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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
IV, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 02/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 24.11.2025 e dalla parte resistente il
02.12.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 723 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1943 ivi residente ed elettivamente domiciliato in Camastra (AG), via Vittorio Veneto n.
110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cascià che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale di Agrigento in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM 26379 del
30/03/07, dal funzionario dott.ssa , a ciò designato con ordine di servizio del Persona_1
Direttore di Sede n. 2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Agrigento
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositata il 26
1 febbraio 2025 esponeva: Parte_1
- di avere presentato “in data 22/08/2024 … per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di accompagnamento, con le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate in base al disposto normativo vigente”;
- che a seguito di visita medica effettuata “in data 19/09/2024 … veniva riconosciuto INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% con data di decorrenza dal 22/08/2024”, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di: “disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Leggi 18/80 e 508/88 con decorrenza dalla data della domanda del 22/09/2024 o, subordinatamente, dalla data indicata dal C.T.U. con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria …; con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento da distrarre in favore del procuratore … antistatario”.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 09 giugno 2025 memoria difensiva con la quale contestava le domande avanzate dal ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento del 05.06.2025 il Giudice nominava il ctu dott.ssa Persona_2
e fissava l'udienza del 02.12.2025 per il suo giuramento, da svolgersi nelle modalità previste dagli artt. 127 ter c.p.c.
In data 28.11.2025 l' depositava memoria integrativa con la quale rappresentava che CP_1
“in attuazione del principio di autotutela della Pubblica amministrazione di cui all'art. 21 nonies, della Legge 241/1990 e seguenti, la ha adottato il provvedimento in autotutela con il CP_2 quale viene riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento, oggetto del contendere, con decorrenza sin dalla data di domanda amministrativa” e chiedeva “al Giudice adito di dichiarare cessata la materia del contendere” con “compensazione o quanto meno una riduzione” delle spese di lite.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 24.11.2025
e dalla parte resistente il 02.12.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza l'espletamento della C.T.U. richiesta dall'istante e revocando la nomina effettuata con provvedimento del 05.06.2025.
2. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia
2 del contendere.
Invero, in seno alla memoria integrativa depositata il 28 novembre 2025 l
[...]
ha rappresentato di aver “proceduto ad un riesame del verbale Controparte_1 medico-legale di INVALIDITÀ CIVILE redatto dalla Commissione Medica ASL di Canicattì” del
19/09/2024 e che “al termine di tale procedimento il Medico Responsabile della U.O.C./U.O.S.
o suo delegato, su autorizzazione del Responsabile della Unità Operativa, ritiene sussistenti CP_1
i requisiti sanitari per riconoscere il soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di Pt_2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) - indennità di accompagnamento con Decorrenza dalla Data della Domanda 22/08/2024” (cfr. verbale autotutela definitivo depositato il 28.11.2025).
Pertanto, con l'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto il presente giudizio per atp. Tant'è vero che, nella citata memoria integrativa e nelle successive note ex art. 127 ter c.p.c. il funzionario rappresentante l' ha invocato una declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere da parte dell'adita autorità giudiziaria.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Sicché, a fronte di tale innegabile stato di fatto e dell'esplicita richiesta formulata dalla parte resistente, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3. Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo
2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto
2015, n. 17312).
Secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. civ., sez. II, 29
3 novembre 2016, n. 24234). Ed ancora: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).
Il Giudice non può, quindi, esimersi dal verificare le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non essendo ammissibile che la necessità di servirsi del processo per ottener ragione torni in danno del ricorrente.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale dell che ha CP_1 riconosciuto la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l'ottenimento dei benefici richiesti solo con il verbale del 18.07.2025 (protocollo: 8901.18/07/2025.0297013) e quindi CP_1 in un momento successivo al deposito (26.02.2025) e notifica del ricorso per atp (09.04.2025) e finanche alla costituzione in giudizio della parte resistente (09.06.2025) che si è così difesa: “si contesta che parte ricorrente abbia il possesso dei requisiti medico - legali per il conseguimento della prestazione oggetto di lite”.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca IV, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 723/2025, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 600,00, CP_1 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Cascià, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 03/12/2025.
Il Giudice Onorario
Luca IV
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
IV, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 02/12/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 24.11.2025 e dalla parte resistente il
02.12.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 723 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1943 ivi residente ed elettivamente domiciliato in Camastra (AG), via Vittorio Veneto n.
110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cascià che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale di Agrigento in via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM 26379 del
30/03/07, dal funzionario dott.ssa , a ciò designato con ordine di servizio del Persona_1
Direttore di Sede n. 2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Agrigento
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. depositata il 26
1 febbraio 2025 esponeva: Parte_1
- di avere presentato “in data 22/08/2024 … per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di accompagnamento, con le consequenziali provvidenze economiche ad essa correlate in base al disposto normativo vigente”;
- che a seguito di visita medica effettuata “in data 19/09/2024 … veniva riconosciuto INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% con data di decorrenza dal 22/08/2024”, senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di: “disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex art. 1 Leggi 18/80 e 508/88 con decorrenza dalla data della domanda del 22/09/2024 o, subordinatamente, dalla data indicata dal C.T.U. con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria …; con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento da distrarre in favore del procuratore … antistatario”.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 09 giugno 2025 memoria difensiva con la quale contestava le domande avanzate dal ricorrente e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento del 05.06.2025 il Giudice nominava il ctu dott.ssa Persona_2
e fissava l'udienza del 02.12.2025 per il suo giuramento, da svolgersi nelle modalità previste dagli artt. 127 ter c.p.c.
In data 28.11.2025 l' depositava memoria integrativa con la quale rappresentava che CP_1
“in attuazione del principio di autotutela della Pubblica amministrazione di cui all'art. 21 nonies, della Legge 241/1990 e seguenti, la ha adottato il provvedimento in autotutela con il CP_2 quale viene riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento, oggetto del contendere, con decorrenza sin dalla data di domanda amministrativa” e chiedeva “al Giudice adito di dichiarare cessata la materia del contendere” con “compensazione o quanto meno una riduzione” delle spese di lite.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 24.11.2025
e dalla parte resistente il 02.12.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza l'espletamento della C.T.U. richiesta dall'istante e revocando la nomina effettuata con provvedimento del 05.06.2025.
2. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia
2 del contendere.
Invero, in seno alla memoria integrativa depositata il 28 novembre 2025 l
[...]
ha rappresentato di aver “proceduto ad un riesame del verbale Controparte_1 medico-legale di INVALIDITÀ CIVILE redatto dalla Commissione Medica ASL di Canicattì” del
19/09/2024 e che “al termine di tale procedimento il Medico Responsabile della U.O.C./U.O.S.
o suo delegato, su autorizzazione del Responsabile della Unità Operativa, ritiene sussistenti CP_1
i requisiti sanitari per riconoscere il soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di Pt_2 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88) - indennità di accompagnamento con Decorrenza dalla Data della Domanda 22/08/2024” (cfr. verbale autotutela definitivo depositato il 28.11.2025).
Pertanto, con l'avvenuto riconoscimento della prestazione richiesta sin dalla data della domanda amministrativa viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto il presente giudizio per atp. Tant'è vero che, nella citata memoria integrativa e nelle successive note ex art. 127 ter c.p.c. il funzionario rappresentante l' ha invocato una declaratoria di CP_1 cessazione della materia del contendere da parte dell'adita autorità giudiziaria.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Sicché, a fronte di tale innegabile stato di fatto e dell'esplicita richiesta formulata dalla parte resistente, va in questa sede dichiarata cessata la materia oggetto di contesa.
3. Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo
2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto
2015, n. 17312).
Secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. civ., sez. II, 29
3 novembre 2016, n. 24234). Ed ancora: “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio” (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).
Il Giudice non può, quindi, esimersi dal verificare le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non essendo ammissibile che la necessità di servirsi del processo per ottener ragione torni in danno del ricorrente.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale dell che ha CP_1 riconosciuto la sussistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l'ottenimento dei benefici richiesti solo con il verbale del 18.07.2025 (protocollo: 8901.18/07/2025.0297013) e quindi CP_1 in un momento successivo al deposito (26.02.2025) e notifica del ricorso per atp (09.04.2025) e finanche alla costituzione in giudizio della parte resistente (09.06.2025) che si è così difesa: “si contesta che parte ricorrente abbia il possesso dei requisiti medico - legali per il conseguimento della prestazione oggetto di lite”.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca IV, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 723/2025, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 600,00, CP_1 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Cascià, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 03/12/2025.
Il Giudice Onorario
Luca IV
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