria e preferenziale, senza un obbligo vincolante.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2). Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Con il ricorso in esame parte ricorrente si duole del provvedimento con cui il Comune di Ragusa ha comunicato la conclusione negativa e l’archiviazione del procedimento avviato sull’istanza presentata dalla società ricorrente per l’installazione di una stazione radio base. Il diniego è stato motivato dalla circostanza secondo la quale il Gruppo Tecnico di Valutazione ha prescritto la coabitazione dell’impianto proposto con altro impianto, la cui realizzazione è stata in precedenza autorizzata su un diverso sito (asseritamente adiacente), ma, di fatto, mai avvenuta, circostanza, questa, confermata dallo stesso provvedimento impugnato, in cui si riconosce che l’impianto “ospitante” non è mai stato implementato.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere che la prescrizione di coabitazione è stata originariamente formulata dal TV (cfr. verbale n. 48 del 16 luglio 2025) sulla base della ritenuta “compatibilità dell’impianto da realizzare con le prescrizioni del Regolamento”, nonché di un presupposto, ossia la “presenza” di un impianto potenzialmente ospitante, in seguito rivelatosi tout court “inesistente”, in quanto, come rappresentato nelle controdeduzioni trasmesse dalla ricorrente in riscontro al preavviso di diniego, questo non è mai stato realizzato, né potrebbe esserlo, stante la sopravvenuta scadenza del termine annuale di efficacia della relativa autorizzazione (rilasciata, fra l’altro, ad altro operatore).
Sebbene, dunque, nel corso dell’istruttoria sia successivamente emersa l’erroneità di un presupposto determinante ai fini della prescrizione di coabitazione, l’Amministrazione (il TV, prima, e il Comune di Ragusa, dopo) si è limitata a prenderne atto, confermando acriticamente la detta prescrizione.
Tale modus operandi si appalesa, tuttavia, illegittimo.
Invero, in accoglimento del primo motivo di gravame, il Collegio osserva che né il provvedimento conclusivo, né i presupposti verbali del TV contengono un apparato argomentativo idoneo a illustrare le ragioni - anche di interesse pubblico - che sorreggono il mantenimento della detta prescrizione, da un lato, e il giudizio di ritenuta inidoneità del sito proposto dalla ricorrente, dall’altro, riflettendo gravi insufficienze e carenze dell’istruttoria svolta sull’istanza.
Gli atti avversati, in sostanza, non rendono intellegibili le ragioni del diniego, risultando corredati da un apparato argomentativo lacunoso.
In una situazione come quella descritta, nella quale nessuna causa ostativa sostanziale è identificabile rispetto all’impianto di cui è richiesta l’autorizzazione, il Giudice di seconde cure (cfr. Cons. St., sez. VI, 13/05/2025, n. 4075) ha affermato come <<non vi sia alcuna necessità di valutare ipotetici siti alternativi: “siccome non sussiste alcuna disposizione atta a precludere l’istallazione dell’impianto nel sito prescelto dalla società, non risulta neppure necessaria l’individuazione di un eventuale sito alternativo. Tale seconda opzione si configura solo per ovviare all’impossibilità di installazione nel sito prescelto; eventualità che, nel caso in esame, per le ragioni già espone, non si pone” (Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350; Id.: Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5284; Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689)>>
Per altro (cfr., da ultimo, T.A.R. Catanzaro, sez. II, 14/10/2025, n. 1662), <<non sussiste in ogni caso un obbligo del soggetto istante di prendere in considerazione un sito alternativo qualora non vi siano cause ostative all'installazione dell'opera nel sito indicato dall'operatore (Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350; Tar Palermo, Sez. V, sentenza n. 2779 dell'8 ottobre 2024 T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 01/04/2025, (ud. 15/01/2025, dep. 01/04/2025), n.1096). Tale conclusione è confermata anche dall’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, che considera la possibilità di accordi tra il Comune e il soggetto privato circa la collocazione delle infrastrutture solo come una eventualità>>.
La circostanza che, come dedotto negli scritti difensivi (e non nei provvedimenti impugnati), l’art. 3 del Regolamento comunale preveda criteri localizzativi (tanto più “da seguire in via prioritaria”, come sostenuto nelle dette difese comunali, e non in maniera escludente), non consente comunque di comprendere le ragioni per le quali detti criteri non siano soddisfatti nel caso di specie.
Né, come argomentato dall’Amministrazione resistente, può per converso esigersi dalla società ricorrente la dimostrazione della inidoneità del sito alternativo proposto dall’Amministrazione, proprio perché tale prescrizione – salvo specifici casi, nel caso di specie non ricorrenti – non assume carattere vincolante per l’operatore, sicché è vero proprio il contrario, vale a dire che deve essere l’Amministrazione a indicare le ragioni escludenti per l’impianto nella proposta localizzazione.
Altresì fondato è il secondo motivo in quanto, se è ben vero che in base all’art. 50, comma 1, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, come modificato con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, l’autorità procedente ha la facoltà di imporre la coubicazione nei confronti degli operatori già “insediati”, nel caso di specie l’impianto ospitante non è mai stato realizzato, con la conseguenza che, nel confermare la prescrizione di coubicazione, l’Amministrazione ha, di fatto, semplicemente imposto l’ubicazione in un sito diverso da quello indicato, senza apparente ragione giustificatrice (come sopra argomentato).
Come recentemente osservato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, 20 febbraio 2025, n. 675), «le disposizioni - eurounitaria e nazionale - sono chiare nel prevedere la facoltà di imporre la coubicazione nei confronti degli operatori già insediati (“ i cui impianti siano stati già autorizzati ed insediati ”: cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 829), ai quali appunto può essere imposto l’obbligo di ospitare i nuovi operatori che facciano a loro volta richiesta di autorizzazione, laddove l’installazione del nuovo impianto sia in contrasto con esigenze di tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza, o con gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. […] In particolare, la preclusione alla realizzazione dell’impianto come progettato dalla società ricorrente in ragione di una - impossibile in rerum natura “coabitazione” (data l’inesistenza dell’infrastruttura ospitante) - finisce per: - porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2025, n. 561); - porre nel nulla il principio dell'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza che le stesse sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2024, n. 5104)».
Conclusivamente, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori motivati provvedimenti, da eventualmente adottare nel rispetto dell’effetto conformativo alla presente decisione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.
Condanna parte resistente alle spese del giudizio, che vengono liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RI SA, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO RI SA |
IL SEGRETARIO