TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1457/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
FIACCHI ALESSIO;
ATTORI contro
(C.F. ) quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanza di (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. CALISI GIOVANNI;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 01.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla convenuta in data 27.06.2023, fondato sul mutuo ipotecario concluso tra gli attori e con atto a rogito del Notaio del CP_3 Per_1
12.02.2007, per l'importo di 119.291,30 euro, contestando che la precettante fosse titolare del credito azionato, non essendovi prova delle cessioni del credito dalla originaria titolare alla convenuta, concludendo come segue: “in via principale, revocare, annullare e/o dichiarare nullo l'atto di precetto notificato agli opponenti in data 27 giugno 2023 per difetto di titolarità del credito precettato e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla Controparte_1
e per essa alla per i motivi sopra esposti”.
[...] Controparte_2
La convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò posto, premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n.
130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, sebbene sussista contrasto in giurisprudenza circa la necessità della produzione del contratto di cessione al fine di provare l'avvenuta cessione del credito (cfr. Trib. Cassino n. 19/2023), la preferibile giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, essendo sufficiente che, ad una analisi complessiva degli elementi probatori assunti in corso di causa, sia possibile ritenere accertata la titolarità in capo alla cessionaria del credito contestato (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.22151/2019; Cass. Civ. n. 31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ.
n. 4277/2023; Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. Civ. n. 21821/2023).
Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024; Cass. Civ. n.
3405/2024: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021). È onere della cessionaria, in caso di contestazione, allegare e provare di essere titolare del credito oggetto di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ. n. 4116/2016;
Cass. Civ. n. 24798/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte convenuta ha prodotto in giudizio il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, costituito da un atto di accettazione di mutuo e concessione di ipoteca, concluso da Pt_1
quale mutuatario e datore di ipoteca, e , quale datrice
[...] Parte_2
di ipoteca, con atto a rogito del Notaio del 12.02.2007 a mezzo del Per_1
quale è stato accettato il mutuo proposto da quale mutuante CP_3
(cfr. all. 12 fasc. convenuta).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la con atto Controparte_4
di cessione del 06.12.2017 e successivo avviso di cessione di crediti pro soluto del 16.12.2017, pubblicato sulla G.U. parte seconda del 16.12.2017 al n. 148, ai sensi della L. n. 300/1999, ha ceduto un pacchetto di crediti individuabili in blocco e classificati come c.d. “deteriorati” alla società tra Controparte_5
cui anche il credito per cui è causa;
la società ha ceduto a Controparte_5
a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ai sensi della Controparte_6
Legge n. 130/1999 un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella
G.U. n. 144 del 10.12.2020 e successivo avviso di rettifica pubblicato nella
G.U. n. 33 del 18.03.2021, in cui rientra anche il credito per cui è causa;
infine, la ha ceduto in data 11.12.2020 all'odierna convenuta Controparte_6
il credito per cui è causa mediante cessione in blocco ai sensi della L. n.
300/1999, come da avviso pubblicato nella G.U. n. 146 del 15.12.2020.
La parte attrice ha contestato che il credito oggetto di causa sia stato oggetto delle suddette cessioni in blocco.
La documentazione offerta dalla parte convenuta consente di accertare la titolarità del credito per cui è causa in capo alla convenuta. Va osservato che, a fronte di una specifica allegazione di parte convenuta circa il fatto che sia confluita in la parte attrice Controparte_4 CP_7
non ha formulato alcuna contestazione, non depositando alcuna memoria integrativa, né contestando tale allegazione con le note di trattazione scritta depositate per la prima udienza di comparizione.
Ciò chiarito, risulta che nella G.U. Foglio Inserzioni n. 148 del 16.12.2017 è stato pubblicato un avviso di cessione da in base al quale si Controparte_5
comunica che la stessa “nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di Controparte_4
cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 6 dicembre
2017 ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Cassa di Controparte_4
Risparmio, 15, 16123 Genova, Italia, codice fiscale n. , partita IVA e P.IVA_3
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Genova n. , tutti i P.IVA_3
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, chirografari Controparte_4
ed ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1974 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet www. creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto” (cfr. all. 2 fasc. convenuta).
Dalla lettura dell'avviso risultano criteri identificativi idonei a ricomprendere nella cessione il credito per cui è causa, posto che lo stesso è un credito vantato da che deriva da un contratto di finanziamento, Controparte_4
quale è il mutuo, di natura ipotecaria, concluso nel 2007, dunque entro il periodo indicato nell'avviso, e per i quali risultano inadempimenti a carico della parte mutuataria, non avendo questa contestato l'esistenza del credito in capo alla originaria cedente.
Inoltre, l'inclusione del credito per cui è causa nella suddetta cessione trova conferma esplicita e chiara nella dichiarazione resa da in data CP_7
11.08.2023, con cui si conferma che nel blocco di crediti oggetto della cessione menzionata nell'avviso sopra descritto è ricompreso anche quello derivante dal mutuo concesso da a (cfr. all. Controparte_4 Parte_1
3 fasc. convenuta).
Gli elementi probatori indicati, in particolare modo la dichiarazione resa dalla banca che sarebbe, in assenza di cessione, la titolare del credito CP_7
per cui è causa, costituiscono elementi gravi e concordanti in favore della effettiva cessione del credito da a Controparte_4 Controparte_5
Risulta inoltre che nella G.U. Foglio delle Inserzioni n. 144 del 10.12.2020 la ha comunicato che “in data 3 dicembre 2020 ha concluso Controparte_6
con (il “Cedente”) un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) Controparte_5
di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario. Ai sensi del Contratto di Cessione, l'Acquirente ha acquistato pro soluto, dal Cedente i crediti di titolarità del Cedente che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i “Crediti”): (a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti). con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri: (i) il relativo immobile a garanzia del Credito è stato acquistato da (ii) il relativo Controparte_8
debitore sia residente all'estero; e (iii) facciano riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici Persona_2
in Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio numero 14575 Raccolta numero 7135 e pubblicata sul seguente sito internet https:// www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/” (cfr. all. 4 fasc. convenuta)
Con successivo avviso pubblicato in G.U. Foglio delle Inserzioni n. 33 del
18.03.2021 il suddetto avviso è stato rettificato nel senso che “il criterio di cui al paragrafo (a) dell'Avviso di Cessione è sostituito dal seguente paragrafo: “(a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dagli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 16 dicembre 2017, Parte II (come integrato e rettificato dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 28 dicembre 2017, Parte II) , n. 60 del 24 maggio 2018, Parte II e n.
87 del 25 luglio 2020, Parte II;
” (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
I criteri positivi di identificazione dei crediti ceduti appaiono idonei a individuare il credito per cui è causa, essendo un credito oggetto di cessione il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 148 del 16.12.2017, denominato in euro, regolato dalla legge italiana e il cui debitore risulti in sofferenza, elemento che si può ritenere provato alla luce delle considerazioni sopra svolte.
I criteri negativi di identificazione, cioè i criteri che identificano i crediti esclusi dalla cessione, possono risultare ambigui in relazione al requisito iii) (“facciano riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici in Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio Persona_2 numero 14575 Raccolta numero 7135 e pubblicata sul seguente sito internet https:// www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”.
Nondimeno, il dubbio sollevato da detto criterio negativo può essere superato in ragione della dichiarazione resa da con cui la stessa Controparte_5
conferma che il credito per cui è causa è stato incluso nella cessione pubblicizzata nell'avviso contenuto nella G.U. nella data sopra indicata, con rettifica avvenuta in data 18.03.2021 (cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Gli elementi probatori indicati, in particolare modo la dichiarazione resa dalla che sarebbe, in assenza di cessione, la titolare del credito Controparte_5
per cui è causa, costituiscono elementi gravi e concordanti in favore della effettiva cessione del credito dalla suddetta società alla Controparte_6
[...]
Infine, risulta che nella G.U. Foglio delle Inserzioni n. 146 del 15.12.2020 la odierna convenuta, ha comunicato che “nell'ambito di Controparte_2
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
(il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai Controparte_6
sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”), concluso in data
11 dicembre 2020 e con efficacia giuridica a partire dall'11 dicembre 2020, ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel
Contratto di Cessione (i “Crediti”). I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/ normative/verifica-cessioni/ fino all'estinzione del relativo Credito ceduto” (cfr. all. 7 fasc. convenuta).
I criteri identificativi dei crediti ceduti contenuti nell'avviso sopra richiamato appaiono idonei per accertare che il credito per cui è causa è ricompreso nella cessione descritta, facendosi riferimento a “tutti i crediti” di Controparte_6
che si fondino su contratti di finanziamento a persone fisiche, quale è il
[...]
mutuo per cui è causa, conclusi tra il 01.01.1970 e il 01.03.2019, tra cui rientra il mutuo per cui è causa, essendo stato concluso nel 2007, e potendosi ritenere il credito per cui è causa, stante l'inadempimento allegato dalla convenuta, deteriorato.
Inoltre, la ricomprensione del credito oggetto di causa nella cessione sopra richiamata è stata confermata dalla Società (già Controparte_9 [...]
fatto non contestato dagli attori), con dichiarazione del Controparte_6
24.07.2023 (cfr. all. 8 fasc. convenuta).
Gli elementi probatori indicati, in particolare modo la dichiarazione resa dalla che sarebbe, in assenza di cessione, la titolare del credito Controparte_9
per cui è causa, costituiscono elementi gravi e concordanti in favore della effettiva cessione del credito dalla suddetta società alla convenuta
[...]
CP_2
Risulta altresì che ha conferito a Controparte_2 Controparte_1
procura per porre in essere le attività funzionali al recupero dei crediti della conferente, fatto peraltro non specificamente contestato dagli attori (cfr. all. 9 fasc. convenuta).
In definitiva, gli elementi probatori offerti dalla convenuta risultano sufficienti per ritenere che il credito scaturente dal contratto di mutuo azionato con il precetto opposto sia pervenuto, a mezzo delle cessioni sopra richiamate, alla odierna convenuta, che pertanto ha il diritto di procedere esecutivamente per la soddisfazione dello stesso nei confronti degli attori.
Peraltro, a conforto di tale conclusione vi è il rilievo che la convenuta ha la disponibilità del contratto di mutuo, in coerenza con il disposto previsto dall'art. 1262 c.c., in materia di cessione del credito, che impone al cedente di consegnare al cessionario i documenti comprovanti il credito, tra cui rientra il contratto che fonda il credito.
Inoltre, va osservato che gli attori hanno ricevuto la notificazione nel settembre del 2022 di altro precetto dalla per il credito Controparte_2
oggetto di questo giudizio e non hanno allegato di averlo opposto per difetto di titolarità del credito della precettante (cfr. all. 10 fasc. convenuta).
Inoltre, va osservato che gli attori avrebbero potuto richiedere conferme sull'effettiva cessione del credito alla originaria mutuante, così da poter valutare eventuali richieste illegittime della odierna convenuta e contrastarle, offrendo documentazione utile, richiesta che non risulta essere stata effettuata dagli attori, pur non comportando uno sforzo eccessivo ed esorbitante ciò che può esigersi secondo la buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.).
Tali contegni degli attori confermano il quadro probatorio sopra descritto, sicché deve ritenersi infondata l'opposizione proposta dagli stessi.
In conclusione, le domande attoree vanno respinte, poiché infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito oggetto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1457/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) condanna gli attori al pagamento in solido delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano e nella somma di 11.268,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1457/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
FIACCHI ALESSIO;
ATTORI contro
(C.F. ) quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanza di (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. CALISI GIOVANNI;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 01.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla convenuta in data 27.06.2023, fondato sul mutuo ipotecario concluso tra gli attori e con atto a rogito del Notaio del CP_3 Per_1
12.02.2007, per l'importo di 119.291,30 euro, contestando che la precettante fosse titolare del credito azionato, non essendovi prova delle cessioni del credito dalla originaria titolare alla convenuta, concludendo come segue: “in via principale, revocare, annullare e/o dichiarare nullo l'atto di precetto notificato agli opponenti in data 27 giugno 2023 per difetto di titolarità del credito precettato e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla Controparte_1
e per essa alla per i motivi sopra esposti”.
[...] Controparte_2
La convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò posto, premesso che la cessione contestata è avvenuta secondo la Legge n.
130/1999, deve osservarsi che la prova dell'esistenza del credito azionato può essere fornita con ogni mezzo, non operando forme solenni in relazione al contratto di cessione.
Sul punto, sebbene sussista contrasto in giurisprudenza circa la necessità della produzione del contratto di cessione al fine di provare l'avvenuta cessione del credito (cfr. Trib. Cassino n. 19/2023), la preferibile giurisprudenza di legittimità ha stabilito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, essendo sufficiente che, ad una analisi complessiva degli elementi probatori assunti in corso di causa, sia possibile ritenere accertata la titolarità in capo alla cessionaria del credito contestato (Cass. Civ. n. 15884/2019; Cass. Civ. n.22151/2019; Cass. Civ. n. 31188/2017; Cass. Civ. n. 20739/2022; Cass. Civ.
n. 4277/2023; Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. Civ. n. 21821/2023).
Alla stregua del principio sopra richiamato, che questo Tribunale condivide, la prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito azionato nella cessione dedotta può aversi con qualunque mezzo di prova, non occorrendo la produzione del contratto di cessione, non essendo stabilita la forma scritta ad substantiam per la validità della cessione, caso che imporrebbe la prova documentale della cessione (art. 2725 c.c.).
La libertà dei mezzi di prova per la prova della titolarità del credito azionato da un soggetto cessionario è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la parte cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ma non esonera dalla dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione. Tale dimostrazione può avvenire tramite indicazioni precise contenute nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale oppure mediante produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero fornendo prova della cessione dello specifico credito oggetto controversia in altro modo” (Cass. Civ. n. 17390/2024; Cass. Civ. n.
3405/2024: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
A tal fine, è stato altresì osservato che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente
(cfr. Cass. Civ. n. 10200/2021). È onere della cessionaria, in caso di contestazione, allegare e provare di essere titolare del credito oggetto di cessione in blocco (cfr. Cass. Civ. n. 4116/2016;
Cass. Civ. n. 24798/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte convenuta ha prodotto in giudizio il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, costituito da un atto di accettazione di mutuo e concessione di ipoteca, concluso da Pt_1
quale mutuatario e datore di ipoteca, e , quale datrice
[...] Parte_2
di ipoteca, con atto a rogito del Notaio del 12.02.2007 a mezzo del Per_1
quale è stato accettato il mutuo proposto da quale mutuante CP_3
(cfr. all. 12 fasc. convenuta).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la con atto Controparte_4
di cessione del 06.12.2017 e successivo avviso di cessione di crediti pro soluto del 16.12.2017, pubblicato sulla G.U. parte seconda del 16.12.2017 al n. 148, ai sensi della L. n. 300/1999, ha ceduto un pacchetto di crediti individuabili in blocco e classificati come c.d. “deteriorati” alla società tra Controparte_5
cui anche il credito per cui è causa;
la società ha ceduto a Controparte_5
a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ai sensi della Controparte_6
Legge n. 130/1999 un portafoglio di crediti, come da avviso pubblicato nella
G.U. n. 144 del 10.12.2020 e successivo avviso di rettifica pubblicato nella
G.U. n. 33 del 18.03.2021, in cui rientra anche il credito per cui è causa;
infine, la ha ceduto in data 11.12.2020 all'odierna convenuta Controparte_6
il credito per cui è causa mediante cessione in blocco ai sensi della L. n.
300/1999, come da avviso pubblicato nella G.U. n. 146 del 15.12.2020.
La parte attrice ha contestato che il credito oggetto di causa sia stato oggetto delle suddette cessioni in blocco.
La documentazione offerta dalla parte convenuta consente di accertare la titolarità del credito per cui è causa in capo alla convenuta. Va osservato che, a fronte di una specifica allegazione di parte convenuta circa il fatto che sia confluita in la parte attrice Controparte_4 CP_7
non ha formulato alcuna contestazione, non depositando alcuna memoria integrativa, né contestando tale allegazione con le note di trattazione scritta depositate per la prima udienza di comparizione.
Ciò chiarito, risulta che nella G.U. Foglio Inserzioni n. 148 del 16.12.2017 è stato pubblicato un avviso di cessione da in base al quale si Controparte_5
comunica che la stessa “nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di Controparte_4
cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 6 dicembre
2017 ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Cassa di Controparte_4
Risparmio, 15, 16123 Genova, Italia, codice fiscale n. , partita IVA e P.IVA_3
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Genova n. , tutti i P.IVA_3
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, chirografari Controparte_4
ed ipotecari, contratti di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1974 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet www. creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto” (cfr. all. 2 fasc. convenuta).
Dalla lettura dell'avviso risultano criteri identificativi idonei a ricomprendere nella cessione il credito per cui è causa, posto che lo stesso è un credito vantato da che deriva da un contratto di finanziamento, Controparte_4
quale è il mutuo, di natura ipotecaria, concluso nel 2007, dunque entro il periodo indicato nell'avviso, e per i quali risultano inadempimenti a carico della parte mutuataria, non avendo questa contestato l'esistenza del credito in capo alla originaria cedente.
Inoltre, l'inclusione del credito per cui è causa nella suddetta cessione trova conferma esplicita e chiara nella dichiarazione resa da in data CP_7
11.08.2023, con cui si conferma che nel blocco di crediti oggetto della cessione menzionata nell'avviso sopra descritto è ricompreso anche quello derivante dal mutuo concesso da a (cfr. all. Controparte_4 Parte_1
3 fasc. convenuta).
Gli elementi probatori indicati, in particolare modo la dichiarazione resa dalla banca che sarebbe, in assenza di cessione, la titolare del credito CP_7
per cui è causa, costituiscono elementi gravi e concordanti in favore della effettiva cessione del credito da a Controparte_4 Controparte_5
Risulta inoltre che nella G.U. Foglio delle Inserzioni n. 144 del 10.12.2020 la ha comunicato che “in data 3 dicembre 2020 ha concluso Controparte_6
con (il “Cedente”) un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) Controparte_5
di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario. Ai sensi del Contratto di Cessione, l'Acquirente ha acquistato pro soluto, dal Cedente i crediti di titolarità del Cedente che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i “Crediti”): (a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti). con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri: (i) il relativo immobile a garanzia del Credito è stato acquistato da (ii) il relativo Controparte_8
debitore sia residente all'estero; e (iii) facciano riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici Persona_2
in Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio numero 14575 Raccolta numero 7135 e pubblicata sul seguente sito internet https:// www.creditofondiario.eu/normative/verifica- cessioni/” (cfr. all. 4 fasc. convenuta)
Con successivo avviso pubblicato in G.U. Foglio delle Inserzioni n. 33 del
18.03.2021 il suddetto avviso è stato rettificato nel senso che “il criterio di cui al paragrafo (a) dell'Avviso di Cessione è sostituito dal seguente paragrafo: “(a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dagli avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 16 dicembre 2017, Parte II (come integrato e rettificato dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 28 dicembre 2017, Parte II) , n. 60 del 24 maggio 2018, Parte II e n.
87 del 25 luglio 2020, Parte II;
” (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
I criteri positivi di identificazione dei crediti ceduti appaiono idonei a individuare il credito per cui è causa, essendo un credito oggetto di cessione il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 148 del 16.12.2017, denominato in euro, regolato dalla legge italiana e il cui debitore risulti in sofferenza, elemento che si può ritenere provato alla luce delle considerazioni sopra svolte.
I criteri negativi di identificazione, cioè i criteri che identificano i crediti esclusi dalla cessione, possono risultare ambigui in relazione al requisito iii) (“facciano riferimento a debitori aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici in Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio Persona_2 numero 14575 Raccolta numero 7135 e pubblicata sul seguente sito internet https:// www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”.
Nondimeno, il dubbio sollevato da detto criterio negativo può essere superato in ragione della dichiarazione resa da con cui la stessa Controparte_5
conferma che il credito per cui è causa è stato incluso nella cessione pubblicizzata nell'avviso contenuto nella G.U. nella data sopra indicata, con rettifica avvenuta in data 18.03.2021 (cfr. all. 6 fasc. convenuta).
Gli elementi probatori indicati, in particolare modo la dichiarazione resa dalla che sarebbe, in assenza di cessione, la titolare del credito Controparte_5
per cui è causa, costituiscono elementi gravi e concordanti in favore della effettiva cessione del credito dalla suddetta società alla Controparte_6
[...]
Infine, risulta che nella G.U. Foglio delle Inserzioni n. 146 del 15.12.2020 la odierna convenuta, ha comunicato che “nell'ambito di Controparte_2
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
(il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai Controparte_6
sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il “Contratto di Cessione”), concluso in data
11 dicembre 2020 e con efficacia giuridica a partire dall'11 dicembre 2020, ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel
Contratto di Cessione (i “Crediti”). I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/ normative/verifica-cessioni/ fino all'estinzione del relativo Credito ceduto” (cfr. all. 7 fasc. convenuta).
I criteri identificativi dei crediti ceduti contenuti nell'avviso sopra richiamato appaiono idonei per accertare che il credito per cui è causa è ricompreso nella cessione descritta, facendosi riferimento a “tutti i crediti” di Controparte_6
che si fondino su contratti di finanziamento a persone fisiche, quale è il
[...]
mutuo per cui è causa, conclusi tra il 01.01.1970 e il 01.03.2019, tra cui rientra il mutuo per cui è causa, essendo stato concluso nel 2007, e potendosi ritenere il credito per cui è causa, stante l'inadempimento allegato dalla convenuta, deteriorato.
Inoltre, la ricomprensione del credito oggetto di causa nella cessione sopra richiamata è stata confermata dalla Società (già Controparte_9 [...]
fatto non contestato dagli attori), con dichiarazione del Controparte_6
24.07.2023 (cfr. all. 8 fasc. convenuta).
Gli elementi probatori indicati, in particolare modo la dichiarazione resa dalla che sarebbe, in assenza di cessione, la titolare del credito Controparte_9
per cui è causa, costituiscono elementi gravi e concordanti in favore della effettiva cessione del credito dalla suddetta società alla convenuta
[...]
CP_2
Risulta altresì che ha conferito a Controparte_2 Controparte_1
procura per porre in essere le attività funzionali al recupero dei crediti della conferente, fatto peraltro non specificamente contestato dagli attori (cfr. all. 9 fasc. convenuta).
In definitiva, gli elementi probatori offerti dalla convenuta risultano sufficienti per ritenere che il credito scaturente dal contratto di mutuo azionato con il precetto opposto sia pervenuto, a mezzo delle cessioni sopra richiamate, alla odierna convenuta, che pertanto ha il diritto di procedere esecutivamente per la soddisfazione dello stesso nei confronti degli attori.
Peraltro, a conforto di tale conclusione vi è il rilievo che la convenuta ha la disponibilità del contratto di mutuo, in coerenza con il disposto previsto dall'art. 1262 c.c., in materia di cessione del credito, che impone al cedente di consegnare al cessionario i documenti comprovanti il credito, tra cui rientra il contratto che fonda il credito.
Inoltre, va osservato che gli attori hanno ricevuto la notificazione nel settembre del 2022 di altro precetto dalla per il credito Controparte_2
oggetto di questo giudizio e non hanno allegato di averlo opposto per difetto di titolarità del credito della precettante (cfr. all. 10 fasc. convenuta).
Inoltre, va osservato che gli attori avrebbero potuto richiedere conferme sull'effettiva cessione del credito alla originaria mutuante, così da poter valutare eventuali richieste illegittime della odierna convenuta e contrastarle, offrendo documentazione utile, richiesta che non risulta essere stata effettuata dagli attori, pur non comportando uno sforzo eccessivo ed esorbitante ciò che può esigersi secondo la buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.).
Tali contegni degli attori confermano il quadro probatorio sopra descritto, sicché deve ritenersi infondata l'opposizione proposta dagli stessi.
In conclusione, le domande attoree vanno respinte, poiché infondate.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito oggetto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1457/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) condanna gli attori al pagamento in solido delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano e nella somma di 11.268,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia