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27 settembre 1958
27 settembre 1958
Art. 42. (Abrogazioni di norme incompatibili)
Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1.79146
[…] Le pronunce di questa Corte da cui emerge la delimitazione della figura del magistrato onorario, rientrante nel paradigma del secondo comma dell'art. 106 Cost., sono essenzialmente le sentenze n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998. 15.- Dapprima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 ordin. giud. - nella sua formulazione originaria tenuta in vita dell'art. 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), che ha previsto in generale la sopravvivenza delle norme dell'ordinamento del 1941 non incompatibili con la nuova legge - è stata sollevata in riferimento proprio all'art. 106, secondo comma, Cost. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 17/03/2021, n. 41Provvedimento: […] 15.– Dapprima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 ordin. giud. – nella sua formulazione originaria tenuta in vita dell'art. 42 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), che ha previsto in generale la sopravvivenza delle norme dell'ordinamento del 1941 non incompatibili con la nuova legge – è stata sollevata in riferimento proprio all'art. 106, secondo comma, Cost.Leggi di più...
- diffusa argomentazione dei rimettenti·
- deposito di atto denominato "intervento/opinioni"·
- assorbimento delle questioni riferite ad altro parametro.·
- omessa previsione·
- ammissibilità delle questioni.·
- thema decidendum·
- giudici onorari·
- inammissibilità dell'opinione.·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- conferimento dello status di componenti dei collegi delle corti d'appello (c.d. giudici ausiliari)·
- contraddittorio davanti alla corte costituzionale·
- sussistenza·
- rilevanza e non manifesta infondatezza della questione incidentale·
- tardività del deposito·
- sua qualificazione quale opinione degli amici curiae