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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. IA AL Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°810 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- parte appellante - CONTRO
rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria AN e Controparte_3
IA AN.
- parte appellata - OGGETTO: altre ipotesi.
All'udienza del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, depositato il 14.02.2022,
[...]
esponeva: CP_3
- di essere in possesso del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Spagna il 7.4.2021 ma in attesa di riconoscimento in Italia (giusta istanza presentata dal docente il 15.06.2021 al ); Controparte_1
- che il TAR Palermo, con decreto monocratico n.520/2021, emesso, “inaudita altera parte” il 17.08.2021, nelle more della pronuncia da parte del Collegio, ravvisando motivi di urgenza, stante l'approssimarsi del termine di scadenza (21.08.2021), come fissato con D.M. 9.8.2021, per la presentazione delle istanze finalizzate “A. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106. B. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico”, aveva concesso la “chiesta misura cautelare, ex art. 56 c.p.a., ai soli fini della presentazione delle istanze di che trattasi entro il suddetto termine di scadenza”;
- di essere stato inserito con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS con provvedimento prot. n.16017 del 31.08.2021;
- che in data 03/09/2021, l' Controparte_4
, disponeva la pubblicazione del “bollettino delle nomine generato dal
[...] sistema informativo del , contenente i nominativi del personale docente ed CP_1 educativo, presente nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo indeterminato”, tra i quali era inserito il ricorrente, e nello stesso atto, indicava “ai dirigenti scolastici le sedi di assegnazione, riportate nel suddetto bollettino, compete la stipula dei contratti nonché l'effettuazione dei controlli previsti dall'ordinanza n. 60 del 2020”;
- di aver preso servizio presso l' in qualità di docente di Controparte_5 sostegno di scuola secondaria di primo grado, assumendo l'incarico a pieno titolo, partecipando regolarmente alle attività scolastiche di riferimento, seguendo l'indicazione delle direttive dirigenziali, ricevendo tutte le credenziali di accesso ai portali web della scuola, partecipando ai Consigli di Istituto, intervenendo agli incontri con la tutor di sostegno al fine di avere contezza dei progetti extracurriculari, prendendo “visione di tutti gli atti afferenti ai propri alunni portatori di Handicap, tra cui il PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed IL POF (Piano Organizzativo Formativo)”;
- che in data 16/09/2021, il Dirigente Scolastico dell' “ CP_6 CP_2
, “per il principio di autotutela della P.A.”, aveva proceduto
[...]
“all'annullamento della presa di servizio effettuata in data 6 settembre 2021 dal docente di Sostegno – scuola secondaria 1 grado – incluso con riserva nella GPS – 1^ Fascia – a.sc. 21/22 – ”; Controparte_3
- che, con provvedimento prot. n.18352 del 20.09.2021, l' di Controparte_7
, aveva disposto la sua esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui CP_2 al D.M. n.51 del 03.03.2021;
- che l'atto di risoluzione del rapporto era illegittimo in quanto il provvedimento cautelare, “alla data del 16 settembre 2021, era ancora valido ed efficace così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 7 del CPA. 17” (“Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione”), in quanto la successiva sentenza del TAR Sicilia, sezione II del 16/09/2021, pur dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella competenza del giudice ordinario, aveva fatto “salvi gli effetti di cui all'articolo 11 del CPA”;
- che gli impugnati provvedimenti amministrativi si ponevano in contrasto con la circolare Ministeriale n.6 del 6 agosto 2021 n.25089 (“Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI. L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n.60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante”);
- che il propedeutico giudizio amministrativo non risultava ancora definito, ragion per cui “l'efficacia della ordinanza cautelare amministrativa, ancorché riferita alle caducate graduatorie di istituto, doveva essere preservata anche ai fini dell'inserimento del docente istante nella I Fascia delle nuove G.P.S.”, e ciò anche in ragione del fatto che gli effetti della sentenza amministrativa non erano mai stati sospesi dal Consiglio di Stato in sede di appello;
- che dalla disamina della normativa riportata appariva “chiaro che, contrariamente a quanto affermato dall'ATP di nei provvedimenti di CP_2 esclusione adottati, in nessuna disposizione esaminata viene mai richiesto, ai fini dell'inclusione negli elenchi aggiuntivi della I fascia, il requisito del possesso del riconoscimento del titolo estero conseguito entro il termine del 31 luglio, bensì soltanto il conseguimento del titolo entro la suddetta data e l'inoltro della domanda di riconoscimento”;
- che la circolare 2021 (“Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021”) richiamava il contenuto di quella dettata per l'anno 2020 secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020 (“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere CP_1 altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”);
- che la disposizione in parola permetteva, dunque, l'inserimento a pieno titolo dei docenti abilitati all'estero in possesso del decreto di riconoscimento ottenuto dal
, nonché con riserva in favore di tutti quei docenti che, di contro”, come il CP_1 ricorrente “non avevano ancora ottenuto il riconoscimento, ma avevano in ogni caso adempiuto all'inoltro dell'apposita domanda entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento. L'adito Tribunale, con sentenza n.1908/2023, depositata l'1.06.2023, in accoglimento del ricorso, così statuiva:
“- dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di I e II grado, AT Palermo;
- dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata con decorrenza dal 16.09.2021 del contratto a tempo determinato stipulato con il ricorrente dalla resistente amministrazione;
- dichiara che il ricorrente aveva diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro sino alla scadenza di tale termine;
- condanna parte convenuta al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione del punteggio di servizio che avrebbe maturato nel medesimo periodo.
- condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.216,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. FASANO ANGELA MARIA e FASANO STEFANIA, antistatarie”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 31.07.2023, l'Amministrazione indicata in epigrafe, lamentando l'erronea applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art.7, comma 4, lett. c. (“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: … i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”) della Ordinanza del
[...]
n.60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Controparte_1 istituto di cui all'articolo 4, commi 6 - bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”), in quanto disposizione destinata ad operare eccezionalmente per il solo a.s. 2020/2021, come chiarito dal successivo art.10, commi 1 (“Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”) e 4 (“Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del
). CP_8
Deduce sul punto che, proprio in attuazione del succitato art.10, comma, era stato emanato il D.M. n.51/2021 (“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del 10 luglio 2020, n.60”) che all'art.2 così Controparte_9 disponeva: “Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano Controparte_1 acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. Aggiunge poi che:
- come chiarito dal con nota del 9.8.2021 n.20742 Controparte_1
“l'istituto dell'inserimento con riserva è di natura eccezionale ed è stato previsto esclusivamente dall'O.M. 60/2020 con riferimento alla GPS di prima fascia costituite nel 2020, mentre, invece, non risulta riprodotta tale possibilità nel D.M. 3/03/2021, n.51 che ha disciplinato gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia (introdotti nel 2021) in quanto non contiene, al riguardo, alcun riferimento”;
- “alla luce di tale ricostruzione gli aspiranti con titolo di specializzazione/abilitazione conseguito all'estero e non riconosciuto ai sensi della normativa vigente non possono essere inseriti negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS e nelle relative graduatorie di istituto”;
- “detta interpretazione, oltre ad essere conforme con il tenore letterale delle citate disposizioni, è coerente con le norme primarie che subordinano l'esercizio della professione di docente al conseguimento dell'abilitazione (cfr. art.1, co. 107, L.107/2015, art.5, co.4 D.Lgs. 59/2017, ecc.) e, con riferimento al sostegno, con gli art.13 e 14, L.104/92 che, a tutela degli alunni con disabilità, garantiscono “attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati”. Con il secondo motivo di appello si duole dell'errore nel quale sarebbe incorso l'adito Tribunale, laddove, mal interpretando l'art.11 del c.p.a., ha ritenuto l'ultrattività, alla data di risoluzione anticipata del contratto, del decreto cautelare n.520/2021 adottato, in via provvisoria ex art.56 c.p.a., il 17.08.2021 dal Presidente del Tar Palermo II Sezione, ma successivamente non confermato in sede collegiale, all'esito della camera di consiglio del 7.9.2021, dalla sentenza n.2575/2021 del 16.09.2021, che si era limitata a dichiarare inammissibile il ricorso (proposto, tra gli altri, anche dall' per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella CP_3 competenza del giudice ordinario. Ritualmente instaurato il contraddittorio, costituitasi in Controparte_3 giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. All'udienza del 9.10.2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
*************** In via del tutto preliminare deve essere rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per presunta violazione del combinato disposto degli artt.342 e 434 c.p.c., formulata dalla difesa della lavoratrice. Invero da una mera lettura dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado sono agevolmente evincibili le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata nonché le relative doglianze (in particolare censurando la scelta del primo giudice di non limitare l'efficacia dell'istituto dell'inserimento con riserva nelle graduatorie aggiuntive al solo a.s. 2020/2021 e lamentando l'erronea interpretazione dell'art.11 del c.p.a.) e sono adeguatamente illustrate le argomentazioni difensivi preordinate a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Tribunale di prime cure. Tanto premesso ritiene la Corte che assorbente di ogni altra considerazione rispetto al merito della controversia sia il rilievo della violazione dell'art.102 c.p.c., prospettata anche dall'amministrazione appellante nelle note difensive del 24.09.2025. Deve, invero, prendersi atto del principio recentemente enucleato dalla Suprema Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, secondo cui "La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito" (Cassazione Civile, sezione lavoro, n.36356/2021). Il principio è stato affermato in continuità con l'orientamento costante secondo cui quando si controverte di «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell'utilità pretesa … (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario», va applicato il consequenziale principio per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati»; integrazione che non è invece necessaria «quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (v. Cass. n. 36356/2021 e, ivi citate, Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, in senso conforme Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988; Cass. 24 giugno 2020, n. 12489). Tali principi si attagliano al caso di specie in quanto l' non ha avanzato CP_3 soltanto una pretesa risarcitoria derivante dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro da egli stipulato in ragione del suo inserimento (con riserva) negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, ma ha anche richiesto l'inserimento, in virtù della ragioni esposte, nei medesimi elenchi, oltre che il riconoscimento del punteggio (utile al conseguimento di una miglior posizione in graduatoria) correlato al servizio che lo stesso avrebbe dovuto rendere in virtù del contratto risolto anzitempo;
domande, queste, che non possono che coinvolgere i diritti di tutti i soggetti iscritti negli elenchi in discorso, in particolare quello di essere individuati come destinatari di proposte di contratto a tempo determinato in virtù della loro posizione nelle predette graduatorie (determinata dal possesso dei titoli indicati nel D.M. n. 51/2021); ciò comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso agli stessi. E poiché il litisconsorzio non si è compiutamente realizzato, nei suddetti termini, in primo grado, l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato. Il difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354, co.1, c.p.c., l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione delle parti al Tribunale per la corretta instaurazione del contraddittorio.
3) Considerate le ragioni della decisione si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità della sentenza n.1908/2023 emessa il 1° giugno 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, e rimette le parti innanzi tale Giudice per la trattazione della causa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Palermo il 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IA AL