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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.509/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
CE AU EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante, con sede legale in Foggia ed elettivamente domiciliata in Bari alla via
Arcivescovo Vaccaro n.45, presso lo studio dell'avv. Fabio Di Cagno, dal quale, unitamente all'avv. , è rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_3
appellante
Contro
pagina 1 di 15 , di seguito solo , in Controparte_1 CP_2 persona del suo legale rappresentante, corrente in Foggia ed elettivamente domiciliata in
Bari alla via Abate Gimma n.149 presso lo studio dell'avv. Filippo Panizzolo, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2202/2021, resa dal Tribunale ordinario di
Foggia, in composizione monocratica, in data 1/10/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.92000354/2011 r.g., già incardinato presso la sezione distaccata di MA, promosso dall' odierna appellata, in danno della odierna appellante ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 24/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “In riforma della sentenza impugnata, rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, in caso di conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere il corrispettivo delle Parte_2 prestazioni di cui al ricorso per ingiunzione in ragione della somma di €271.161,19, oltre spese ed accessori di legge, anche ai sensi degli artt.2041 e 1458 c.c. e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la restituzione alla delle somme incassate per la CP_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata alle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio ; per l' appellata , si contestava la fondatezza dell'avverso gravame, insistendo per il rigetto dello stesso con integrale conferma della gravata sentenza ed il favore delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio, depositato in data 24/2/2011 dinanzi l'allora Sezione distaccata di
MA del Tribunale di Foggia, la società nel corso del giudizio Controparte_3 incorporata dall'odierna appellante, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva a carico dell'odierna appellata per la somma richiesta di complessivi €271.161,19, quale preteso corrispettivo a saldo per le prestazioni di ricovero pagina 2 di 15 asseritamente rese, presso la di MA, di cui essa Controparte_4 ricorrente era titolare, in forza di contratti convenuti con la Asl di Foggia negli anni 2006-
2009.
Emessa l'invocata ingiunzione provvisoriamente esecutiva per il ridetto importo in data Cont 4/2/2011 e notificato la stessa alla ingiunta il successivo 19/2/2011, la stessa, con atto di citazione notificato il successivo 4/4/2011 proponeva formale e tempestiva opposizione innanzi l'intestato Ufficio che aveva emesso l'ingiunzione, introducendo il giudizio che ci occupa, assumendo, a supporto dell'opposizione molteplici motivazioni.
In particolare, sollevava eccezione d'inadempimento dell'opposta ex art.1460 c.c., sulla scorta di rilevati gravi inadempimenti contrattuali inerenti l'organizzazione, la carenza dei requisiti tecnici e strutturali e per le prestazioni ambulatoriali della predetta casa
[...]
” di titolarità della società opposta, eccependo, inoltre, la nullità dei Controparte_4 contratti stipulati per gli anni 2006-2010 in forza dell'art.1, co. 19 della L.n.662/1996, avendo, la Casa di cura predetta, adibito personale in situazione d'incompatibilità in quanto dipendente del SSN.
In punto di fatto, supportava le eccezioni predette sulla scorta di un'effettuata verifica operata dal competente dipartimento regionale della sanità, in conseguenza di un'istanza proveniente proprio dalla società opposta, allo scopo di essere accreditata all'integrazione di alcuni posti letto nelle branche mediche gestite, con previsione di ricovero presso la predetta struttura sanitaria.
In particolare, assumeva che la successivamente incorporata dalla Controparte_3
, all'epoca dei fatti titolare della Controparte_5 [...]
, accreditata per le branche di oncologia, gastroenterologia e Controparte_6 pneumologia, aveva richiesto il previsto rilascio di autorizzazione all'esercizio di n.5 posti letto aggiuntivi per la gastroenterologia, onde ottenere un accredito per un totale di 35 posti letto, ripartiti tra i tre reparti predetti, giusta precedente preintesa regionale.
Asseriva, tuttavia, che, in esito alla istanza predetta, si provvedeva ad una scrupolosa verifica con sopraluogo ispettivo presso la ridetta struttura sanitaria, nel corso della quale venivano riscontrate molteplici irregolarità di tale rilevanza e gravità dal determinare la revoca dell'autorizzazione rilasciata per ricovero acuti oncologici e gastroenterologici per pagina 3 di 15 complessivi 25 posti letto, a seguito della quale si provvedeva, da parte delle competenti autorità, a richiedere ed ottenere la chiusura della struttura medesima malgrado un successivo tentativo di riconversione nosologica messa in atto dalla società opposta.
Evidenziava, inoltre l'opponente l'esito negativo di una iniziativa cautelare proposta dalla stessa innanzi il competente TAR, con rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia del provvedimento di revoca di cui innanzi.
Rilevando, quindi, l'effettuazione delle prestazioni sanitarie in difetto delle prescritte autorizzazioni ed in violazione di molteplici requisiti tecnici-strutturali, dettagliatamente individuati, ne contestava la legittimità delle stesse e, conseguentemente, l'inidoneità a supportare il richiesto, concesso ed opposto provvedimento monitorio, a nulla rilevando,
l'asserita valenza ricognitiva di precedenti pagamenti in acconto effettuati, atteso che l'inadempimento contrattuale veniva appreso solamente a seguito della verifica ispettiva del 2010, concludendo, pertanto per la revoca dell'opposto decreto e restituzione delle somme già nelle more versate per la concessa clausola di provvisoria esecutività dello stesso, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva la società opposta eccependo, preliminarmente un difetto Controparte_3 di giurisdizione con riferimento all'avversa domanda di nullità dei contratti, rientrando, in tesi, la stessa, nella giurisdizione esclusiva del G.A., contestando, nel merito, gli avversi assunti difensivi in ordine alla proposta eccezione d'inadempimento, concludendo per il rigetto dell'opposizione con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine alle spese del giudizio
Così radicatosi il giudizio, lo stesso, istruito solamente con la documentazione prodotta, perveniva all'udienza di p.c. del 3/4/2021, nel corso della quale veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza dell'1/10/2021, oggetto della presente impugnativa, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, cui, nelle more, era stato trasferito il relativo fascicolo in seguito alla soppressione della sezione distaccata precedentemente adita, decideva la controversia accogliendo l'opposizione e, per l'effetto, revocando l'opposto Cont decreto ingiuntivo;
rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla i nullità dei contratti stipulati con la dante causa della società opposta;
condannando la stessa alla pagina 4 di 15 restituzione, in favore dell'opponente, di tutte le somme percepite in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente le spese di lite.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Con un preliminare rilievo di inammissibilità rituale di una produzione documentale, tardivamente allegata dalla opposta nella fase decisoria con la memoria di replica ex art.190 c.pc.c. avente ad oggetto una sentenza penale resa da questa Corte penale in data 17/5/2018 e di tutte le conseguenti deduzioni in fatto, pure svolte con la ridetta memoria di replica, finalizzate a valorizzare gli accertamenti in fatto e le valutazioni in diritto di quella pronuncia ai fini della decisione della presente controversia civile, delibava il Tribunale in senso negativo la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione pure proposta dall'opposta con riferimento alla contrapposta eccezione di nullità dei contratti per rilevata incompatibilità del personale impiegato (peraltro espressamente rinunciata in corso di giudizio).
Rilevava, invero, l'estensore che, per giurisprudenza consolidata, rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto stipulato da u n privato con la P.A., ivi comprese quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità ed efficacia (v.SS.UU.
32976/2019).
Venendo al merito della controversia, rilevava il Tribunale la fondatezza della proposta opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Riassumeva gli sviluppi della vicenda in esame, rilevando che la (dante Controparte_3 causa dell'odierna appellante), in data 13/11/09 aveva formalmente richiesto alla CP_7
il rilascio della prescritta autorizzazione all'esercizio di 5 posti letto aggiuntivi di
[...] gastroenterologia, al fine di ottenere l'accreditamento istituzionale di 35 posti letto complessivi, sulla scorta di quanto previsto nella preintesa con la . CP_7
A seguito di tale istanza, la Regione incaricava il competente Dipartimento di prevenzione Cont della di effettuare i prescritti accertamenti presso la struttura richiedente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività sanitaria oggetto di accreditamento. pagina 5 di 15 A seguito di tale verifica, il Direttore del Dipartimento incaricato, in data 9/6/2010, comunicava gli esiti con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare prescritti dal regolamento regionale n.3/2005, riscontrando molteplici gravi irregolarità tali da richiedere, ai sensi di legge, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in regime di ricovero per acuti per le branche mediche autorizzate.
All'esito di tale sopralluogo, infatti, evidenziava il Tribunale delle molteplici e rilevanti violazioni, dettagliatamente individuate e descritte, di ordine strutturale, organizzativo e logistico e di carenza di prescritte autorizzazioni regionali, conseguendone, a contestuale iniziativa del Sindaco di MA e della stessa , con rispettive delibere, CP_7 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per le tre branche predette, disponendo la chiusura della struttura sanitaria.
Non mancava l'estensore di evidenziare l'esito negativo delle iniziative giudiziali assunte dalla società in sede amministrativa e cautelare, con ordinanza del 22/7/10 di rigetto dell'istanza di sospensiva, supportata dal Tar con il rilievo che i ripetuti inadempimenti riscontrati fossero tali da rappresentare e configurare situazioni di pericolo per la salute pubblica, provvedimento, peraltro, confermato anche dal Consiglio di Stato con provvedimento dell'1/12/2010 che evidenziava l'assenza del fumus della pretesa cautelare con il giudizio di merito parimenti definitosi negativamente per la società ricorrente.
Tanto premesso, ribadiva il Tribunale che gli atti di causa delineassero, con estrema chiarezza e precisione, i gravi inadempimenti contrattuali ascrivibili alla CP_3
[...]
Evidenziava, pertanto il primo giudice che, a fronte di tale documentata ed allegata eccezione di inadempimento da parte dell'opponente, volta a paralizzare l'avversa pretesa di pagamento del corrispettivo ex art.1460 c.c., la società opposta non aveva fornito la minima prova circa la regolarità dell'esercizio in termini di conformità alla normativa vigente, limitandosi a prospettare un erroneo criterio di ripartizione degli oneri probatori
, in palese violazione del principio consolidato di cui alla pronuncia n.13533/2001 delle
Sezioni Unite.
pagina 6 di 15 Irrilevanti, si configuravano, peraltro, i pretesi atti ricognitivi del debito atteso che, solo a seguito dell'accertamento e mergevano i gravi inadempimenti contrattuali ascrivibili all'opposta.
Parimenti inconferente, riteneva poi il primo giudice, la proposta eccezione di ingiustificato arricchimento sollevata dall'opposta con riferimento alle prestazioni sanitarie comunque prestate.
A tale riguardo, infatti, anche ammettendo la possibilità di far valere il rimedio ex art.2041
c.c. in via d'eccezione, la suddetta eccezione riconvenzionale può avere il solo scopo e unico effetto di paralizzare l'avversa domanda di pagamento, fattispecie palesemente Cont estranea a quella in esame laddove la non aveva proposto alcuna domanda di pagamento.
Venendo, infine, alla ulteriore eccezione riconvenzionale di nullità contrattuale a causa della riscontrata incompatibilità del personale impiegato in quanto dipendente del SSN previsa dalla L.662/96, rilevava il Tribunale un carente supporto probatorio alla stessa taòle da determinarne il rigetto.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art.2697 c.c., spettava, infatti, alla opponente comprovare che la società titolare della casa di cura avesse adibito al lavoro del personale i n situazione d'incompatibilità ma, tale prova non era assolutamente stata apportata, essendo stata la circostanza contestata dall'opposta e risultando fondata l'eccezione solamente su mere allegazioni dell'opponente, del tutto prive di adeguato supporto probatorio, essendo stata omessa la produzione dei verbali di contestazione di cui ai rapporti della Guardia di
Finanza del 20/7/2010.
Meritevole di accoglimento si configurava, invece, la domanda di restituzione delle somme incontestabilmente incassate dall'opposta in ragione dell'attribuita provvisoria esecutività all'opposto decreto.
La reciproca soccombenza, infine, induceva il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta statuizione insorgeva la che aveva, nelle more, Parte_1 incorporato la originaria proponendo il gravame che ci occupa a Controparte_3 supporto del quale articolava molteplici censure. pagina 7 di 15 In particolare, con un primo motivo, prospettava una erronea riferibilità temporale dei presunti inadempimenti, evidenziando, a supporto che la relazione del Dipartimento regionale si riferisse al contratto all'epoca vigente del 2010, senza alcun pregiudzio per le prestazioni regolarmente erogate negli anni precedenti, rilevando che le prestazioni del
2010 erano estranee alla pretesa creditoria e monitoria.
Con un secondo motivo si doleva per la ritenuta tardività della produzione documentale attinente la sentenza penale del 17/5/2018, estremamente rilevante nello sconfessare tutte organizzative e strutturali determinanti la revoca all'esercizio dell'attività sanitaria, ritendo ritualmente ammissibile la produzione con conseguente effetto preclusivo del giudicato esterno;
con un terzo motivo, connesso al precedente, contestava la violazione dlel'art.654 c.p.p. in merito alla efficacia esterna del giudicato penale, atteso che i due imputati, ovvero i legali rappresentati della struttura sanitaria, risultavano assolti dai reati agli stessi contestati (artt. 356 e 483 c.p.c) con formula piena;
con un quarto motivo, censurava l'omessa considerazione di una palese mancanza di buona fede contrattuale Cont della nella proposizione dell'eccezione d'inadempimento; con un quinto motivo, ribadìva la prova circa la fondatezza ed il quantum del preteso credito ed infine, con un sesto motivo, reiterava l'eccezione di ingiustificato arricchimento con riguiardo alla erronea statuizione circa la restituzione delle somme incassate, invocando, infine,
l'inibitoria della immediata esecutività della grava sentenza.
Cont Si costituiva la appellata, preliminarmente eccependo l'ammissibilità formale dell'avverso gravame ex art.348 bis c.p.c. contestando la fondatezza degli avversi motivi d'impugnativa, richiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 16/9/2022, rilevata la riscontrata rinuncia dell'appellante all'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del
24/5/2024, trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
pagina 8 di 15 Con il primo motivo d'impugnativa, la società appellante, da un lato contestava una ritenuta contraddittorietà della motivazione gravata con esplicito riferimento alla contestuale delibazione negativa della eccezione riconvenzionale di nullità contrattuale Cont proposta dalla e dall'altro contestava un riconosciuto effetto retroattivo alla revoca sanzionatoria erogata nel 2010 anche a fronte di prestazioni, in tesi, regolarmente, erogate, negli anni precedenti.
La censura sotto entrambi i profili si configura destituita di fondamento.
In primo luogo, la contestata contradittorietà non sussiste nel senso introdotto dall'appellante, in quanto entrambe le motivazioni, apparentemente contradittorie, in realtà risultano entrambe supportate da fondati rilievi che ne avallavano la correttezza motivazionale atteso che, mentre la fondatezza della proposta eccezione Cont d'inadempimento ex art.1460 c.c. da parte della era suffragata dalle incontestate, molteplici e rilevanti violazioni della normativa vigente, con riferimento all'esercizio di attività sanitaria, la eccezione riconvenzionale di nullità contrattuale, ancorata in realtà a ben distinto profilo di illegittimità, quale la rilevata illecita utilizzazione di personale sanitario già legato da un contratto lavorativo con il Servizio sanitario nazionale, non si configurava adeguatamente suffragata e supportata da pertinente documentazione quale, nklla specie, gli accertamenti verbalizzati nel corso di un'ispezione della Guardia di Finanza ed essendo le pretese situazioni d'incompatibilità state contestate dalla struttura sanitaria, Cont derivandone una rigoroso onere probatorio da parte della che ne aveva eccepito la ricorrenza, onere rimasto assolutamente inevaso, conseguendone che alcuna contraddizione era ravvisabile tra i due capi motivazionali predetti.
Con riguardo all'ulteriore profilo impugnatorio circa la asserita “erronea riferibilità temporale dei presunti inadempimenti” la censura deve disattendersi per due ordine di ragioni.
In primo luogo, deve evidenziarsi che, come richiamato in motivazione, il provvedimento di revoca del 2010 impugnato in sede amministrativa, tanto in sede cautelare che di merito, veniva supportato con la rilevata persistenza delle riscontrate violazioni, con ritenuto pregiudizio della salute pubblica, tanto rilevando al fine di ritenere inidonee le stesse al conseguimento di un corrispettivo contrattuale da parte della P.A. non limitato nel tempo all'atto della materiale verifica delle predette violazioni ma estensibile anche al pagina 9 di 15 periodo precedente, nel corso del quale il provvisorio accreditamento sanitario risultava concesso solamente per apparente rispetto da parte della struttura, dei presupposti di legge, risultati inesistenti a seguito di una verifica postuma alla concessione(v. Cass.
22955/2025 sull'estensione del giudicato amministrativo su quello civile).
In secondo luogo, l'allegazione difensiva circa il regolare espletamento delle prestazioni precedenti l'accertamento del 2010 e la revoca conseguenziale, è rimasto del tutto privo di un adeguato compendio probatorio, atteso che, come innanzi evidenziato, le violazioni rilevate a seguito dell'ispezione del 2010, non erano mai state formalmente contestate dalla e né, tantomeno, era stata dalla stessa provato l'avvenuta regolare CP_3 erogazione delle stesse, risultando, al contrario, che la effettuata “riconversione nosologica” della struttura stessa per riottenere un distinto riaccreditamento, avvalorava, nei fatti, la effettiva irregolarità dell'attività sanitaria espletata in epoca precedente la verifica del 2010.
La seconda e terza doglianza per la stretta connessione possono essere trattate congiuntamente.
Con riferimento al rilievo di rituale inammissibilità della prodotta sentenza penale solo con la memoria di replica, l'appellante supporta la censura, la cui correttezza è palesemente evidente, trattandosi di un documento nella potenziale disponibilità della parte già da alcuni anni, con doveroso obbligo di produrre lo stesso nel rispetto dei termini assertivi e preclusivi di cui all'aart.183 6° comma c.p.c. e non solamente nella fase decisoria dopo l'udienza di p.c. e, tra l'altro, con la memoria di replica, così precludendo alla controparte di poter adeguatamente confutare la pretesa rilevanza della sentenza nel processo civile in esame, invocando un asserito “effetto preclusivo del giudicato esterno” introdotto con la produzione documentale de qua con conseguente insussistente preclusione temporale in ordine alla sua proposizione.
L'assunto difensivo non può condividersi, ostandovi un evidente rilievo oggettivo, quale la palese insussistenza, nel caso di specie, della coincidenza, soggettiva e oggettiva, del giudicato penale con gli effetti del giudizio civile asseritamente connesso, divergendo i due giudizi tanto per i soggetti distinti quanto per l'oggetto sostanziale della controversia.
pagina 10 di 15 Nel processo penale definito con la sentenza assolutoria tardivamente prodotta erano imputati soggetti estranei (per stessa ammissione dell'appellante) alla proprietà della società appellante, avendo rivestito in passato (senza alcuna determinazione temporale) la carica di legali rappresentanti, e con contestazione di reati ben distinti dall'oggetto del contendere in sede civile, laddove si contestava l'inadempimento contrattuale per aver erogato prestazioni sanitarie senza averne l'accreditamento da parte della P.A., evidenziandosi, pertanto, l'inconferenza della sollevata eccezione difensiva e l'inidoneità della stessa a supportare la proposizione della stessa senza limiti preclusivi di rito.
Premesso, invero, che in tema di giudicato, la disposizione in esame, costituendo n'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penali e civile, risulta inapplicabile in via analogica se non nei casi espressamente previsti (v.
Cass.1765/2011), nel caso di specie non era affatto ravvisabile la sussistenza dei presupposti per rilevare l'efficacia di un giudicato penale assolutorio nei confronti di soggetti estranei alla società opposta, cui si contestavano responsabilità penali ben distinte da quelle civili determinanti un inadempimento contrattuale, oggetto del giudizio civile de quo agitur.
Ai sensi dell'art.652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art.654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p. il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato(cfr. Cass. n.5676 del 9/3/2010).
Si è finanche precisato che l'art.654 c.p.c., diversamente dall'art.652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione;
il citato art.654 peraltro esclude comunque l'efficacia in sede civile del giudicato penale di assoluzione ove i fatti oggetto del giudizio penale non siano sovrapponibili a quelli oggetto del processo civile (v. Cass. n.4961 del 2/3/2010).
L'art.654 c.p.p., nel prevedere l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi quando in essi si controverta intorno pagina 11 di 15 ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, sostanzialmente riconosce un interesse della parte anche all'accertamento dei fatti (v. Cass. 41709/2018).
Orbene, applicando le predette coordinate interpretative al caso in esame, non può non rilevarsi che la sentenza penale assolutoria con pretesa efficacia di giudicato anche nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo per proposta eccezione d'inadempimento contrattuale ex art.1460 c.c., atteneva ad altri soggetti ed ad altro oggetto sostanziale, contestandosi in quella sede penale, ai due legali rappresentanti
(senza prova di connessione con gli stessi della società inadempiente nel periodo 2006-
2009) due distinte imputazioni, ex artt.356 e 483 c.p. ,ovvero quella di frode nella pubblica fornitura e di falsità ideologica del privato in atto pubblico, fattispeci palesemente estranee alle ipotesi di inadempimento contrattuale prospettate a supporto della proposta opposizione al decreto ingiuntivo de quo agitur, con conseguente insussistenza di quella
“sovrapponibilità” tra i fatti del giudizio penale e quelli del giudizio civile.
Non ritenendo quindi sussistenti i presupposti per riconoscere la pretesa efficacia nel nostro giudizio di quella sentenza penale, ne consegue il rigoroso onere decadenziale ex art.183 6° comma c.p.c. in mancanza di alcuna ipotesi di rimessione in termini ex art.153
c.p.c., non avendo la società opposta minimamente allegato la non ascrivibilità alla stessa della impossibilità oggettiva della produzione nei termini di rito.
Con il quarto motivo impugnatorio, contesta la società appellante una carenza di buona Cont fede contrattuale imputabile alla allorché procedeva, solo a seguito dell'accertamento del 2010, a ritenere inadempienze contrattuali riferibili a periodi precedenti.
Cont In sostanza si voleva imputare alla una sorta di decadenza dall'impugnativa contrattuale per omessa e tempestiva verifica annuale circa la persistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento delle prestazioni pure erogate dalla struttura sanitaria, all'epoca regolarmente accreditata all'esercizio sanitario.
La censura è palesemente infondata, atteso che, atteso lo sviluppo cronologico della vicenda, se carenza di buona fede contrattuale doveva rappresentarsi la stessa doveva ascriversi esclusivamente alla stessa struttura sanitaria che, presumibilmente consapevole della mancanza di autorizzazioni regionali specifiche e della violazione di altri pagina 12 di 15 requisiti organizzativi e logistici, aveva continuato, profittando di una inerzia ispettiva Cont della ad erogare prestazioni il cui riconoscimento contrattuale era appunto subordinato alla regolarità della propria posizione.
Parimenti destituita di pregio è la quinta censura con cui contesta l'appellante il ritenuto accoglimento della proposta eccezione d'inadempimento contrattuale in conseguenza della carenza probatoria, imputabile alla struttura sanitaria, circa il fatto costitutivo della propria pretesa creditoria ovvero il regolare espletamento delle prestazioni e la correttezza del corrispettivo a saldo per le stesse richiesto.
A tale riguardo non può esimersi il Collegio dall'evidenziare e ribadire che a seguito della proposta opposizione introduttiva del giudizio, la società opposta non provvedeva a contestare specificamente le molteplici inadempienze contrattuali alla stessa ascrivibili, limitandosi a confutare solamente la ulteriore eccezione di nullità contrattuale per la presunta incompatibilità del personale medico utilizzato, ben distinta dall'eccezione di inadempimento specifico ex art.1460 c..c., adombrando una difesa sullo stesso solamente con riferimento ad una delle molteplici contestazioni effettuate ovvero all'utilizzo di medici sprovvisti di specializzazione nelle tre branche accreditate e “trincerandosi” dietro la natura solo cautelare delle pronunce in sede amministrativa, confermate poi in sede di merito.
Un siffatto comportamento processuale non può sicuramente equivalere alla prova dei fatti costitutivi a supporto della pretesa creditoria monitoriamente azionata, ovvero della infondatezza delle moklteplici violazioni che avallavano il contestato inadempimento contrattuale contrapposto alla richiesta di adempimento con il pagamento delle prestazioni.
Analogo responso negativo è riservato alla sesta ed ultima censura con la quale contesta l'appellante un vizio motivazionale da parte del Tribunale nel disconoscere l'ammissibilità, nel caso di specie, dell'eccezione di indebito arricchimento ex art,.2041 c.c., ritenuta l'inconferenza della stessa in assenza di qualsiasi richiesta di pagamento della controparte da contrastare e “paralizzare”.
A supporto della doglianza ritiene, infondatamente, la società appellante che la richiesta di restituzione delle somme incassate, in conseguenza della concessa esecuzione pagina 13 di 15 provvisoria del decreto monitorio opposto, poteva equivalere alla pretesa di pagamento da contrastare con l'eccezione in esame.
L'assunto difensivo è ad avviso del Collegio privo di fondamento, atteso che la richiesta restitutoria di quanto pagato solamente in forza di provvisoria esecuzione del decreto, persistendo le ragioni addotte a supporto della contrapposta eccezione d'inadempimento, con implicita riserva ripetitoria all'esito del giudizio definitivo, non poteva configurarsi in una pretesa di pagamento da contrastate con il rilievo dell'utilizzo della prestazione comunque erogata, così generando una sostanziale inversione della posizione sostanziale e processuale delle parti.
Né tantomeno, può sopperire al rilievo il fatto che il pagamento di cui si richiedeva la restituzione era stato operato per prestazioni già erogate, reiterando la estraneità di quelle del 2010 alla richiesta monitoria, atteso che la causa del pagamento effettuato era chiaramente solo l'attribuita provvisoria esecutività del decreto, successivamente superata dal definitivo esito del giudizio che aveva, evidentemente, disconosciuto il titolo dell'effettuato pagamento.
Conclusivamente, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, nessuna delle articolate censure si configura meritevole di condivisione ed accoglimento, ritenendosi corretta la gravata motivazione, siccome supportata da incontestabili riscontri documentali ed avallata da consolidati principi interpretativi.
In punto di regolamentazione unitaria delle spese, la mancanza di gravame incidentale da parte appellata circa la disposta compensazione di quelle attinenti al primo grado con conseguente giudicato interno della ravvisata ipotesi di soccombenza reciproca, induce il
Collegio a limitare la stessa solamente al presente grado secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.2202/21 resa
[...] dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 29/9-1/10/2021, così provvede:
1)Rigetta l'appello; pagina 14 di 15 2)Condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore dell'appellata , in persona del suoi legale Controparte_8 rappresentante, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi €20.119,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante, in persona del legale rappresentante, tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per l'iscrizione del gravame.
Così' deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 21/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il CE AU estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
CE AU EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, già in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante, con sede legale in Foggia ed elettivamente domiciliata in Bari alla via
Arcivescovo Vaccaro n.45, presso lo studio dell'avv. Fabio Di Cagno, dal quale, unitamente all'avv. , è rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_3
appellante
Contro
pagina 1 di 15 , di seguito solo , in Controparte_1 CP_2 persona del suo legale rappresentante, corrente in Foggia ed elettivamente domiciliata in
Bari alla via Abate Gimma n.149 presso lo studio dell'avv. Filippo Panizzolo, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2202/2021, resa dal Tribunale ordinario di
Foggia, in composizione monocratica, in data 1/10/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.92000354/2011 r.g., già incardinato presso la sezione distaccata di MA, promosso dall' odierna appellata, in danno della odierna appellante ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 24/5/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “In riforma della sentenza impugnata, rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, in caso di conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere il corrispettivo delle Parte_2 prestazioni di cui al ricorso per ingiunzione in ragione della somma di €271.161,19, oltre spese ed accessori di legge, anche ai sensi degli artt.2041 e 1458 c.c. e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la restituzione alla delle somme incassate per la CP_2 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata alle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio ; per l' appellata , si contestava la fondatezza dell'avverso gravame, insistendo per il rigetto dello stesso con integrale conferma della gravata sentenza ed il favore delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio, depositato in data 24/2/2011 dinanzi l'allora Sezione distaccata di
MA del Tribunale di Foggia, la società nel corso del giudizio Controparte_3 incorporata dall'odierna appellante, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva a carico dell'odierna appellata per la somma richiesta di complessivi €271.161,19, quale preteso corrispettivo a saldo per le prestazioni di ricovero pagina 2 di 15 asseritamente rese, presso la di MA, di cui essa Controparte_4 ricorrente era titolare, in forza di contratti convenuti con la Asl di Foggia negli anni 2006-
2009.
Emessa l'invocata ingiunzione provvisoriamente esecutiva per il ridetto importo in data Cont 4/2/2011 e notificato la stessa alla ingiunta il successivo 19/2/2011, la stessa, con atto di citazione notificato il successivo 4/4/2011 proponeva formale e tempestiva opposizione innanzi l'intestato Ufficio che aveva emesso l'ingiunzione, introducendo il giudizio che ci occupa, assumendo, a supporto dell'opposizione molteplici motivazioni.
In particolare, sollevava eccezione d'inadempimento dell'opposta ex art.1460 c.c., sulla scorta di rilevati gravi inadempimenti contrattuali inerenti l'organizzazione, la carenza dei requisiti tecnici e strutturali e per le prestazioni ambulatoriali della predetta casa
[...]
” di titolarità della società opposta, eccependo, inoltre, la nullità dei Controparte_4 contratti stipulati per gli anni 2006-2010 in forza dell'art.1, co. 19 della L.n.662/1996, avendo, la Casa di cura predetta, adibito personale in situazione d'incompatibilità in quanto dipendente del SSN.
In punto di fatto, supportava le eccezioni predette sulla scorta di un'effettuata verifica operata dal competente dipartimento regionale della sanità, in conseguenza di un'istanza proveniente proprio dalla società opposta, allo scopo di essere accreditata all'integrazione di alcuni posti letto nelle branche mediche gestite, con previsione di ricovero presso la predetta struttura sanitaria.
In particolare, assumeva che la successivamente incorporata dalla Controparte_3
, all'epoca dei fatti titolare della Controparte_5 [...]
, accreditata per le branche di oncologia, gastroenterologia e Controparte_6 pneumologia, aveva richiesto il previsto rilascio di autorizzazione all'esercizio di n.5 posti letto aggiuntivi per la gastroenterologia, onde ottenere un accredito per un totale di 35 posti letto, ripartiti tra i tre reparti predetti, giusta precedente preintesa regionale.
Asseriva, tuttavia, che, in esito alla istanza predetta, si provvedeva ad una scrupolosa verifica con sopraluogo ispettivo presso la ridetta struttura sanitaria, nel corso della quale venivano riscontrate molteplici irregolarità di tale rilevanza e gravità dal determinare la revoca dell'autorizzazione rilasciata per ricovero acuti oncologici e gastroenterologici per pagina 3 di 15 complessivi 25 posti letto, a seguito della quale si provvedeva, da parte delle competenti autorità, a richiedere ed ottenere la chiusura della struttura medesima malgrado un successivo tentativo di riconversione nosologica messa in atto dalla società opposta.
Evidenziava, inoltre l'opponente l'esito negativo di una iniziativa cautelare proposta dalla stessa innanzi il competente TAR, con rigetto dell'istanza di sospensiva dell'efficacia del provvedimento di revoca di cui innanzi.
Rilevando, quindi, l'effettuazione delle prestazioni sanitarie in difetto delle prescritte autorizzazioni ed in violazione di molteplici requisiti tecnici-strutturali, dettagliatamente individuati, ne contestava la legittimità delle stesse e, conseguentemente, l'inidoneità a supportare il richiesto, concesso ed opposto provvedimento monitorio, a nulla rilevando,
l'asserita valenza ricognitiva di precedenti pagamenti in acconto effettuati, atteso che l'inadempimento contrattuale veniva appreso solamente a seguito della verifica ispettiva del 2010, concludendo, pertanto per la revoca dell'opposto decreto e restituzione delle somme già nelle more versate per la concessa clausola di provvisoria esecutività dello stesso, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva la società opposta eccependo, preliminarmente un difetto Controparte_3 di giurisdizione con riferimento all'avversa domanda di nullità dei contratti, rientrando, in tesi, la stessa, nella giurisdizione esclusiva del G.A., contestando, nel merito, gli avversi assunti difensivi in ordine alla proposta eccezione d'inadempimento, concludendo per il rigetto dell'opposizione con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine alle spese del giudizio
Così radicatosi il giudizio, lo stesso, istruito solamente con la documentazione prodotta, perveniva all'udienza di p.c. del 3/4/2021, nel corso della quale veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza dell'1/10/2021, oggetto della presente impugnativa, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, cui, nelle more, era stato trasferito il relativo fascicolo in seguito alla soppressione della sezione distaccata precedentemente adita, decideva la controversia accogliendo l'opposizione e, per l'effetto, revocando l'opposto Cont decreto ingiuntivo;
rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla i nullità dei contratti stipulati con la dante causa della società opposta;
condannando la stessa alla pagina 4 di 15 restituzione, in favore dell'opponente, di tutte le somme percepite in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e compensando integralmente le spese di lite.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Con un preliminare rilievo di inammissibilità rituale di una produzione documentale, tardivamente allegata dalla opposta nella fase decisoria con la memoria di replica ex art.190 c.pc.c. avente ad oggetto una sentenza penale resa da questa Corte penale in data 17/5/2018 e di tutte le conseguenti deduzioni in fatto, pure svolte con la ridetta memoria di replica, finalizzate a valorizzare gli accertamenti in fatto e le valutazioni in diritto di quella pronuncia ai fini della decisione della presente controversia civile, delibava il Tribunale in senso negativo la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione pure proposta dall'opposta con riferimento alla contrapposta eccezione di nullità dei contratti per rilevata incompatibilità del personale impiegato (peraltro espressamente rinunciata in corso di giudizio).
Rilevava, invero, l'estensore che, per giurisprudenza consolidata, rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto stipulato da u n privato con la P.A., ivi comprese quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità ed efficacia (v.SS.UU.
32976/2019).
Venendo al merito della controversia, rilevava il Tribunale la fondatezza della proposta opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Riassumeva gli sviluppi della vicenda in esame, rilevando che la (dante Controparte_3 causa dell'odierna appellante), in data 13/11/09 aveva formalmente richiesto alla CP_7
il rilascio della prescritta autorizzazione all'esercizio di 5 posti letto aggiuntivi di
[...] gastroenterologia, al fine di ottenere l'accreditamento istituzionale di 35 posti letto complessivi, sulla scorta di quanto previsto nella preintesa con la . CP_7
A seguito di tale istanza, la Regione incaricava il competente Dipartimento di prevenzione Cont della di effettuare i prescritti accertamenti presso la struttura richiedente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività sanitaria oggetto di accreditamento. pagina 5 di 15 A seguito di tale verifica, il Direttore del Dipartimento incaricato, in data 9/6/2010, comunicava gli esiti con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare prescritti dal regolamento regionale n.3/2005, riscontrando molteplici gravi irregolarità tali da richiedere, ai sensi di legge, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in regime di ricovero per acuti per le branche mediche autorizzate.
All'esito di tale sopralluogo, infatti, evidenziava il Tribunale delle molteplici e rilevanti violazioni, dettagliatamente individuate e descritte, di ordine strutturale, organizzativo e logistico e di carenza di prescritte autorizzazioni regionali, conseguendone, a contestuale iniziativa del Sindaco di MA e della stessa , con rispettive delibere, CP_7 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria per le tre branche predette, disponendo la chiusura della struttura sanitaria.
Non mancava l'estensore di evidenziare l'esito negativo delle iniziative giudiziali assunte dalla società in sede amministrativa e cautelare, con ordinanza del 22/7/10 di rigetto dell'istanza di sospensiva, supportata dal Tar con il rilievo che i ripetuti inadempimenti riscontrati fossero tali da rappresentare e configurare situazioni di pericolo per la salute pubblica, provvedimento, peraltro, confermato anche dal Consiglio di Stato con provvedimento dell'1/12/2010 che evidenziava l'assenza del fumus della pretesa cautelare con il giudizio di merito parimenti definitosi negativamente per la società ricorrente.
Tanto premesso, ribadiva il Tribunale che gli atti di causa delineassero, con estrema chiarezza e precisione, i gravi inadempimenti contrattuali ascrivibili alla CP_3
[...]
Evidenziava, pertanto il primo giudice che, a fronte di tale documentata ed allegata eccezione di inadempimento da parte dell'opponente, volta a paralizzare l'avversa pretesa di pagamento del corrispettivo ex art.1460 c.c., la società opposta non aveva fornito la minima prova circa la regolarità dell'esercizio in termini di conformità alla normativa vigente, limitandosi a prospettare un erroneo criterio di ripartizione degli oneri probatori
, in palese violazione del principio consolidato di cui alla pronuncia n.13533/2001 delle
Sezioni Unite.
pagina 6 di 15 Irrilevanti, si configuravano, peraltro, i pretesi atti ricognitivi del debito atteso che, solo a seguito dell'accertamento e mergevano i gravi inadempimenti contrattuali ascrivibili all'opposta.
Parimenti inconferente, riteneva poi il primo giudice, la proposta eccezione di ingiustificato arricchimento sollevata dall'opposta con riferimento alle prestazioni sanitarie comunque prestate.
A tale riguardo, infatti, anche ammettendo la possibilità di far valere il rimedio ex art.2041
c.c. in via d'eccezione, la suddetta eccezione riconvenzionale può avere il solo scopo e unico effetto di paralizzare l'avversa domanda di pagamento, fattispecie palesemente Cont estranea a quella in esame laddove la non aveva proposto alcuna domanda di pagamento.
Venendo, infine, alla ulteriore eccezione riconvenzionale di nullità contrattuale a causa della riscontrata incompatibilità del personale impiegato in quanto dipendente del SSN previsa dalla L.662/96, rilevava il Tribunale un carente supporto probatorio alla stessa taòle da determinarne il rigetto.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art.2697 c.c., spettava, infatti, alla opponente comprovare che la società titolare della casa di cura avesse adibito al lavoro del personale i n situazione d'incompatibilità ma, tale prova non era assolutamente stata apportata, essendo stata la circostanza contestata dall'opposta e risultando fondata l'eccezione solamente su mere allegazioni dell'opponente, del tutto prive di adeguato supporto probatorio, essendo stata omessa la produzione dei verbali di contestazione di cui ai rapporti della Guardia di
Finanza del 20/7/2010.
Meritevole di accoglimento si configurava, invece, la domanda di restituzione delle somme incontestabilmente incassate dall'opposta in ragione dell'attribuita provvisoria esecutività all'opposto decreto.
La reciproca soccombenza, infine, induceva il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta statuizione insorgeva la che aveva, nelle more, Parte_1 incorporato la originaria proponendo il gravame che ci occupa a Controparte_3 supporto del quale articolava molteplici censure. pagina 7 di 15 In particolare, con un primo motivo, prospettava una erronea riferibilità temporale dei presunti inadempimenti, evidenziando, a supporto che la relazione del Dipartimento regionale si riferisse al contratto all'epoca vigente del 2010, senza alcun pregiudzio per le prestazioni regolarmente erogate negli anni precedenti, rilevando che le prestazioni del
2010 erano estranee alla pretesa creditoria e monitoria.
Con un secondo motivo si doleva per la ritenuta tardività della produzione documentale attinente la sentenza penale del 17/5/2018, estremamente rilevante nello sconfessare tutte organizzative e strutturali determinanti la revoca all'esercizio dell'attività sanitaria, ritendo ritualmente ammissibile la produzione con conseguente effetto preclusivo del giudicato esterno;
con un terzo motivo, connesso al precedente, contestava la violazione dlel'art.654 c.p.p. in merito alla efficacia esterna del giudicato penale, atteso che i due imputati, ovvero i legali rappresentati della struttura sanitaria, risultavano assolti dai reati agli stessi contestati (artt. 356 e 483 c.p.c) con formula piena;
con un quarto motivo, censurava l'omessa considerazione di una palese mancanza di buona fede contrattuale Cont della nella proposizione dell'eccezione d'inadempimento; con un quinto motivo, ribadìva la prova circa la fondatezza ed il quantum del preteso credito ed infine, con un sesto motivo, reiterava l'eccezione di ingiustificato arricchimento con riguiardo alla erronea statuizione circa la restituzione delle somme incassate, invocando, infine,
l'inibitoria della immediata esecutività della grava sentenza.
Cont Si costituiva la appellata, preliminarmente eccependo l'ammissibilità formale dell'avverso gravame ex art.348 bis c.p.c. contestando la fondatezza degli avversi motivi d'impugnativa, richiedendo la conferma dell'impugnata sentenza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 16/9/2022, rilevata la riscontrata rinuncia dell'appellante all'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del
24/5/2024, trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
pagina 8 di 15 Con il primo motivo d'impugnativa, la società appellante, da un lato contestava una ritenuta contraddittorietà della motivazione gravata con esplicito riferimento alla contestuale delibazione negativa della eccezione riconvenzionale di nullità contrattuale Cont proposta dalla e dall'altro contestava un riconosciuto effetto retroattivo alla revoca sanzionatoria erogata nel 2010 anche a fronte di prestazioni, in tesi, regolarmente, erogate, negli anni precedenti.
La censura sotto entrambi i profili si configura destituita di fondamento.
In primo luogo, la contestata contradittorietà non sussiste nel senso introdotto dall'appellante, in quanto entrambe le motivazioni, apparentemente contradittorie, in realtà risultano entrambe supportate da fondati rilievi che ne avallavano la correttezza motivazionale atteso che, mentre la fondatezza della proposta eccezione Cont d'inadempimento ex art.1460 c.c. da parte della era suffragata dalle incontestate, molteplici e rilevanti violazioni della normativa vigente, con riferimento all'esercizio di attività sanitaria, la eccezione riconvenzionale di nullità contrattuale, ancorata in realtà a ben distinto profilo di illegittimità, quale la rilevata illecita utilizzazione di personale sanitario già legato da un contratto lavorativo con il Servizio sanitario nazionale, non si configurava adeguatamente suffragata e supportata da pertinente documentazione quale, nklla specie, gli accertamenti verbalizzati nel corso di un'ispezione della Guardia di Finanza ed essendo le pretese situazioni d'incompatibilità state contestate dalla struttura sanitaria, Cont derivandone una rigoroso onere probatorio da parte della che ne aveva eccepito la ricorrenza, onere rimasto assolutamente inevaso, conseguendone che alcuna contraddizione era ravvisabile tra i due capi motivazionali predetti.
Con riguardo all'ulteriore profilo impugnatorio circa la asserita “erronea riferibilità temporale dei presunti inadempimenti” la censura deve disattendersi per due ordine di ragioni.
In primo luogo, deve evidenziarsi che, come richiamato in motivazione, il provvedimento di revoca del 2010 impugnato in sede amministrativa, tanto in sede cautelare che di merito, veniva supportato con la rilevata persistenza delle riscontrate violazioni, con ritenuto pregiudizio della salute pubblica, tanto rilevando al fine di ritenere inidonee le stesse al conseguimento di un corrispettivo contrattuale da parte della P.A. non limitato nel tempo all'atto della materiale verifica delle predette violazioni ma estensibile anche al pagina 9 di 15 periodo precedente, nel corso del quale il provvisorio accreditamento sanitario risultava concesso solamente per apparente rispetto da parte della struttura, dei presupposti di legge, risultati inesistenti a seguito di una verifica postuma alla concessione(v. Cass.
22955/2025 sull'estensione del giudicato amministrativo su quello civile).
In secondo luogo, l'allegazione difensiva circa il regolare espletamento delle prestazioni precedenti l'accertamento del 2010 e la revoca conseguenziale, è rimasto del tutto privo di un adeguato compendio probatorio, atteso che, come innanzi evidenziato, le violazioni rilevate a seguito dell'ispezione del 2010, non erano mai state formalmente contestate dalla e né, tantomeno, era stata dalla stessa provato l'avvenuta regolare CP_3 erogazione delle stesse, risultando, al contrario, che la effettuata “riconversione nosologica” della struttura stessa per riottenere un distinto riaccreditamento, avvalorava, nei fatti, la effettiva irregolarità dell'attività sanitaria espletata in epoca precedente la verifica del 2010.
La seconda e terza doglianza per la stretta connessione possono essere trattate congiuntamente.
Con riferimento al rilievo di rituale inammissibilità della prodotta sentenza penale solo con la memoria di replica, l'appellante supporta la censura, la cui correttezza è palesemente evidente, trattandosi di un documento nella potenziale disponibilità della parte già da alcuni anni, con doveroso obbligo di produrre lo stesso nel rispetto dei termini assertivi e preclusivi di cui all'aart.183 6° comma c.p.c. e non solamente nella fase decisoria dopo l'udienza di p.c. e, tra l'altro, con la memoria di replica, così precludendo alla controparte di poter adeguatamente confutare la pretesa rilevanza della sentenza nel processo civile in esame, invocando un asserito “effetto preclusivo del giudicato esterno” introdotto con la produzione documentale de qua con conseguente insussistente preclusione temporale in ordine alla sua proposizione.
L'assunto difensivo non può condividersi, ostandovi un evidente rilievo oggettivo, quale la palese insussistenza, nel caso di specie, della coincidenza, soggettiva e oggettiva, del giudicato penale con gli effetti del giudizio civile asseritamente connesso, divergendo i due giudizi tanto per i soggetti distinti quanto per l'oggetto sostanziale della controversia.
pagina 10 di 15 Nel processo penale definito con la sentenza assolutoria tardivamente prodotta erano imputati soggetti estranei (per stessa ammissione dell'appellante) alla proprietà della società appellante, avendo rivestito in passato (senza alcuna determinazione temporale) la carica di legali rappresentanti, e con contestazione di reati ben distinti dall'oggetto del contendere in sede civile, laddove si contestava l'inadempimento contrattuale per aver erogato prestazioni sanitarie senza averne l'accreditamento da parte della P.A., evidenziandosi, pertanto, l'inconferenza della sollevata eccezione difensiva e l'inidoneità della stessa a supportare la proposizione della stessa senza limiti preclusivi di rito.
Premesso, invero, che in tema di giudicato, la disposizione in esame, costituendo n'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penali e civile, risulta inapplicabile in via analogica se non nei casi espressamente previsti (v.
Cass.1765/2011), nel caso di specie non era affatto ravvisabile la sussistenza dei presupposti per rilevare l'efficacia di un giudicato penale assolutorio nei confronti di soggetti estranei alla società opposta, cui si contestavano responsabilità penali ben distinte da quelle civili determinanti un inadempimento contrattuale, oggetto del giudizio civile de quo agitur.
Ai sensi dell'art.652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art.654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p. il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato(cfr. Cass. n.5676 del 9/3/2010).
Si è finanche precisato che l'art.654 c.p.c., diversamente dall'art.652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione;
il citato art.654 peraltro esclude comunque l'efficacia in sede civile del giudicato penale di assoluzione ove i fatti oggetto del giudizio penale non siano sovrapponibili a quelli oggetto del processo civile (v. Cass. n.4961 del 2/3/2010).
L'art.654 c.p.p., nel prevedere l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi quando in essi si controverta intorno pagina 11 di 15 ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, sostanzialmente riconosce un interesse della parte anche all'accertamento dei fatti (v. Cass. 41709/2018).
Orbene, applicando le predette coordinate interpretative al caso in esame, non può non rilevarsi che la sentenza penale assolutoria con pretesa efficacia di giudicato anche nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo per proposta eccezione d'inadempimento contrattuale ex art.1460 c.c., atteneva ad altri soggetti ed ad altro oggetto sostanziale, contestandosi in quella sede penale, ai due legali rappresentanti
(senza prova di connessione con gli stessi della società inadempiente nel periodo 2006-
2009) due distinte imputazioni, ex artt.356 e 483 c.p. ,ovvero quella di frode nella pubblica fornitura e di falsità ideologica del privato in atto pubblico, fattispeci palesemente estranee alle ipotesi di inadempimento contrattuale prospettate a supporto della proposta opposizione al decreto ingiuntivo de quo agitur, con conseguente insussistenza di quella
“sovrapponibilità” tra i fatti del giudizio penale e quelli del giudizio civile.
Non ritenendo quindi sussistenti i presupposti per riconoscere la pretesa efficacia nel nostro giudizio di quella sentenza penale, ne consegue il rigoroso onere decadenziale ex art.183 6° comma c.p.c. in mancanza di alcuna ipotesi di rimessione in termini ex art.153
c.p.c., non avendo la società opposta minimamente allegato la non ascrivibilità alla stessa della impossibilità oggettiva della produzione nei termini di rito.
Con il quarto motivo impugnatorio, contesta la società appellante una carenza di buona Cont fede contrattuale imputabile alla allorché procedeva, solo a seguito dell'accertamento del 2010, a ritenere inadempienze contrattuali riferibili a periodi precedenti.
Cont In sostanza si voleva imputare alla una sorta di decadenza dall'impugnativa contrattuale per omessa e tempestiva verifica annuale circa la persistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento delle prestazioni pure erogate dalla struttura sanitaria, all'epoca regolarmente accreditata all'esercizio sanitario.
La censura è palesemente infondata, atteso che, atteso lo sviluppo cronologico della vicenda, se carenza di buona fede contrattuale doveva rappresentarsi la stessa doveva ascriversi esclusivamente alla stessa struttura sanitaria che, presumibilmente consapevole della mancanza di autorizzazioni regionali specifiche e della violazione di altri pagina 12 di 15 requisiti organizzativi e logistici, aveva continuato, profittando di una inerzia ispettiva Cont della ad erogare prestazioni il cui riconoscimento contrattuale era appunto subordinato alla regolarità della propria posizione.
Parimenti destituita di pregio è la quinta censura con cui contesta l'appellante il ritenuto accoglimento della proposta eccezione d'inadempimento contrattuale in conseguenza della carenza probatoria, imputabile alla struttura sanitaria, circa il fatto costitutivo della propria pretesa creditoria ovvero il regolare espletamento delle prestazioni e la correttezza del corrispettivo a saldo per le stesse richiesto.
A tale riguardo non può esimersi il Collegio dall'evidenziare e ribadire che a seguito della proposta opposizione introduttiva del giudizio, la società opposta non provvedeva a contestare specificamente le molteplici inadempienze contrattuali alla stessa ascrivibili, limitandosi a confutare solamente la ulteriore eccezione di nullità contrattuale per la presunta incompatibilità del personale medico utilizzato, ben distinta dall'eccezione di inadempimento specifico ex art.1460 c..c., adombrando una difesa sullo stesso solamente con riferimento ad una delle molteplici contestazioni effettuate ovvero all'utilizzo di medici sprovvisti di specializzazione nelle tre branche accreditate e “trincerandosi” dietro la natura solo cautelare delle pronunce in sede amministrativa, confermate poi in sede di merito.
Un siffatto comportamento processuale non può sicuramente equivalere alla prova dei fatti costitutivi a supporto della pretesa creditoria monitoriamente azionata, ovvero della infondatezza delle moklteplici violazioni che avallavano il contestato inadempimento contrattuale contrapposto alla richiesta di adempimento con il pagamento delle prestazioni.
Analogo responso negativo è riservato alla sesta ed ultima censura con la quale contesta l'appellante un vizio motivazionale da parte del Tribunale nel disconoscere l'ammissibilità, nel caso di specie, dell'eccezione di indebito arricchimento ex art,.2041 c.c., ritenuta l'inconferenza della stessa in assenza di qualsiasi richiesta di pagamento della controparte da contrastare e “paralizzare”.
A supporto della doglianza ritiene, infondatamente, la società appellante che la richiesta di restituzione delle somme incassate, in conseguenza della concessa esecuzione pagina 13 di 15 provvisoria del decreto monitorio opposto, poteva equivalere alla pretesa di pagamento da contrastare con l'eccezione in esame.
L'assunto difensivo è ad avviso del Collegio privo di fondamento, atteso che la richiesta restitutoria di quanto pagato solamente in forza di provvisoria esecuzione del decreto, persistendo le ragioni addotte a supporto della contrapposta eccezione d'inadempimento, con implicita riserva ripetitoria all'esito del giudizio definitivo, non poteva configurarsi in una pretesa di pagamento da contrastate con il rilievo dell'utilizzo della prestazione comunque erogata, così generando una sostanziale inversione della posizione sostanziale e processuale delle parti.
Né tantomeno, può sopperire al rilievo il fatto che il pagamento di cui si richiedeva la restituzione era stato operato per prestazioni già erogate, reiterando la estraneità di quelle del 2010 alla richiesta monitoria, atteso che la causa del pagamento effettuato era chiaramente solo l'attribuita provvisoria esecutività del decreto, successivamente superata dal definitivo esito del giudizio che aveva, evidentemente, disconosciuto il titolo dell'effettuato pagamento.
Conclusivamente, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, nessuna delle articolate censure si configura meritevole di condivisione ed accoglimento, ritenendosi corretta la gravata motivazione, siccome supportata da incontestabili riscontri documentali ed avallata da consolidati principi interpretativi.
In punto di regolamentazione unitaria delle spese, la mancanza di gravame incidentale da parte appellata circa la disposta compensazione di quelle attinenti al primo grado con conseguente giudicato interno della ravvisata ipotesi di soccombenza reciproca, induce il
Collegio a limitare la stessa solamente al presente grado secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.2202/21 resa
[...] dal Tribunale ordinario di Foggia, in composizione monocratica, in data 29/9-1/10/2021, così provvede:
1)Rigetta l'appello; pagina 14 di 15 2)Condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore dell'appellata , in persona del suoi legale Controparte_8 rappresentante, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi €20.119,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante, in persona del legale rappresentante, tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per l'iscrizione del gravame.
Così' deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 21/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il CE AU estensore
(avv. Leonardo Nota)
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