Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 116
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità intimazione per omessa notifica cartelle

    La Corte ha ritenuto le notifiche delle cartelle e dell'intimazione di pagamento ritualmente effettuate, anche a mezzo di familiari conviventi, conformemente alle norme procedurali applicabili, escludendo la necessità dell'invio di ulteriori raccomandate informative in casi specifici.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto tale eccezione nuova, non formulata in primo grado, e inammissibile in sede di appello.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo in quanto riproposto con le medesime argomentazioni del primo grado, senza censurare la sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione in virtù della disciplina emergenziale COVID-19 che ha previsto la sospensione dei termini di recupero dei carichi fiscali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 116
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo