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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3220/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in rappresentato e difeso dall'Avv. Balocco Alessandra del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in rappresentata e difesa dall'Avv. Garione Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vercelli (VC) il 31/07/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte II - Serie A, Anno 2004. Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1 in data 14/06/2008, ancora minore. Per_2
Con sentenza n. 138 del 16/04/2019 il Tribunale di Vercelli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti;
la sentenza disponeva l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con un contributo al loro mantenimento a carico del padre. Dal momento che il figlio è oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, le Per_1 parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di modificare le condizioni di cui alla suddetta sentenza di divorzio.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 138 del 16/04/2019 del Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori Per_2 stabilendone la residenza primaria presso la madre;
pagina 2 di 3 2. DISPONE, considerata l'età di che le frequentazioni con il genitore non Per_2 collocatario avvengano liberamente, previa volontà del minore e tenuto conto dei rispettivi e reciproci impegni;
3. REVOCA il concorso al mantenimento disposto a carico del sig. ed in favore di Pt_1
stante la raggiunta indipendenza economica del figlio;
Per_1
4. DISPONE che il Sig. provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, Pt_1 Per_2 con l'onere di corrispondere l'importo di €. 350,00= mensili, a partire dalla data del deposito del presente ricorso, sino alla completa autosufficienza economica del medesimo (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT) con espressa previsione di versamento da parte del datore di lavoro del Sig. alla signora secondo le Pt_1 Parte_2 modalità già in essere;
5. DISPONE che la signora provvederà al pagamento delle spese straordinarie, come Pt_2 determinate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, da sostenersi in favore del minore integralmente, senza richiedere alcunché al sig. essendosi tenuto conto, Per_2 Pt_1 nella determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio di cui Per_2 al punto precedente (€. 350,00 mensili), di tali spese straordinarie;
6. AUTORIZZA la signora quale genitore convivente stabilmente con la prole, a Pt_2 percepire l'assegno unico in favore del figlio nella misura del 100%; Per_2
7. DÀ ATTO che le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti;
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 3220/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in rappresentato e difeso dall'Avv. Balocco Alessandra del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in rappresentata e difesa dall'Avv. Garione Barbara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 15/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vercelli (VC) il 31/07/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 35, Parte II - Serie A, Anno 2004. Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_1 in data 14/06/2008, ancora minore. Per_2
Con sentenza n. 138 del 16/04/2019 il Tribunale di Vercelli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti;
la sentenza disponeva l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con un contributo al loro mantenimento a carico del padre. Dal momento che il figlio è oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, le Per_1 parti sono addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di modificare le condizioni di cui alla suddetta sentenza di divorzio.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 138 del 16/04/2019 del Tribunale di Vercelli, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori Per_2 stabilendone la residenza primaria presso la madre;
pagina 2 di 3 2. DISPONE, considerata l'età di che le frequentazioni con il genitore non Per_2 collocatario avvengano liberamente, previa volontà del minore e tenuto conto dei rispettivi e reciproci impegni;
3. REVOCA il concorso al mantenimento disposto a carico del sig. ed in favore di Pt_1
stante la raggiunta indipendenza economica del figlio;
Per_1
4. DISPONE che il Sig. provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, Pt_1 Per_2 con l'onere di corrispondere l'importo di €. 350,00= mensili, a partire dalla data del deposito del presente ricorso, sino alla completa autosufficienza economica del medesimo (importo da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT) con espressa previsione di versamento da parte del datore di lavoro del Sig. alla signora secondo le Pt_1 Parte_2 modalità già in essere;
5. DISPONE che la signora provvederà al pagamento delle spese straordinarie, come Pt_2 determinate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, da sostenersi in favore del minore integralmente, senza richiedere alcunché al sig. essendosi tenuto conto, Per_2 Pt_1 nella determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio di cui Per_2 al punto precedente (€. 350,00 mensili), di tali spese straordinarie;
6. AUTORIZZA la signora quale genitore convivente stabilmente con la prole, a Pt_2 percepire l'assegno unico in favore del figlio nella misura del 100%; Per_2
7. DÀ ATTO che le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti;
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/10/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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