TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 6309/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Spadaro come da Parte_1
mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
in persona del Rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Liuzzi come da mandato in atti
CONVENUTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.12.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
Tribunale di Taranto, il , al fine di sentirlo dichiarare responsabile e Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorsole il 19/12/2022, alle ore 11.00
circa, in . Deduceva la attrice che, nell'occasione, mentre percorreva a piedi la Via CP_1
Masaccio, inciampava in una disconnessione del marciapiedi del tutto occulta, a causa della quale perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente per terra, riportando gravi lesioni fisiche, come riscontrate dal Pronto Soccorso del nosocomio cittadino “S.S. Annunziata” di , CP_1
ove veniva trasportata. Ritenendo quindi la esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
nella verificazione dell'evento e dei danni conseguiti, ne chiedeva la condanna al risarcimento, che quantificava in € 25.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
1 Si costituiva il , che negava ogni addebito, contestando l'an e il quantum Controparte_1
della attorea domanda, di cui chiedeva il rigetto, ritenendo la esclusiva responsabilità della stessa attrice, con rifusione delle spese processuali.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Espletate prova testimoniale e CTU medica, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare sufficientemente fondata e parzialmente meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che, notoriamente, in tema di danni derivanti da insidia stradale, trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”. Disposizione che va peraltro ricollegata e coordinata con l'art. 14 Cod. Str., che prevede che l'Ente proprietario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze,
per assicurare la sicurezza degli utenti. L'art. 2051 sanziona quindi la omessa vigilanza e manutenzione dei manufatti di proprietà e su cui grava l'obbligo della “custodia”, facendo sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere probatorio: il danneggiato ha perciò il solo onere di fornire la prova - tuttavia assolutamente certa e rigorosa
- dell'evento (la dinamica) e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico), secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.); mentre incombe sul presunto responsabile, l'onere di fornire la prova liberatoria e, quindi, di dimostrare l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero è avvenuto con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. Lo ha confermato la stessa Suprema Corte, con costante orientamento, affermando che “La responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo”. Pertanto, qualora venga accertato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, non hanno efficacia esimente né la condotta del custode né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cd. carattere oggettivo della responsabilità). Ciò in quanto la finalità della norma dell'art. 2051 c.c. è quella di ritenere responsabile colui che si trova “nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”.
L'evento lesivo può essere, quindi, “scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero
2 di una dimostrata alterazione repentina della “res”, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero ancora per concorso dello stesso danneggiato
(cfr. ex multiis: Cass. Ord. III Sez. Civ. n. 18518/2024; Cass. n. 22121/2022; Cass. Ord. n.
4129/2020; Cass. Ord. n. 10010/2020; Cass. 9315/2019; Cass. n. 2452/2018; Cass. Civ. Sez.
III, sent. n. 295 del 13.01.2015; analogamente anche Cass., 15.10.2019, n. 25925; Cass.,
29.9.2017, n. 22801; Cfr. Cass., 23.1.2014, n. 1355).
Tuttavia, per uniforme orientamento, costantemente condiviso ed affermato da questo Giudice,
deve precisarsi che per responsabilità oggettiva non può e non deve affatto intendersi (come invece spesso erroneamente accade) che il presunto danneggiato possa limitarsi a sostenere la responsabilità del custode - e (erroneamente) ritenere così assolto il suo onere probatorio -
limitandosi cioè solo ad affermare di aver subito danno nell'utilizzo dalla “res” o a causa di una anomalia di essa (e ritenere così solo di aver comunque diritto ad un risarcimento). L'attore ha invece l'onere - imprescindibile - di fornire prova certa e rigorosa dell'evento così come dedotto nel suo atto (cioè che si sia effettivamente verificato con la dinamica descritta), della concreta presenza della insidia e (ancora e soprattutto) della derivazione del danno come conseguenza immediata e diretta di essa. E' quindi compito del giudice di esaminare e valutare per ciascun singolo caso le specifiche circostanze, i fatti prospettati e le prove offerte, fornite ed acquisite,
al fine di accertare il verificarsi dell'evento per come esattamente descritto dall'attore, la esistenza e concreta pericolosità della dedotta “anomalia della res”, del nesso causale e la inesistenza di elementi estrinseci e condotte tali da escluderlo o da determinare una condotta concorsuale o addirittura esclusiva dello stesso danneggiato nella verificazione dell'evento e del danno che ne sia derivato (ex art. 1227 c.c.).
Ciò chiarito, nel caso di specie, non pare potersi adombrare dubbio in ordine alla presenza dell'area dissestata e, in particolare, della sconnessione tra i mattoni della pavimentazione del marciapiede oggetto di controversia, risultando essa documentata e visibile dalle foto prodotte
CP_ e, comunque, sostanzialmente incontestata dallo stesso convenuto (art. 115 c.p.c.).
Quanto alla dimostrazione dell'evento dannoso, occorre considerare le precise, univoche e concordanti deposizioni rese dai testi escussi, che ne hanno in concreto validamente descritto e confermato la dinamica. In particolare, la teste ha dichiarato: “…ero presente ed Tes_1
ero accanto a mia madre;
ricordo che mentre camminavamo sul marciapiede, mia madre urtava con il piede contro una mattonella rialzata rispetto all'altra pavimentazione e cadeva…”. Il
3 teste ha a sua volta dichiarato: “...preciso che ho assistito ai fatti in quanto ero Testimone_2
fermo davanti ad un tabacchino posto più avanti sullo stesso marciapiede, ero a circa un paio di metri dalla signora. Per sconnessione intendo un mattone che era più sollevato rispetto agli altri del marciapiede e la signora passando è inciampata cadendo di faccia a terra urtando la spalla destra. Ricordo che la signora non avesse buste con sé. Insieme alla signora c'erano la figlia ed il marito”. La teste ha dichiarato:“…percorrevo lo stesso marciapiede della Testimone_3
sig.ra , ero dietro di lei a pochi metri, ed ho visto che lei cadeva sul lato destro. Quando Pt_1 mi sono avvicinata ho visto che c'era un mattone che stava sul marciapiede sollevato…”.
Alla luce di tali deposizioni, risultano pertanto validamente dimostrati evento e nesso eziologico. Quindi, in base ai su esposti principi di diritto ed in osservanza del disposto di cui al citato art. 2051 c.c., era perciò onere del convenuto di fornire la prova liberatoria, CP_1
ovvero dimostrare che l'evento era addebitabile al caso fortuito ovvero ad un fattore esterno ovvero ancora persino ad una condotta abnorme della attrice, tali da incidere sulla causazione dell'evento ed idonei ad escludere o limitare la sua responsabilità (Cass. Ord. n. 19076/2024).
Prova questa qui non fornita.
Può quindi ritenersi che il sinistro occorso all'attrice ed i danni da essa subiti non si sarebbero verificati se il avesse provveduto alla corretta manutenzione della pavimentazione del CP_1
marciapiede, eliminando la disconnessione tra i mattoni (uno di essi non era più incollato a terra e disconnesso con gli altri), adempiendo diligentemente all'obbligo di custodia e vigilanza dei suoi spazi e delle sue pertinenze, onde evitare di cagionare danni a terzi.
Deve tuttavia qui richiamarsi l'art. 1227 c.c., in base al quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Tale norma che sancisce il generale principio di “autoresponsabilità”, che impone cioè ad ogni utente di prestare la necessaria ed ordinaria diligenza, accortezza e prudenza richieste nella specifica situazione, nell'utilizzo di un bene e di adoperarsi per evitare ogni e qualsiasi situazione di potenziale pericolo che abbia visto o che abbia comunque potuto e dovuto vedere è prevenire con la medesima ordinaria diligenza: per cui, ove non adotti tale doveroso comportamento, in violazione del citato principio, si assume il rischio dei danni che possano derivargli dall'erroneo
4 e non corretto utilizzo della “res” e può ritenersi esso stesso in tutto o in parte responsabile dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c.. A tal riguardo, va qui considerato che l'evento si è verificato in piena mattinata, alle ore 11.00 circa, con piena visibilità diurna. Per cui, seppur la disconnessione non era segnalata, la attrice avrebbe potuto e dovuto adottare una condotta diligente ed accorta nel camminare, guardando diligentemente dove metteva i suoi piedi e, con prudenza, evitare di mettere un piede proprio laddove vi era la disconnessione tra i mattoni.
Perciò, se per un verso la incontestata presenza della disconnessione/insidia non segnalata,
costituente una evidente situazione di pericolo per chi percorreva il marciapiede, evidenzia la mancanza di un adeguato controllo da parte dell , tenuto alla periodica CP_4
manutenzione e custodia, proprio al fine di evitare l'insorgere o il permanere di situazioni di potenziale pericolo per gli utenti, allo stesso tempo, pare potersi ravvisare una concorrente responsabilità della attrice, per imprudenza o negligenza, per aver essa omesso di adottare quella minima prudenza necessaria nel camminare e vedere dove metteva i sui piedi. Per cui,
in applicazione degli artt. 2051 e 12227 c.c., nella valutazione delle rispettive condotte, pare equo riconoscere un paritetico concorso di colpa del 50% a carico di entrambe le parti.
In odine al danno patito, soccorre la CTU espletata dal Dott. il quale, a Persona_1
conclusione del suo operato, ha riconosciuto un danno biologico nella misura complessiva del
16%, con una Inabilità Temporanea Totale di gg. 10 ed una Parziale di gg. 50 al 75%, di gg. 30
al 50% e 30 al 25%. Pertanto, il danno patito dalla va così determinato alla attualità, Pt_1
secondo vigente Tabella Unica Nazionale, in € 47.219,38 per Invalidità Permanente del 16%
(comprensivo di danno morale in misura minima del 28,5%), con una Invalidità Temporanea
Totale e Parziale complessiva di € 3.866,80. Per un danno non patrimoniale di € 51.086,18. Al
50% € 25.543,09, oltre interessi dalla data dell'evento. Oltre ad € 602,00 per spese ritenute congrue, pari al 50% ad € 301,00., oltre ad interessi dalla data del singolo esborso. Per un totale complessivo di € 25.844,09 oltre interessi come innanzi specificato, da contenersi il tutto, comunque, entro € 26.000,00, avendo la stessa parte attrice chiaramente ed espressamente limitato la sua domanda “…nei limiti dello scaglione per valore per cui è stato pagato il contributo unificato”; cfr. conclusioni in citazione, per cui non potrebbe percepire un risarcimento maggiore di tale importo limite.
In conclusione, quindi, ritenuta e dichiarata la concorrente responsabilità di entrambe le parti,
ex artt. 2051 e 1227 c.c., in ordine al verificarsi del sinistro oggetto di causa, ne consegue la
5 condanna del al risarcimento dei danni subiti dalla attrice, nella misura di Controparte_1
complessivi € 25.543,09 oltre interessi dalla data della dell'evento al soddisfo. Le spese di lite,
unitamente al costo della CTU, seguono la parziale e reciproca soccombenza, pro quota secondo scaglione di valore del danno, come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara accertata la concorsuale responsabilità del 50% a carico delle parti nella verificazione del sinistro de quo.
2) Per l'effetto, condanna il al risarcimento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva misura di € 25.844,09, oltre interessi ed entro il limite
[...] massimo di € 26.000,00, come precisato in motivazione CP_ 3) Condanna il medesimo convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.073,00 - di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre
RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta. Oltre ancora al 50% del costo della CTU come liquidato.
Così deciso in Taranto in data 11.04.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
6