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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/09/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6022/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6022/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA Parte_1
ANTONIA DISTASO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 633 e ss c.p.c. in qualità di cessionaria del Controparte_1
credito, ha chiesto e ottenuto nei confronti di ingiunzione Parte_1 di pagamento di € 11.826,12, oltre accessori e spese (decr. ing. n. 1132 del 26.6.2020) in forza di un contratto di finanziamento (n. 3966631) stipulato con Santander
Consumer Bank S.p.A. rimasto inadempiuto.
Lo , debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. eccependo: 1) che il credito vantato è stato oggetto di definizione a seguito di proposta transattiva a saldo e stralcio;
2) che, in particolare, essendo inadempiente, dopo la cessione del credito da parte di Santander Consumer Bank S.p.A.,
[...]
– ha manifestato la propria disponibilità a Controparte_2
definire la pratica di insoluto per l'importo di € 11.295,59 mediante il pagamento della prima rata di € 159,59 e di n. 74 rate dell'importo di 150,00 ciascuna;
3) di aver dunque corrisposto, a mezzo di bollettini di conto corrente, la prima rata (€ 159,59) e n. 3 rate dell'importo di € 150,00; 4) di aver proposto, in data 31.3.2014, su un residuo di € 10.650,00, la definizione transattiva per la somma totale di € 4.500,00, con il pagamento a mezzo di due assegni bancari, tratti sulla BCC – Filiale di San
Ferdinando di Puglia (AB n. 7381251 e AB n.7381252); 5) che tale proposta è stata accettata dall'opposta con comunicazione del 9.4.2014, nella quale sono state indicate le modalità di pagamento: prima rata di € 2.500,00 entro il 31.8.2014 e seconda rata di € 2.000,00 entro il 30.9.2014; 6) di aver provveduto a effettuare detti versamenti a mezzo di assegni (n. 7381251 tratto sulla BCC – Filiale di San Ferdinando di Puglia e n. 7381252 tratto sulla BCC – Filiale di San Ferdinando di Puglia); 7) di aver inoltre versato con bollettino postale la somma di € 200,00, di € 200,00 e € 100,00. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 7 Si è costituita l'opposta che ha rideterminato il proprio credito in € 8.680,53, alla luce dei pagamenti effettuati dall'opponente, e ha eccepito che l'accordo del 31.3.2014, non novativo, si è risolto in quanto l'assegno di € 2.500,00 è rimasto insoluto per insufficienza di fondi.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.680,53, oltre interessi di mora;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa dal precedente G.U. la provvisoria esecuzione (ord. 25.2.2021) e formulata alle parti una proposta conciliativa (ord. 20.12.2022), rifiutata dall'opponente, la causa, istruita in via esclusivamente documentale e nelle more riassegnata alla scrivente, è pervenuta all'udienza del 29.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
In premessa, giova richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, costituiscono circostanze pacifiche, oltre che documentalmente provate: 1) la stipulazione del contratto di finanziamento tra l'odierna opponente e
Santander Consumer Bank S.p.A.; 2) la successiva conclusione, tra le parti, di un pagina 3 di 7 accordo transattivo non novativo, in forza del quale l'odierna opponente, a definizione di ogni pretesa, si impegnava a pagare una prima rata di € 2.500,00 entro il 31.8.2014 e una seconda rata di € 2.000,00 entro il 30.9.2014.
Secondo la prospettazione dell'opposta, l'accordo transattivo de quo si sarebbe risolto in ragione del mancato pagamento della prima rata di € 2.500,00, corrisposto a mezzo di un assegno rimasto tuttavia insoluto per mancanza di fondi. E ciò in quanto era stata espressamente convenuta tra le parti la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, con conseguente immediata debenza dell'intera somma dovuta.
Al riguardo, va anzitutto osservato che non è contestata dall'opposta l'emissione del titolo e la consegna dello stesso.
Ebbene, secondo consolidati principi giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 17749/2009),
“nel caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo (Cass. n. 8927 del 1998). Infatti, sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca, a differenza della cambiale, mezzo di pagamento, la consegna di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto con esclusione dell'immediato effetto estintivo del debito (per tutte Cass. S.U. n. 26617 del 2007)…
Nondimeno, l'assegno bancario costituisce appunto un mezzo di pagamento agevole, sostitutivo della moneta, un titolo di credito pagabile a vista (cioè all'atto della presentazione), che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando dalla disponibilità del traente passa a quella del prenditore (Cass. S.U. n. 2907 del 2969), avendo questa Corte già affermato che la prova del pagamento, quale fatto estintivo di una obbligazione, può essere validamente fornita con la dimostrazione dell'avvenuta emissione di un assegno, non sussistendo contraddizione tra il valore così attribuito al rilascio del titolo e l'astrattezza dello stesso (Cass. n. 115 del 1962; v. anche n. 3863 del 1969). Siffatta conclusione è, peraltro, coerente con la legge di circolazione del titolo, il cui possesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento, - da accertare pagina 4 di 7 mediante protesto, nel caso di mancanza di fondi -, essendo onerato il creditore che voglia agire in base all'azione causale della restituzione del titolo (R.D. n. 1736 del
1933, art. 58)”.
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che mentre parte opponente ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, essendo rimasta, come si è innanzi detto, del tutto incontestata da parte opposta l'emissione e la consegna del titolo de quo, di contro parte opposta non ha adempiuto al proprio non avendo validamente provato il mancato incasso dell'assegno.
Invero, parte opposta ha inteso affidare la prova del mancato incasso dell'assegno, da cui deriverebbe la reviviscenza del rapporto originario, all'estratto di un data base da cui risulta che lo stesso è rimasto insoluto per mancanza di fondi.
Senonché detta documentazione, in quanto priva di qualsivoglia riscontro obiettivo sia della provenienza, sia della veridicità di quanto in esso riportato, è evidentemente inidonea a dimostrare il mancato incasso.
Deve infatti ribadirsi che, una volta provata la emissione e la consegna del titolo, spettava alla opposta provare il mancato incasso del medesimo, mediante la produzione dello stesso, non costituendo questa una prova negativa risolventesi in una probatio diabolica.
Né l'opposta ha dedotto e provato di aver protestato l'assegno o ha allegato circostanze quali, esemplificativamente, la restituzione, ovvero lo smarrimento e il furto del titolo (circostanze queste ultime che avrebbero peraltro legittimato l'ammortamento), idonee a dimostrare che il mancato possesso non era riconducibile al pagamento.
Deve quindi ritenersi provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa (id est,
l'adempimento dell'accordo transattivo da parte dell'opponente), con la conseguenza che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in pagina 5 di 7 quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1132 del 26.6.2020;
2) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 30.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6022/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLA Parte_1
ANTONIA DISTASO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO ROSSI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
29.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ex art. 633 e ss c.p.c. in qualità di cessionaria del Controparte_1
credito, ha chiesto e ottenuto nei confronti di ingiunzione Parte_1 di pagamento di € 11.826,12, oltre accessori e spese (decr. ing. n. 1132 del 26.6.2020) in forza di un contratto di finanziamento (n. 3966631) stipulato con Santander
Consumer Bank S.p.A. rimasto inadempiuto.
Lo , debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 Parte_1
c.p.c. eccependo: 1) che il credito vantato è stato oggetto di definizione a seguito di proposta transattiva a saldo e stralcio;
2) che, in particolare, essendo inadempiente, dopo la cessione del credito da parte di Santander Consumer Bank S.p.A.,
[...]
– ha manifestato la propria disponibilità a Controparte_2
definire la pratica di insoluto per l'importo di € 11.295,59 mediante il pagamento della prima rata di € 159,59 e di n. 74 rate dell'importo di 150,00 ciascuna;
3) di aver dunque corrisposto, a mezzo di bollettini di conto corrente, la prima rata (€ 159,59) e n. 3 rate dell'importo di € 150,00; 4) di aver proposto, in data 31.3.2014, su un residuo di € 10.650,00, la definizione transattiva per la somma totale di € 4.500,00, con il pagamento a mezzo di due assegni bancari, tratti sulla BCC – Filiale di San
Ferdinando di Puglia (AB n. 7381251 e AB n.7381252); 5) che tale proposta è stata accettata dall'opposta con comunicazione del 9.4.2014, nella quale sono state indicate le modalità di pagamento: prima rata di € 2.500,00 entro il 31.8.2014 e seconda rata di € 2.000,00 entro il 30.9.2014; 6) di aver provveduto a effettuare detti versamenti a mezzo di assegni (n. 7381251 tratto sulla BCC – Filiale di San Ferdinando di Puglia e n. 7381252 tratto sulla BCC – Filiale di San Ferdinando di Puglia); 7) di aver inoltre versato con bollettino postale la somma di € 200,00, di € 200,00 e € 100,00. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 7 Si è costituita l'opposta che ha rideterminato il proprio credito in € 8.680,53, alla luce dei pagamenti effettuati dall'opponente, e ha eccepito che l'accordo del 31.3.2014, non novativo, si è risolto in quanto l'assegno di € 2.500,00 è rimasto insoluto per insufficienza di fondi.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.680,53, oltre interessi di mora;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Concessa dal precedente G.U. la provvisoria esecuzione (ord. 25.2.2021) e formulata alle parti una proposta conciliativa (ord. 20.12.2022), rifiutata dall'opponente, la causa, istruita in via esclusivamente documentale e nelle more riassegnata alla scrivente, è pervenuta all'udienza del 29.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
In premessa, giova richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, costituiscono circostanze pacifiche, oltre che documentalmente provate: 1) la stipulazione del contratto di finanziamento tra l'odierna opponente e
Santander Consumer Bank S.p.A.; 2) la successiva conclusione, tra le parti, di un pagina 3 di 7 accordo transattivo non novativo, in forza del quale l'odierna opponente, a definizione di ogni pretesa, si impegnava a pagare una prima rata di € 2.500,00 entro il 31.8.2014 e una seconda rata di € 2.000,00 entro il 30.9.2014.
Secondo la prospettazione dell'opposta, l'accordo transattivo de quo si sarebbe risolto in ragione del mancato pagamento della prima rata di € 2.500,00, corrisposto a mezzo di un assegno rimasto tuttavia insoluto per mancanza di fondi. E ciò in quanto era stata espressamente convenuta tra le parti la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, con conseguente immediata debenza dell'intera somma dovuta.
Al riguardo, va anzitutto osservato che non è contestata dall'opposta l'emissione del titolo e la consegna dello stesso.
Ebbene, secondo consolidati principi giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 17749/2009),
“nel caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo (Cass. n. 8927 del 1998). Infatti, sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca, a differenza della cambiale, mezzo di pagamento, la consegna di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto con esclusione dell'immediato effetto estintivo del debito (per tutte Cass. S.U. n. 26617 del 2007)…
Nondimeno, l'assegno bancario costituisce appunto un mezzo di pagamento agevole, sostitutivo della moneta, un titolo di credito pagabile a vista (cioè all'atto della presentazione), che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando dalla disponibilità del traente passa a quella del prenditore (Cass. S.U. n. 2907 del 2969), avendo questa Corte già affermato che la prova del pagamento, quale fatto estintivo di una obbligazione, può essere validamente fornita con la dimostrazione dell'avvenuta emissione di un assegno, non sussistendo contraddizione tra il valore così attribuito al rilascio del titolo e l'astrattezza dello stesso (Cass. n. 115 del 1962; v. anche n. 3863 del 1969). Siffatta conclusione è, peraltro, coerente con la legge di circolazione del titolo, il cui possesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento, - da accertare pagina 4 di 7 mediante protesto, nel caso di mancanza di fondi -, essendo onerato il creditore che voglia agire in base all'azione causale della restituzione del titolo (R.D. n. 1736 del
1933, art. 58)”.
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che mentre parte opponente ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, essendo rimasta, come si è innanzi detto, del tutto incontestata da parte opposta l'emissione e la consegna del titolo de quo, di contro parte opposta non ha adempiuto al proprio non avendo validamente provato il mancato incasso dell'assegno.
Invero, parte opposta ha inteso affidare la prova del mancato incasso dell'assegno, da cui deriverebbe la reviviscenza del rapporto originario, all'estratto di un data base da cui risulta che lo stesso è rimasto insoluto per mancanza di fondi.
Senonché detta documentazione, in quanto priva di qualsivoglia riscontro obiettivo sia della provenienza, sia della veridicità di quanto in esso riportato, è evidentemente inidonea a dimostrare il mancato incasso.
Deve infatti ribadirsi che, una volta provata la emissione e la consegna del titolo, spettava alla opposta provare il mancato incasso del medesimo, mediante la produzione dello stesso, non costituendo questa una prova negativa risolventesi in una probatio diabolica.
Né l'opposta ha dedotto e provato di aver protestato l'assegno o ha allegato circostanze quali, esemplificativamente, la restituzione, ovvero lo smarrimento e il furto del titolo (circostanze queste ultime che avrebbero peraltro legittimato l'ammortamento), idonee a dimostrare che il mancato possesso non era riconducibile al pagamento.
Deve quindi ritenersi provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa (id est,
l'adempimento dell'accordo transattivo da parte dell'opponente), con la conseguenza che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in pagina 5 di 7 quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1132 del 26.6.2020;
2) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 30.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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