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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
7/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DANIELA LUCA anche in sostituzione dell'avv. GIOVANNI CARUSO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA RITA MONDELLO in sostituzione dell'avv. FABIO MARTORANA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7/2023 R.G.
TRA avv. CARUSO GIOVANNI, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] (c.f. ), rappresentato e difeso, come da CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Daniela Luca, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato, nonché da se stesso
APPELLANTE
CONTRO
, sito in Oliveri (ME) via Controparte_1 del Mare n. 2 (c.f. ), in persona di , n.q. di legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante della società amministratrice elettivamente Controparte_3 domiciliato in Oliveri, in via del Mare n. 2, presso il complesso condominiale, rappresentato e difeso, unitamente e divisamente, dall'avv. Daniela Carini e dall'avv.
Fabio Martorana
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 28 dicembre 2022 l'avv. Giovanni Caruso proponeva appello avverso la sentenza n. 177/2022 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva rigettato l'opposizione spiegata contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di €
2 755,88 in favore del a titolo di oneri e spese Controparte_1 condominiali.
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 7 aprile 2023, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo alcuni rinvii resi necessari per la definizione di controversie di più risalente iscrizione, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'appellante censura la sentenza impugnata per omesso esame dei motivi di censura avanzati in primo grado, dolendosi in particolare della mancata valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (sia con riferimento all'errata individuazione della settimana di turnazione in multiproprietà per cui gli sono stati addebitati oneri sia per la necessità di intimare il pagamento all'amministratore del singolo appartamento in multiproprietà) nonché di incompetenza per territorio.
Il gravame va respinto.
Il principio di cui ha fatto applicazione il Giudice di prime cure è corretto, giacché è ius receptum come “[n]el procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (v., per tutte,
Cass., S.U., n. 26629/2009).
Infatti, quando la parte censura di non essere “proprietario della settimana di multiproprietà cui ineriva il credito medesimo, circostanza documentalmente comprovata” non fa altro che contestare l'an del credito, che trova la sua causa nel verbale di assemblea e nella documentazione ad essa allegata;
delibera che, pertanto, andava appositamente censurata o direttamente o tramite il rappresentante della singola multiproprietà che, in forza del mandato ricevuto, ha l'obbligo di comunicare l'esito delle deliberazioni ai mandanti;
obbligo a cui corrisponde il diritto/dovere del condomino di informarsi.
Le restanti censure su cui, invero, il Giudice di Pace non si è pronunciato sono inammissibili.
La lettura dell'opposizione al decreto ingiuntivo rivela che l'avv. Caruso aveva in origine contestato solo la propria estraneità al debito (sul già ricordato presupposto
3 di essere titolare di una settimana di godimento diversa da quella per il pagamento dei cui oneri era stato emesso il provvedimento monitorio), chiedendo altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. e la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Le ulteriori censure – i.e. incompetenza e legittimazione passiva dell'amministratore della singola multiproprietà a ricevere intimazione di pagamento – sono state invero proposte con la memoria depositata il 20 settembre 2022.
Sennonché è principio consolidato che “[n]el procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse
a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 Rv.
603902; Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001 Rv. 544516; più di recente, v. anche Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012 Rv. 620746)” (v. Cass., n. 20840/2017).
Nel caso di specie alla prima udienza il Giudice ha effettuato un mero rinvio (“rinvia la causa ai sensi dell'art. 320 c.p.c. all'udienza del 20-9-022”), ma non ha ritenuto alla luce dell'attività delle parti di dover sollecitare ulteriori produzioni e richieste di prova né, invero, ha assegnato alcun termine per memorie difensive che pure erano state chieste dall'odierno appellante, il quale le ha dunque depositate irritualmente.
In altre parole, era onere dell'opponente – convenuto in senso sostanziale nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo – indicare già alla prima udienza i nuovi motivi di censura e non assumere l'iniziativa di depositare memorie difensive, finendo per eludere de facto le preclusioni dell'unica udienza di trattazione
4 effettivamente celebratasi. Di qui la reiezione dell'appello e la superfluità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'avv. Giovanni Caruso e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese del primo grado di giudizio, in difetto di appello incidentale, rimangono compensate.
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 7/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 177/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Patti;
2) condanna l'avv. GIOVANNI CARUSO a rifondere al
[...]
le spese di lite, che liquida in € 232,00 oltre spese Controparte_1 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 25 settembre 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
5
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
7/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. DANIELA LUCA anche in sostituzione dell'avv. GIOVANNI CARUSO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA RITA MONDELLO in sostituzione dell'avv. FABIO MARTORANA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7/2023 R.G.
TRA avv. CARUSO GIOVANNI, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...] (c.f. ), rappresentato e difeso, come da CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Daniela Luca, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato, nonché da se stesso
APPELLANTE
CONTRO
, sito in Oliveri (ME) via Controparte_1 del Mare n. 2 (c.f. ), in persona di , n.q. di legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante della società amministratrice elettivamente Controparte_3 domiciliato in Oliveri, in via del Mare n. 2, presso il complesso condominiale, rappresentato e difeso, unitamente e divisamente, dall'avv. Daniela Carini e dall'avv.
Fabio Martorana
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 28 dicembre 2022 l'avv. Giovanni Caruso proponeva appello avverso la sentenza n. 177/2022 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva rigettato l'opposizione spiegata contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di €
2 755,88 in favore del a titolo di oneri e spese Controparte_1 condominiali.
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 7 aprile 2023, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo alcuni rinvii resi necessari per la definizione di controversie di più risalente iscrizione, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'appellante censura la sentenza impugnata per omesso esame dei motivi di censura avanzati in primo grado, dolendosi in particolare della mancata valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (sia con riferimento all'errata individuazione della settimana di turnazione in multiproprietà per cui gli sono stati addebitati oneri sia per la necessità di intimare il pagamento all'amministratore del singolo appartamento in multiproprietà) nonché di incompetenza per territorio.
Il gravame va respinto.
Il principio di cui ha fatto applicazione il Giudice di prime cure è corretto, giacché è ius receptum come “[n]el procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (v., per tutte,
Cass., S.U., n. 26629/2009).
Infatti, quando la parte censura di non essere “proprietario della settimana di multiproprietà cui ineriva il credito medesimo, circostanza documentalmente comprovata” non fa altro che contestare l'an del credito, che trova la sua causa nel verbale di assemblea e nella documentazione ad essa allegata;
delibera che, pertanto, andava appositamente censurata o direttamente o tramite il rappresentante della singola multiproprietà che, in forza del mandato ricevuto, ha l'obbligo di comunicare l'esito delle deliberazioni ai mandanti;
obbligo a cui corrisponde il diritto/dovere del condomino di informarsi.
Le restanti censure su cui, invero, il Giudice di Pace non si è pronunciato sono inammissibili.
La lettura dell'opposizione al decreto ingiuntivo rivela che l'avv. Caruso aveva in origine contestato solo la propria estraneità al debito (sul già ricordato presupposto
3 di essere titolare di una settimana di godimento diversa da quella per il pagamento dei cui oneri era stato emesso il provvedimento monitorio), chiedendo altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. e la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Le ulteriori censure – i.e. incompetenza e legittimazione passiva dell'amministratore della singola multiproprietà a ricevere intimazione di pagamento – sono state invero proposte con la memoria depositata il 20 settembre 2022.
Sennonché è principio consolidato che “[n]el procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse
a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 Rv.
603902; Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001 Rv. 544516; più di recente, v. anche Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012 Rv. 620746)” (v. Cass., n. 20840/2017).
Nel caso di specie alla prima udienza il Giudice ha effettuato un mero rinvio (“rinvia la causa ai sensi dell'art. 320 c.p.c. all'udienza del 20-9-022”), ma non ha ritenuto alla luce dell'attività delle parti di dover sollecitare ulteriori produzioni e richieste di prova né, invero, ha assegnato alcun termine per memorie difensive che pure erano state chieste dall'odierno appellante, il quale le ha dunque depositate irritualmente.
In altre parole, era onere dell'opponente – convenuto in senso sostanziale nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo – indicare già alla prima udienza i nuovi motivi di censura e non assumere l'iniziativa di depositare memorie difensive, finendo per eludere de facto le preclusioni dell'unica udienza di trattazione
4 effettivamente celebratasi. Di qui la reiezione dell'appello e la superfluità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'avv. Giovanni Caruso e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese del primo grado di giudizio, in difetto di appello incidentale, rimangono compensate.
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 7/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 177/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Patti;
2) condanna l'avv. GIOVANNI CARUSO a rifondere al
[...]
le spese di lite, che liquida in € 232,00 oltre spese Controparte_1 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 25 settembre 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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