Articolo 42 della Legge 24 marzo 1958, n. 195
Articolo 41Articolo 38
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27 settembre 1958
Art. 42. (Abrogazioni di norme incompatibili)

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.
Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.
Entrata in vigore il 27 settembre 1958
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