Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1984, n. 5775
CASS
Sentenza 15 novembre 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Contro i decreti emessi dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso mediante deposito in cancelleria, non essendo prevista la notificazione dei detti decreti, la quale è sostituita, come mezzo legale di conoscenza, dal deposito del provvedimento nella cancelleria del tribunale e dalla sua conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare. Ne' d'altra parte, è applicabile il disposto dell'art. 327 cod. proc. civ., sia perché detta norma si giustifica con riferimento a provvedimenti il cui termine di impugnazione è collegato alla notificazione quale condizione di decorrenza, sia perché il termine di un anno dalla pubblicazione è incompatibile, per la sua durata, con le esigenze di celerità proprie della procedura fallimentare. ( V 2255/84, mass n 434294; ( V 3642/80, mass n 407502; ( Conf 1307/83, mass n 426099; ( Conf 2182/81, mass n 412906).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1984, n. 5775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5775
    Data del deposito : 15 novembre 1984

    Testo completo