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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8249 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 32762/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 32762 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: pagamento somme di denaro
TRA
, codice fiscale/partita IVA n. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ai fini del presente atto, in forza di procura in calce all'atto di opposizione, dagli avv.ti Nicola Scopsi ( CodiceFiscale_1
e Lucia Dutto (Cod. Fisc. Email_1 C.F._2
PEC
[...] Email_2
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Luca Tozzi ) e digitalmente C.F._3 domiciliata presso l'indirizzo PEC nonché fisicamente presso il Email_3
Suo studio in Napoli, alla via Toledo n. 323. Detto avvocato dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi alla presente procedura al fax 081/427074
o all'email: e pec: Email_4 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate per l'udienza del 17.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
L'opposizione proposta 2010 è Parte_2 solo in parte fondata e pertanto, va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Il creditore, infatti, che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Premesso che la società ricorrente, a fronte dei pagamenti intervenuti medio tempore, ha dato atto, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.10.2021, di aver ridotto la propria pretesa alla minor somma di € 94.517,99 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, come si evince dal prospetto contabile di parte (All. G, Gbis), nello specifico residuando: - € 1.975,52, in merito all'OPF 4038 relativo alla commessa per il Comune di Torre del Greco, affidato dal all'opposta con Ordine n. Parte_1
CON10120205 del 19.12.2012 e prorogato con successivi atti aggiuntivi (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio); - € 968,41, in merito all'OPF 4054 relativo alla commessa per la Provincia di Caserta, affidato dal all'opposta con Ordine n. Parte_1
CON10120208 del 19.12.2012 (cfr. all. 4 del fascicolo monitorio); - € 53.499,67, in merito all'OPF 4207 relativo alla commessa per l'Università di Napoli Federico II, affidato dal all'opposta con Ordine n. CON1014420700040 del 17.01.2014 Parte_1
(cfr. all. 5 del fascicolo monitorio); - € 288,63, in merito all'OPF 4532 relativo alla commessa per la Guardia di Finanza della Puglia, affidato dal all'opposta Parte_1 con Ordine n. CON1115435200040 del 22.05.2015 (cfr. all. 6 del fascicolo monitorio); - € 31.054,98, in merito all'OPF 4386 relativo alla commessa Ufficio
Territoriale del Governo di Bari, affidato dal all'opposta con Parte_1 CP_2 CON1116438600040 del 31.03.2016 e prorogato con successivi atti aggiuntivi (cfr. all. 7 del fascicolo monitorio), il credito risulta, tuttavia, provato solo parzialmente.
Invero, a fronte delle eccezioni di inesigibilità del credito formulate dalla società opponente ai sensi degli artt. 15 e 11 del contratto quadro sottoscritto tra le parti in data 25.10.2012, che prevedono l'integrale pagamento dei corrispettivi attinenti alla commessa preordinata all'ATI di riferimento da parte delle Stazioni Appaltanti
(art. 15) e la regolarità della sia dal punto di vista contributivo che CP_4 remunerativo con i propri dipendenti impegnati nel servizio affidato (art.11), la società opposta ha dedotto il corretto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, in quanto riconosciuto anche dallo stesso opponente, il Parte_1 quale, per ciascuna fattura azionata, rilasciava la previa emissione di autorizzazioni alla fatturazione e di approvazione dei costi praticati (cfr. all.ti da 1 a 7 del fascicolo monitorio), conformemente a quanto stabilito nel contratto quadro, quale ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., esonerando parte opposta dall'onere di dar prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2647 c.c..
Sul punto, la prospettazione operata dalla società opposta non è condivisibile. La lettera di autorizzazione all'emissione della fattura, che configuri una promessa di pagamento o ricognizione di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che nel caso di specie è rappresentato dal contratto quadro sottoscritto tra le parti, al cui contenuto occorre rifarsi per determinare la disciplina dei corrispettivi e di fatturazione. L'art 15 del contratto quadro, rubricato
“corrispettivi e modalità di fatturazione” prevede espressamente che: “…Il
provvederà ad emettere fattura nei confronti della mandataria del RTI, Parte_1 per le quote di attività svolte dalla;
il pagamento dei compensi alla CP_4
sarà disposto secondo ratei bimestrali, e la stessa provvederà, a seguito
CP_4 di espressa autorizzazione o di richiesta del , ad emettere fattura per la Parte_1 quota di attività di propria spettanza nei confronti di quest'ultimo. I corrispettivi dovuti alla non saranno esigibili prima che siano incassati, nella loro
CP_4 interezza, i corrispondenti corrispettivi di gestione dovuti al RTI e/o al da Parte_1 parte dell'Amministrazione committente;
la , pertanto, non potrà
CP_4 avanzare pretese a titolo di interessi o ad altro titolo, a causa di ritardi nei pagamenti da parte della Amministrazione committente. …la avrà
CP_4
l'obbligo di emettere la fattura…allegando…ogni ulteriore documento richiesto dal
per comprovare l'adempimento della ai propri obblighi Parte_1 CP_4 retributivi, contributivi, assicurativi, in materia di sicurezza del lavoro… ”, pertanto,
l'autorizzazione alla fatturazione da parte del non costituisce di per sé Parte_1 condizione di esigibilità del credito, in quanto subordinata alle due condizioni
- 3 - contrattuali dell'integrale pagamento da parte dell'Amministrazione competente dei corrispettivi attinenti alla commessa e della regolarità contributiva, retributiva e assicurativa, in materia di sicurezza del lavoro, della nei confronti dei CP_4 propri dipendenti.
Orbene, nel corso dell'istruttoria è stata disposta la C.T.U. contabile, su incarico conferito al Dott. in data 22.05.2023, dalla quale è emerso in capo Persona_1 alla un credito residuo esigibile, per sorte capitale, pari ad € 61.607,68 oltre CP_1 interessi legali. In particolare, il CTU, in risposta al quesito a), ha accertato lapiena corrispondenza tra le fatture azionate nel presente giudizio e le autorizzazioni alla fatturazione emesse dal , a seguito della richiesta da parte della ad Parte_1 CP_1 emettere fattura;
inoltre, il perito, in risposta al quesito b), ha provveduto ad accertare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati dall'Ente pubblico al ele prestazioni indicate nell'oggetto delle fatture autorizzate ed emesse Parte_1 dalla , per le quali risulta maturata la condizione di esigibilità, in relazione ai CP_1 soli OPF indicati, ad esclusione dell'OPF 4043 relativo al Ministero dello Sviluppo
Economico e all'OPF 4386 relativo alla Prefettura di Bari, in assenza di documentazione sufficiente, si legge nella perizia: “…Risulta, pertanto, che relativamente all'OPF 4029, la vanterebbe un credito esigibile pari a € CP_1
160.156,48, essendo maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro… che relativamente all'OPF 4038, la vanterebbe un credito CP_1 esigibile pari a € 191,93, essendo maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro…OPF 4043 – Ministero dello Sviluppo Economico - per cui risulta impossibile effettuare qualsiasi riscontro tra questi pagamenti effettuati dall'ente pubblico, e quanto richiesto dalla Risulterebbe, pertanto, CP_5 relativamente all'OPF 4054, la richiesta della del credito pari a € 968.01… CP_1
Risulta, pertanto, che relativamente all'OPF 4207, la vanterebbe un credito CP_1 esigibile pari a € 2.303.330,12 essendo maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro… Risulta, pertanto, che relativamente all'OPF 4352, la vanterebbe un credito esigibile pari a € 76.504,76 essendo CP_1 maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro…Per
l'OPF 4386 –Prefettura di Bari, il CTU, non ha riscontrato nei documenti prodotti dalla difesa della le risposte alla richiesta di accesso agli atti… Il CTU, in CP_1 risposta al secondo quesito, elabora due tabelle riassuntive:
1. tabella: confronto mandati/fatture 2. tabella: confronto certificazioni (rif. accesso agli atti) / CP_5 fatture conclusione, dalle due tabelle emergerebbe che per i soli OPF CP_6
4029,4038,4207 E 4352, il CTU ha potuto riscontrare la correlazione esistente tra quanto dichiarato nei mandati di pagamento e/o certificazioni di pagamento degli enti delle Amministrazioni Pubbliche, e quanto individuato negli oggetti delle fatture della vs la ”; infine, il CTU, in risposta al quesito d), ha quantificato la CP_1 Pt_1
- 4 - sorte capitale residua e gli interessi moratori spettanti alla creditrice rispetto al calcolo operato dal CTP di parte, si legge nella relazione: “Dalla totalizzazione degli importi indicati nel documento, risultano pagamenti, a fronte delle fatture correlate, di cui alla indagine precedente, per € 7.158.692,04. Per cui, a fronte di fatture emesse per € 7.220.379.72 risulterebbe un credito residuo di € 61.607,68 rispetto alla maggior somma quantificata dal CTP in € 87.787,21… è possibile determinare gli interessi moratori dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (03/10/2019) al soddisfo (14/10/2023) considerando quale base di calcolo l'importo di € 61.607,68 al tasso legale senza alcuna capitalizzazione: …Totale interessi legali: € 3.349,44;
Capitale + interessi legali: € 64.957,12. La differenza rispetto a quanto rilevato dal
CTP potrebbe ravvisarsi dalla esclusione degli importi relativi alle OPF che non sono state considerate per mancanza di correlazione.”. Quanto agli interessi moratori, è condivisibile il calcolo al tasso legale effettuato dal CTU, considerando la data della notifica del decreto ingiuntivo, conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art.15 dell'accordo quadro per cui gli interessi moratori matureranno solo in presenza di un apposito atto di costituzione in mora, in misura non superiore al tasso legale, che nel caso di specie non è stato riscontrato dal CTU nella documentazione depositata in atti, di conseguenza la quantificazione degli interessi moratori operata dal CTP di parte ex D. Lgs. n. 231/2002, pari ad € 224.676,64, dovrà essere disattesa. In conclusione, alla luce delle risultanze della CTU espletata, la somma residua ed esigibile, per sorte capitale, dalla società ricorrente è pari ad € 61.607,68 oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, quantificati dal CTU alla data del
14.10,2023 in € 3.349,44.
In merito, altresì, all'eccezione di parte opponente sulla carenza della regolarità contributiva di parte opposta, la stessa è da ritenersi infondata stante il deposito in atti del DURC (All.B della produzione di parte), suffragante la suddetta condizione, infatti, del tutto irrilevante risulta la documentazione depositata da parte opponente relativa alle chiamate in causa nei due giudizi ex art. 414 c.p.c. (doc.15 e
16 della produzione di parte).
Va, inoltre, rigettata la domanda formulata dalla società opposta di risarcimento dei danni patiti per la prescrizione dei canoni di servizio maturati con l'espletamento degli OPF n. 4386, per inadempimento del al mandato conferito con Parte_1 contratto-quadro del 25.10.2012, in quanto non provata. Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, l'invio di un sollecito di pagamento da parte del opponente alla da cui risulterebbe, alla data del Parte_1 Controparte_7
11/01/2018, un credito verso la Prefettura di Bari di € 60.073,47 quale sorta capitale, e € 52,66 come interessi, per un totale di € 60.126,13 (alleg. 12 atto di citazione), pertanto, come osservato dal CTU, per l'OPF 4386 –Prefettura di Bari, non essendo state riscontrate nei documenti prodotti dalla difesa della le CP_1
- 5 - risposte alla richiesta di accesso agli atti, non è possibile verificare la debenza delle fatture azionate o se queste costituiscano oggetto del sollecito citato.
Ne deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, in ragione, da un lato, dell'accoglimento parziale dell'opposizione e, dall'altro, dell'accertato credito residuo dell'opposta, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per la compensazione parziale, in misura del
50%, delle spese di lite del giudizio monitorio e di quello di opposizione, con condanna dell'opponente alle restanti spese dell'opposta. Esse vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda accolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
7037/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, proposta dalla
[...]
, in persona del rappresentante legale p.t., nei Parte_1 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna il in Parte_1
persona del l.r.p.t. a pagare nei confronti del Controparte_1
in persona del l.r.p.t., la somma di € 61.607,68 per sorte
[...] capitale oltre interessi legali, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) Compensa in misura del 50%, le spese di lite con condanna dell'opponente a in persona del Parte_1
l.r.p.t. alla rifusione delle restanti spese sostenute dall'opposta
[...]
in persona de l.r.p.t che si liquidano, per il Controparte_1
giudizio monitorio in € 435,00 per spese ed € 2.720,50 per compensi professionali e, per il giudizio di opposizione in € 7.051,50 oltre spese generali, iva e c. p. a. come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- 6 - 4) Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Napoli il 20/09/2025
Il giudice
Dott. Paolo Madonna
- 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - Controparte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 32762 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: pagamento somme di denaro
TRA
, codice fiscale/partita IVA n. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ai fini del presente atto, in forza di procura in calce all'atto di opposizione, dagli avv.ti Nicola Scopsi ( CodiceFiscale_1
e Lucia Dutto (Cod. Fisc. Email_1 C.F._2
PEC
[...] Email_2
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Luca Tozzi ) e digitalmente C.F._3 domiciliata presso l'indirizzo PEC nonché fisicamente presso il Email_3
Suo studio in Napoli, alla via Toledo n. 323. Detto avvocato dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi alla presente procedura al fax 081/427074
o all'email: e pec: Email_4 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate per l'udienza del 17.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
L'opposizione proposta 2010 è Parte_2 solo in parte fondata e pertanto, va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Il creditore, infatti, che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Premesso che la società ricorrente, a fronte dei pagamenti intervenuti medio tempore, ha dato atto, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.10.2021, di aver ridotto la propria pretesa alla minor somma di € 94.517,99 oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, come si evince dal prospetto contabile di parte (All. G, Gbis), nello specifico residuando: - € 1.975,52, in merito all'OPF 4038 relativo alla commessa per il Comune di Torre del Greco, affidato dal all'opposta con Ordine n. Parte_1
CON10120205 del 19.12.2012 e prorogato con successivi atti aggiuntivi (cfr. all. 2 del fascicolo monitorio); - € 968,41, in merito all'OPF 4054 relativo alla commessa per la Provincia di Caserta, affidato dal all'opposta con Ordine n. Parte_1
CON10120208 del 19.12.2012 (cfr. all. 4 del fascicolo monitorio); - € 53.499,67, in merito all'OPF 4207 relativo alla commessa per l'Università di Napoli Federico II, affidato dal all'opposta con Ordine n. CON1014420700040 del 17.01.2014 Parte_1
(cfr. all. 5 del fascicolo monitorio); - € 288,63, in merito all'OPF 4532 relativo alla commessa per la Guardia di Finanza della Puglia, affidato dal all'opposta Parte_1 con Ordine n. CON1115435200040 del 22.05.2015 (cfr. all. 6 del fascicolo monitorio); - € 31.054,98, in merito all'OPF 4386 relativo alla commessa Ufficio
Territoriale del Governo di Bari, affidato dal all'opposta con Parte_1 CP_2 CON1116438600040 del 31.03.2016 e prorogato con successivi atti aggiuntivi (cfr. all. 7 del fascicolo monitorio), il credito risulta, tuttavia, provato solo parzialmente.
Invero, a fronte delle eccezioni di inesigibilità del credito formulate dalla società opponente ai sensi degli artt. 15 e 11 del contratto quadro sottoscritto tra le parti in data 25.10.2012, che prevedono l'integrale pagamento dei corrispettivi attinenti alla commessa preordinata all'ATI di riferimento da parte delle Stazioni Appaltanti
(art. 15) e la regolarità della sia dal punto di vista contributivo che CP_4 remunerativo con i propri dipendenti impegnati nel servizio affidato (art.11), la società opposta ha dedotto il corretto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, in quanto riconosciuto anche dallo stesso opponente, il Parte_1 quale, per ciascuna fattura azionata, rilasciava la previa emissione di autorizzazioni alla fatturazione e di approvazione dei costi praticati (cfr. all.ti da 1 a 7 del fascicolo monitorio), conformemente a quanto stabilito nel contratto quadro, quale ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., esonerando parte opposta dall'onere di dar prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2647 c.c..
Sul punto, la prospettazione operata dalla società opposta non è condivisibile. La lettera di autorizzazione all'emissione della fattura, che configuri una promessa di pagamento o ricognizione di debito, infatti, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che nel caso di specie è rappresentato dal contratto quadro sottoscritto tra le parti, al cui contenuto occorre rifarsi per determinare la disciplina dei corrispettivi e di fatturazione. L'art 15 del contratto quadro, rubricato
“corrispettivi e modalità di fatturazione” prevede espressamente che: “…Il
provvederà ad emettere fattura nei confronti della mandataria del RTI, Parte_1 per le quote di attività svolte dalla;
il pagamento dei compensi alla CP_4
sarà disposto secondo ratei bimestrali, e la stessa provvederà, a seguito
CP_4 di espressa autorizzazione o di richiesta del , ad emettere fattura per la Parte_1 quota di attività di propria spettanza nei confronti di quest'ultimo. I corrispettivi dovuti alla non saranno esigibili prima che siano incassati, nella loro
CP_4 interezza, i corrispondenti corrispettivi di gestione dovuti al RTI e/o al da Parte_1 parte dell'Amministrazione committente;
la , pertanto, non potrà
CP_4 avanzare pretese a titolo di interessi o ad altro titolo, a causa di ritardi nei pagamenti da parte della Amministrazione committente. …la avrà
CP_4
l'obbligo di emettere la fattura…allegando…ogni ulteriore documento richiesto dal
per comprovare l'adempimento della ai propri obblighi Parte_1 CP_4 retributivi, contributivi, assicurativi, in materia di sicurezza del lavoro… ”, pertanto,
l'autorizzazione alla fatturazione da parte del non costituisce di per sé Parte_1 condizione di esigibilità del credito, in quanto subordinata alle due condizioni
- 3 - contrattuali dell'integrale pagamento da parte dell'Amministrazione competente dei corrispettivi attinenti alla commessa e della regolarità contributiva, retributiva e assicurativa, in materia di sicurezza del lavoro, della nei confronti dei CP_4 propri dipendenti.
Orbene, nel corso dell'istruttoria è stata disposta la C.T.U. contabile, su incarico conferito al Dott. in data 22.05.2023, dalla quale è emerso in capo Persona_1 alla un credito residuo esigibile, per sorte capitale, pari ad € 61.607,68 oltre CP_1 interessi legali. In particolare, il CTU, in risposta al quesito a), ha accertato lapiena corrispondenza tra le fatture azionate nel presente giudizio e le autorizzazioni alla fatturazione emesse dal , a seguito della richiesta da parte della ad Parte_1 CP_1 emettere fattura;
inoltre, il perito, in risposta al quesito b), ha provveduto ad accertare la corrispondenza tra i pagamenti effettuati dall'Ente pubblico al ele prestazioni indicate nell'oggetto delle fatture autorizzate ed emesse Parte_1 dalla , per le quali risulta maturata la condizione di esigibilità, in relazione ai CP_1 soli OPF indicati, ad esclusione dell'OPF 4043 relativo al Ministero dello Sviluppo
Economico e all'OPF 4386 relativo alla Prefettura di Bari, in assenza di documentazione sufficiente, si legge nella perizia: “…Risulta, pertanto, che relativamente all'OPF 4029, la vanterebbe un credito esigibile pari a € CP_1
160.156,48, essendo maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro… che relativamente all'OPF 4038, la vanterebbe un credito CP_1 esigibile pari a € 191,93, essendo maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro…OPF 4043 – Ministero dello Sviluppo Economico - per cui risulta impossibile effettuare qualsiasi riscontro tra questi pagamenti effettuati dall'ente pubblico, e quanto richiesto dalla Risulterebbe, pertanto, CP_5 relativamente all'OPF 4054, la richiesta della del credito pari a € 968.01… CP_1
Risulta, pertanto, che relativamente all'OPF 4207, la vanterebbe un credito CP_1 esigibile pari a € 2.303.330,12 essendo maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro… Risulta, pertanto, che relativamente all'OPF 4352, la vanterebbe un credito esigibile pari a € 76.504,76 essendo CP_1 maturata la condizione contrattuale sospensiva indicata nel contratto quadro…Per
l'OPF 4386 –Prefettura di Bari, il CTU, non ha riscontrato nei documenti prodotti dalla difesa della le risposte alla richiesta di accesso agli atti… Il CTU, in CP_1 risposta al secondo quesito, elabora due tabelle riassuntive:
1. tabella: confronto mandati/fatture 2. tabella: confronto certificazioni (rif. accesso agli atti) / CP_5 fatture conclusione, dalle due tabelle emergerebbe che per i soli OPF CP_6
4029,4038,4207 E 4352, il CTU ha potuto riscontrare la correlazione esistente tra quanto dichiarato nei mandati di pagamento e/o certificazioni di pagamento degli enti delle Amministrazioni Pubbliche, e quanto individuato negli oggetti delle fatture della vs la ”; infine, il CTU, in risposta al quesito d), ha quantificato la CP_1 Pt_1
- 4 - sorte capitale residua e gli interessi moratori spettanti alla creditrice rispetto al calcolo operato dal CTP di parte, si legge nella relazione: “Dalla totalizzazione degli importi indicati nel documento, risultano pagamenti, a fronte delle fatture correlate, di cui alla indagine precedente, per € 7.158.692,04. Per cui, a fronte di fatture emesse per € 7.220.379.72 risulterebbe un credito residuo di € 61.607,68 rispetto alla maggior somma quantificata dal CTP in € 87.787,21… è possibile determinare gli interessi moratori dalla data della notifica del decreto ingiuntivo (03/10/2019) al soddisfo (14/10/2023) considerando quale base di calcolo l'importo di € 61.607,68 al tasso legale senza alcuna capitalizzazione: …Totale interessi legali: € 3.349,44;
Capitale + interessi legali: € 64.957,12. La differenza rispetto a quanto rilevato dal
CTP potrebbe ravvisarsi dalla esclusione degli importi relativi alle OPF che non sono state considerate per mancanza di correlazione.”. Quanto agli interessi moratori, è condivisibile il calcolo al tasso legale effettuato dal CTU, considerando la data della notifica del decreto ingiuntivo, conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art.15 dell'accordo quadro per cui gli interessi moratori matureranno solo in presenza di un apposito atto di costituzione in mora, in misura non superiore al tasso legale, che nel caso di specie non è stato riscontrato dal CTU nella documentazione depositata in atti, di conseguenza la quantificazione degli interessi moratori operata dal CTP di parte ex D. Lgs. n. 231/2002, pari ad € 224.676,64, dovrà essere disattesa. In conclusione, alla luce delle risultanze della CTU espletata, la somma residua ed esigibile, per sorte capitale, dalla società ricorrente è pari ad € 61.607,68 oltre interessi legali, dalla domanda al soddisfo, quantificati dal CTU alla data del
14.10,2023 in € 3.349,44.
In merito, altresì, all'eccezione di parte opponente sulla carenza della regolarità contributiva di parte opposta, la stessa è da ritenersi infondata stante il deposito in atti del DURC (All.B della produzione di parte), suffragante la suddetta condizione, infatti, del tutto irrilevante risulta la documentazione depositata da parte opponente relativa alle chiamate in causa nei due giudizi ex art. 414 c.p.c. (doc.15 e
16 della produzione di parte).
Va, inoltre, rigettata la domanda formulata dalla società opposta di risarcimento dei danni patiti per la prescrizione dei canoni di servizio maturati con l'espletamento degli OPF n. 4386, per inadempimento del al mandato conferito con Parte_1 contratto-quadro del 25.10.2012, in quanto non provata. Dall'esame della documentazione in atti emerge, infatti, l'invio di un sollecito di pagamento da parte del opponente alla da cui risulterebbe, alla data del Parte_1 Controparte_7
11/01/2018, un credito verso la Prefettura di Bari di € 60.073,47 quale sorta capitale, e € 52,66 come interessi, per un totale di € 60.126,13 (alleg. 12 atto di citazione), pertanto, come osservato dal CTU, per l'OPF 4386 –Prefettura di Bari, non essendo state riscontrate nei documenti prodotti dalla difesa della le CP_1
- 5 - risposte alla richiesta di accesso agli atti, non è possibile verificare la debenza delle fatture azionate o se queste costituiscano oggetto del sollecito citato.
Ne deriva l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, in ragione, da un lato, dell'accoglimento parziale dell'opposizione e, dall'altro, dell'accertato credito residuo dell'opposta, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per la compensazione parziale, in misura del
50%, delle spese di lite del giudizio monitorio e di quello di opposizione, con condanna dell'opponente alle restanti spese dell'opposta. Esse vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda accolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
7037/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, proposta dalla
[...]
, in persona del rappresentante legale p.t., nei Parte_1 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna il in Parte_1
persona del l.r.p.t. a pagare nei confronti del Controparte_1
in persona del l.r.p.t., la somma di € 61.607,68 per sorte
[...] capitale oltre interessi legali, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) Compensa in misura del 50%, le spese di lite con condanna dell'opponente a in persona del Parte_1
l.r.p.t. alla rifusione delle restanti spese sostenute dall'opposta
[...]
in persona de l.r.p.t che si liquidano, per il Controparte_1
giudizio monitorio in € 435,00 per spese ed € 2.720,50 per compensi professionali e, per il giudizio di opposizione in € 7.051,50 oltre spese generali, iva e c. p. a. come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- 6 - 4) Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Napoli il 20/09/2025
Il giudice
Dott. Paolo Madonna
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