Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/1966, n. 2199
CASS
Sentenza 11 agosto 1966

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Anche alle domande riconvenzionali e applicabile la presunzione stabilita dall'art.14, 1 comma, cod. proc. civ., secondo cui le cause relative a somme di denaro,ove non sia stato indicato il relativo ammontare, si presumono di Competenza del giudice adito e, in Mancanza di contestazioni della controparte, il valore cosi presunto rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti di Competenza dello stesso giudice. ( Conf.2928-62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/1966, n. 2199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2199
    Data del deposito : 11 agosto 1966

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