TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1127/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1127/2024 r.g. , avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di separazione”, promosso da
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Assoro alla Via Castello n. 81, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Vincenzo Giunta;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Assoro alla Via Martiri delle Miniere n. 34, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
AN LI;
-resistente-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
07.10.2025.
* Con ricorso depositato il 2.12.2024, ha chiesto la revisione delle condizioni di Parte_1 separazione stabilite nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Enna in data 26.07.2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 1602/2019 R.G., in relazione all'obbligo dell' odierno ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie, odierna resistente, e del figlio Persona_1
Nello specifico il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa del sopravvenuto stato di disoccupazione;
ha, dunque, chiesto disporsi la revoca dell'obbligo di corresponsione in favore della resistente di un assegno di mantenimento, deducendo la piena idoneità e capacità lavorativa della stessa. Il ricorrente ha inoltre chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio da € 250,00 Per_1 ad € 200,00.
Parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, si è opposta alla modifica delle condizioni di separazione nei termini e con le modalità proposte da parte ricorrente, chiedendo a sua volta l'aumento dell'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione in favore del figlio
. Per_1
All'udienza di comparizione del 7.5.2025 il Giudice delegato alla trattazione del procedimento ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 472-bis. 21 c.p.c., la seguente proposta conciliativa della controversia:
“Modifica delle condizioni di separazione e richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
− modifica del diritto di visita del padre, prevedendo che il padre prelevi il figlio Per_1 all'uscita di scuola ogni mercoledì, lo tenga con sé fino a giovedì (incluso il pernottamento tra mercoledì e giovedì) e lo riaccompagni a scuola il giovedì mattina;
− conferma per il resto di tutte le disposizioni in ordine al diritto di visita di cui alla sentenza di separazione;
− obbligo per il ricorrente di provvedere al pagamento mensile dell'importo di € 275,00 in favore della resistente quale contributo economico a titolo di mantenimento del figlio
da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat Per_1 annuale e con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− previsione che l'assegno unico venga percepito per intero dalla resistente”.
Con note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente dalle stesse parti il 9.9.2025 e depositato in pari data, le cui condizioni si intendono qui integralmente trascritte. Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 28.10.2025.
Il Tribunale, non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra le parti, e, dunque, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge nonché all'interesse del figlio minore dispone Persona_1 che deve procedersi alla modifica delle condizioni di separazione nel senso voluto dalle parti, in conformità all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 9.9.2025 e depositato in pari data, ferme restando tutte le altre condizioni indicate nella sentenza di pronuncia della separazione personale.
Considerata la natura della causa, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle condizioni di separazione previste nella sentenza di separazione emessa il 26.07.2022 nel procedimento di separazione iscritto al n. 1602/2019 r.g. pendente tra e definitivamente decidendo: Parte_1 CP_1
- omologa le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 9.09.2025, confermate dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio del 10.09.2025 da intendersi qui trascritte;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Deciso in Enna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1127/2024 r.g. , avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di separazione”, promosso da
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Assoro alla Via Castello n. 81, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Vincenzo Giunta;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Assoro alla Via Martiri delle Miniere n. 34, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.
AN LI;
-resistente-
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
07.10.2025.
* Con ricorso depositato il 2.12.2024, ha chiesto la revisione delle condizioni di Parte_1 separazione stabilite nella sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Enna in data 26.07.2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 1602/2019 R.G., in relazione all'obbligo dell' odierno ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie, odierna resistente, e del figlio Persona_1
Nello specifico il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa del sopravvenuto stato di disoccupazione;
ha, dunque, chiesto disporsi la revoca dell'obbligo di corresponsione in favore della resistente di un assegno di mantenimento, deducendo la piena idoneità e capacità lavorativa della stessa. Il ricorrente ha inoltre chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio da € 250,00 Per_1 ad € 200,00.
Parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, si è opposta alla modifica delle condizioni di separazione nei termini e con le modalità proposte da parte ricorrente, chiedendo a sua volta l'aumento dell'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione in favore del figlio
. Per_1
All'udienza di comparizione del 7.5.2025 il Giudice delegato alla trattazione del procedimento ha formulato alle parti, ai sensi dell'art. 472-bis. 21 c.p.c., la seguente proposta conciliativa della controversia:
“Modifica delle condizioni di separazione e richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
− modifica del diritto di visita del padre, prevedendo che il padre prelevi il figlio Per_1 all'uscita di scuola ogni mercoledì, lo tenga con sé fino a giovedì (incluso il pernottamento tra mercoledì e giovedì) e lo riaccompagni a scuola il giovedì mattina;
− conferma per il resto di tutte le disposizioni in ordine al diritto di visita di cui alla sentenza di separazione;
− obbligo per il ricorrente di provvedere al pagamento mensile dell'importo di € 275,00 in favore della resistente quale contributo economico a titolo di mantenimento del figlio
da versare entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria Istat Per_1 annuale e con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− previsione che l'assegno unico venga percepito per intero dalla resistente”.
Con note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
10.09.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, sottoscritto personalmente dalle stesse parti il 9.9.2025 e depositato in pari data, le cui condizioni si intendono qui integralmente trascritte. Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 28.10.2025.
Il Tribunale, non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra le parti, e, dunque, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge nonché all'interesse del figlio minore dispone Persona_1 che deve procedersi alla modifica delle condizioni di separazione nel senso voluto dalle parti, in conformità all'accordo sottoscritto personalmente dalle parti il 9.9.2025 e depositato in pari data, ferme restando tutte le altre condizioni indicate nella sentenza di pronuncia della separazione personale.
Considerata la natura della causa, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica delle condizioni di separazione previste nella sentenza di separazione emessa il 26.07.2022 nel procedimento di separazione iscritto al n. 1602/2019 r.g. pendente tra e definitivamente decidendo: Parte_1 CP_1
- omologa le condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 9.09.2025, confermate dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio del 10.09.2025 da intendersi qui trascritte;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Deciso in Enna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta