Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1131\2024 R.G. avente ad oggetto: Proprietà, e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ROSSI PAOLO, come da procura in atti;
-Appellante-
E
Controparte_1
) rapp.ta e difesa dagli avv.ti MACERATINI P.IVA_1
PIERFRANCESCO e AMATO FABIO, come da procura in atti;
-Appellata- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 13.3.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.255/2024 emessa l'otto aprile 2024 il Giudice di Pace di
Macerata ha dichiarata la proprietà esclusiva del cavallo identificato con il microchip a favore dell'azienda agricola PartitaIVA_2 [...]
condannando al pagamento in favore CP_1 Parte_1 della predetta azienda della complessiva somma di euro 1.500,00 oltre agli interessi legali, nonché al pagamento, sempre in favore della predetta azienda agricola, delle spese di lite, quantificate in euro 1.250,00, oltre
“ad euro 135,00 per spese esenti, rimborso forfettario spese generali e alle componenti fiscali come per legge.
L (di seguito: “ Controparte_1 [...]
) ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, CP_1 Pt_1 al fine di ottenere il riconoscimento della proprietà di un
[...] puledro -meglio identificato con il microchip 380271006104110, non presente al momento dell'acquisto dell'animale ma applicato successivamente dall' attrice e da questa acquistato nel 2019 CP_1 dalla ditta FR LO (assieme ad altri cavalli e puledri).
L'Azienda sostiene che alcuni giorni dopo la conclusione della predetta compravendita, il si era presentato presso la sede di Pt_1 [...] chiedendo di visionare i cavalli ceduti dalla ditta FR CP_1
LO e poi, una volta visti, ha sostenuto che detti cavalli erano stati oggetto di furto in suo danno.
ha opposto il proprio titolo di compravendita Controparte_1 concluso in buona fede, rappresentando altresì che nel 2020 il puledro sopra indicato era stato sottoposto a sequestro penale disposto dalla
Procura della Repubblica di Macerata nel procedimento penale per reato di furto contestato a e commesso ai danni del Caraffa. Parte_2
In ragione del sequestro dinanzi citato, veniva nominato custode del puledro il sig. , quale collaboratore aziendale e padre del Persona_1 titolare di Controparte_1
Il dissequestro del puledro, disposto in data 5.8.2020, veniva revocato con ordinanza del 21.10.2021 emessa nel procedimento penale n. 5368/2019
R.G.N.R. – procedimento penale n. 1100/21 R. TRIB. del Tribunale di
Macerata (v. doc. n. 10 prodotto da con il proprio atto Controparte_1 di citazione del giudizio di I Grado) con il quale veniva mantenuto il sequestro del puledro ai sensi dell'art. 263 c.p.p. rimettendo la questione sulla proprietà dell'animale al giudice civile.
Per le ragioni sopra esposte, ha chiesto al Giudice di Controparte_1
Pace il riconoscimento della proprietà del puledro in oggetto e la condanna del al pagamento delle spese di custodia relative al Pt_1 sequestro penale del puledro medesimo.
2 Nr. 1131\23024 R.G.
Costituitosi innanzi al Giudice di Pace, ha eccepito e Parte_1 dedotto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito e la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3) e 4) c.p.c.
Nel merito ha contestato la proprietà del puledro in capo ad
[...] rivendicandone a sua volta la proprietà e ha altresì contestato CP_1 la richiesta di risarcimento del danno formulata da Controparte_1
Con sentenza n.255/2024, sopra indicata, il Giudice di Pace, respinte le eccezioni preliminari formulate dal , ha riconosciuto la proprietà Pt_1 del puledro in oggetto in capo ad con la seguente Controparte_1 motivazione “Le risultanze del teste del DNA espletato nel corso delle indagini preliminari nel fascicolo aperto presso la procura della
Repubblica di Macerata avevano chiarito senza ombra di dubbio che la paternità del puledro era riconducibile allo stallone di proprietà del
, ma tale prova scientifica non risulta decisiva allorchè non vi è Pt_1 prova né che la fattrice fosse di proprietà o nella disponibilità dello stesso
, né che tra quest'ultimo e l'effettivo proprietario della fattrice vi Pt_1 fosse intervenuto diverso accordo sulla proprietà del puledro. […] Ne consegue il riconoscimento della proprietà del puledro ora individuato dal microchip n. 380271006104110 in capo all'azienda attrice he ne potrà disporre pienamente senza alcun vincolo”.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria formulata da
[...]
la stessa è stata accolta “ (…) tenuto conto che per tutto il CP_1 tempo del sequestro penale, l'azienda attrice ha dovuto fare fronte alla custodia e al mantenimento del puledro e alle sue cure mediche senza poterne disporre liberamente per eventuali fini economici (tra i quali la vendita ai terzi). Peraltro tali circostanze sono risultate anch'esse incontestate e devono ritenersi pacifiche. Purtuttavia ritiene il giudicante che la somma liquidabile vada ridotta ad Euro 1.500,00, tenuto conto dei costi di cura e mantenimento molto limitati quanto al fieno e all'acqua”.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec il 29.5.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
[...] Nr. 1131\23024 R.G.
di impugnando la sentenza emessa dal Giudice di Pace CP_1
n.255/2024 per le seguenti ragioni:
A) – “Relativamente alla questione della proprietà del puledro si eccepisce l'erronea lettura ed interpretazione delle prove documentali in contrasto con i criteri dettati dagli artt. 115 e 116 c.p.c. anche sotto il profilo del travisamento delle risultanze degli anzidetti documenti.
Omessa e/o carente e/o illogica motivazione.”;
B) – “Relativamente alla questione della domanda risarcitoria si eccepisce l'erronea lettura ed interpretazione delle prove documentali in contrasto con i criteri dettati dagli artt. 115 e 116 c.p.c. anche sotto il profilo del travisamento delle risultanze degli anzidetti documenti.
Omessa e/o carente e/o illogica motivazione”
Formulata istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., ha concluso per Pt_1
l'accoglimento dell'appello e, in totale riforma della predetta sentenza, per il rigetto delle domande avanzate da accertando e Controparte_1 dichiarando che il puledro identificato con il microchip n.
38021006104110 è di proprietà di e la restituzione di Parte_1 quest'ultimo in favore dell'appellante.
Con comparsa di costituzione del 15.7.2024, ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'istanza di inibitoria formulata dal , per Pt_1 la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza manifesta dell'impugnazione proposta dall'appellante e nel merito per conferma della sentenza n. 255/2024 emessa dal Giudice di Pace. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione di proprietà del puledro in oggetto in capo all' appellata, che lo stesso venga CP_1 definitivamente assegnato a quest'ultima, libero da qualsiasi vincolo e pregiudizio, con condanna del al pagamento della somma di euro Pt_1
1.500,00 (o altra somma ritenuta di giustizia) a titolo di risarcimento del danno subito.
Con ordinanza del 18.7.2024 (emessa nel sub procedimento RG N. 1131-
1/2024) è stata accolta parzialmente l'istanza cautelare formulata dal
, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Pt_1 limitatamente al capo relativo alla condanna del convenuto odierno
4 Nr. 1131\23024 R.G.
appellante “al pagamento in favore della società attrice della complessiva somma di Euro 1.500,00 oltre agli interessi legali come da parte motiva.
All'esito dell'udienza del 13.11.2024 -nella cui sede parte appellante ha rilevato che l'appellata ha prodotto due memorie ex art. 171 ter c.p.c. non autorizzate e comunque da ritenersi irrituali e ha altresì rappresentato che
“è stata definita in primo grado la vicenda relativa al furto del puledro come da sentenza n. 1346/2024 del Tribunale di Macerata depositata in data 08.10.2024”, riservandosi di depositarla nel fascicolo telematico del presente giudizio- la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 13.3.2025. Con decreto del 17.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'appello è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
I motivi di appello formulati dal vertono su due punti: la proprietà Pt_1 del puledro identificato con il microchip n. 380271006104110 e il risarcimento del danno richiesto da Controparte_1
Per quanto riguarda la proprietà del puledro in oggetto, va considerato che con la sentenza penale n. 1346/2024 del Tribunale di Macerata Pt_2
è stato condannato per il furto del puledro in oggetto ai danni del
[...]
. Parte_1
Orbene, la domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante.
Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile (nel caso di specie, un animale), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà
- all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente
5 Nr. 1131\23024 R.G.
idoneo al relativo trasferimento (cft. Cassazione civile sez. II, 04/02/2021,
n.2612).
A detto onere l ha adempiuto producendo la Controparte_1 documentazione di acquisto del puledro in oggetto, costituente titolo idoneo al trasferimento della proprietà del puledro.
A queto punto l'attenzione va rivolta alla sussistenza o meno della buona fede dell'odierna azienda appellata al momento della conclusione dell'anzidetta compravendita.
A tal proposito va osservato che la buona fede nel possesso dell'acquirente
"a non domino" di bene mobile, va presunta ai sensi dell'art. 1147 c.c., con la conseguenza che spetta a chi rivendica il bene, al fine di escludere gli effetti di cui all'art. 1153 c.c. in favore del possessore, fornire la prova della mala fede o della colpa grave del possessore medesimo al momento della consegna (cft. Cassazione civile sez. II, 16/05/1997, n.4328).
Il nulla ha provato in merito alla sussistenza della mala fede in Pt_1 capo ad nell'acquisto del puledro in oggetto. Controparte_1
Nemmeno l'eventuale circostanza che la vendita del puledro sia avvenuta direttamente tra l'odierna appellata e il (come dedotto dal Pt_2 Pt_1 nel proprio atto di citazione in appello) è idonea a provare la presenza di una condotta in mala fede dell'odierna acquirente, posto che la relativa prova può essere data anche mediante presunzioni semplici, ma queste devono comunque essere gravi, precise e concordanti (cft. Cassazione civile sez. II, 16/05/1997, n.4328), elementi che invece non si riscontrano nella prospettazione ricostruttiva del Caraffa.
Per tali ragioni, in ossequio al principio generale del “possesso vale titolo” ex art. 1153 c.c. applicabile al caso di specie va dichiarata la proprietà in capo ad del puledro in oggetto. Controparte_1
Quanto al risarcimento del danno richiesto da parte appellata in merito alle spese di custodia del puledro in oggetto relative al sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Macerata nell'ambito del procedimento penale a carico del va osservato che di regola le spese per la Pt_2 custodia e la conservazione delle cose sequestrate sono a carico del
6 Nr. 1131\23024 R.G.
condannato (anche nell'ipotesi che un originario sequestro probatorio sia stato convertito in sequestro conservativo;
sul punto cft. Cassazione penale sez. I, 04/12/2013, n.2960).
Per quanto riguarda il presente giudizio civile, riconosciuta la proprietà del puledro in capo all'odierna appellata, va rilevato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “l'art. 263 c.p.p. e la correlata disposizione di attuazione (nella formulazione applicabile nella specie "ratione temporis", anteriormente alle ultime modifiche) prevedono che le cose oggetto di sequestro penale siano restituite all'avente diritto alla restituzione e che costui sia tenuto al pagamento delle spese relative alla loro custodia” (cft. Cassazione civile sez. III, 10/03/2011, n.5699).
In ragione di quanto precede, ai fini della risoluzione della presente controversia, le spese relative alla custodia del puledro in oggetto vanno poste a carico del proprietario del medesimo animale, vale a dire
[...]
. Controparte_1
Ne deriva che nulla è dovuto dal all'odierna appellata a titolo di Pt_1 risarcimento del danno derivante dalla custodia del puledro medesimo.
Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate tra le parti in causa state il parziale accoglimento delle rispettive domande (il Pt_1 perde in punto di proprietà del puledero ma ha ragione sulla non debenza delle spese di custodia, mentre l appellata ha ragione in punto di CP_1 proprietà del puledro ma ha tordo sul danni chiesti al ). Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del Giudice dott. Umberto Rana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 29.5.2024 nei confronti di
[...]
Controparte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 255/2024 di cui al procedimento R.G. n. 2659/2022, pubblicata in data 9.4.2024., così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza 255\2024 del Giudice di Pace di Macerata, accerta e dichiara la
7 Nr. 1131\23024 R.G.
proprietà del puledro di cui al microchip n. in capo all' PartitaIVA_3
. Controparte_1
Rigetta la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla menzionata nei confronti di . CP_1 Parte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Macerata, il 12/5/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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