Sentenza 11 agosto 1966
Massime • 1
Anche alle domande riconvenzionali e applicabile la presunzione stabilita dall'art.14, 1 comma, cod. proc. civ., secondo cui le cause relative a somme di denaro,ove non sia stato indicato il relativo ammontare, si presumono di Competenza del giudice adito e, in Mancanza di contestazioni della controparte, il valore cosi presunto rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti di Competenza dello stesso giudice. ( Conf.2928-62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/1966, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1966 |
Testo completo
Anche alle domande riconvenzionali e applicabile la presunzione stabilita dall'art.14, 1 comma, cod. proc. civ., secondo cui le cause relative a somme di denaro,ove non sia stato indicato il relativo ammontare, si presumono di Competenza del giudice adito e, in Mancanza di contestazioni della controparte, il valore cosi presunto rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti di Competenza dello stesso giudice. ( Conf.2928-62).*