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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6778 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NT IZ, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4350/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Antonio Briguglio, giusta procura generale per atto Notaio di Milano del 22 luglio 2020, Rep. 188977, Racc. Persona_1
19400, nonché, con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti Roberto Vaccarella ed Elisa Zerbini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e C.F. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Valerio Pardini, giusta procura alle liti già depositata quale allegato A) dell'atto di citazione del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma RG 36042/2020 appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.2190/2023, rep. n. 3313/2023, pubblicata in data 08.02.2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La sentenza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di (da ora in poi: CP_1 Parte_1
, ha condannato a pagare a la somma di € 41.537,43, oltre agli Pt_1 Pt_1 CP_1 interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 12/2/2020 al saldo, in restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo 1.1.2010- 31.12.2011, compensando interamente le spese processuali. La decisione è motivata dal Tribunale sulla scorta del collegamento esistente tra il rapporto tributario tra e l'Erario e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti, Pt_1 Pt_1 nonché del contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, tenuto conto del fatto che “le decisioni di rigetto finora intervenute hanno fatto leva sul principio secondo cui le direttive, per loro natura, non esplicano effetti diretti nei rapporti tra privati. La disapplicazione della norma in questione, infatti, produrrebbe l'effetto di rendere quest'ultima immediatamente efficace nei confronti dei privati, così come avviene per i regolamenti. È bene ricordare, inoltre, che la disapplicazione può determinare tanto l'esclusione della norma nazionale quanto la sua sostituzione con la norma euro-unitaria. Se si ritiene che la direttiva non esplichi effetti diretti nei confronti dei privati, allora è certamente corretto ritenere inoperante l'effetto di sostituzione ma non anche l'effetto di mera esclusione. Infatti, il principio del primato del diritto europeo è comunque una caratteristica intrinseca di tutte le norme dell'Unione europea, mentre l'efficacia diretta è una caratteristica propria solo di talune norme. Difatti, quando la Corte di Giustizia afferma che il diritto dell'Unione
“osta” all'applicazione di una norma nazionale, si può determinare una preclusione nell'applicazione di quella norma, effetto preclusivo che può incidere indirettamente anche la posizione del singolo. La disapplicazione per esclusione avrebbe così l'effetto di non porre alcun obbligo in capo al singolo ma di impedire l'applicazione della norma nazionale, avvantaggiando una delle parti in causa”. Di conseguenza, ha dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione degli importi indebitamente versati dalla società attrice a titolo di rivalsa.
L'atto di appello di è articolato in cinque motivi. Resiste all'appello Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi dedotti, riformare la sentenza n.2190/2023 del Tribunale di Roma (R.G. 36042/2020) e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna della parte appellata alla Parte_1 restituzione in favore di di quanto versato dall'appellante in Parte_1 ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo. In subordine, in accoglimento del IV e V motivo di gravame, condannare la parte appellata alla restituzione di quanto versato dall'appellante in eccesso in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, in quanto infondato, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n.2190/2023 del Tribunale di Parte_1
Roma, Sez. XVII dott.ssa Zimpo pubblicata in data 08.02.2023 e non notificata che ha definito il giudizio rubricato al numero RG 36042/2020, con la conferma integrale dell'impugnato provvedimento e per l'effetto con il rigetto della domanda di restituzione di quanto pagato dall'appellante a favore di in forza della CP_1 impugnata sentenza del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
§ 2. - L'appello è articolato in cinque motivi. Primo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e 112 c.p.c.. Omessa motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Autonomia tra il rapporto privatistico Utente-Fornitore e tributario tra Fornitore e Ente impositore”; Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE. Piena compatibilità della normativa interna con quella unionale” Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione degli art. 288 TFUE e 101 della Costituzione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE e tra la normativa italiana e l'interpretazione accordata alla Direttiva n. 2008/118/CE dalla CGUE”. Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Vizio di ultra petizione. Non debenza dell'Iva”. Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Erronea quantificazione del quantum debeatur”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto speciale- quale è quella cui appartiene il soggetto consumatore - fino al 31.03.2012, per cui i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.)
§ 2.2. – La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra ed dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex art.342 Pt_1 CP_2 Pt_1
c.p.c. per difetto di specificità, in quanto la stessa è formulata in modo generico e apodittico e non si confronta con la ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata. La sentenza impugnata, infatti, si fonda sull'assunto secondo cui il rapporto tributario tra d e il rapporto privatistico tra il cliente, sia pur distinti, sono tra Pt_1 CP_2 Pt_1 loro collegati e interdipendenti. Afferma il primo giudice: “In linea generale, il pagamento è da ritenersi indebito quando non vi è un obbligo, di fonte legale o negoziale, che lo imponga. Nel caso di specie, l'obbligo di pagamento dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica ha fonte legale, rinvenibile all'art. 6, co. 1, d.l. n. 511/1988. Tuttavia, tale onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante esercizio del diritto di rivalsa (art. 56 TUA). Di conseguenza, qualora tale obbligo non sussistesse, la rivalsa nei confronti del consumatore dovrebbe considerarsi sine causa, ovvero priva di un valido titolo giustificativo. Pertanto, in tal caso, la domanda di ripetizione dell'indebito meriterebbe di essere accolta”. Inoltre,
“occorre, a questo punto, sottolineare la peculiarità della controversia, in cui vengono in rilievo due rapporti: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi del diritto di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – versata all'erario – non dovuta in quanto prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE. Se l'imposta non è dovuta, di conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo corrisposto dal consumatore finale è privo di valida causa giustificativa. Pertanto, ne viene a buon diritto domandata la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Dunque, non si tratta di imporre al fornitore obblighi nascenti dalla direttiva, né di applicarla ad un rapporto orizzontale. Si tratta, piuttosto, di accertare se il pagamento effettuato dal consumatore sia sorretto da una valida causa giustificativa. La direttiva 2008/118/CE, infatti, indica soltanto le condizioni alle quali è subordinata l'ulteriore imposizione dello Stato membro sui prodotti già assoggettati ad accisa comunitaria, mentre diritti ed obblighi avranno origine dalla normativa interna di recepimento della direttiva. Sicché, venuta meno per disapplicazione la norma interna che introduce l'addizionale, il pagamento effettuato dal consumatore diviene sine causa. L'obbligo restitutorio discenderebbe, dunque, dalla norma sulla ripetizione dell'indebito e non dalla direttiva: quel che si produce è un mero effetto indiretto della stessa”. L'appellante non sottopone a critica specifica i rilievi del primo giudice riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e diritto di rivalsa del soggetto passivo d'imposta su cui si basa l'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da Pt_1 sul cliente in conseguenza dell'insussistenza dell'obbligo tributario.
§ 2.3. – Sul rilievo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.03.2012, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - assorbe e supera le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti il secondo, terzo e quinto motivo dell'appello, che presuppongono la vigenza della norma impositiva fino al 31.03.2012 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia Pt_1 elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
§ 2.4 - Con il quarto motivo di appello, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “la medesima argomentazione vale anche per la corresponsione dell'i.v.a., poiché calcolata su una base imponibile errata in quanto comprensiva dell'addizionale all'accisa. Venuta meno l'addizionale, la base imponibile su cui calcolare l'i.v.a. deve essere corrispondentemente ridotta, pena il configurarsi di un pagamento privo di causa giustificativa”. Osserva l'appellante che nessuna domanda era stata sul punto formulata dalla società oggi appellata. Inoltre, a detta dell'appellante, non vi è alcuna componente indebita nell'ambito del pagamento dell'IVA, tale da giustificare l'obbligo restitutorio. In ogni caso, in ragione della sua natura di imposta sul consumo e del principio di neutralità che presiede al relativo meccanismo applicativo, l'Iva per i soggetti esercenti attività di impresa – quale è l'odierna appellata - non è un costo che è rimasto a carico del medesimo soggetto e che può pertanto essere legittimamente rimborsato.
§ 2.5. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il rilievo del giudice di prime cure sull'IVA costituisce un mero obiter dictum, che non influisce sul dispositivo della decisione di primo grado. In tal senso, occorre dare continuità al principio secondo cui l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda e alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (v., ex multis, Cass., sez. VI, ordinanza n. 25311 del 24 agosto 2022; Cass., sez. V, ordinanza n. 692 del 12 gennaio 2022; Cass., sez. II, sentenza n. 28307 del 11 dicembre 2020). Da ciò discende che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (v., tra le altre, Cass., sez. Lav., sentenza n. 24434 del 23 novembre 2007; Cass., sez. Lav., sentenza n.17815 del 7 settembre 2005). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, a fronte della domanda volta alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo gennaio 2010 - dicembre 2011, non reca alcuna condanna alla restituzione anche dell'IVA in eccedenza. Ne consegue che l'asserzione oggetto di censura, contenuta nella motivazione della sentenza, non ha alcuna incidenza sulla posizione dell'odierno appellante.
§3. - In punto di regolamento delle spese processuali nel giudizio di appello, occorre rilevare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2190/2023, rep.n.3313/2023, pubblicata in data 08.02.2023, così decide:
- rigetta l'appello e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
NT IZ
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NT IZ, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4350/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Antonio Briguglio, giusta procura generale per atto Notaio di Milano del 22 luglio 2020, Rep. 188977, Racc. Persona_1
19400, nonché, con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti Roberto Vaccarella ed Elisa Zerbini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e C.F. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Valerio Pardini, giusta procura alle liti già depositata quale allegato A) dell'atto di citazione del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma RG 36042/2020 appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.2190/2023, rep. n. 3313/2023, pubblicata in data 08.02.2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La sentenza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di (da ora in poi: CP_1 Parte_1
, ha condannato a pagare a la somma di € 41.537,43, oltre agli Pt_1 Pt_1 CP_1 interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 12/2/2020 al saldo, in restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo 1.1.2010- 31.12.2011, compensando interamente le spese processuali. La decisione è motivata dal Tribunale sulla scorta del collegamento esistente tra il rapporto tributario tra e l'Erario e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti, Pt_1 Pt_1 nonché del contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, tenuto conto del fatto che “le decisioni di rigetto finora intervenute hanno fatto leva sul principio secondo cui le direttive, per loro natura, non esplicano effetti diretti nei rapporti tra privati. La disapplicazione della norma in questione, infatti, produrrebbe l'effetto di rendere quest'ultima immediatamente efficace nei confronti dei privati, così come avviene per i regolamenti. È bene ricordare, inoltre, che la disapplicazione può determinare tanto l'esclusione della norma nazionale quanto la sua sostituzione con la norma euro-unitaria. Se si ritiene che la direttiva non esplichi effetti diretti nei confronti dei privati, allora è certamente corretto ritenere inoperante l'effetto di sostituzione ma non anche l'effetto di mera esclusione. Infatti, il principio del primato del diritto europeo è comunque una caratteristica intrinseca di tutte le norme dell'Unione europea, mentre l'efficacia diretta è una caratteristica propria solo di talune norme. Difatti, quando la Corte di Giustizia afferma che il diritto dell'Unione
“osta” all'applicazione di una norma nazionale, si può determinare una preclusione nell'applicazione di quella norma, effetto preclusivo che può incidere indirettamente anche la posizione del singolo. La disapplicazione per esclusione avrebbe così l'effetto di non porre alcun obbligo in capo al singolo ma di impedire l'applicazione della norma nazionale, avvantaggiando una delle parti in causa”. Di conseguenza, ha dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione degli importi indebitamente versati dalla società attrice a titolo di rivalsa.
L'atto di appello di è articolato in cinque motivi. Resiste all'appello Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi dedotti, riformare la sentenza n.2190/2023 del Tribunale di Roma (R.G. 36042/2020) e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna della parte appellata alla Parte_1 restituzione in favore di di quanto versato dall'appellante in Parte_1 ottemperanza alla sentenza impugnata, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo. In subordine, in accoglimento del IV e V motivo di gravame, condannare la parte appellata alla restituzione di quanto versato dall'appellante in eccesso in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere, in quanto infondato, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n.2190/2023 del Tribunale di Parte_1
Roma, Sez. XVII dott.ssa Zimpo pubblicata in data 08.02.2023 e non notificata che ha definito il giudizio rubricato al numero RG 36042/2020, con la conferma integrale dell'impugnato provvedimento e per l'effetto con il rigetto della domanda di restituzione di quanto pagato dall'appellante a favore di in forza della CP_1 impugnata sentenza del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
§ 2. - L'appello è articolato in cinque motivi. Primo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e 112 c.p.c.. Omessa motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Autonomia tra il rapporto privatistico Utente-Fornitore e tributario tra Fornitore e Ente impositore”; Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE. Piena compatibilità della normativa interna con quella unionale” Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione degli art. 288 TFUE e 101 della Costituzione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE e tra la normativa italiana e l'interpretazione accordata alla Direttiva n. 2008/118/CE dalla CGUE”. Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Vizio di ultra petizione. Non debenza dell'Iva”. Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Erronea quantificazione del quantum debeatur”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto speciale- quale è quella cui appartiene il soggetto consumatore - fino al 31.03.2012, per cui i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.)
§ 2.2. – La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra ed dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex art.342 Pt_1 CP_2 Pt_1
c.p.c. per difetto di specificità, in quanto la stessa è formulata in modo generico e apodittico e non si confronta con la ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata. La sentenza impugnata, infatti, si fonda sull'assunto secondo cui il rapporto tributario tra d e il rapporto privatistico tra il cliente, sia pur distinti, sono tra Pt_1 CP_2 Pt_1 loro collegati e interdipendenti. Afferma il primo giudice: “In linea generale, il pagamento è da ritenersi indebito quando non vi è un obbligo, di fonte legale o negoziale, che lo imponga. Nel caso di specie, l'obbligo di pagamento dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica ha fonte legale, rinvenibile all'art. 6, co. 1, d.l. n. 511/1988. Tuttavia, tale onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante esercizio del diritto di rivalsa (art. 56 TUA). Di conseguenza, qualora tale obbligo non sussistesse, la rivalsa nei confronti del consumatore dovrebbe considerarsi sine causa, ovvero priva di un valido titolo giustificativo. Pertanto, in tal caso, la domanda di ripetizione dell'indebito meriterebbe di essere accolta”. Inoltre,
“occorre, a questo punto, sottolineare la peculiarità della controversia, in cui vengono in rilievo due rapporti: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi del diritto di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – versata all'erario – non dovuta in quanto prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE. Se l'imposta non è dovuta, di conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo corrisposto dal consumatore finale è privo di valida causa giustificativa. Pertanto, ne viene a buon diritto domandata la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Dunque, non si tratta di imporre al fornitore obblighi nascenti dalla direttiva, né di applicarla ad un rapporto orizzontale. Si tratta, piuttosto, di accertare se il pagamento effettuato dal consumatore sia sorretto da una valida causa giustificativa. La direttiva 2008/118/CE, infatti, indica soltanto le condizioni alle quali è subordinata l'ulteriore imposizione dello Stato membro sui prodotti già assoggettati ad accisa comunitaria, mentre diritti ed obblighi avranno origine dalla normativa interna di recepimento della direttiva. Sicché, venuta meno per disapplicazione la norma interna che introduce l'addizionale, il pagamento effettuato dal consumatore diviene sine causa. L'obbligo restitutorio discenderebbe, dunque, dalla norma sulla ripetizione dell'indebito e non dalla direttiva: quel che si produce è un mero effetto indiretto della stessa”. L'appellante non sottopone a critica specifica i rilievi del primo giudice riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e diritto di rivalsa del soggetto passivo d'imposta su cui si basa l'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da Pt_1 sul cliente in conseguenza dell'insussistenza dell'obbligo tributario.
§ 2.3. – Sul rilievo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.03.2012, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - assorbe e supera le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti il secondo, terzo e quinto motivo dell'appello, che presuppongono la vigenza della norma impositiva fino al 31.03.2012 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia Pt_1 elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
§ 2.4 - Con il quarto motivo di appello, l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “la medesima argomentazione vale anche per la corresponsione dell'i.v.a., poiché calcolata su una base imponibile errata in quanto comprensiva dell'addizionale all'accisa. Venuta meno l'addizionale, la base imponibile su cui calcolare l'i.v.a. deve essere corrispondentemente ridotta, pena il configurarsi di un pagamento privo di causa giustificativa”. Osserva l'appellante che nessuna domanda era stata sul punto formulata dalla società oggi appellata. Inoltre, a detta dell'appellante, non vi è alcuna componente indebita nell'ambito del pagamento dell'IVA, tale da giustificare l'obbligo restitutorio. In ogni caso, in ragione della sua natura di imposta sul consumo e del principio di neutralità che presiede al relativo meccanismo applicativo, l'Iva per i soggetti esercenti attività di impresa – quale è l'odierna appellata - non è un costo che è rimasto a carico del medesimo soggetto e che può pertanto essere legittimamente rimborsato.
§ 2.5. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il rilievo del giudice di prime cure sull'IVA costituisce un mero obiter dictum, che non influisce sul dispositivo della decisione di primo grado. In tal senso, occorre dare continuità al principio secondo cui l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda e alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (v., ex multis, Cass., sez. VI, ordinanza n. 25311 del 24 agosto 2022; Cass., sez. V, ordinanza n. 692 del 12 gennaio 2022; Cass., sez. II, sentenza n. 28307 del 11 dicembre 2020). Da ciò discende che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (v., tra le altre, Cass., sez. Lav., sentenza n. 24434 del 23 novembre 2007; Cass., sez. Lav., sentenza n.17815 del 7 settembre 2005). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, a fronte della domanda volta alla restituzione delle somme indebitamente versate dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo gennaio 2010 - dicembre 2011, non reca alcuna condanna alla restituzione anche dell'IVA in eccedenza. Ne consegue che l'asserzione oggetto di censura, contenuta nella motivazione della sentenza, non ha alcuna incidenza sulla posizione dell'odierno appellante.
§3. - In punto di regolamento delle spese processuali nel giudizio di appello, occorre rilevare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2190/2023, rep.n.3313/2023, pubblicata in data 08.02.2023, così decide:
- rigetta l'appello e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
NT IZ
Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi