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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 31/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3014/2019 promossa da:
(c.f. ) e ( ) rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Matteo Grassi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Arezzo, Campo di
Marte n. 20
PARTE OPPONENTE
contro
(p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Edlmann ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via De Mannini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Gatteschi
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 756/2019 del 2.7.2019 (Rg n.
1873/2019) con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto di pagare in solido tra loro, in favore di
[...]
(d'ora innanzi la somma di € 53.393,60 oltre interessi Controparte_1 CP_1 come da domanda nonché spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo per lavori realizzati in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in data 30.4.2012 avente ad oggetto la realizzazione di alcune opere sul fabbricato di proprietà di sito in Arezzo, loc. Ca di Ciò. Parte_1
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno preliminarmente contestato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c., in quanto la stessa sarebbe stata concessa sulla base del contenuto di una corrispondenza intercorsa tra e assunto con valore di riconoscimento di debito che, in base alla Parte_2 CP_1 ricostruzione degli opponenti, non sarebbe stata riferita alle opere di cui alla contabilità di novembre e dicembre 2013 richieste in pagamento con il decreto opposto, ma bensì ad altre lavorazioni oggetto di un diverso ed autonomo giudizio pendente tra le medesime parti. Nel merito, hanno allegato l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto i lavori richiesti in pagamento dalla ditta creditrice non sarebbero mai stati realizzati. Infine, hanno dedotto illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per l'errata determinazione degli interessi applicati, in quanto la ricorrente aveva chiesto il pagamento dell'asserito credito nonché il pagamento accessorio degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo e il giudice del monitorio aveva ingiunto il pagamento degli stessi come da domanda, pur non ricorrendo i presupposti per la loro applicazione.
Sulla base di tali allegazioni, gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa,
- In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ne notificato il 30 agosto 2019;
- In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per l'errata applicazione del tasso di interesse ex D.Lgs 231/2002 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal
Tribunale di Arezzo [RG 1873/2019] in data 30 giugno 2019 e notificato il 30 agosto 2019;
- Nel merito, accertare l'illegittimità del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che e nulla debbono a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
[...] il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore che ha, in primo luogo, manifestato la volontà di limitare gli interessi al solo tasso legale.
Ha poi contestato espressamente l'asserita circostanza di non aver terminato e consegnato le opere dettagliate nella proforma azionata del 31.12.2013 relativa ai lavori di novembre e dicembre 2013 confermandone, invece, l'avvenuta esecuzione.
Sulla base di queste allegazioni, parte opposta ha chiesto: “l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, voglia, per i motivi di cui in premessa:
- respingere, per le ragioni indicate in premessa, la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i gravi motivi previsti dall'art 649 c.p.c.
- in ipotesi, disporre la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente agli interessi di mora, e non con riferimento alla somma dovuta in linea capitale
pagina 2 di 8 - rigettare l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 02.07.2019, con ogni conseguenziale pronuncia in punto di conferma e definitiva esecutività del suddetto decreto.
- condannare in ogni caso la Sig.ra a pagare alla Parte_1 Controparte_3
in solido con il Sig. quale accollante e/o garante del credito, la somma di euro
[...] Parte_2
53.393,60, oltre agli interessi su detta somma al tasso legale dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01.01.2014) al saldo effettivo.
- dichiarare prescritta e in ogni caso decaduti gli opponenti dall'azione di garanzia da rigettarsi anche per indeterminatezza;
Con vittoria di compensi ed esborsi, oltre Iva e Cap di legge”.
Con ordinanza del 21.9.2020 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, interrogatorio formale di Pt_1
nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli attori opponenti hanno concluso come segue: “- In via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse;
- In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per l'errata applicazione del tasso di interesse ex D.Lgs 231/2002 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal
Tribunale di Arezzo [RG 1873/2019] in data 30 giugno 2019 e notificato il 30 agosto 2019;
- Nel merito, in tesi, accertare l'illegittimità del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che e nulla debbono a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
[...]
- Nel merito, in ipotesi, non creduta e denegata, accertare la minor somma dovuta dalla Sig.ra Pt_1 alla
[...] Controparte_4
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, in relazione ai quali, il difensore si dichiara antistatario per il Sig. . Parte_2
Parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 2 luglio 2019 e conseguentemente accertato e dichiarato che la signora giusto contratto d'appalto inter partes sottoscritto in data 30 aprile 2012 deve pagare in Parte_1 favore della società la somma di euro 48.835,00 oltre IVA dovuta Controparte_1 per le lavorazioni eseguite ed accertate, giusta contabilità dei lavori dei mesi di novembre e dicembre
2013 effettuata dal CTU geometra condannare per l'effetto la medesima signora Pt_3 Pt_1
a pagare alla società la complessiva somma di euro
[...] Controparte_1
pagina 3 di 8 59.578,70, o in ipotesi la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale su detta somma dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01 gennaio 2014) fino alla data di costituzione della società opposta nel presente giudizio di opposizione, ed oltre agli interessi di mora ex art. 1284 4 comma c.c. su detta somma dalla data di costituzione dell'opposta nel presente giudizio fino al saldo effettivo.
Dichiarare anche prescritta e in ogni caso decaduti gli opponenti dall'azione di garanzia, da rigettarsi anche per indeterminatezza. in via istruttoria in quanto occorra, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse.
Con vittoria di compensi, esborsi e spese generali iva e cpa di legge oltre al rimborso delle spese di
CTU”.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, prima di procedere alla disamina della res controversa, deve in primo luogo essere confermata l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le istanze di prova orale richieste da parte opponente con riferimento ai capitoli d e g in quanto irrilevanti, e e f in quanto genericamente formulati.
Nel merito, è opportuno premettere che, in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., si apre un giudizio di cognizione governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
Nello stesso senso depongono anche i principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e controllo esso si è verificato: è senz'altro più agevole per il debitore provare il proprio adempimento che per il creditore provare l'inadempimento della controparte. Il debitore, infatti, proverà un fatto positivo, verificatosi grazie alla sua condotta diligente, di cui ha il diritto di ricevere quietanza ai sensi dell'art. 1189 c.c., il che semplifica l'assolvimento dell'onere probatorio. Il creditore, invece, dovrebbe provare il fatto, negativo, che la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, ma la prova dei fatti negativi, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, si rivela particolarmente difficile da fornire.
pagina 4 di 8 Sulla base dei medesimi principi, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. civ. SS. UU. n. 13533/2001)
Fornite tali coordinate ermeneutiche e andandole ad applicare al caso di specie, occorre rilevare quanto segue.
ha dimostrato la fonte negoziale del credito producendo il contratto di appalto del CP_1
30.4.2012 nonché il relativo elenco prezzi, entrambi firmati da (doc. 1 e 2 monitorio) e Parte_1 non contestati.
Quanto alla posizione di dalla documentazione versata in atti si evince che lo stesso, Parte_2 pur non avendo firmato né il contratto di appalto né l'elenco prezzi allegato, all'interno di uno scambio di corrispondenza con la ditta aveva manifestato l'intenzione di onorare un debito nei CP_1 confronti dell'opposta attraverso un piano di pagamenti. Dalle mail prodotte, tuttavia, non emerge con chiarezza se tale riconoscimento di debito fosse effettivamente riferibile alla contabilità di novembre e dicembre 2013 oggetto del presente contenzioso. Nella mail del 4.4.2014 (doc. 4 citazione) vengono infatti menzionate le fatture pro forma relative alla contabilità di giugno, settembre e ottobre, mentre
“per quello che riguarda l'ultima contabilità - si legge - dovrà essere controllata e vista insieme a per chiarire alcune cose”. Né le successive mail del 1.7.2014, del 18.7.2014 e del Tes_1
24.11.2014 (doc. 5,6,7 citazione), nelle quali reiterava genericamente la promessa di pagamento, Pt_2 si sono rivelate utili a fornire elementi più specifici circa la contabilità oggetto del presente giudizio.
Orbene, ai sensi dell'art. 1273 c.c., se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
Dunque, in assenza di un accordo chiaro e specifico sull'oggetto dell'assunzione del debito, non può essere riconosciuto un accollo da parte di in relazione alla contabilità di novembre e Parte_2 dicembre 2013 richiesta in pagamento.
Secondo le deduzioni di parte convenuta opposta, avrebbe inoltre riconosciuto il debito Parte_2 per fatti concludenti avendo proposto a di pagare il debito trasferendo alla società creditrice CP_1 le unità immobiliari di proprietà Pt_1
La tesi non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta (doc. 2 comparsa di costituzione) infatti, si evince esclusivamente che intratteneva i rapporti con per conto della Parte_2 CP_1 coniuge ma non si obbligava in proprio, anche considerato che l'immobile offerto quale Parte_1 datio in solutum era di esclusiva proprietà della stessa.
Dalle considerazioni che precedono deve dunque escludersi che abbia assunto tanto Parte_2 espressamente quanto indirettamente la qualifica di soggetto obbligato nei confronti di CP_1
pagina 5 di 8 Proseguendo nella trattazione del merito, si rileva che, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta dagli odierni opponenti, ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando altresì CP_1 il corretto adempimento delle opere richieste in pagamento.
I testimoni evocati da parte opposta ed escussi alle udienze del 21.4.2022 ( Testimone_2 Tes_3
, del 20.3.2023 ( ) e del 29.9.2022 (Dalipi Ferit) infatti, sono
[...] Persona_1 Persona_2 stati chiari e netti nel confermare che nei mesi di novembre e dicembre 2013 aveva CP_1 realizzato le lavorazioni di cui quest'ultima aveva chiesto il pagamento. Inoltre, il teste Testimone_4 legale rappresentante della che secondo gli opponenti sarebbe subentrata a Parte_4 nella ultimazione dei lavori, dopo l'abbandono del cantiere da parte di quest'ultima, ha CP_1 disconosciuto la paternità delle opere, avendo dichiarando ADV “di tutti questi lavori che mi vengono elencati, noi non ne abbiamo realizzato alcuno”.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, le cui conclusioni meritano di essere recepite nella presente statuizione, in quanto frutto di una seria e completa valutazione degli elementi messi a sua disposizione, scevra di contraddizioni, vizi logici ed errori di metodo, ha confermato l'avvenuta esecuzione di tutte le opere a misura e in economia riportate nell'estratto conto lavori novembre e dicembre 2013. In particolare, il ctu, sulla base della copiosa documentazione fotografica versata in atti e mediante gli opportuni sopralluoghi, ha verificato l'esatta consistenza dei lavori realizzati da in esecuzione del contratto di appalto in oggetto. CP_1
Inoltre, nell'analizzare singolarmente ciascun punto contabilizzato nell'estratto conto, dovendo verificare la corrispondenza dei prezzi applicati a quelli concordati per i lavori eseguiti a misura nonché quantificare il costo dei lavori in economia sulla base dell'elenco prezzi in atti, il ctu ha rideterminato il costo complessivo delle opere realizzate in € 48.835,00 (in luogo dei 51.340,00 ingiunti) oltre iva e a tale somma si è limitata la richiesta di pagamento di nei confronti degli opponenti in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni.
L'istruttoria documentale e testimoniale, confortata dall'indagine peritale, ha provato ampiamente quanto dedotto da che, in ossequio ai principi sull'onere della prova, ha fornito ampia CP_1 dimostrazione in merito all'esistenza del credito vantato nei confronti di ma alla luce di Parte_1 una minima rideterminazione di tale credito, così come accertato in questa sede, la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo è fondata.
In relazione al secondo motivo di opposizione, ovvero all'errata applicazione degli interessi di mora ex
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento (1.1.2014) al saldo effettivo, rileva il Tribunale che la doglianza è fondata.
Come è noto, l'ambito di applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 è limitato, come descritto all'art. 1, ai “pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” che, a norma del successivo art. 2, deve essere intesa come “contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
pagina 6 di 8 Il rapporto intercorso tra e si configura come un contratto di appalto Parte_1 CP_1 stipulato tra una impresa commerciale e un privato consumatore. La circostanza è stata espressamente riconosciuta da parte opposta che, infatti, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha ridotto la domanda, chiedendo la condanna degli opponenti al pagamento degli interessi al tasso legale su detta somma dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01 gennaio 2014) fino alla data di costituzione della società opposta nel presente giudizio di opposizione, ed oltre agli interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. su detta somma dalla data di costituzione dell'opposta nel presente giudizio fino al saldo effettivo.
Sotto questo profilo, pertanto, sulla sorte capitale sono dovuti gli interessi come sopra riqualificati e richiesti da parte opposta nel presente giudizio.
Considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento in favore dell'opposta di un importo ridotto in misura irrisoria rispetto a quanto riconosciuto già nel decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente e sono liquidate come da Parte_1 dispositivo in misura pari ai valori medi tabellari previsti dal d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 147/del 2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro 52.000,00 a euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
In considerazione della soccombenza della convenuta opposta nei soli confronti dell'attore CP_1 opponente le relative spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta Parte_2 opposta e sono liquidate in dispositivo in misura pari ai valori medi tabellari previsti dal d.m. n. 55 del
2014 come modificato dal d.m. n. 147/del 2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro
52.000,00 a euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto condotta ai soli fini di un accertamento del credito non riferibile all'opponente Pt_2
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, queste sono poste definitivamente a carico della opponente come liquidate in separato provvedimento. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 756/2019 del 2.7.2019 (Rg n. 1873/2019) emesso dal
Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 48.835,00 oltre IVA, oltre interessi come indicati in parte motiva;
c) condanna alla rifusione in favore di e delle spese Parte_1 CP_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 7 di 8 d) condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Matteo Grassi dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate con decreto del Parte_1
5.7.2024.
Arezzo, 31/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3014/2019 promossa da:
(c.f. ) e ( ) rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Matteo Grassi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Arezzo, Campo di
Marte n. 20
PARTE OPPONENTE
contro
(p.iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Edlmann ed elettivamente domiciliata in Arezzo, via De Mannini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Gatteschi
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 756/2019 del 2.7.2019 (Rg n.
1873/2019) con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto di pagare in solido tra loro, in favore di
[...]
(d'ora innanzi la somma di € 53.393,60 oltre interessi Controparte_1 CP_1 come da domanda nonché spese della procedura monitoria a titolo di corrispettivo per lavori realizzati in esecuzione di un contratto di appalto stipulato in data 30.4.2012 avente ad oggetto la realizzazione di alcune opere sul fabbricato di proprietà di sito in Arezzo, loc. Ca di Ciò. Parte_1
pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione, gli attori hanno preliminarmente contestato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti di cui all'art. 642 c.p.c., in quanto la stessa sarebbe stata concessa sulla base del contenuto di una corrispondenza intercorsa tra e assunto con valore di riconoscimento di debito che, in base alla Parte_2 CP_1 ricostruzione degli opponenti, non sarebbe stata riferita alle opere di cui alla contabilità di novembre e dicembre 2013 richieste in pagamento con il decreto opposto, ma bensì ad altre lavorazioni oggetto di un diverso ed autonomo giudizio pendente tra le medesime parti. Nel merito, hanno allegato l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto i lavori richiesti in pagamento dalla ditta creditrice non sarebbero mai stati realizzati. Infine, hanno dedotto illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per l'errata determinazione degli interessi applicati, in quanto la ricorrente aveva chiesto il pagamento dell'asserito credito nonché il pagamento accessorio degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo e il giudice del monitorio aveva ingiunto il pagamento degli stessi come da domanda, pur non ricorrendo i presupposti per la loro applicazione.
Sulla base di tali allegazioni, gli opponenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in narrativa,
- In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ne notificato il 30 agosto 2019;
- In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per l'errata applicazione del tasso di interesse ex D.Lgs 231/2002 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal
Tribunale di Arezzo [RG 1873/2019] in data 30 giugno 2019 e notificato il 30 agosto 2019;
- Nel merito, accertare l'illegittimità del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che e nulla debbono a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
[...] il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore che ha, in primo luogo, manifestato la volontà di limitare gli interessi al solo tasso legale.
Ha poi contestato espressamente l'asserita circostanza di non aver terminato e consegnato le opere dettagliate nella proforma azionata del 31.12.2013 relativa ai lavori di novembre e dicembre 2013 confermandone, invece, l'avvenuta esecuzione.
Sulla base di queste allegazioni, parte opposta ha chiesto: “l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, voglia, per i motivi di cui in premessa:
- respingere, per le ragioni indicate in premessa, la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i gravi motivi previsti dall'art 649 c.p.c.
- in ipotesi, disporre la sospensione parziale della provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente agli interessi di mora, e non con riferimento alla somma dovuta in linea capitale
pagina 2 di 8 - rigettare l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 02.07.2019, con ogni conseguenziale pronuncia in punto di conferma e definitiva esecutività del suddetto decreto.
- condannare in ogni caso la Sig.ra a pagare alla Parte_1 Controparte_3
in solido con il Sig. quale accollante e/o garante del credito, la somma di euro
[...] Parte_2
53.393,60, oltre agli interessi su detta somma al tasso legale dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01.01.2014) al saldo effettivo.
- dichiarare prescritta e in ogni caso decaduti gli opponenti dall'azione di garanzia da rigettarsi anche per indeterminatezza;
Con vittoria di compensi ed esborsi, oltre Iva e Cap di legge”.
Con ordinanza del 21.9.2020 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, interrogatorio formale di Pt_1
nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli attori opponenti hanno concluso come segue: “- In via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate e non ammesse;
- In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per l'errata applicazione del tasso di interesse ex D.Lgs 231/2002 e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal
Tribunale di Arezzo [RG 1873/2019] in data 30 giugno 2019 e notificato il 30 agosto 2019;
- Nel merito, in tesi, accertare l'illegittimità del decreto opposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che e nulla debbono a Parte_1 Parte_2 Controparte_2
[...]
- Nel merito, in ipotesi, non creduta e denegata, accertare la minor somma dovuta dalla Sig.ra Pt_1 alla
[...] Controparte_4
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, in relazione ai quali, il difensore si dichiara antistatario per il Sig. . Parte_2
Parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 2 luglio 2019 e conseguentemente accertato e dichiarato che la signora giusto contratto d'appalto inter partes sottoscritto in data 30 aprile 2012 deve pagare in Parte_1 favore della società la somma di euro 48.835,00 oltre IVA dovuta Controparte_1 per le lavorazioni eseguite ed accertate, giusta contabilità dei lavori dei mesi di novembre e dicembre
2013 effettuata dal CTU geometra condannare per l'effetto la medesima signora Pt_3 Pt_1
a pagare alla società la complessiva somma di euro
[...] Controparte_1
pagina 3 di 8 59.578,70, o in ipotesi la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale su detta somma dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01 gennaio 2014) fino alla data di costituzione della società opposta nel presente giudizio di opposizione, ed oltre agli interessi di mora ex art. 1284 4 comma c.c. su detta somma dalla data di costituzione dell'opposta nel presente giudizio fino al saldo effettivo.
Dichiarare anche prescritta e in ogni caso decaduti gli opponenti dall'azione di garanzia, da rigettarsi anche per indeterminatezza. in via istruttoria in quanto occorra, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse.
Con vittoria di compensi, esborsi e spese generali iva e cpa di legge oltre al rimborso delle spese di
CTU”.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, prima di procedere alla disamina della res controversa, deve in primo luogo essere confermata l'ordinanza istruttoria con la quale sono state rigettate le istanze di prova orale richieste da parte opponente con riferimento ai capitoli d e g in quanto irrilevanti, e e f in quanto genericamente formulati.
Nel merito, è opportuno premettere che, in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., si apre un giudizio di cognizione governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando il debitore dimostri di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostri gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
Nello stesso senso depongono anche i principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e controllo esso si è verificato: è senz'altro più agevole per il debitore provare il proprio adempimento che per il creditore provare l'inadempimento della controparte. Il debitore, infatti, proverà un fatto positivo, verificatosi grazie alla sua condotta diligente, di cui ha il diritto di ricevere quietanza ai sensi dell'art. 1189 c.c., il che semplifica l'assolvimento dell'onere probatorio. Il creditore, invece, dovrebbe provare il fatto, negativo, che la controparte non ha adempiuto la prestazione dovuta, ma la prova dei fatti negativi, in ossequio al brocardo negativa non sunt probanda, si rivela particolarmente difficile da fornire.
pagina 4 di 8 Sulla base dei medesimi principi, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. civ. SS. UU. n. 13533/2001)
Fornite tali coordinate ermeneutiche e andandole ad applicare al caso di specie, occorre rilevare quanto segue.
ha dimostrato la fonte negoziale del credito producendo il contratto di appalto del CP_1
30.4.2012 nonché il relativo elenco prezzi, entrambi firmati da (doc. 1 e 2 monitorio) e Parte_1 non contestati.
Quanto alla posizione di dalla documentazione versata in atti si evince che lo stesso, Parte_2 pur non avendo firmato né il contratto di appalto né l'elenco prezzi allegato, all'interno di uno scambio di corrispondenza con la ditta aveva manifestato l'intenzione di onorare un debito nei CP_1 confronti dell'opposta attraverso un piano di pagamenti. Dalle mail prodotte, tuttavia, non emerge con chiarezza se tale riconoscimento di debito fosse effettivamente riferibile alla contabilità di novembre e dicembre 2013 oggetto del presente contenzioso. Nella mail del 4.4.2014 (doc. 4 citazione) vengono infatti menzionate le fatture pro forma relative alla contabilità di giugno, settembre e ottobre, mentre
“per quello che riguarda l'ultima contabilità - si legge - dovrà essere controllata e vista insieme a per chiarire alcune cose”. Né le successive mail del 1.7.2014, del 18.7.2014 e del Tes_1
24.11.2014 (doc. 5,6,7 citazione), nelle quali reiterava genericamente la promessa di pagamento, Pt_2 si sono rivelate utili a fornire elementi più specifici circa la contabilità oggetto del presente giudizio.
Orbene, ai sensi dell'art. 1273 c.c., se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
Dunque, in assenza di un accordo chiaro e specifico sull'oggetto dell'assunzione del debito, non può essere riconosciuto un accollo da parte di in relazione alla contabilità di novembre e Parte_2 dicembre 2013 richiesta in pagamento.
Secondo le deduzioni di parte convenuta opposta, avrebbe inoltre riconosciuto il debito Parte_2 per fatti concludenti avendo proposto a di pagare il debito trasferendo alla società creditrice CP_1 le unità immobiliari di proprietà Pt_1
La tesi non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta (doc. 2 comparsa di costituzione) infatti, si evince esclusivamente che intratteneva i rapporti con per conto della Parte_2 CP_1 coniuge ma non si obbligava in proprio, anche considerato che l'immobile offerto quale Parte_1 datio in solutum era di esclusiva proprietà della stessa.
Dalle considerazioni che precedono deve dunque escludersi che abbia assunto tanto Parte_2 espressamente quanto indirettamente la qualifica di soggetto obbligato nei confronti di CP_1
pagina 5 di 8 Proseguendo nella trattazione del merito, si rileva che, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta dagli odierni opponenti, ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando altresì CP_1 il corretto adempimento delle opere richieste in pagamento.
I testimoni evocati da parte opposta ed escussi alle udienze del 21.4.2022 ( Testimone_2 Tes_3
, del 20.3.2023 ( ) e del 29.9.2022 (Dalipi Ferit) infatti, sono
[...] Persona_1 Persona_2 stati chiari e netti nel confermare che nei mesi di novembre e dicembre 2013 aveva CP_1 realizzato le lavorazioni di cui quest'ultima aveva chiesto il pagamento. Inoltre, il teste Testimone_4 legale rappresentante della che secondo gli opponenti sarebbe subentrata a Parte_4 nella ultimazione dei lavori, dopo l'abbandono del cantiere da parte di quest'ultima, ha CP_1 disconosciuto la paternità delle opere, avendo dichiarando ADV “di tutti questi lavori che mi vengono elencati, noi non ne abbiamo realizzato alcuno”.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, le cui conclusioni meritano di essere recepite nella presente statuizione, in quanto frutto di una seria e completa valutazione degli elementi messi a sua disposizione, scevra di contraddizioni, vizi logici ed errori di metodo, ha confermato l'avvenuta esecuzione di tutte le opere a misura e in economia riportate nell'estratto conto lavori novembre e dicembre 2013. In particolare, il ctu, sulla base della copiosa documentazione fotografica versata in atti e mediante gli opportuni sopralluoghi, ha verificato l'esatta consistenza dei lavori realizzati da in esecuzione del contratto di appalto in oggetto. CP_1
Inoltre, nell'analizzare singolarmente ciascun punto contabilizzato nell'estratto conto, dovendo verificare la corrispondenza dei prezzi applicati a quelli concordati per i lavori eseguiti a misura nonché quantificare il costo dei lavori in economia sulla base dell'elenco prezzi in atti, il ctu ha rideterminato il costo complessivo delle opere realizzate in € 48.835,00 (in luogo dei 51.340,00 ingiunti) oltre iva e a tale somma si è limitata la richiesta di pagamento di nei confronti degli opponenti in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni.
L'istruttoria documentale e testimoniale, confortata dall'indagine peritale, ha provato ampiamente quanto dedotto da che, in ossequio ai principi sull'onere della prova, ha fornito ampia CP_1 dimostrazione in merito all'esistenza del credito vantato nei confronti di ma alla luce di Parte_1 una minima rideterminazione di tale credito, così come accertato in questa sede, la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo è fondata.
In relazione al secondo motivo di opposizione, ovvero all'errata applicazione degli interessi di mora ex
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di pagamento (1.1.2014) al saldo effettivo, rileva il Tribunale che la doglianza è fondata.
Come è noto, l'ambito di applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 è limitato, come descritto all'art. 1, ai “pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” che, a norma del successivo art. 2, deve essere intesa come “contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
pagina 6 di 8 Il rapporto intercorso tra e si configura come un contratto di appalto Parte_1 CP_1 stipulato tra una impresa commerciale e un privato consumatore. La circostanza è stata espressamente riconosciuta da parte opposta che, infatti, sin dalla comparsa di costituzione e risposta ha ridotto la domanda, chiedendo la condanna degli opponenti al pagamento degli interessi al tasso legale su detta somma dalla scadenza di pagamento indicata nella fattura proforma (01 gennaio 2014) fino alla data di costituzione della società opposta nel presente giudizio di opposizione, ed oltre agli interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. su detta somma dalla data di costituzione dell'opposta nel presente giudizio fino al saldo effettivo.
Sotto questo profilo, pertanto, sulla sorte capitale sono dovuti gli interessi come sopra riqualificati e richiesti da parte opposta nel presente giudizio.
Considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento in favore dell'opposta di un importo ridotto in misura irrisoria rispetto a quanto riconosciuto già nel decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite devono essere poste a carico dell'opponente e sono liquidate come da Parte_1 dispositivo in misura pari ai valori medi tabellari previsti dal d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 147/del 2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro 52.000,00 a euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
In considerazione della soccombenza della convenuta opposta nei soli confronti dell'attore CP_1 opponente le relative spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta Parte_2 opposta e sono liquidate in dispositivo in misura pari ai valori medi tabellari previsti dal d.m. n. 55 del
2014 come modificato dal d.m. n. 147/del 2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro
52.000,00 a euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto condotta ai soli fini di un accertamento del credito non riferibile all'opponente Pt_2
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, queste sono poste definitivamente a carico della opponente come liquidate in separato provvedimento. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 756/2019 del 2.7.2019 (Rg n. 1873/2019) emesso dal
Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 48.835,00 oltre IVA, oltre interessi come indicati in parte motiva;
c) condanna alla rifusione in favore di e delle spese Parte_1 CP_1 Controparte_1 di lite del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 7 di 8 d) condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Matteo Grassi dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate con decreto del Parte_1
5.7.2024.
Arezzo, 31/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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