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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice VI NO, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
274/2025 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
[...] rappresentato e difeso dagli avv.ti US spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. MA CO e UG AR.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 10/01/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge sia per fruire dell'indennità
d'accompagnamento che per beneficare della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In particolare, il C.T.U. ha affermato che “A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, il ricorrente, sig. , in atto presenta una riduzione della propria autonomia Parte_1
personale correlata all'età, di tale entità, da avere bisogno di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, e quindi è portatore di un handicap grave, ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/92.
3)A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, il ricorrente, sig. , in atto non Parte_1
è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento.
4)Tale riduzione dell'autonomia personale del ricorrente, sig. , di tale entità, da Parte_1
renderlo bisognoso di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale
e in quella di relazione, con conseguente status di portatore di handicap grave, ai sensi dell'Art. 3,
Comma 3, Legge 104/92, e la necessità di assistenza continua per il suddetto, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento, si fanno decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di cui in ricorso, che è stata effettuata giorno 25.01.23”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti US MA CO e UG
AR, antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore degli avv.ti
US MA CO e UG AR, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 11/11/2025
IL GIUDICE
VI NO
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice VI NO, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
274/2025 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
[...] rappresentato e difeso dagli avv.ti US spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. MA CO e UG AR.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 10/01/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va accolto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge sia per fruire dell'indennità
d'accompagnamento che per beneficare della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In particolare, il C.T.U. ha affermato che “A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, il ricorrente, sig. , in atto presenta una riduzione della propria autonomia Parte_1
personale correlata all'età, di tale entità, da avere bisogno di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, e quindi è portatore di un handicap grave, ai sensi dell'Art. 3, Comma 3, Legge 104/92.
3)A causa delle suddette patologie elencate in diagnosi, il ricorrente, sig. , in atto non Parte_1
è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, per cui necessita di assistenza continua, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento.
4)Tale riduzione dell'autonomia personale del ricorrente, sig. , di tale entità, da Parte_1
renderlo bisognoso di un intervento assistenziale permanente continuo e globale, nella sfera individuale
e in quella di relazione, con conseguente status di portatore di handicap grave, ai sensi dell'Art. 3,
Comma 3, Legge 104/92, e la necessità di assistenza continua per il suddetto, con conseguente diritto all'indennità d'accompagnamento, si fanno decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di cui in ricorso, che è stata effettuata giorno 25.01.23”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti US MA CO e UG
AR, antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore degli avv.ti
US MA CO e UG AR, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 11/11/2025
IL GIUDICE
VI NO