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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3342/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_2 C.F._2 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (Allan e Parte_1 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i Parte_3
requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, CP_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e pagina 1 di 5 anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. CP_2
o o cittadino italiano, nato a [...], frazione di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Castelfranco di Sotto, (provincia di Pisa) in data 28/01/1854. (o o Controparte_2 Controparte_3
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino Controparte_4
brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della
Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). (o Controparte_2
o ha contratto matrimonio con (o Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, nella città di Limeira (Brasile), in data 31/08/1886, come risulta dal certificato integrale di
[...] matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). dall'unione coniugale tra (o Controparte_2 CP_3
o e (o è nato (o
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
in data 15/01/1893, nella città di Limeira (Brasile), come risulta dal certificato Persona_2
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6). - (o Persona_1
ha contratto matrimonio con (o , in data 21/02/1914, Persona_2 Persona_3 Persona_4
nella città di Limeira (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio
(v. all. 7).- dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
è nato in data [...], nella città di Limeira (Brasile), come risulta dal Per_4 Persona_5
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8). - Per_5
ha contratto matrimonio con in data 20/04/1963, nella città di San Paolo
[...] Persona_6
(Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_6
- dall'unione coniugale tra e (Riccomi) è Persona_7 Persona_5 Persona_6
nata (LA ), in data 18/09/1956, nella città di Florianópolis Persona_8 Parte_1
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10). - ha contratto matrimonio con , in data Persona_8 Persona_9
30/11/1985, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11). Successivamente al matrimonio, Per_8
pagina 2 di 5 passerà a chiamarsi con il nome LA (LA ). - Persona_8 Persona_8 CP_2 Pt_1 dall'unione coniugale tra (LA ) e è nato Persona_8 Parte_1 Persona_9
, in data 19/02/1988, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato Parte_1
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12). - dall'unione coniugale tra ( ) e è nato Persona_8 Persona_10 Persona_9 [...]
, in data 03/02/1993, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato Parte_3
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13).
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 5 nel merito, non risulta che l'avo italiano o o Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
cittadino italiano, nato a [...], frazione di Castelfranco di Sotto, (provincia di Pisa) in data
28/01/1854 e che questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da o o cittadino italiano, nato a [...], frazione Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di Castelfranco di Sotto, (provincia di Pisa) in data 28/01/1854. per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i Signori , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
19/02/1988, codice fiscale , residente in rua Ibitirama, 2051, San Paolo/SP, C.F._1
Brasile, CAP: 03.134-002; e , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in Parte_3
data 03/02/1993, codice fiscale , residente in [...]de C.F._2
Alencar Castelo Branco, 2559, Guarulhos/SP, Brasile, CAP: 07.024-170 sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3342/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONATO Parte_2 C.F._2 GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali autorizzate .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (Allan e Parte_1 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i Parte_3
requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, CP_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e pagina 1 di 5 anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. CP_2
o o cittadino italiano, nato a [...], frazione di
[...] Controparte_3 Controparte_4
Castelfranco di Sotto, (provincia di Pisa) in data 28/01/1854. (o o Controparte_2 Controparte_3
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino Controparte_4
brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della
Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). (o Controparte_2
o ha contratto matrimonio con (o Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, nella città di Limeira (Brasile), in data 31/08/1886, come risulta dal certificato integrale di
[...] matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). dall'unione coniugale tra (o Controparte_2 CP_3
o e (o è nato (o
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
in data 15/01/1893, nella città di Limeira (Brasile), come risulta dal certificato Persona_2
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6). - (o Persona_1
ha contratto matrimonio con (o , in data 21/02/1914, Persona_2 Persona_3 Persona_4
nella città di Limeira (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio
(v. all. 7).- dall'unione coniugale tra (o e (o Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
è nato in data [...], nella città di Limeira (Brasile), come risulta dal Per_4 Persona_5
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8). - Per_5
ha contratto matrimonio con in data 20/04/1963, nella città di San Paolo
[...] Persona_6
(Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_6
- dall'unione coniugale tra e (Riccomi) è Persona_7 Persona_5 Persona_6
nata (LA ), in data 18/09/1956, nella città di Florianópolis Persona_8 Parte_1
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10). - ha contratto matrimonio con , in data Persona_8 Persona_9
30/11/1985, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11). Successivamente al matrimonio, Per_8
pagina 2 di 5 passerà a chiamarsi con il nome LA (LA ). - Persona_8 Persona_8 CP_2 Pt_1 dall'unione coniugale tra (LA ) e è nato Persona_8 Parte_1 Persona_9
, in data 19/02/1988, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato Parte_1
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12). - dall'unione coniugale tra ( ) e è nato Persona_8 Persona_10 Persona_9 [...]
, in data 03/02/1993, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato Parte_3
integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13).
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
pagina 3 di 5 nel merito, non risulta che l'avo italiano o o Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
cittadino italiano, nato a [...], frazione di Castelfranco di Sotto, (provincia di Pisa) in data
28/01/1854 e che questi non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da o o cittadino italiano, nato a [...], frazione Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di Castelfranco di Sotto, (provincia di Pisa) in data 28/01/1854. per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i Signori , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Parte_1
19/02/1988, codice fiscale , residente in rua Ibitirama, 2051, San Paolo/SP, C.F._1
Brasile, CAP: 03.134-002; e , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile in Parte_3
data 03/02/1993, codice fiscale , residente in [...]de C.F._2
Alencar Castelo Branco, 2559, Guarulhos/SP, Brasile, CAP: 07.024-170 sono cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Firenze, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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