CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NO RE, TO
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4226/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pontelatone - Via Torre 1 81040 Pontelatone CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Isola Di Capo Rizzuto - Piazza Falcone E Borsellino 88841 Isola Di Capo Rizzuto KR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5232/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003514102000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003514102000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003514102000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180015411241000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190029875047000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190033643466000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7824/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n 5232/2024 emessa dalla CGT di Primo Grado di Caserta, depositata il 9.12.2024, che ha rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.02820249003514102000 notificata dall'Ader in data 20.3.2024 dell'importo complessivo di €. 4.814,24 e tre delle sottese cartelle di pagamento, aventi ad oggetto la Tari per gli anni 2017 e 2018 e ICI per l'anno
2011. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente ha dedotto la carenza di legittimazione dell'ADER, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento, l'obbligo di deposito in originale delle relate di notifica delle cartelle, la carenza di motivazione dell'intimazione e la sua nullità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, nonché la prescrizione della TARI e ICI ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c. e quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'ADER sostenendo la legittimità del suo operato e producendo le relate di notifica delle cartelle impugnate. Si è costituito il comune di Pontelatone, chiedendo il rigetto del ricorso. Non si è costituito il comune di Isola Capo Rizzuto
Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo la legittimazione dell'ADER all'attività di riscossione, ritualmente notificate le cartelle, l'insussistenza di un obbligo per l'Agente della SS di produrre in giudizio la copia integrale delle cartelle, la corretta motivazione dell'intimazione di pagamento e la corretta indicazione degli interessi richiesti.
Con l'atto di gravame l'appellante ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di pagamento, oltre che delle tre cartelle di pagamento, precisando che erroneamente il primo giudice aveva fatto riferimento agli artt. 60 del D.P.R. N° 600/73 e 26, comma 1, D.P.R. 602/73, trovando applicazione la normativa della notifica degli atti processuali a mezzo del servizio postale di cui alla L. n.
890/1982, che richiedeva, nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'invio di ulteriore raccomandata informativa. La convenuta aveva esibito gli atti prodromici senza che vi fosse una correlazione con le presunte relate di notifica. Le cartelle di pagamento risultavano notificate alla madre dell'appellante, Nominativo_2 senza attestazione della seconda raccomandata - C.A.N-, mentre del presunto atto interruttivo, l'intimazione di pagamento N° 028 2019 90147409 relativa alla cartella 02820180015411241000 per la T.A.R.I. dell'anno 2017, non vi era prova di alcuna notifica, così come alcuna prova era stata data dal
Comune di Pontelatone relativamente alle notifiche degli avvisi di accertamento propedeutici. Con un secondo motivo di gravame ha sostenuto che le cartelle di pagamento non recavano la motivazione della richiesta di pagamento (pag. 8 dell'appello) ed ha riproposto la questione della mancata allegazione della cartelle di pagamento e del difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, che non conteneva né
l'immobile tassato, né allo stesso era sta allegata una visura catastale Con un terzo motivo di gravame ha riproposto pedissequamente la questione della mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi, come formulato in primo grado alle pagine 13,14,e 15 del ricorso introduttivo, senza alcuna censura alla sentenza impugnata. Con un quarto motivo ha evidenziato che era maturata la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, riferendosi i crediti alle annualità 2011, 2017 e 2018, con prescrizione degli stessi maturata alle date del 31.12.2016, 31.12.2022 e 31.12.2023 e applicandosi il periodo di sospensione per l'emergenza covid 19 solo per gli accertamenti scadenti nell'anno 2020. L'appello doveva essere conseguentemente accolto, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER controdeducendo che il procedimento notificatorio dell'agente della riscossione era immune da vizi, in quanto la cartella di pagamento n. 02820180015411241000 era stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc e spedita comunicazione di avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale a mezzo lettera raccomandata n. 573185281063 e, pertanto, non era necessario l'invio della C.A.N.; 2) la cartella di pagamento n. 02820190029875047000 era stata notificata mediante consegna a familiare convivente e la C.A.N. era stata regolarmente inviata a mezzo lettera raccomandata n. 573293393410; 3) la cartella di pagamento n. 02820190033643466000 era stata notificata mediante consegna a familiare convivente e la C.A.N. regolarmente inviata a mezzo lettera raccomandata n. 573333916420; 4) l'intimazione di pagamento n. 02820199014740911000 era stata notificata mediante consegna a familiare convivente e la C.A.N. era stata regolarmente inviata a mezzo lettera raccomandata n. 573336505349.Ha precisato che l'orientamento di legittimità, nel caso di consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, riteneva necessario il solo invio della raccomandata senza avviso di ricevimento. Ha poi argomentato in ordine alla notifica mediante il ricorso diretto al servizio postale e alla contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche delle relate di notifica. Ha precisato che gli atti presupposti dell'intimazione impugnata erano stati regolarmente notificati e, dunque, la loro allegazione era superflua e che l''avviso di intimazione notificato era conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
Con riferimento al calcolo degli interessi, le doglianze andavano fatte valere nei confronti dell'ente impositore, in quanto calcolati direttamente dall'ente impositore in sede di formazione del ruolo, per cui l'Ente della
SS era privo di legittimazione passiva e, nel merito, che non era previsto che nell'atto fossero distintamente indicate le modalità del computo degli stessi. Quanto agli interessi moratori, gli stessi erano soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella. Le modalità del calcolo degli interessi poi erano normativamente stabilite. Infondata era l'eccezione di prescrizione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID19. L'art. 68 del DL n. 18/2020 e l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 che prevedevano la sospensione dei termini di pagamento e di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021.
Il comune di Pontelatone non si è costituito.
Con memorie illustrative ha dedotto l'inammissibilità della costituzione in giudizio delle convenute nonché di eventuali documenti allegati per violazione dell'art. 25 bis d.lgs. 546/92 in assenza della necessaria attestazione di conformità di cui all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992, con conseguente loro inutilizzabilità.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione dei convenuti e dei documenti prodotti per l'assenza della necessaria attestazione di conformità di cui all'art. 25 bis del d.lgs.
546/1992, osservandosi al riguardo che la norma si applica ai ricorsi notificati successivamente al primo settembre 2024, mentre in quello in esame il ricorso in appello è stato notificato nel maggio 2024. Passando a valutare il merito dell'impugnazione rileva il collegio che la cartella di pagamento n.
02820180015411241000 è stata notificata, ad opera del messo notificatore, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo il destinatario risultato assente da casa nelle date del 19 settembre, 25 settembre e 27 settembre 2018, per cui è stato effettuato il deposito dell'atto presso la casa comunale, affisso l'avviso alla porta dell'abitazione e inviata la comunicazione del deposito dell'atto alla casa comunale a mezzo lettera raccomandata n. 573185281063. Tale raccomandata, dopo due tentativi infruttuosi di notifica procedura nelle date del 19 e 25 settembre 2018 è stata, in data 27.9 18 depositata presso la casa comunale e spedito avviso di deposito, ricevuto da Nominativo_2, madre del Ricorrente_1 in data 15.10.2018- cfr. fascicolo di primo grado. Quanto alla riferibilità delle relate di notifica alla cartella suindicata è sufficiente osservare che gli atti recano tutti l'indicazione del numero della cartella esattoriale e della raccomandata, per cui non vi alcun dubbio che si tratti della procedura notificatoria della cartella n.
02820180015411241000. La procedura seguita è, pertanto, corretta e l'atto è stato portato ritualmente a conoscenza del contribuente.
Quanto alla cartella n. 02820190033643466000 vi sono in atti la cartella di pagamento e l'avviso n.
57333391642 di avvenuta notifica, in data 15.10.2020, della cartella esattoriale in busta chiusa presso il domicilio del Ric_1 a mani della madre Nominativo_2 ad opera del messo notificatore dell'Agenzia della SS, avviso ricevuto sempre dalla Nominativo_2 in data 15.12.2020.
Con riferimento alla cartella n. 02820190029875047000 nel fascicolo di primo grado sono depositati l'avviso di avvenuta notifica della cartella in data 14.10.2019 a mani della madre del Ric_1 del messo notificatore, avviso inviato a mezzo raccomandata n.57329339341-0 l in data 21.10.2019 e ricevuto il successivo 27 ottobre sempre dalla Nominativo_2.
L'intimazione di pagamento n. 02820199014740911000, atto interruttivo della prescrizione relativamente alla cartella 02820180015411241000, è stata notificata in data 15/01/2020, presso il domicilio fiscale dell'appellante, a mani di Nominativo_2, come risulta dall'avviso di avvenuta notifica in atti del messo notificatore 57333650534 del 16.01.2020 n., avviso ricevuto dalla Nominativo_2 in data 15.01.2020.
È seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.02820249003514102000 in data 20.3.2024, prima che fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale dei predetti tributi e degli interessi e sanzioni.
Per ciò che concerne la doglianza di mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento è sufficiente evidenziare che trattasi di atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni e che non era necessaria l'allegazione delle cartelle di pagamento, in quanto notificate in precedenza al Ric_1.
Relativamente alla carenza di motivazione delle cartelle va osservato che trattasi di eccezione nuova, in quanto non formulata in prime cure e che comunque, essendo state ritualmente notificate al contribuente, tale eccezione avrebbe potuto essere formulata in sede di impugnazione delle cartelle mentre non è proponibile in questa sede.
Inammissibile è, infine, il motivo relativo alla mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi, in quanto riproposto con le medesime argomentazioni formulate nel ricorso di primo grado (cfr. pagine 13,14
e 15 del ricorso introduttivo), senza alcuna censura alla sentenza impugnata.
Dalle considerazioni esposte discende il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore di ADER liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NO RE, TO
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4226/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Pontelatone - Via Torre 1 81040 Pontelatone CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Isola Di Capo Rizzuto - Piazza Falcone E Borsellino 88841 Isola Di Capo Rizzuto KR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5232/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003514102000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003514102000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003514102000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180015411241000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190029875047000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190033643466000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7824/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n 5232/2024 emessa dalla CGT di Primo Grado di Caserta, depositata il 9.12.2024, che ha rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.02820249003514102000 notificata dall'Ader in data 20.3.2024 dell'importo complessivo di €. 4.814,24 e tre delle sottese cartelle di pagamento, aventi ad oggetto la Tari per gli anni 2017 e 2018 e ICI per l'anno
2011. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente ha dedotto la carenza di legittimazione dell'ADER, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento, l'obbligo di deposito in originale delle relate di notifica delle cartelle, la carenza di motivazione dell'intimazione e la sua nullità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, nonché la prescrizione della TARI e ICI ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c. e quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'ADER sostenendo la legittimità del suo operato e producendo le relate di notifica delle cartelle impugnate. Si è costituito il comune di Pontelatone, chiedendo il rigetto del ricorso. Non si è costituito il comune di Isola Capo Rizzuto
Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo la legittimazione dell'ADER all'attività di riscossione, ritualmente notificate le cartelle, l'insussistenza di un obbligo per l'Agente della SS di produrre in giudizio la copia integrale delle cartelle, la corretta motivazione dell'intimazione di pagamento e la corretta indicazione degli interessi richiesti.
Con l'atto di gravame l'appellante ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di pagamento, oltre che delle tre cartelle di pagamento, precisando che erroneamente il primo giudice aveva fatto riferimento agli artt. 60 del D.P.R. N° 600/73 e 26, comma 1, D.P.R. 602/73, trovando applicazione la normativa della notifica degli atti processuali a mezzo del servizio postale di cui alla L. n.
890/1982, che richiedeva, nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'invio di ulteriore raccomandata informativa. La convenuta aveva esibito gli atti prodromici senza che vi fosse una correlazione con le presunte relate di notifica. Le cartelle di pagamento risultavano notificate alla madre dell'appellante, Nominativo_2 senza attestazione della seconda raccomandata - C.A.N-, mentre del presunto atto interruttivo, l'intimazione di pagamento N° 028 2019 90147409 relativa alla cartella 02820180015411241000 per la T.A.R.I. dell'anno 2017, non vi era prova di alcuna notifica, così come alcuna prova era stata data dal
Comune di Pontelatone relativamente alle notifiche degli avvisi di accertamento propedeutici. Con un secondo motivo di gravame ha sostenuto che le cartelle di pagamento non recavano la motivazione della richiesta di pagamento (pag. 8 dell'appello) ed ha riproposto la questione della mancata allegazione della cartelle di pagamento e del difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, che non conteneva né
l'immobile tassato, né allo stesso era sta allegata una visura catastale Con un terzo motivo di gravame ha riproposto pedissequamente la questione della mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi, come formulato in primo grado alle pagine 13,14,e 15 del ricorso introduttivo, senza alcuna censura alla sentenza impugnata. Con un quarto motivo ha evidenziato che era maturata la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, riferendosi i crediti alle annualità 2011, 2017 e 2018, con prescrizione degli stessi maturata alle date del 31.12.2016, 31.12.2022 e 31.12.2023 e applicandosi il periodo di sospensione per l'emergenza covid 19 solo per gli accertamenti scadenti nell'anno 2020. L'appello doveva essere conseguentemente accolto, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER controdeducendo che il procedimento notificatorio dell'agente della riscossione era immune da vizi, in quanto la cartella di pagamento n. 02820180015411241000 era stata notificata ai sensi dell'art. 140 cpc e spedita comunicazione di avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale a mezzo lettera raccomandata n. 573185281063 e, pertanto, non era necessario l'invio della C.A.N.; 2) la cartella di pagamento n. 02820190029875047000 era stata notificata mediante consegna a familiare convivente e la C.A.N. era stata regolarmente inviata a mezzo lettera raccomandata n. 573293393410; 3) la cartella di pagamento n. 02820190033643466000 era stata notificata mediante consegna a familiare convivente e la C.A.N. regolarmente inviata a mezzo lettera raccomandata n. 573333916420; 4) l'intimazione di pagamento n. 02820199014740911000 era stata notificata mediante consegna a familiare convivente e la C.A.N. era stata regolarmente inviata a mezzo lettera raccomandata n. 573336505349.Ha precisato che l'orientamento di legittimità, nel caso di consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, riteneva necessario il solo invio della raccomandata senza avviso di ricevimento. Ha poi argomentato in ordine alla notifica mediante il ricorso diretto al servizio postale e alla contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche delle relate di notifica. Ha precisato che gli atti presupposti dell'intimazione impugnata erano stati regolarmente notificati e, dunque, la loro allegazione era superflua e che l''avviso di intimazione notificato era conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.
Con riferimento al calcolo degli interessi, le doglianze andavano fatte valere nei confronti dell'ente impositore, in quanto calcolati direttamente dall'ente impositore in sede di formazione del ruolo, per cui l'Ente della
SS era privo di legittimazione passiva e, nel merito, che non era previsto che nell'atto fossero distintamente indicate le modalità del computo degli stessi. Quanto agli interessi moratori, gli stessi erano soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella. Le modalità del calcolo degli interessi poi erano normativamente stabilite. Infondata era l'eccezione di prescrizione in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID19. L'art. 68 del DL n. 18/2020 e l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 che prevedevano la sospensione dei termini di pagamento e di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021.
Il comune di Pontelatone non si è costituito.
Con memorie illustrative ha dedotto l'inammissibilità della costituzione in giudizio delle convenute nonché di eventuali documenti allegati per violazione dell'art. 25 bis d.lgs. 546/92 in assenza della necessaria attestazione di conformità di cui all'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992, con conseguente loro inutilizzabilità.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione dei convenuti e dei documenti prodotti per l'assenza della necessaria attestazione di conformità di cui all'art. 25 bis del d.lgs.
546/1992, osservandosi al riguardo che la norma si applica ai ricorsi notificati successivamente al primo settembre 2024, mentre in quello in esame il ricorso in appello è stato notificato nel maggio 2024. Passando a valutare il merito dell'impugnazione rileva il collegio che la cartella di pagamento n.
02820180015411241000 è stata notificata, ad opera del messo notificatore, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo il destinatario risultato assente da casa nelle date del 19 settembre, 25 settembre e 27 settembre 2018, per cui è stato effettuato il deposito dell'atto presso la casa comunale, affisso l'avviso alla porta dell'abitazione e inviata la comunicazione del deposito dell'atto alla casa comunale a mezzo lettera raccomandata n. 573185281063. Tale raccomandata, dopo due tentativi infruttuosi di notifica procedura nelle date del 19 e 25 settembre 2018 è stata, in data 27.9 18 depositata presso la casa comunale e spedito avviso di deposito, ricevuto da Nominativo_2, madre del Ricorrente_1 in data 15.10.2018- cfr. fascicolo di primo grado. Quanto alla riferibilità delle relate di notifica alla cartella suindicata è sufficiente osservare che gli atti recano tutti l'indicazione del numero della cartella esattoriale e della raccomandata, per cui non vi alcun dubbio che si tratti della procedura notificatoria della cartella n.
02820180015411241000. La procedura seguita è, pertanto, corretta e l'atto è stato portato ritualmente a conoscenza del contribuente.
Quanto alla cartella n. 02820190033643466000 vi sono in atti la cartella di pagamento e l'avviso n.
57333391642 di avvenuta notifica, in data 15.10.2020, della cartella esattoriale in busta chiusa presso il domicilio del Ric_1 a mani della madre Nominativo_2 ad opera del messo notificatore dell'Agenzia della SS, avviso ricevuto sempre dalla Nominativo_2 in data 15.12.2020.
Con riferimento alla cartella n. 02820190029875047000 nel fascicolo di primo grado sono depositati l'avviso di avvenuta notifica della cartella in data 14.10.2019 a mani della madre del Ric_1 del messo notificatore, avviso inviato a mezzo raccomandata n.57329339341-0 l in data 21.10.2019 e ricevuto il successivo 27 ottobre sempre dalla Nominativo_2.
L'intimazione di pagamento n. 02820199014740911000, atto interruttivo della prescrizione relativamente alla cartella 02820180015411241000, è stata notificata in data 15/01/2020, presso il domicilio fiscale dell'appellante, a mani di Nominativo_2, come risulta dall'avviso di avvenuta notifica in atti del messo notificatore 57333650534 del 16.01.2020 n., avviso ricevuto dalla Nominativo_2 in data 15.01.2020.
È seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.02820249003514102000 in data 20.3.2024, prima che fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale dei predetti tributi e degli interessi e sanzioni.
Per ciò che concerne la doglianza di mancanza di motivazione dell'intimazione di pagamento è sufficiente evidenziare che trattasi di atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni e che non era necessaria l'allegazione delle cartelle di pagamento, in quanto notificate in precedenza al Ric_1.
Relativamente alla carenza di motivazione delle cartelle va osservato che trattasi di eccezione nuova, in quanto non formulata in prime cure e che comunque, essendo state ritualmente notificate al contribuente, tale eccezione avrebbe potuto essere formulata in sede di impugnazione delle cartelle mentre non è proponibile in questa sede.
Inammissibile è, infine, il motivo relativo alla mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi, in quanto riproposto con le medesime argomentazioni formulate nel ricorso di primo grado (cfr. pagine 13,14
e 15 del ricorso introduttivo), senza alcuna censura alla sentenza impugnata.
Dalle considerazioni esposte discende il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore di ADER liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti