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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/10/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2864/2024 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 930/2024 del 13/09/2024, promossa da:
, C.F. , P.I. , con il Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MADDIO PIETRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO con sede in Ragusa viale Europa n. 56, P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GURRIERI FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 930/2024 (R.G. 2378/2024) del 13/09/2024, provvisoriamente esecutivo, è stato ingiunto alla società di corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 18.437,93 in forza delle fatture poste a fondamento del Parte_1 decreto ingiuntivo, oltre interessi come da domanda e spese legali. Con atto di citazione notificato il 26/10/2024 la proponeva Controparte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: aveva ordinato alla
[...]
della merce (carta da parati); la merce presentava vizi (striature) tali da renderla Parte_1 inidonea all'uso a cui era destinata;
la merce risultava differente rispetto a quella concordata;
i disegni presentavano vistosi tagli angolari, tali da rovinare l'intera raffigurazione rappresentata;
le suddette anomalie impedivano la commercializzazione della merce;
comunicava prontamente, per le vie brevi, le anomalie alla società odierna opposta e la invitava al ritiro della merce, senza esito. Chiedeva dunque al Tribunale, di dichiarare inefficace il decreto d'ingiunzione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo Parte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione e conseguentemente rigettarla, con conferma integrale del D.I. n. 930/2024, con vittoria di spese e compensi e condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'opposizione a decreto ingiuntivo della è infondata e deve Controparte_1 pertanto essere rigettata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 13240 del 2019). Giova innanzitutto osservare che la società opponente ammette di avere acquistato e ricevuto in consegna la merce di cui alle fatture su cui si basa il D.I. opposto, per cui può ritenersi provata la fonte negoziale del credito ingiunto. Nel caso che ci occupa, l'opponente afferma di avere ricevuto in consegna della merce inidonea all'uso a cui era destinata ed eccepisce difetti così gravi da renderla inservibile. Sul punto, va ricordato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez.
pagina 2 di 4 Un. 11748/2019; principio ribadito da Cass. 34636/2021, 26687/2020, 19513/2020, 8199/2020 e 32692/2019). Orbene, l'opponente non ha sollevato contestazioni a seguito della diffida inviata il 19.04.2024 tramite pec, ma ha atteso la notifica del decreto ingiuntivo per eccepire la sussistenza dei presunti vizi nell'atto di citazione in opposizione. In questa sede, l'opponente non ha depositato documenti volti a fornire la prova dei vizi denunciati, peraltro in modo generico, ma si è limitato ad affermare genericamente di avere contattato telefonicamente la per denunciare i vizi della merce, e di avere Parte_2 successivamente avuto un incontro presso la sede dell'opponente, circostanze non provate e contestate dalla creditrice opposta. Le prove orali richieste al riguardo sono inammissibili, essendo gli articolati generici e valutativi. L'opponente non ha pertanto assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. In merito agli assegni rimasti insoluti, va parimenti evidenziato che l'opponente non fornisce alcuna prova in ordine all'esistenza di un patto in virtù del quale il pagamento delle fatture e quindi l'incasso dell'assegno, era posticipato ad un momento successivo a quello di loro emissione e di consegna della merce perché subordinato alla verifica di idoneità della stessa, in mancanza della quale la merce sarebbe stata restituita al venditore. Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 930/2024 del 13/09/2024, di cui deve essere definitivamente confermata l'efficacia esecutiva. Deve altresì essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Secondo l'art. 96, comma 3, c.p.c. il giudice quando pronuncia sulle spese può condannare la parte soccombente che ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Ritiene questo Giudice che il comportamento dell'opponente, totalmente soccombente nel giudizio, è improntato a colpa grave poiché, dopo avere indicato in seno all'atto di citazione in opposizione delle circostanze di fatto, peraltro in maniera generica, non ha fornito alcuna prova a loro fondamento, non depositando neanche le memorie istruttorie. Il giudizio avviato dall'opponente appare pertanto meramente dilatorio con un inutile dispendio di attività processuale. Per queste ragioni, l'opponente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a versare in favore dell'opposta una somma, equitativamente determinata in un terzo delle spese processuali. La parte deve altresì essere condannata, ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento di una somma di denaro di € 500,00 in favore della Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2864/2024: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 930/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa il 13/09/2024 e, per l'effetto, dichiara l'efficacia esecutiva dello stesso. AN a rimborsare alla opposta le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. AN ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a versare alla Controparte_1 [...] la somma di € 1.500,00. Parte_1
pagina 3 di 4 AN CP_1
[...]
Ragusa, 21/10/2025.
al pagamento della somma di € 500,00 in favore della CP_3
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2864/2024 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 930/2024 del 13/09/2024, promossa da:
, C.F. , P.I. , con il Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MADDIO PIETRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO con sede in Ragusa viale Europa n. 56, P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GURRIERI FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti precisate come in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 930/2024 (R.G. 2378/2024) del 13/09/2024, provvisoriamente esecutivo, è stato ingiunto alla società di corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 18.437,93 in forza delle fatture poste a fondamento del Parte_1 decreto ingiuntivo, oltre interessi come da domanda e spese legali. Con atto di citazione notificato il 26/10/2024 la proponeva Controparte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: aveva ordinato alla
[...]
della merce (carta da parati); la merce presentava vizi (striature) tali da renderla Parte_1 inidonea all'uso a cui era destinata;
la merce risultava differente rispetto a quella concordata;
i disegni presentavano vistosi tagli angolari, tali da rovinare l'intera raffigurazione rappresentata;
le suddette anomalie impedivano la commercializzazione della merce;
comunicava prontamente, per le vie brevi, le anomalie alla società odierna opposta e la invitava al ritiro della merce, senza esito. Chiedeva dunque al Tribunale, di dichiarare inefficace il decreto d'ingiunzione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la deducendo Parte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte opponente. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione e conseguentemente rigettarla, con conferma integrale del D.I. n. 930/2024, con vittoria di spese e compensi e condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'opposizione a decreto ingiuntivo della è infondata e deve Controparte_1 pertanto essere rigettata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: “L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 13240 del 2019). Giova innanzitutto osservare che la società opponente ammette di avere acquistato e ricevuto in consegna la merce di cui alle fatture su cui si basa il D.I. opposto, per cui può ritenersi provata la fonte negoziale del credito ingiunto. Nel caso che ci occupa, l'opponente afferma di avere ricevuto in consegna della merce inidonea all'uso a cui era destinata ed eccepisce difetti così gravi da renderla inservibile. Sul punto, va ricordato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez.
pagina 2 di 4 Un. 11748/2019; principio ribadito da Cass. 34636/2021, 26687/2020, 19513/2020, 8199/2020 e 32692/2019). Orbene, l'opponente non ha sollevato contestazioni a seguito della diffida inviata il 19.04.2024 tramite pec, ma ha atteso la notifica del decreto ingiuntivo per eccepire la sussistenza dei presunti vizi nell'atto di citazione in opposizione. In questa sede, l'opponente non ha depositato documenti volti a fornire la prova dei vizi denunciati, peraltro in modo generico, ma si è limitato ad affermare genericamente di avere contattato telefonicamente la per denunciare i vizi della merce, e di avere Parte_2 successivamente avuto un incontro presso la sede dell'opponente, circostanze non provate e contestate dalla creditrice opposta. Le prove orali richieste al riguardo sono inammissibili, essendo gli articolati generici e valutativi. L'opponente non ha pertanto assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. In merito agli assegni rimasti insoluti, va parimenti evidenziato che l'opponente non fornisce alcuna prova in ordine all'esistenza di un patto in virtù del quale il pagamento delle fatture e quindi l'incasso dell'assegno, era posticipato ad un momento successivo a quello di loro emissione e di consegna della merce perché subordinato alla verifica di idoneità della stessa, in mancanza della quale la merce sarebbe stata restituita al venditore. Alla luce di quanto esposto deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 930/2024 del 13/09/2024, di cui deve essere definitivamente confermata l'efficacia esecutiva. Deve altresì essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Secondo l'art. 96, comma 3, c.p.c. il giudice quando pronuncia sulle spese può condannare la parte soccombente che ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Ritiene questo Giudice che il comportamento dell'opponente, totalmente soccombente nel giudizio, è improntato a colpa grave poiché, dopo avere indicato in seno all'atto di citazione in opposizione delle circostanze di fatto, peraltro in maniera generica, non ha fornito alcuna prova a loro fondamento, non depositando neanche le memorie istruttorie. Il giudizio avviato dall'opponente appare pertanto meramente dilatorio con un inutile dispendio di attività processuale. Per queste ragioni, l'opponente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a versare in favore dell'opposta una somma, equitativamente determinata in un terzo delle spese processuali. La parte deve altresì essere condannata, ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento di una somma di denaro di € 500,00 in favore della Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2864/2024: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 930/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa il 13/09/2024 e, per l'effetto, dichiara l'efficacia esecutiva dello stesso. AN a rimborsare alla opposta le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. AN ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a versare alla Controparte_1 [...] la somma di € 1.500,00. Parte_1
pagina 3 di 4 AN CP_1
[...]
Ragusa, 21/10/2025.
al pagamento della somma di € 500,00 in favore della CP_3
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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