CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RB MASSIMO, Presidente
FILOMIA CO IA, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5708/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Marano Principato - Ufficio Tributi 87040 Marano Principato CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.7.2024 ad Agenzia Entrate IO , all'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Cosenza,alla Regione Calabria ed al Comune di Marano Principato e depositato il 18.7.2024 , il sig. Ricorrente_1 , C.F.: CF_Ricorrente_1 , residente in [...],impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata a mezzo pec in data 21.5.2024 con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad € 304,823,30,sulla scorta di numerose cartelle di pagamento
,aventi ad oggetto crediti di diversa natura, ed avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali.
L'impugnativa veniva limitata ad alcuni dei numerosi crediti aventi natura tributaria per complessivi
€ 67.128,07,portati dalle cartelle sottese specificamente indicate in ricorso,ossia :
-cartella n. 034.2011.0035993815000 notificata il 22-08-2011 di importo pari € 956,55,avente ad oggetto: Tari;
-cartella n. 034.2011.0045728180000 notificata il 30.11.2011 per un importo pari ad € 278,35 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2011.0055281409000 notificata il 16.01.2012 di importo pari a € 904,90 ,avente ad oggetto:
Tari;
-cartella n. 034.2012.0006711633000 notificata il 14.2.2012, di importo pari ad € 17.925,86,avente ad oggetto: IVA;
-cartella n. 034.2012.0048099562000 notificata il 27.12.2012, di importo pari ad € 26.352,27 ,avente ad oggetto: IRPEF/IVA;
-cartella n. 034.2014.0030866022000 notificata il 24.10.2014, di importo pari ad € 1.085,68,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2014.0046228309000 notificata il 20.3.2015, per l'importo parziale pari ad € 1.379,40 relativo al bollo auto;
-Cartella n. 034.2016.00234488330000 notificata il 27.7.2016, di importo pari ad € 4.048,91 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2016.0031689943000 notificata il 20.9.2016” di importo pari ad € 596,40,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2018.0008982844000 notificata il 30.4.2018, di importo pari ad € 2.924,01 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2018.0020019621000 notificata il 30.8.2018” di importo pari ad € 670,65 ,avente ad oggetto:
IMU;
-cartella n. 034.2018.0021561300000 notificata il 26.9.2018, di importo pari ad € 663,30,avente ad oggetto:
IMU;
-cartella n. 034.2020.001409403000 notificata il 7.12.2021” di importo pari ad € 2.874,25 ,avente ad oggetto:
IMU;
-cartella n. 034.2020.0018403407000 notificata il 18.1.2022,di importo pari ad € 1.061,70 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2021.0005205571000 notificata il 25.3.2022, di importo pari ad € 524,49 ,avente ad oggetto:
TARI;
-cartella n. 034.2021. 741567000 notificata il 5.5.2023, di importo parziale pari ad € 644,02 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2023.0002961914000 notificata il 23.3.2023, di importo pari ad € 4.237,33,avente ad oggetto:
IMU/TASI.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte sopra indicate e per prescrizione dei crediti azionati, ritenendosi operante quella quinquennale con riferimento sia ai tributi locali che alla tassa auto e quella decennale quanto ai tributi erariali. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato per la parte oggetto di contestazione con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi.
*Si costituivano in giudizio, in relazione ai crediti di rispettiva pertinenza:
-la Regione Calabria, che si rimetteva ad ADER perché producesse prova di notifica delle cartelle prodromiche
,allegando comunque i previi avvisi di accertamento notificati il 27/11/2014;-contestava poi l'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
-la Agenzia Entrate IO,che contestava il ricorso e produceva documenti inerenti la notifica delle cartelle e di ulteriori atti interruttivi;
-la Agenzia Entrate Direzione provinciale di Cosenza ,che si rimetteva anch'essa ad ADER per la prova di notifica delle cartelle prodromiche, dimostrata la quale sarebbe divenuto insindacabile il merito della imposizione, e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
-infine il Comune di Marano Principato,che eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso alla luce della prova fornita dall'agente della riscossione in ordine alla notifica degli atti presupposti e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 9 gennaio 2026 ,fissata per la trattazione,le parti comparse come da verbale si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, ed il ricorrente produceva copia di sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza-
Giudice del Lavoro, dinanzi al quale l'intimazione era stata impugnata in relazione a tre dei numerosi avvisi di addebito sottostanti, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale. Quindi la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limitata la delibazione ai soli crediti portati dalle cartelle oggetto di specifica impugnativa,il ricorso va rigettato per i motivi di cui appresso.
-*Va innanzitutto premesso, in ordine ai termini di prescrizione che :
-per i tributi erariali il termine prescrizionale è quello ordinario decennale ( in tal senso è la unanime giurisprudenza :“I crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c., e non quinquennale ex articolo 2948 c.c., comma 1, n. 4, dato che questa disposizione riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, laddove l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr., ex multis, Cassazione n. 12740 del 2020; Cass.civ. ordinanza n. 18222 del 7 giugno 2022);
-per i tributi locali .il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.;
-per la tassa auto il termine di prescrizione è quello triennale di cui all'art.5 D.L. n. 953/1982, convertito in
L. n. 53/1983, decorrente dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo .
*Fatta tale premessa ed esaminata la documentazione versata in atti, va rilevato che la Agenzia Entrate
IO ha prodotto prova della notifica delle cartelle e di atti successivi non impugnati .
Tra gli atti interruttivi :
1)-l'intimazione n.03420229006064784000 notificata in data 21.7.2022 mediante deposito telematico e pubblicazione ex art.26 comma 2 dpr 602/1973 , comprendente tutte le cartelle impugnate notificate sino al 26.9.2018; tale modalità di notifica è attestata da Società_1 come segue :”L'atto n. 03420229006064784000, oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente, in data 19/07/2022 nell'area riservata del sito internet della scrivente società Società_1 Scpa ed il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato nel medesimo sito dal giorno 21/07/2022 al giorno 05/08/2022”; della notifica veniva quindi dato avviso al contribuente con raccomandata n. 57291456427-8 del 21.7.2022;
2)-l'intimazione n. 03476202300001229000 notificata a mezzo pec il 26.7.23;
3)-l'intimazione n.03420249005602982000 notificata a mezzo pec il 25.3.24;
(comprendenti entrambe la cartella inerente Imu e Tasi anni 2014-15 e 26 ,ossia la cartella n.
034.2023.0002961914000 ,a sua volta notificata il 23.3.2023.
Quanto alle cartelle notificate dopo il 26.9.2018 ed entro il triennio o quinquennio antecedente la notifica della intimazione oggetto del presente giudizio, vi è prova della notifica delle cartelle :
-n 03420200011409403000,effettuata a mezzo pec in data 7.12.2021;
-n. 03420200018403407000,effettuata a mezzo pec in data 18.1.2022
- n. 03420210005205571000 effettuata a mezzo pec il 25.3.2022;
-n. 03420210017741567000 effettuata a mezzo pec il 5.5.2023
sicchè in relazione ai crediti da esse portati non è maturata la prescrizione breve.
*Deve quindi ritenersi, come statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22108 del 5 agosto 2024 ed anche di recente ribadito con sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025, alle cui motivazioni si rinvia integralmente, che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre
2023, n. 34902).
Si è anche stabilito il principio secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.10736).
L'avviso d'intimazione di pagamento in senso proprio, quale quello impugnato nel presente procedimento e quelli analoghi notificati in precedenza, sono infatti atti tipici, assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma
2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento di pretese definitive in quanto riportate in cartelle di pagamento o avvisi di accertamento.Ne consegue che i vizi, compresa l'intervenuta prescrizione, che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione di tali atti, non possono più essere riproposti impugnando il successivo avviso d'intimazione.
In relazione all'AVI impugnato nel presente procedimento non è quindi decorso il termine di prescrizione, ordinario decennale o breve (triennale o quinquennale) atteso che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo e quella di notifica dell'atto impugnato nel presente procedimento (21.5.2024 ), non sono decorsi i termini indicati: di qui l'infondatezza del ricorso.
*Per mera completezza, avendo parte ricorrente prodotto all'udienza di trattazione ,la sentenza n.139/2025 del 24.1.2025 ,emessa dal Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro, invocandone la rilevanza nel giudizio in corso, va invece osservato che in relazione all 'unico atto interruttivo comune al presente giudizio ( l'intimazione n. 03420229006064784000,indicata sub 1) è stata ritenuta non perfezionata la notifica
, evidentemente per carenza di produzione documentale in quel giudizio, dal momento che il Giudice del
Lavoro non ha tenuto conto della notifica ex art.26 comma 2 d.p.r. 602/73 (deposito telematico, pubblicazione ed avviso), che è stata documentata nel giudizio che ci occupa.
* Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore delle parti resistenti con riferimento al valore dei crediti di rispettiva pertinenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.8 rigetta il ricorso perchè infondato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle parti resistenti, liquidandole a favore di Agenzia
Entrate IO in euro 1.877,00, a favore di Agenzia Entrate impositrice in euro 1.311,00, a favore della Regione Calabria in euro 780,00 ed a favore del Comune di Marano Principato in euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti e con distrazione ove richiesta.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RB MASSIMO, Presidente
FILOMIA CO IA, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5708/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Marano Principato - Ufficio Tributi 87040 Marano Principato CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009309541000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 16.7.2024 ad Agenzia Entrate IO , all'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Cosenza,alla Regione Calabria ed al Comune di Marano Principato e depositato il 18.7.2024 , il sig. Ricorrente_1 , C.F.: CF_Ricorrente_1 , residente in [...],impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata a mezzo pec in data 21.5.2024 con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad € 304,823,30,sulla scorta di numerose cartelle di pagamento
,aventi ad oggetto crediti di diversa natura, ed avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali.
L'impugnativa veniva limitata ad alcuni dei numerosi crediti aventi natura tributaria per complessivi
€ 67.128,07,portati dalle cartelle sottese specificamente indicate in ricorso,ossia :
-cartella n. 034.2011.0035993815000 notificata il 22-08-2011 di importo pari € 956,55,avente ad oggetto: Tari;
-cartella n. 034.2011.0045728180000 notificata il 30.11.2011 per un importo pari ad € 278,35 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2011.0055281409000 notificata il 16.01.2012 di importo pari a € 904,90 ,avente ad oggetto:
Tari;
-cartella n. 034.2012.0006711633000 notificata il 14.2.2012, di importo pari ad € 17.925,86,avente ad oggetto: IVA;
-cartella n. 034.2012.0048099562000 notificata il 27.12.2012, di importo pari ad € 26.352,27 ,avente ad oggetto: IRPEF/IVA;
-cartella n. 034.2014.0030866022000 notificata il 24.10.2014, di importo pari ad € 1.085,68,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2014.0046228309000 notificata il 20.3.2015, per l'importo parziale pari ad € 1.379,40 relativo al bollo auto;
-Cartella n. 034.2016.00234488330000 notificata il 27.7.2016, di importo pari ad € 4.048,91 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2016.0031689943000 notificata il 20.9.2016” di importo pari ad € 596,40,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2018.0008982844000 notificata il 30.4.2018, di importo pari ad € 2.924,01 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2018.0020019621000 notificata il 30.8.2018” di importo pari ad € 670,65 ,avente ad oggetto:
IMU;
-cartella n. 034.2018.0021561300000 notificata il 26.9.2018, di importo pari ad € 663,30,avente ad oggetto:
IMU;
-cartella n. 034.2020.001409403000 notificata il 7.12.2021” di importo pari ad € 2.874,25 ,avente ad oggetto:
IMU;
-cartella n. 034.2020.0018403407000 notificata il 18.1.2022,di importo pari ad € 1.061,70 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2021.0005205571000 notificata il 25.3.2022, di importo pari ad € 524,49 ,avente ad oggetto:
TARI;
-cartella n. 034.2021. 741567000 notificata il 5.5.2023, di importo parziale pari ad € 644,02 ,avente ad oggetto: bollo auto;
-cartella n. 034.2023.0002961914000 notificata il 23.3.2023, di importo pari ad € 4.237,33,avente ad oggetto:
IMU/TASI.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte sopra indicate e per prescrizione dei crediti azionati, ritenendosi operante quella quinquennale con riferimento sia ai tributi locali che alla tassa auto e quella decennale quanto ai tributi erariali. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato per la parte oggetto di contestazione con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi.
*Si costituivano in giudizio, in relazione ai crediti di rispettiva pertinenza:
-la Regione Calabria, che si rimetteva ad ADER perché producesse prova di notifica delle cartelle prodromiche
,allegando comunque i previi avvisi di accertamento notificati il 27/11/2014;-contestava poi l'eccezione di prescrizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
-la Agenzia Entrate IO,che contestava il ricorso e produceva documenti inerenti la notifica delle cartelle e di ulteriori atti interruttivi;
-la Agenzia Entrate Direzione provinciale di Cosenza ,che si rimetteva anch'essa ad ADER per la prova di notifica delle cartelle prodromiche, dimostrata la quale sarebbe divenuto insindacabile il merito della imposizione, e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
-infine il Comune di Marano Principato,che eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso alla luce della prova fornita dall'agente della riscossione in ordine alla notifica degli atti presupposti e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
All'udienza del 9 gennaio 2026 ,fissata per la trattazione,le parti comparse come da verbale si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, ed il ricorrente produceva copia di sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza-
Giudice del Lavoro, dinanzi al quale l'intimazione era stata impugnata in relazione a tre dei numerosi avvisi di addebito sottostanti, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale. Quindi la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Limitata la delibazione ai soli crediti portati dalle cartelle oggetto di specifica impugnativa,il ricorso va rigettato per i motivi di cui appresso.
-*Va innanzitutto premesso, in ordine ai termini di prescrizione che :
-per i tributi erariali il termine prescrizionale è quello ordinario decennale ( in tal senso è la unanime giurisprudenza :“I crediti erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c., e non quinquennale ex articolo 2948 c.c., comma 1, n. 4, dato che questa disposizione riguarda tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, laddove l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr., ex multis, Cassazione n. 12740 del 2020; Cass.civ. ordinanza n. 18222 del 7 giugno 2022);
-per i tributi locali .il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.;
-per la tassa auto il termine di prescrizione è quello triennale di cui all'art.5 D.L. n. 953/1982, convertito in
L. n. 53/1983, decorrente dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo .
*Fatta tale premessa ed esaminata la documentazione versata in atti, va rilevato che la Agenzia Entrate
IO ha prodotto prova della notifica delle cartelle e di atti successivi non impugnati .
Tra gli atti interruttivi :
1)-l'intimazione n.03420229006064784000 notificata in data 21.7.2022 mediante deposito telematico e pubblicazione ex art.26 comma 2 dpr 602/1973 , comprendente tutte le cartelle impugnate notificate sino al 26.9.2018; tale modalità di notifica è attestata da Società_1 come segue :”L'atto n. 03420229006064784000, oggetto della richiesta di attestazione, è stato depositato telematicamente, in data 19/07/2022 nell'area riservata del sito internet della scrivente società Società_1 Scpa ed il relativo avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato nel medesimo sito dal giorno 21/07/2022 al giorno 05/08/2022”; della notifica veniva quindi dato avviso al contribuente con raccomandata n. 57291456427-8 del 21.7.2022;
2)-l'intimazione n. 03476202300001229000 notificata a mezzo pec il 26.7.23;
3)-l'intimazione n.03420249005602982000 notificata a mezzo pec il 25.3.24;
(comprendenti entrambe la cartella inerente Imu e Tasi anni 2014-15 e 26 ,ossia la cartella n.
034.2023.0002961914000 ,a sua volta notificata il 23.3.2023.
Quanto alle cartelle notificate dopo il 26.9.2018 ed entro il triennio o quinquennio antecedente la notifica della intimazione oggetto del presente giudizio, vi è prova della notifica delle cartelle :
-n 03420200011409403000,effettuata a mezzo pec in data 7.12.2021;
-n. 03420200018403407000,effettuata a mezzo pec in data 18.1.2022
- n. 03420210005205571000 effettuata a mezzo pec il 25.3.2022;
-n. 03420210017741567000 effettuata a mezzo pec il 5.5.2023
sicchè in relazione ai crediti da esse portati non è maturata la prescrizione breve.
*Deve quindi ritenersi, come statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22108 del 5 agosto 2024 ed anche di recente ribadito con sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025, alle cui motivazioni si rinvia integralmente, che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre
2023, n. 34902).
Si è anche stabilito il principio secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n.10736).
L'avviso d'intimazione di pagamento in senso proprio, quale quello impugnato nel presente procedimento e quelli analoghi notificati in precedenza, sono infatti atti tipici, assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma
2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento di pretese definitive in quanto riportate in cartelle di pagamento o avvisi di accertamento.Ne consegue che i vizi, compresa l'intervenuta prescrizione, che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione di tali atti, non possono più essere riproposti impugnando il successivo avviso d'intimazione.
In relazione all'AVI impugnato nel presente procedimento non è quindi decorso il termine di prescrizione, ordinario decennale o breve (triennale o quinquennale) atteso che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo e quella di notifica dell'atto impugnato nel presente procedimento (21.5.2024 ), non sono decorsi i termini indicati: di qui l'infondatezza del ricorso.
*Per mera completezza, avendo parte ricorrente prodotto all'udienza di trattazione ,la sentenza n.139/2025 del 24.1.2025 ,emessa dal Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro, invocandone la rilevanza nel giudizio in corso, va invece osservato che in relazione all 'unico atto interruttivo comune al presente giudizio ( l'intimazione n. 03420229006064784000,indicata sub 1) è stata ritenuta non perfezionata la notifica
, evidentemente per carenza di produzione documentale in quel giudizio, dal momento che il Giudice del
Lavoro non ha tenuto conto della notifica ex art.26 comma 2 d.p.r. 602/73 (deposito telematico, pubblicazione ed avviso), che è stata documentata nel giudizio che ci occupa.
* Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore delle parti resistenti con riferimento al valore dei crediti di rispettiva pertinenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.8 rigetta il ricorso perchè infondato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle parti resistenti, liquidandole a favore di Agenzia
Entrate IO in euro 1.877,00, a favore di Agenzia Entrate impositrice in euro 1.311,00, a favore della Regione Calabria in euro 780,00 ed a favore del Comune di Marano Principato in euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti e con distrazione ove richiesta.