CASS
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2025, n. 16120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16120 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IK JE nato a [...]( ALBANIA) il 25/06/1992 avverso l'ordinanza del 14/01/2024 del TRIB. RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 16120 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in data 14 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di Gjergj KA, avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, in atto nei suoi confronti, con la misura degli arresti domiciliari anche con strumenti elettronici di controllo. KA è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, con ordinanza eseguita nel mese di dicembre 2023, in ordine al delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen., commesso da settembre 2021 a maggio 2022 nei territori di Ceppaloni, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, fra Tufara Valle e zone limitrofe (capo 2), e ai plurimi delitti- scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 3, 11, 12, 19, 25). In esito al giudizio abbreviato, con sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2024, KA è stato condannato in ordine ai suddetti reati uniti dal vincolo della continuazione, esclusa la qualifica di organizzatore in ordine al reato associativo, alla pena di anni 12 di reclusione. 2. Avverso l'ordinanzak l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto il vizio di motivazione. In primo luogo, osserva che la difesa, con l'istanza rigettata, a sostegno delle proprie argomentazioni, aveva dedotto il decorso del tempo sotto due diversi profili, ovvero sotto il profilo del periodo di più di un anno e mezzo decorso tra la cessazione del fenomeno associativo contestato e il momento di applicazione delle misure cautelari e sotto il profilo del periodo di cL.A. più di un anno decorso dalla esecuzione J;
misuréì intramuraria. Il provvedimento impugnato, invece, ha fatto riferimento solo al lasso temporale trascorso dall'inizio del trattamento cautelare e, dunque, non ha considerato il periodo intercorrente fra i fatti e l'applicazione della misura eseguita quando l'associazione non era più operante e tutti gli imputati erano liberi e ignari delle indagini in corso. A tal proposito il difensore ricorda che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'articolo 275 comma 3 cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratta di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte da parte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità; ricorda, altresì, che, 2 in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità in quanto per tale fattispecie associativa è inapplicabile la regola di esperienza elaborata per le associazioni di tipo mafioso della tendenziale stabilità del sodalizio. Inoltre - prosegue il difensore- il Tribunale è incorso nel vizio della contraddittorietà della motivazione, laddove, da un lato, ha dato atto che la condotta di KA era stata riqualificata dal giudice del merito quale mera partecipazione all'associazione e, dall'altro, ha sostenuto che KA era solito organizzare attività legate all'acquisto / detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. In tal modo, tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto a KA un ruolo all'interno della compagine associativa che neppure lo stesso articolo 74 d.P.R. n. 309/90 prevede, ovvero quello di "partecipe con un ruolo di primissimo piano". Infine l'assunto del Tribunale, per cui l'applicazione della misura degli arresti domiciliari non garantiva rispetto alla possibilità di contatto con ambienti della criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti, secondo il difensore, sarebbe illogico e apodittico. L'associazione operava in un preciso ambito spaziale e il ruolo di KA al suo interno era collegato al territorio del litorale romano e, in particolare, al territorio di Pomezia, frazione di Torvaianica. Il Tribunale, nel fare riferimento alla mera possibilità di contatto con ambienti della criminalità di settore, non avrebbe motivato in maniera puntuale in ordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati, richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., e non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l'applicazione della misura meno afflittiva non era adeguata a soddisfare le esigenze cautelari eventualmente ritenute esistenti. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, in tutte le sue articolazioni, non supera il vaglio di ammissibilità. 2.11 Tribunale del riesame ha, in primo luogo, riepilogato i fatti come cristallizzati anche nella sentenza di condanna, rilevando che: - è stata ritenuta accertata l'operatività di un'associazione dedita al narcotraffico che si approvvigionava di sostanza stupefacente nel litorale 3 romano, per trasportarla in Valle Caudina e nel napoletano e, in parte, rivenderla nello stesso territorio laziale. Il principale protagonista del traffico è stato ritenuto RM NO, supportato dalla compagna LI ZI;
altri soggetti sono stati individuati quali gestori delle piazze di spaccto;
- KA è emerso come stabile fornitore di sostanze stupefacenti, in costante contatto con diversi affiliati anche in posizione apicale, quali RM NO, LI ZI, DR IC e IU LI, con cui organizzava il trasporto di considerevoli quantitativi di droga (in un caso pari a 700 grammi di cocaina) dal territorio laziale a quello beneventano e avellinese. 2.1.Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie gli elementi nuovi addotti dalla difesa, ovvero il decorso del tempo e la riqualificazione della sua condotta come partecipe anziché organizzatore dell'associazione, non erano idonei a rideterminare una rivalutazione in senso favorevole a KA del quadro cautelare 2.1.1.Sotto il primo profilo i giudici hanno osservato che il decorso di tredici mesi dall'inizio del trattamento cautelare era inidoneo a determinare un affievolimento del pericolo di reiterazione l alla luce della gravità dei fatti e delle allarmanti modalità delle condotte in contestazione: il ricorrente era inserito nella compagine associativa al cui interno si occupava della organizzazione del trasporto, anche interregionale, di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente di diverse tipologie e intratteneva rapporti con i suoi vertici. Il lasso di tempo trascorso -hanno proseguito- non poteva essere di per sé solo significativo di un cambiamento di vita e di un abbandono delle logiche criminali. L'iter argomentativo seguito non si presta alla censure dedotte, in quanto coerente con i dati riportati e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito deve ricordarsi che, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolirnento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). Il ricorrente lamenta la mancata considerazione, ai fini della valutazione della permanenza delle esigenze cautelari, del tempo trascorso fra i fatti contestati e l'applicazione della misura, ma non tiene conto che il Tribunale ha osservato, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il c.d. tempo silente non può costituire oggetto di valutazione nell'ambito dell'istanza formulata ex art. 299 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 — 01). Deve, a tale fine, ribadirsi che il 4 tempo trascorso fra la data di commissione dei fatti contestati e la data di applicazione della misura deve essere preso in considerazione, al momento della adozione della misura, in sede di valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e di verifica del superamento della presunzione di sussistenza di dette esigenze connessa a determinati reati ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione), ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Tale valutazione, in quanto già compiuta in sede di applicazione della misura, non può essere nuovamente sollecitata con la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, in quanto coperta dal c.d. giudicato cautelare. 2.1.2 Sotto il secondo profilo, i giudici hanno rilevato che il giudizio di merito si era concluso con l'affermazione della penale responsabilità in ordine a tutti i reati e con la condanna ad una pena significativa, pari a 12 anni di reclusione, tenuto conto della recidiva e della continuazione. La riqualificazione della condotta associativa in termini di partecipe- ha osservato il Tribunale- non incide sulla gravità oggettiva dei fatti contestati, risultando, comunque, confermato il ruolo di primissimo piano a lui già attribuito nell'ordinanza genetica sulla base di precise evidenze debitamente riportate. Anche in relazione a tale argomento, la motivazione del Tribunale appare esente dai lamentati vizi. Non sussiste alcuna contraddizione fra la intervenuta riqualificazione della condotta come mera partecipazione e l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, per cui KA era soggetto che si occupava di organizzare i trasporti. Invero la qualifica di organizzatore, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta a colui che "coordina il contributo degli associati, pur se in posizione subalterna" (Sez. 4 n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02), ovvero a colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (Sez. 3, n. 18370 del 19/01/202, Scuotto, Rv. 286272 - 02). Ne consegue che l'essere investito del compito di "organizzare" i trasporti non determina per ciò solo lo svolgimento del ruolo di organizzatore in seno all'associazione. 5 La valorizzazione della intervenuta condanna ad una pena significativa e del ruolo di primo piano rivestito da KA all'interno della compagine associativa non presenta alcun profilo di illogicità: è sufficiente, a tale fine, rilevare che la mera condotta di partecipazione è punita con una pena edittale da sei a venti anni di reclusione e che, dunque, all'interno di tale cornice edittale, la pena dovrà essere determinata in ragione delle peculiarità del caso concreto e, dunque, anche in ragione del grado di coinvolgimento e di intensità della partecipazione. 2.2. Infine, con riferimento alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, pure con il presidio degli strumenti elettronici di controllo e pure se in territorio distante rispetto a quello in cui si sono svolte le condotte delittuose, il Tribunale, in coerenza con quanto già osservato dal Gip, ha ritenuto che la cautela domestica non potesse offrire adeguate garanzie rispetto alla ripresa di contatti con gli ambienti criminali di riferimento: i giudici hanno sottolineato come il ricorrente avesse dimostrato un'attitudine al delitto, non strettamente radicata ad un preciso ambito territoriale, in quanto alimentata da una fitta dì rete di contatti, alcuni dei quali non ancora accertati, volti a assicurare continue fonti di approvvigionamento della sostanza stupefacente da trattare. Il giudizio del Tribunale sulla insussistenza di elementi tali da vincere la presunzione di adeguatezza delle sola misura massimamente afflittiva è stato, dunque, motivato in modo non manifestamente illogico e con richiamo coerente alle risultanze in atti. Tale giudizio sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettroni,ctdi controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933). Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quanty) non necessario deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651): il che conforta la corretta dell'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa la esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare domestico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 6 Roma, 19 marzo 2024 favore della cassa delle ammende. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, cmma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 16120 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 19/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in data 14 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di Gjergj KA, avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, in atto nei suoi confronti, con la misura degli arresti domiciliari anche con strumenti elettronici di controllo. KA è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, con ordinanza eseguita nel mese di dicembre 2023, in ordine al delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen., commesso da settembre 2021 a maggio 2022 nei territori di Ceppaloni, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, fra Tufara Valle e zone limitrofe (capo 2), e ai plurimi delitti- scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 3, 11, 12, 19, 25). In esito al giudizio abbreviato, con sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 28 ottobre 2024, KA è stato condannato in ordine ai suddetti reati uniti dal vincolo della continuazione, esclusa la qualifica di organizzatore in ordine al reato associativo, alla pena di anni 12 di reclusione. 2. Avverso l'ordinanzak l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto il vizio di motivazione. In primo luogo, osserva che la difesa, con l'istanza rigettata, a sostegno delle proprie argomentazioni, aveva dedotto il decorso del tempo sotto due diversi profili, ovvero sotto il profilo del periodo di più di un anno e mezzo decorso tra la cessazione del fenomeno associativo contestato e il momento di applicazione delle misure cautelari e sotto il profilo del periodo di cL.A. più di un anno decorso dalla esecuzione J;
misuréì intramuraria. Il provvedimento impugnato, invece, ha fatto riferimento solo al lasso temporale trascorso dall'inizio del trattamento cautelare e, dunque, non ha considerato il periodo intercorrente fra i fatti e l'applicazione della misura eseguita quando l'associazione non era più operante e tutti gli imputati erano liberi e ignari delle indagini in corso. A tal proposito il difensore ricorda che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'articolo 275 comma 3 cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratta di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte da parte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità; ricorda, altresì, che, 2 in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità in quanto per tale fattispecie associativa è inapplicabile la regola di esperienza elaborata per le associazioni di tipo mafioso della tendenziale stabilità del sodalizio. Inoltre - prosegue il difensore- il Tribunale è incorso nel vizio della contraddittorietà della motivazione, laddove, da un lato, ha dato atto che la condotta di KA era stata riqualificata dal giudice del merito quale mera partecipazione all'associazione e, dall'altro, ha sostenuto che KA era solito organizzare attività legate all'acquisto / detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. In tal modo, tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto a KA un ruolo all'interno della compagine associativa che neppure lo stesso articolo 74 d.P.R. n. 309/90 prevede, ovvero quello di "partecipe con un ruolo di primissimo piano". Infine l'assunto del Tribunale, per cui l'applicazione della misura degli arresti domiciliari non garantiva rispetto alla possibilità di contatto con ambienti della criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti, secondo il difensore, sarebbe illogico e apodittico. L'associazione operava in un preciso ambito spaziale e il ruolo di KA al suo interno era collegato al territorio del litorale romano e, in particolare, al territorio di Pomezia, frazione di Torvaianica. Il Tribunale, nel fare riferimento alla mera possibilità di contatto con ambienti della criminalità di settore, non avrebbe motivato in maniera puntuale in ordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati, richiesto dall'art. 274 cod. proc. pen., e non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l'applicazione della misura meno afflittiva non era adeguata a soddisfare le esigenze cautelari eventualmente ritenute esistenti. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, in tutte le sue articolazioni, non supera il vaglio di ammissibilità. 2.11 Tribunale del riesame ha, in primo luogo, riepilogato i fatti come cristallizzati anche nella sentenza di condanna, rilevando che: - è stata ritenuta accertata l'operatività di un'associazione dedita al narcotraffico che si approvvigionava di sostanza stupefacente nel litorale 3 romano, per trasportarla in Valle Caudina e nel napoletano e, in parte, rivenderla nello stesso territorio laziale. Il principale protagonista del traffico è stato ritenuto RM NO, supportato dalla compagna LI ZI;
altri soggetti sono stati individuati quali gestori delle piazze di spaccto;
- KA è emerso come stabile fornitore di sostanze stupefacenti, in costante contatto con diversi affiliati anche in posizione apicale, quali RM NO, LI ZI, DR IC e IU LI, con cui organizzava il trasporto di considerevoli quantitativi di droga (in un caso pari a 700 grammi di cocaina) dal territorio laziale a quello beneventano e avellinese. 2.1.Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie gli elementi nuovi addotti dalla difesa, ovvero il decorso del tempo e la riqualificazione della sua condotta come partecipe anziché organizzatore dell'associazione, non erano idonei a rideterminare una rivalutazione in senso favorevole a KA del quadro cautelare 2.1.1.Sotto il primo profilo i giudici hanno osservato che il decorso di tredici mesi dall'inizio del trattamento cautelare era inidoneo a determinare un affievolimento del pericolo di reiterazione l alla luce della gravità dei fatti e delle allarmanti modalità delle condotte in contestazione: il ricorrente era inserito nella compagine associativa al cui interno si occupava della organizzazione del trasporto, anche interregionale, di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente di diverse tipologie e intratteneva rapporti con i suoi vertici. Il lasso di tempo trascorso -hanno proseguito- non poteva essere di per sé solo significativo di un cambiamento di vita e di un abbandono delle logiche criminali. L'iter argomentativo seguito non si presta alla censure dedotte, in quanto coerente con i dati riportati e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In proposito deve ricordarsi che, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolirnento delle esigenze cautelari (sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). Il ricorrente lamenta la mancata considerazione, ai fini della valutazione della permanenza delle esigenze cautelari, del tempo trascorso fra i fatti contestati e l'applicazione della misura, ma non tiene conto che il Tribunale ha osservato, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il c.d. tempo silente non può costituire oggetto di valutazione nell'ambito dell'istanza formulata ex art. 299 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 — 01). Deve, a tale fine, ribadirsi che il 4 tempo trascorso fra la data di commissione dei fatti contestati e la data di applicazione della misura deve essere preso in considerazione, al momento della adozione della misura, in sede di valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e di verifica del superamento della presunzione di sussistenza di dette esigenze connessa a determinati reati ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione), ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Tale valutazione, in quanto già compiuta in sede di applicazione della misura, non può essere nuovamente sollecitata con la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, in quanto coperta dal c.d. giudicato cautelare. 2.1.2 Sotto il secondo profilo, i giudici hanno rilevato che il giudizio di merito si era concluso con l'affermazione della penale responsabilità in ordine a tutti i reati e con la condanna ad una pena significativa, pari a 12 anni di reclusione, tenuto conto della recidiva e della continuazione. La riqualificazione della condotta associativa in termini di partecipe- ha osservato il Tribunale- non incide sulla gravità oggettiva dei fatti contestati, risultando, comunque, confermato il ruolo di primissimo piano a lui già attribuito nell'ordinanza genetica sulla base di precise evidenze debitamente riportate. Anche in relazione a tale argomento, la motivazione del Tribunale appare esente dai lamentati vizi. Non sussiste alcuna contraddizione fra la intervenuta riqualificazione della condotta come mera partecipazione e l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, per cui KA era soggetto che si occupava di organizzare i trasporti. Invero la qualifica di organizzatore, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta a colui che "coordina il contributo degli associati, pur se in posizione subalterna" (Sez. 4 n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736 - 02), ovvero a colui che, pur non coordinando l'attività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (Sez. 3, n. 18370 del 19/01/202, Scuotto, Rv. 286272 - 02). Ne consegue che l'essere investito del compito di "organizzare" i trasporti non determina per ciò solo lo svolgimento del ruolo di organizzatore in seno all'associazione. 5 La valorizzazione della intervenuta condanna ad una pena significativa e del ruolo di primo piano rivestito da KA all'interno della compagine associativa non presenta alcun profilo di illogicità: è sufficiente, a tale fine, rilevare che la mera condotta di partecipazione è punita con una pena edittale da sei a venti anni di reclusione e che, dunque, all'interno di tale cornice edittale, la pena dovrà essere determinata in ragione delle peculiarità del caso concreto e, dunque, anche in ragione del grado di coinvolgimento e di intensità della partecipazione. 2.2. Infine, con riferimento alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, pure con il presidio degli strumenti elettronici di controllo e pure se in territorio distante rispetto a quello in cui si sono svolte le condotte delittuose, il Tribunale, in coerenza con quanto già osservato dal Gip, ha ritenuto che la cautela domestica non potesse offrire adeguate garanzie rispetto alla ripresa di contatti con gli ambienti criminali di riferimento: i giudici hanno sottolineato come il ricorrente avesse dimostrato un'attitudine al delitto, non strettamente radicata ad un preciso ambito territoriale, in quanto alimentata da una fitta dì rete di contatti, alcuni dei quali non ancora accertati, volti a assicurare continue fonti di approvvigionamento della sostanza stupefacente da trattare. Il giudizio del Tribunale sulla insussistenza di elementi tali da vincere la presunzione di adeguatezza delle sola misura massimamente afflittiva è stato, dunque, motivato in modo non manifestamente illogico e con richiamo coerente alle risultanze in atti. Tale giudizio sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettroni,ctdi controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933). Si tratta di un approdo ermeneutico confortato dal fatto che, come rilevato dalle Sezioni Unite, gli arresti domiciliari devono ritenersi "ordinariamente" caratterizzati dall'imposizione del controllo elettronico che, quanty) non necessario deve essere espressamente escluso (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016 - dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 266651): il che conforta la corretta dell'interpretazione che ritiene assolto l'onere motivazionale circa la esclusiva proporzionalità della misura carceraria quando si esclude radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare domestico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 6 Roma, 19 marzo 2024 favore della cassa delle ammende. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, cmma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.