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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli -Giudice
Dott. ssa Valentina Lisi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 888/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati, assistiti e difesi dagli Avv.ti Silvia Pellegrini (C.F.
del Foro di Siena e Irene Margherita Gonnelli (C.F. C.F._3
) del Foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._4 studio in Siena, Via Giuseppe Garibaldi n. 29
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 10/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2025 dinanzi al Tribunale di Siena, i signori
[...] e rappresentavano di aver contratto in data Pt_1 Parte_2 20.05.2017 matrimonio concordatario nel Comune di Barberino Val d'Elsa (FI). Il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Barberino Val d'Elsa (FI) al n. 3, parte 2, serie A, anno 2017.
I coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nate le figlie C.F. nata a Persona_1 C.F._5 SI (SI) il 9.03.01 e C.F. , nata a Parte_3 C.F._6
SI (SI) il 15.11.2018, entrambe residenti in [...].
La famiglia fissava la propria residenza in Colle di Val d'Elsa (SI), ove prendeva in locazione l'immobile in Via di Querciolaia n. 29.
Dopo anni di serena unione, le differenze caratteriali tra le parti si sono manifestate e la comunione materiale e spirituale è venuta tra di loro irrimediabilmente meno. I ricorrenti, dunque, dopo ampia riflessione e ponderazione, hanno cessato, ormai da tempo, la coabitazione ed hanno mantenuto un rapporto di piena collaborazione, tenuto conto del prioritario interesse delle minori. Le parti hanno raggiunto, pertanto, degli accordi per regolamentare i loro rapporti e per addivenire a separarsi consensualmente, nel superiore interesse delle figlie minori.
I ricorrenti, con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.06.2025, confermavano la propria volontà di addivenire alla separazione consensuale alle condizioni esposte nel ricorso nonché la volontà di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso e, infine, di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza e fermo il vicendevole obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della propria residenza o del proprio domicilio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte delle figlie.
2. La sig.ra continuerà a vivere con le figlie nell'immobile Parte_1 condotto in locazione e sito in Colle di Val d'Elsa (SI), Via di Querciolaia n. 29, ove le medesime già risiedono, mentre il sig. vivrà altrove ed Parte_2 attualmente in Grosseto, Via Sila n. 26. Il sig. entro la data Parte_2 dell'udienza di comparizione, trasferirà la propria residenza dalla casa familiare. I beni mobili presenti nella casa familiare alla data di sottoscrizione del presente ricorso rimarranno in esclusivo uso della sig.ra e delle figlie. Parte_1
3. Le figlie e rimarranno collocate prevalentemente Persona_1 Parte_3 presso la madre, nella attuale residenza in Colle di Val d'Elsa (SI), Via di Querciolaia n. 29, in ragione del centro di interessi delle minori su Colle di Val d'Elsa (SI).
4. Le figlie e saranno affidate in maniera condivisa Persona_1 Parte_3 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in pari grado la responsabilità genitoriale sulle medesime. In ragione di tale affidamento condiviso, si prevede che entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione delle figlie e dovranno pertanto consultarsi per qualsiasi decisione che riguardi la formazione, l'istruzione e la salute delle stesse. Sarà cura di tutti e due i genitori tenersi informati sull'istruzione di e e rendersi partecipi delle attività svolte Per_1 Pt_3 dalle figlie nel tempo libero, concordandone i tempi e i modi. Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda educazione, formazione, istruzione e salute delle figlie saranno prese dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere prese, di volta in volta, dal genitore presso il quale saranno le figlie, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa. Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di e on l'altro e con la rispettiva famiglia Per_1 Pt_3
d'origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere le minori in eventuali future discussioni che potessero insorgere tra di loro, onde evitare alle figlie possibili conflitti di lealtà. I genitori, nei giorni in cui le bambine staranno con ciascuno di loro, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente se pernotteranno in luoghi diversi dalle rispettive residenze e/o domicili. I genitori si impegnano a comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con le figlie se è previsto il pernottamento fuori dalle rispettive residenze e/o domicili e nei periodi di vacanza.
5. In considerazione del diritto alla bigenitorialità e della distanza tra le abitazioni dei genitori, le figlie e frequenteranno il padre Persona_1 Parte_3 secondo il seguente calendario basato sull'alternanza di due settimane A) e B): - settimana A: le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola del martedì (o orario equivalente in assenza di scuola) all'entrata a scuola del giorno dopo (o orario equivalente in assenza di scuola), dall'uscita da scuola del giovedì (o orario equivalente in assenza di scuola) all'entrata a scuola del giorno dopo (o orario equivalente in assenza di scuola), dall'uscita da scuola del sabato (o orario equivalente in assenza di scuola) alle ore 11,00 della domenica;
- settimana B: le bambine staranno con il padre dall'uscita da scuola del martedì (o orario equivalente in assenza di scuola) all'entrata a scuola del giorno dopo (o orario equivalente in assenza di scuola), dall'uscita da scuola del venerdì (o orario equivalente in assenza di scuola) alle ore 23,00 della domenica. In occasione delle frequentazioni infrasettimanali, il sig. alloggerà presso Parte_2 l'abitazione dei propri genitori in Colle di Val d'Elsa (SI), dove porterà le figlie, mentre per le frequentazioni del fine settimana potrà portare con sé le figlie nella propria abitazione in Grosseto e le riaccompagnerà, poi, presso la casa della di loro madre.
6. Nelle vacanze estive, da intendersi come il periodo di tempo di sospensione dell'attività scolastica, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, consecutive o non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura di evitare sovrapposizioni. Per il restante periodo estivo si seguirà il calendario ordinario. Nelle vacanze natalizie, da intendersi come il periodo di tempo di sospensione dell'attività scolastica, le minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre incluso con un genitore ed i giorni dal 1° gennaio incluso al rientro a scuola dopo l'Epifania con l'altro genitore. Per le festività pasquali, da intendersi come il periodo di tempo di sospensione dell'attività scolastica, le figlie trascorreranno, pernottamento compreso, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. I genitori potranno concordare che le minori trascorrano con un genitore sia la Pasqua sia il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Per il restante periodo di vacanze pasquali si seguirà il calendario ordinario. Le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre…) verranno trascorse da ciascun genitore con le figlie in modo da garantire tempi paritari ed alternanza di anno in anno. Il compleanno delle minori sarà trascorso dalle medesime, ove possibile, con entrambi i genitori (ad esempio, pranzo con uno e cena con l'altro), altrimenti ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Ciascun genitore, ove lo richieda, trascorrerà il giorno del proprio compleanno, compreso il pernottamento, con le figlie.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole di cui ai punti 5. e 6. hanno natura meramente indicativa e, conseguentemente, le stesse si riservano, di comune accordo, di apportare tutte le modifiche che riterranno utili nell'esclusivo interesse morale e materiale di e di Per_1 Pt_3
8. Ogni genitore potrà chiamare o videochiamare le figlie quando si trovano con l'altro genitore, una volta al giorno, concordando preventivamente, se necessario, l'orario.
9. Il sig. verserà, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_2 intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, quale Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie e la somma di € 350,00 Per_1 Pt_3 ciascuna, per complessivi € 700,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
10. Le spese straordinarie per le figlie saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50%, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, che si allega come doc.
7. Ai fini della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 15 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate, ed i relativi giustificativi di spesa, per quanto possibile, dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute nonché alle figlie (ad esempio, le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica, se dovuta, e dalla documentazione fiscale con l'indicazione del codice fiscale delle figlie). Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore, con mezzo scritto fornito di prova di avvenuta ricezione, la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza preferibilmente mensile. A tal fine, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti dei propri indirizzi p.e.o. e/o p.e.c. e delle utenze telefoniche.
11. I ricorrenti stabiliscono che l'Assegno Unico e Universale a favore delle figlie verrà percepito integralmente dalla madre sul conto corrente ad ella intestato.
12. I ricorrenti rinunciano, reciprocamente, ad un contributo al proprio mantenimento. 13. La proprietà del cane della famiglia resterà alla sig.ra e Parte_1
l'animale rimarrà abitualmente nella casa dove saranno collocate prevalentemente le figlie ossia nella casa di Colle di Val d'Elsa (SI), Via di Querciolaia n. 29.
14. La sig.ra rimarrà proprietaria dell'autoveicolo alla stessa Parte_1 intestato, e dunque della vettura Targa FD776GK e ciascun coniuge rimarrà intestatario dei conti correnti e/o carte già esclusivamente intestati.
15. Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per le figlie. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di comunicare previamente e tempestivamente all'altro genitore eventuali spostamenti all'estero con le figlie minori e le date degli stessi, garantendo sempre la possibilità di contatto telefonico all'altro genitore. Prima della partenza, il genitore che parte con le figlie dovrà inviare all'altro genitore copia dei titoli di viaggio propri e delle figlie, sia per l'andata che per il ritorno.
16. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere di comune accordo ogni altra questione di natura economica esistente tra le stesse
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 10.03.2025, senza formulare conclusioni scritte.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che in data
[...] 20.05.2017 hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, nel Comune di Barberino Val d'Elsa (FI), trascritto nei registri dello Stato Civile del Barberino Val d'Elsa (FI) al n. 3, parte 2, serie A, anno 2017 in
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Barberino Val d'Elsa (FI), di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 20.6.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi