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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2024, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del
17.04.2024 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 5648 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Giglio Roberto;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Punzi Cosimo Nicola e Tiberino Carla;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2019, esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 società dal 04.10.2013 al 30.10.2013; che la suddetta azienda era ammessa al concordato CP_2 preventivo con provvedimento del 10.06.2015; che, in data 12.03.2018, il liquidatore giudiziario rilasciava ad esso ricorrente dichiarazione sottoscritta, attestante la natura del credito (retribuzione mese di ottobre 2016) e l'indicazione dell'importo (euro 869,36); che esso ricorrente, in data 29.03.2018, aveva presentato domanda CP_ al Fondo di Garanzia per ottenere il suddetto pagamento, domanda respinta con comunicazione dell'01.08.2018, perché la stessa «è stata presentata oltre il termine di prescrizione previsto dalle norme CP_ vigenti»; che, in data 01.08.2018, esso ricorrente aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale dell' il quale aveva confermato il rigetto della domanda.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, convenendo in giudizio Pt_1 CP_ l' quale gestore del Fondo di Garanzia, perché fosse condannato al pagamento della somma di euro
869,36, così come innanzi determinata, o di quella ritenuta di giustizia, a titolo di crediti di lavoro diversi dal
TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi. CP_ Resisteva l' eccependo l'intervenuta prescrizione annuale di cui all'art. 2, comma 5, D.lgs. n. 80/1992 e contestando nel merito la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La domanda è infondata.
La fattispecie in esame riguarda il pagamento di crediti da lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, in particolare la retribuzione relativa all'ultima mensilità lavorata e, cioè, quella del mese di ottobre 2013, per un importo di euro 869,36, ipotesi regolata dall'art. 2, comma 1, D.lgs.
27.01.1992, n. 80.
L' ha eccepito la prescrizione annuale come prevista dal comma 5 della predetta norma, laddove recita CP_3
«Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.».
La Corte di Appello di Milano, in fattispecie sovrapponibile a quella in oggetto, con motivazione che questo giudice condivide, ha affermato: «L'art. 2, V co. D.L. n. 80/92 prevede che il diritto del lavoratore al pagamento dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia si prescrive in un anno, il cui computo, nella fattispecie, decorre per espresso rinvio (v. co. III), ai sensi dell'art. 2 co. II L. n. 297/82, dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
La disposizione non è in contrasto con la direttiva CEE 987/80 che obbliga gli Stati membri ad apprestare una tutela specifica per i lavoratori in difficoltà, tutela attuata dallo stato italiano;
la direttiva non ha previsto particolari procedure per ottenere la soddisfazione del diritto, né termini per esercitarlo, il che significa che ogni Stato può provvedere autonomamente sulla base dei principi generali dell'ordinamento o fissando una disciplina particolare, come nel caso.
Considerato che la prestazione del Fondo ha la finalità di sopperire alla perdita della retribuzione, appare ragionevole la previsione del termine di un anno;
non è pensabile infatti che in tale lasso di tempo il lavoratore non si attivi nei confronti del Fondo, pur essendogli nota la causa dell'inadempimento del datore di lavoro ed essendo, disoccupato, in una situazione di bisogno.
Al termine di prescrizione annuale previsto dal D.L. 80/92 per il pagamento dei crediti di lavoro non è applicabile la sospensione prevista dall'art. 168 L. Fall. nei confronti dell'imprenditore insolvente perché diverso è l'oggetto della obbligazione cui sono tenuti i due soggetti;
la prestazione del Fondo prevista dal D.L.
n. 80/92 (a differenza del credito per TFR) ha infatti natura assistenziale (v. Cass. 1937/00(1)) e ciò risulta in primo luogo dalla previsione del limite quantitativo.
La stessa dir. CEE cit., art. 4 III Co., consente di fissare il massimale in considerazione del fine sociale della disciplina.
Ha già precisato il primo giudice che la chiarezza delle disposizioni non consente una interpretazione diversa da quella data dall circa la decorrenza della prescrizione. I lavoratori non sono destinatari della CP_1 comunicazione del provvedimento di omologa, ma possono attivarsi con un minimo di diligenza per averne conoscenza dopo la pubblicazione;
né è possibile aggiungere i 60 gg. concessi al Fondo per il pagamento al termine di prescrizione, data la diversa funzione dei due termini.»
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2 Orbene, nella specie, è lo stesso ricorrente ad allegare la circostanza per cui il decreto di omologa del
Concordato preventivo, datato 05.06.2015, è stato depositato il 10.06.2015.
Deve, quindi, individuarsi quest'ultima data come dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione annuale, in linea con i principi generali sanciti dall'art. 2935 c.c., secondo cui «la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere».
D'altronde, da quella data il ricorrente non si è attivato sino a che ha presentato la domanda amministrativa al
Fondo e, cioè, il 23.03.2018, sicché il termine di prescrizione annuale, nella specie, risulta decorso.
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Per le suesposte ragioni, la domanda va respinta.
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La presenza in atti della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. esonera parte ricorrente dalla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
CP_ Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' con ricorso Parte_1 depositato il 03.05.2019, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara il ricorrente non tenuto al rimborso delle spese processuali.
Così deciso in Bari, il 17.04.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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