Art. 42. (Abrogazioni di norme incompatibili)
Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.