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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Terza Minori-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10514/2023 R.G. promossa da
C.F. (avv. FERRARI LUISA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. (avv. PEDRALI NICOLA e avv. Controparte_1 C.F._2
BERTACCHINI SIMONA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in sede
***
«oggetto: modifica condizioni regolamentazione, esercizio della responsabilità genitoriale»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
Per parte resistente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 30/8/2023 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con la resistente, unione dalla quale è nato il figlio
(n. 29/2/2008) riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
1 Nell'anno 2016 le parti hanno interrotto la loro relazione depositando ricorso congiunto al fine di ottenere una prima regolamentazione del rapporto di filiazione. In tale sede le parti hanno concordato il collocamento prevalente del minore presso la madre con possibilità per lo stesso di frequentare il padre a weekend alternati e con la previsione di un pernotto infrasettimanale (doc. 2).
Successivamente, stante la volontà del minore di trascorrere più tempo con il padre, le parti hanno modificato il calendario delle frequentazioni, prevedendo il collocamento paritetico di Per_1 presso entrambi i genitori, e hanno stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad
€ 200,00/mese (doc. 3).
Il ricorrente ha quindi rappresentato che, in seguito al trasferimento di madre e figlio presso altro immobile, l'inadeguatezza degli spazi e la perdurate assenza della resistente hanno acuito il senso di malessere e disagio di il quale si è infine determinato a risiedere stabilmente presso il padre, Per_1 ove è collocato dal mese di maggio 2023, rifiutando altresì qualsiasi contatto con la madre.
Il sig. ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo del minore con collocamento Pt_1 presso di sé, ii) incontri liberi madre-figlio, iii) disporre a carico della resistente l'onere di contribuire al mantenimento della prole corrispondendo la somma di € 300,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, iv) prevedere che l'intero importo dell'assegno unico sia corrisposto al padre e v) conferma del piano genitoriale di cui al documento 14.
Con comparsa del 29/11/2023, si è costituita parte resistente la quale ha confermato che il minore si
è trasferito stabilmente presso il padre. Ha, tuttavia, contestato la ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato all'allontanamento del figlio. La sig.ra ha dedotto di voler ripristinare il CP_1 rapporto con la prole, ragione per cui ha chiesto disporsi l'intervento del Servizi sociali. Quanto al mantenimento di ha dato atto di aver corrisposto al padre la propria quota dell'assegno Per_1 unico a far data dal mese di giugno 2023 (doc. 10 comparsa).
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, ii) incontri con il minore da concordarsi inizialmente con i Servizi sociali e iii) porsi a suo carico un contributo al mantenimento pari ad € 100,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/1/2024 parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni, chiedendo che la madre, regolarmente occupata, corrisponda un contributo al mantenimento di € 300,00/mese. Parte resistente ha, invece, ribadito la necessità dell'intervento dei Servizi sociali al fine di favorire il suo riavvicinamento al figlio. Si è, quindi, resa disponibile a corrispondere a titolo di mantenimento la somma di € 150,00, trattenendo il 50% dell'assegno unico.
Preso atto della disponibilità manifestata dalla resistente sotto il profilo economico, è stato disposto ex art. 473-bis.27 c.p.c. il monitoraggio dei Servizi sociali stante la criticità del rapporto madre-figlio
(cfr. ordinanza 25/1/2024).
Con relazione depositata in data 7/10/2024 i Servizi Sociali hanno concluso come segue: “lo scrivente servizio ritiene che non vi siano elementi ostativi alla promozione dell'affidamento condiviso con collocamento preferenziale presso il padre”.
Con note scritte depositate in data 7/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
***
2
1. Sull'affidamento del minore
Quanto alle modalità di affidamento, giova premettere che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, si rileva che la sig.ra ha CP_1
“effettuato un percorso psicoterapeutico individuale e ciò l'ha aiutata a lavorare sui propri limiti genitoriali”. Quest'ultima “avrebbe più volte cercato mediante chiamate e messaggi, ma Per_1 non sempre avrebbe ricevuto risposte” e “quando non gli scrive è perché non vorrebbe disturbarlo o metterlo in una situazione di fatica emotiva”. In particolare, la resistente “ha sentito di aver commesso degli errori nei confronti di e di essersi dedicata troppo poco a lui” (rel. 23/9/2024). Per_1
Sentito dai Servizi sociali, lo stesso ha dichiarato che “l'aver assistito con frequenza a scene Per_1 di violenza fisica e verbale tra la madre e la nonna lo metteva in una situazione di forte disagio”; tuttavia, quando la resistente ha deciso di trasferirsi presso altro immobile questi “si è trovato a stare spesso solo a casa e ad autogestirsi” non trovando nella madre “la minima disponibilità ad ascoltarlo realmente nell'espressione dei suoi bisogni, disagi, desideri”.
Ciononostante non sono emerse particolari e attuali criticità in ordine alla capacità genitoriale della sig.ra la quale “dovrebbe essere aiutata ad elaborare la problematicità della situazione CP_1
e a recuperare il rapporto con il figlio”.
Quanto al ricorrente, dalle relazioni è emerso il profondo affetto che lega il minore alla figura paterna e alla di lui famiglia, con particolare riferimento alla compagna del sig. nella quale Pt_1 Per_1 ha trovato “un punto di riferimento stabile e importante”. Il padre “si presenta come un uomo pacato e in grado di entrare in empatia con i bisogni e vissuti del figlio”.
Da quanto sopra, può pertanto dedursi che entrambi i genitori astrattamente appaiono idonei alla gestione del figlio.
Venendo quindi alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
La resistente ha un vissuto familiare che ne ha inevitabilmente acuito le fragilità, con la conseguenza gli agiti trascuranti posti in essere nei confronti del figlio hanno comportato il progressivo allontanamento di quest'ultimo dalla madre.
Neppure è trascurabile la circostanza che la sig.ra si è fin da subito attivata al fine di CP_1 recuperare un rapporto con il figlio, avviando un personale percorso psicoterapeutico e tentando in più occasioni di contattare Ha anche insistito per l'intervento dei Servizi sociali al fine di Per_1 ricevere un supporto professionale, di cui avvertiva la necessità, per favorire il suo riavvicinamento al minore.
Anche sul piano economico, si rileva che la resistente da giugno 2023 ha corrisposto al ricorrente la propria quota di assegno unico universale e, in seguito, ha puntualmente versato quanto disposto da questo Tribunale con ordinanza del 25/1/2024, recependo la disponibilità da essa stessa manifestata.
3 Ancora, sebbene la comunicazione tra le parti sia difficoltosa, “entrambi sono parsi adeguati e sufficientemente motivati a collaborare per il benessere del figlio”, con la conseguenza che, allo stato, non vi sono ragioni per ritenere che la madre possa ostacolare l'assunzione delle decisioni inerenti al figlio anche in considerazione dell'età di che tra poco più di un anno sarà Per_1 maggiorenne.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio reputa opportuno recepire le conclusioni dei Servizi sociali, disponendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (cfr. Cass. Civ.
n. 31571/2024).
Quanto al collocamento, si prende atto del fatto che da maggio 2023 il minore vive presso il padre, sicché tale situazione non può che essere avallata.
2. Sulle frequentazioni madre-figlio
Quanto al diritto di visita, tenuto conto dell'età di e degli sporadici contatti con la madre, si Per_1 prevede che la ripresa dei contatti madre-figlio avvenga con gradualità dapprima mediante incontri facilitanti e quindi, ricorrendone i presupposti e sulla base della volontà del minore, in forma libera accordandosi direttamente con il figlio e tenendo conto degli impegni e necessità di quest'ultimo.
3. Sul mantenimento del minore
Entrambe le parti hanno dato atto che si è stabilito a casa del padre nel mese di maggio 2023, Per_1 sicché deve essere posto a carico della resistente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio.
Stando alla documentazioni in atti, la sig.ra percepisce un reddito mensile medio netto, CP_1 calcolato sulla media del triennio, pari da € 802,67 (doc. 2-3-4). Ciononostante, a seguito di un mutamento del rapporto di lavoro, ha recentemente incrementato la retribuzione ad € 947,25 (doc. 5-
8). La parte sostiene la rata per il finanziamento dell'autovettura pari ad € 154,00 (doc. 10), non ha documentato altri esborsi e ha allegato di convivere con un compagno.
Di contro, il ricorrente gode di un reddito mensile medio netto di € 1.706,83. Ha allegato di essere padre di altri due figli avuti dall'attuale compagna e di sostenere esborsi documentati per complessivi
€ 240,86 (doc. 7), essendo il prestito con stato medio tempore restituito (doc. 8), oltre alla CP_2 rata del mutuo per € 450,57 (doc. 10-12), con una disponibilità residua di € 1.015,40.
Alla luce dei limitati tempi del permanenza del figlio presso la madre, dell'assenza di mantenimento in via diretta e delle esigenze delle prole in rapporto all'età, si stima congruo porre a carico della parte resistente un contributo di € 250,00/mese, oltre rivalutazione Istat su base annua e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Sull'assegno unico
Nulla a provvedere, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento, pertanto nella misura del 50% tra i genitori (cfr. circ. INPS n. 17414 del 20/4/2022).
5. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 10514/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica del decreto assunto in data 4/9/2020, così provvede:
affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che mantenga la residenza abituale presso il padre;
Per_1
dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto previsto in parte motiva, dapprima mediante incontri facilitanti e quindi in forma libera nel rispetto della volontà
e disponibilità di Per_1
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, la madre contribuisca al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
nulla dispone quanto all'assegno unico;
compensa le spese di lite;
dispone che i Servizi Sociali di Montirone/Flero provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di anni due con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per il minore alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
Si comunichi: alle parti;
ai Servizi sociali Ambito distrettuale 3 – Brescia Est.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12/12/2024.
Il Presidente Il giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Terza Minori-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10514/2023 R.G. promossa da
C.F. (avv. FERRARI LUISA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. (avv. PEDRALI NICOLA e avv. Controparte_1 C.F._2
BERTACCHINI SIMONA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in sede
***
«oggetto: modifica condizioni regolamentazione, esercizio della responsabilità genitoriale»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
Per parte resistente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 30/8/2023 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con la resistente, unione dalla quale è nato il figlio
(n. 29/2/2008) riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
1 Nell'anno 2016 le parti hanno interrotto la loro relazione depositando ricorso congiunto al fine di ottenere una prima regolamentazione del rapporto di filiazione. In tale sede le parti hanno concordato il collocamento prevalente del minore presso la madre con possibilità per lo stesso di frequentare il padre a weekend alternati e con la previsione di un pernotto infrasettimanale (doc. 2).
Successivamente, stante la volontà del minore di trascorrere più tempo con il padre, le parti hanno modificato il calendario delle frequentazioni, prevedendo il collocamento paritetico di Per_1 presso entrambi i genitori, e hanno stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad
€ 200,00/mese (doc. 3).
Il ricorrente ha quindi rappresentato che, in seguito al trasferimento di madre e figlio presso altro immobile, l'inadeguatezza degli spazi e la perdurate assenza della resistente hanno acuito il senso di malessere e disagio di il quale si è infine determinato a risiedere stabilmente presso il padre, Per_1 ove è collocato dal mese di maggio 2023, rifiutando altresì qualsiasi contatto con la madre.
Il sig. ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo del minore con collocamento Pt_1 presso di sé, ii) incontri liberi madre-figlio, iii) disporre a carico della resistente l'onere di contribuire al mantenimento della prole corrispondendo la somma di € 300,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, iv) prevedere che l'intero importo dell'assegno unico sia corrisposto al padre e v) conferma del piano genitoriale di cui al documento 14.
Con comparsa del 29/11/2023, si è costituita parte resistente la quale ha confermato che il minore si
è trasferito stabilmente presso il padre. Ha, tuttavia, contestato la ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato all'allontanamento del figlio. La sig.ra ha dedotto di voler ripristinare il CP_1 rapporto con la prole, ragione per cui ha chiesto disporsi l'intervento del Servizi sociali. Quanto al mantenimento di ha dato atto di aver corrisposto al padre la propria quota dell'assegno Per_1 unico a far data dal mese di giugno 2023 (doc. 10 comparsa).
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, ii) incontri con il minore da concordarsi inizialmente con i Servizi sociali e iii) porsi a suo carico un contributo al mantenimento pari ad € 100,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/1/2024 parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni, chiedendo che la madre, regolarmente occupata, corrisponda un contributo al mantenimento di € 300,00/mese. Parte resistente ha, invece, ribadito la necessità dell'intervento dei Servizi sociali al fine di favorire il suo riavvicinamento al figlio. Si è, quindi, resa disponibile a corrispondere a titolo di mantenimento la somma di € 150,00, trattenendo il 50% dell'assegno unico.
Preso atto della disponibilità manifestata dalla resistente sotto il profilo economico, è stato disposto ex art. 473-bis.27 c.p.c. il monitoraggio dei Servizi sociali stante la criticità del rapporto madre-figlio
(cfr. ordinanza 25/1/2024).
Con relazione depositata in data 7/10/2024 i Servizi Sociali hanno concluso come segue: “lo scrivente servizio ritiene che non vi siano elementi ostativi alla promozione dell'affidamento condiviso con collocamento preferenziale presso il padre”.
Con note scritte depositate in data 7/10/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c..
***
2
1. Sull'affidamento del minore
Quanto alle modalità di affidamento, giova premettere che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, si rileva che la sig.ra ha CP_1
“effettuato un percorso psicoterapeutico individuale e ciò l'ha aiutata a lavorare sui propri limiti genitoriali”. Quest'ultima “avrebbe più volte cercato mediante chiamate e messaggi, ma Per_1 non sempre avrebbe ricevuto risposte” e “quando non gli scrive è perché non vorrebbe disturbarlo o metterlo in una situazione di fatica emotiva”. In particolare, la resistente “ha sentito di aver commesso degli errori nei confronti di e di essersi dedicata troppo poco a lui” (rel. 23/9/2024). Per_1
Sentito dai Servizi sociali, lo stesso ha dichiarato che “l'aver assistito con frequenza a scene Per_1 di violenza fisica e verbale tra la madre e la nonna lo metteva in una situazione di forte disagio”; tuttavia, quando la resistente ha deciso di trasferirsi presso altro immobile questi “si è trovato a stare spesso solo a casa e ad autogestirsi” non trovando nella madre “la minima disponibilità ad ascoltarlo realmente nell'espressione dei suoi bisogni, disagi, desideri”.
Ciononostante non sono emerse particolari e attuali criticità in ordine alla capacità genitoriale della sig.ra la quale “dovrebbe essere aiutata ad elaborare la problematicità della situazione CP_1
e a recuperare il rapporto con il figlio”.
Quanto al ricorrente, dalle relazioni è emerso il profondo affetto che lega il minore alla figura paterna e alla di lui famiglia, con particolare riferimento alla compagna del sig. nella quale Pt_1 Per_1 ha trovato “un punto di riferimento stabile e importante”. Il padre “si presenta come un uomo pacato e in grado di entrare in empatia con i bisogni e vissuti del figlio”.
Da quanto sopra, può pertanto dedursi che entrambi i genitori astrattamente appaiono idonei alla gestione del figlio.
Venendo quindi alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
La resistente ha un vissuto familiare che ne ha inevitabilmente acuito le fragilità, con la conseguenza gli agiti trascuranti posti in essere nei confronti del figlio hanno comportato il progressivo allontanamento di quest'ultimo dalla madre.
Neppure è trascurabile la circostanza che la sig.ra si è fin da subito attivata al fine di CP_1 recuperare un rapporto con il figlio, avviando un personale percorso psicoterapeutico e tentando in più occasioni di contattare Ha anche insistito per l'intervento dei Servizi sociali al fine di Per_1 ricevere un supporto professionale, di cui avvertiva la necessità, per favorire il suo riavvicinamento al minore.
Anche sul piano economico, si rileva che la resistente da giugno 2023 ha corrisposto al ricorrente la propria quota di assegno unico universale e, in seguito, ha puntualmente versato quanto disposto da questo Tribunale con ordinanza del 25/1/2024, recependo la disponibilità da essa stessa manifestata.
3 Ancora, sebbene la comunicazione tra le parti sia difficoltosa, “entrambi sono parsi adeguati e sufficientemente motivati a collaborare per il benessere del figlio”, con la conseguenza che, allo stato, non vi sono ragioni per ritenere che la madre possa ostacolare l'assunzione delle decisioni inerenti al figlio anche in considerazione dell'età di che tra poco più di un anno sarà Per_1 maggiorenne.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio reputa opportuno recepire le conclusioni dei Servizi sociali, disponendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (cfr. Cass. Civ.
n. 31571/2024).
Quanto al collocamento, si prende atto del fatto che da maggio 2023 il minore vive presso il padre, sicché tale situazione non può che essere avallata.
2. Sulle frequentazioni madre-figlio
Quanto al diritto di visita, tenuto conto dell'età di e degli sporadici contatti con la madre, si Per_1 prevede che la ripresa dei contatti madre-figlio avvenga con gradualità dapprima mediante incontri facilitanti e quindi, ricorrendone i presupposti e sulla base della volontà del minore, in forma libera accordandosi direttamente con il figlio e tenendo conto degli impegni e necessità di quest'ultimo.
3. Sul mantenimento del minore
Entrambe le parti hanno dato atto che si è stabilito a casa del padre nel mese di maggio 2023, Per_1 sicché deve essere posto a carico della resistente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio.
Stando alla documentazioni in atti, la sig.ra percepisce un reddito mensile medio netto, CP_1 calcolato sulla media del triennio, pari da € 802,67 (doc. 2-3-4). Ciononostante, a seguito di un mutamento del rapporto di lavoro, ha recentemente incrementato la retribuzione ad € 947,25 (doc. 5-
8). La parte sostiene la rata per il finanziamento dell'autovettura pari ad € 154,00 (doc. 10), non ha documentato altri esborsi e ha allegato di convivere con un compagno.
Di contro, il ricorrente gode di un reddito mensile medio netto di € 1.706,83. Ha allegato di essere padre di altri due figli avuti dall'attuale compagna e di sostenere esborsi documentati per complessivi
€ 240,86 (doc. 7), essendo il prestito con stato medio tempore restituito (doc. 8), oltre alla CP_2 rata del mutuo per € 450,57 (doc. 10-12), con una disponibilità residua di € 1.015,40.
Alla luce dei limitati tempi del permanenza del figlio presso la madre, dell'assenza di mantenimento in via diretta e delle esigenze delle prole in rapporto all'età, si stima congruo porre a carico della parte resistente un contributo di € 250,00/mese, oltre rivalutazione Istat su base annua e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4. Sull'assegno unico
Nulla a provvedere, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, in punto di spettanza dell'assegno unico, regolato direttamente dalle relative disposizioni di legge sulla base dell'affidamento, pertanto nella misura del 50% tra i genitori (cfr. circ. INPS n. 17414 del 20/4/2022).
5. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 10514/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica del decreto assunto in data 4/9/2020, così provvede:
affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle Per_1 questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che mantenga la residenza abituale presso il padre;
Per_1
dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto previsto in parte motiva, dapprima mediante incontri facilitanti e quindi in forma libera nel rispetto della volontà
e disponibilità di Per_1
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo, la madre contribuisca al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
nulla dispone quanto all'assegno unico;
compensa le spese di lite;
dispone che i Servizi Sociali di Montirone/Flero provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di anni due con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per il minore alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
Si comunichi: alle parti;
ai Servizi sociali Ambito distrettuale 3 – Brescia Est.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12/12/2024.
Il Presidente Il giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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