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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 948/2019 del R.G.A.C. pendente TRA
nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Cristiano La Marca (C.F. ), giusta procura in calce C.F._2 all'atto di appello;
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato CP_1 C.F._3
e difeso dagli avv.ti Luca Bavoso (C.F. e Amedeo Di Pietro (C.F. C.F._4
), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F._5 depositata nel giudizio di primo grado;
APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 26/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il IP Parte_1
deducendo: CP_1
- che in data 6.03.2008, unitamente al convenuto, aveva sottoscritto, con il Banco di Napoli S.p.A., un contratto di mutuo fondiario per un importo pari ad € 209.012,00;
- che, in forza della convenzione collettiva stipulata tra il Banco di Napoli S.p.A. e la Società Eurizonvita, l'erogazione del mutuo era stata condizionata al versamento, da parte del mutuatario, del premio “Polizza Assicurativa Incendio Mutui”;
-che, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, aveva provveduto a versare la somma di € 9.012,00 a titolo di premio assicurativo contro i rischi dell'incendio cauzionale, giusta polizza n. 300690203/08, erogata a mezzo addebito in c/c n. 0046/383, effettuato in data 6.03.2008;
- che il mutuo, accreditato sul suo conto corrente, era stato dalla medesima liquidato, dapprima fino al 01.03.2012 pro-rate mensili pari a € 1.226,38 e, successivamente, in data 15.03.2012,
1 estinto per l'intero importo residuo decidendo, dunque, di richiedere la restituzione della corrispondente parte del premio polizza Incendio Mutui Domus;
- che, a fronte di siffatta istanza, la Banca mutuante le aveva comunicato l'avvenuto rimborso del premio assicurativo effettuato nelle mani del IP . CP_1
L'attrice chiedeva, quindi, al Tribunale di accertare e dichiarare, non solo il suo diritto alla restituzione del premio polizza versato, ma anche l'indebito incasso da parte del IP della parte di premio non più dovuta per l'avvenuta cessazione del rischio, condannandolo, altresì, alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma incassata, nonché al risarcimento del danno, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
1.2. Si costituiva in giudizio eccependo, non solo la nullità dell'atto di citazione CP_1 per genericità della domanda, ma anche la sua infondatezza nel merito, contestando, altresì, la ricostruzione dei fatti proposta dall'attrice. In particolare, il convenuto asseriva che il contratto di mutuo era cointestato e di essersi accollato la metà del pagamento dell'anticipo e delle singole rate e che, se in data 6/3/2008, entrambi avevano stipulato congiuntamente il contratto di mutuo fondiario con il Banco di Napoli S.p.A., la polizza con la compagnia assicurativa era stata stipulata CP_2 esclusivamente da lui. Quindi, successivamente all'estinzione del mutuo, in qualità di esclusivo beneficiario della polizza, in data 19/3/2014, aveva deciso di avvalersi del diritto di riscatto totale ex art. 1925 c.c. della suindicata polizza e, in data 7/08/2014, la Controparte_3 aveva provveduto a restituirgli parte del premio per l'importo di € 7.211,37. Il convenuto chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea sul presupposto che la zia
[...]
non era mai stata parte del predetto rapporto contrattuale. Parte_1
1.3. Incardinato il giudizio, con Sentenza n. 205/2019, pubblicata il 22.01.2019, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta da che condannava al Parte_1 rimborso delle spese di lite nei confronti della controparte. In sintesi, e per quanto interessa ai fini del presente giudizio di appello, il Tribunale specificava che, accanto al contratto assicurativo denominato “Polizza Incendio Mutui Domus”, che vedeva come beneficiaria la Banca e la copriva dal rischio di incendio ed altre calamità sull'immobile per l'acquisto del quale era stato concesso il finanziamento, a garanzia del mutuo, era stata costituita una assicurazione sulla vita denominata polizza “Assidomus Vita”, stipulata dal solo , la cui adesione era contrassegnata dal numero 300690203/08. CP_1
Il Tribunale respingeva, quindi, la domanda attorea asserendo che il diritto di riscatto della polizza denominata Assidomus Vita ed alla restituzione di parte del premio spettava solo a
, perché solo questi, e non anche la zia era parte del relativo CP_1 Parte_1 contratto.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale non aveva correttamente compreso né la sua domanda e né il suo fondamento giuridico. La specificava, infatti, di essersi CP_1 rivolta al Tribunale affinché lo stesso, dopo aver accertato e dichiarato che il premio assicurativo riscosso dal IP era stato, in realtà, da lei pagato, costituendo, quindi, un ingiustificato arricchimento in favore del convenuto, lo condannasse a pagarle l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. L'appellante ha specificato, inoltre, di non aver messo in discussione
2 l'esclusiva intestazione della polizza in capo al IP , ma ciò che aveva, invece, CP_1 chiesto nel corso del giudizio di primo grado era di essere patrimonialmente reintegrata, avendo essa versato, a suo tempo, il premio assicurativo di € 9.012,00 per l'attivazione della polizza
“Assidomus Vita”, come risultava dagli estratti di conto corrente depositati in atti. L'appellante, dunque, ribadendo che la sua pretesa traeva fondamento dall'art. 2041 c.c., prospetta che, nel caso di specie, sono agevolmente riscontrabili gli elementi costitutivi dell'ingiustificato arricchimento del IP rappresentati da:
-1) l'effettivo pagamento da parte sua del premio della polizza intestata al IP;
CP_1
-2) l'indebito arricchimento ottenuto dal IP, all'esito della restituzione effettuata dalla banca in suo favore della minor somma di €. 7.211,37. Con il secondo motivo di appello, la deduce che il Giudice di prime cure aveva CP_1 erroneamente focalizzato la sua attenzione su circostanze del tutto marginali ed ininfluenti, pervenendo alla declaratoria di rigetto della domanda attorea in quanto basata sul riferimento ad un contratto assicurativo “Polizza Assicurativa Incendio Mutui”, diverso da quello per cui era stata effettivamente restituita la somma di €. 7.211,37 L'appellante afferma, infatti, che in realtà gli estremi della polizza “Assidomus Vita” erano stati correttamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio risultando, inoltre, ben evidenziati nella causale di bonifico comprovante il pagamento della somma di € 9.012,00. Sulla base degli esposti motivi, l'appellante ha concluso chiedendo:
“A) in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.205 emessa il 22.01.2019 e resa nel procedimento R.G. 12308/2016 dal Tribunale di Napoli nord G.U. Dott. Felice Angelo Pizzi, sussistendone le condizioni di legge, alla luce di quanto sopra specificato ed ampiamente argomentato;
B) accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per insufficienza della motivazione in relazione all'art. 132 c.p.c. con particolare riferimento ad: 1) Erroneo inquadramento del rapporto intercorso tra le parti;
2) error in iudicando;
3) difetto di motivazione;
C) per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, ed in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti, accogliere la domanda avanzata in primo grado dalla attrice e per l'effetto : a) accertarsi che Parte_1 ha effettuato il pagamento di € 9.012,00 quale premio per l'adesione n. 300690203/08, alla polizza
[...] collettiva n. 300600010, derivante da convenzione stipulata da BANCO DI NAPOLI SPA con EURIZONVITA SPA, intestata al IP b) accertarsi che si è CP_1 CP_1 indebitamente arricchito in danno di per l'importo "restituitogli" dalla banca;
c) Parte_1 condannarsi al pagamento in suo favore dell'indennizzo dell'importo pari a quanto ha poi CP_1 costituito per lui un arricchimento ingiustificato e quindi quantomeno della somma incassata dalla banca pari ad
€. 7.211,37; D) emettere ogni provvedimento di Legge ritenuto opportuno e necessario alla integrale riforma della sentenza oggetto della presente impugnazione;
E) con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.”
2.1. Si è costituito eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
3 2) Rigettarsi il proposto appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, nonché pretestuoso, per tutti i motivi di cui al presente atto;
3) Condannarsi l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti difensori che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari, e da liquidarsi tenendo conto della temerarietà della lite ex art. 96, co. 1, c.p.c.. All'udienza del 26.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono. Va premesso che, chiarito l'errore contenuto nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento alla polizza stipulata ai fini della concessione del mutuo fondiario, nel caso di specie, si tratta di accertare se l'odierna appellante – la quale assume di aver pagato un debito gravante, in realtà, sull'odierno appellato, siccome relativo ad un contratto di assicurazione stipulato, in data 6.03.2008, esclusivamente da , denominato n. CP_1 Controparte_4
” – abbia o meno diritto alla restituzione, a titolo di indennizzo per l'ingiustificato P.IVA_1 arricchimento, della somma restituita a quest'ultimo, in quota parte, a seguito dell'estinzione anticipata dal finanziamento. Risulta pacifico tra le parti, infatti, che in data 6.03.2008, le stesse avevano sottoscritto, presso la filiale n. 20 del Banco di Napoli, un contratto di mutuo fondiario per un importo pari ad € 209.012,00 e che, per ottenere il finanziamento, la aveva richiesto, a garanzia del mutuo, CP_3 la sottoscrizione – anche - di una polizza assicurativa sulla vita del mutuatario più giovane ovvero . CP_1
Pertanto, per ottemperare alla richiesta della banca ed ottenere così il finanziamento, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'istituto bancario ed il solo formalizzavano CP_1 in data 6.03.2008 la predetta polizza assicurativa “Assidomus Vita”. Tuttavia, nonostante la polizza risulti sottoscritta dal solo appellato, l'appellante ha dimostrato di aver disposto l'addebito sul proprio conto corrente del premio assicurativo pari ad € 9.021,00 in favore della banca;
né tale circostanza risulta mai contestata da . CP_1
Senonchè, risulta parimenti pacifico e non contestato che, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo, ha chiesto e ottenuto dalla il rimborso del premio assicurativo CP_1 CP_3 pagato dalla zia in relazione alla suddetta polizza per la parte residua all'esito della cessazione anticipata del rischio assicurato;
ed è di tale importo, pari ad € 7.211,37, che l'attrice (odierna appellante) chiede la restituzione a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento. Sul punto, quindi, la sentenza impugnata è certamente errata poiché non ha Parte_1 mai inteso agire in via contrattuale e, dunque, la circostanza che la polizza in oggetto fosse intestata esclusivamente al IP risulta assolutamente irrilevante. CP_1
Ebbene, nel caso di specie appaiono sussistere tutti gli elementi caratterizzanti l'istituto di cui all'art. 2041 c.c., come individuati da consolidata giurisprudenza, cioè: a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; b) il depauperamento dell'impoverito medesimo;
c) l'arricchimento della controparte;
d) il nesso causale fra depauperamento ed arricchimento, riconducibili ad un unico fatto costitutivo;
4 e) l'assenza di una causa giustificatrice. In primo luogo, non può essere revocato in dubbio, infatti, che l'attrice/appellante non avesse a propria disposizione nessuna altra azione per recuperare la somma percepita dal IP. La , inoltre, pagando interamente il premio assicurativo de quo ha subito una CP_1 diminuzione patrimoniale che, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo a cui era collegata la Polizza, ha determinato un correlativo arricchimento per , il quale ha ricevuto CP_1 dalla Compagnia assicurativa la quota residuale del premio pagato esclusivamente dalla zia in assenza, quindi, di qualunque causa giustificatrice. Infatti, il pagamento del premio previsto per la polizza assicurativa “Assidomus Vita”, stipulata da , da parte di trovava giustificazione nell'interesse della CP_1 Parte_1 stessa all'ottenimento del finanziamento, poiché in forza della convenzione collettiva stipulata tra il Banco di Napoli S.p.A. e la società Eurizonvita S.p.A., l'erogazione del mutuo era stata condizionata, come da prassi, al versamento da parte del mutuatario del premio polizza assicurativa “Assidomus Vita”. Pertanto, nel caso in esame, l'arricchimento in favore dell'appellato è costituito dall'incameramento da parte dello stesso della quota del premio relativo alla polizza n. 300690203/08, restituito dall'istituto di Credito per effetto dell'estinzione anticipata del mutuo. Infatti, una volta estinto il mutuo, è venuta meno la giustificazione causale posta alla base del pagamento della polizza “Assidomus Vita” da parte di nei confronti Parte_1 dell'appellato il quale, a sua volta, si è ingiustificatamente arricchito riscuotendo, da parte dell'istituto di credito mutuante, il premio della polizza pari a € 7.211,37 che, in realtà, era stato pagato dall'appellante. In conclusione, la domanda proposta da deve essere accolta e Parte_1 [...]
deve essere condannato al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 7.211,37 a titolo CP_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/10/2022, n. 28930). Pertanto, il suddetto importo di € 7.211,37 andrà incrementato annualmente, a partire dal 7.8.2014 (data dell'ingiustificato arricchimento), della rivalutazione monetaria in base agli indici annuali ISTAT dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie di operai ed impiegati, e, sulla somma rivalutata, anno per anno, andranno computati gli interessi in misura legale, a titolo compensativo, e fino al concreto soddisfo.
4. L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
5 dispositivo – e, per il presente grado, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante avv. Cristiano La Marca dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c. - facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellante (e, per il presente grado, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 205/2019 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 22/01/2019, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto,
2) condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€. 7.211,37 oltre rivalutazione, dal 7.8.2014, in base agli indici annuali ISTAT dei prezzi al consumo rilevati per le famiglie di operai ed impiegati, e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata, anno per anno e fino al concreto soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di alla rifusione CP_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 250,00 (duecentocinquanta/00) per spese ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in € 380,00 (trecentottanta/00) per spese ed €
4.888,00 (quattromilaottocentottanto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge e con distrazione in favore del procuratore di parte appellante avv. Cristiano La Marca dichiaratosene antistatario ex art. 93 c.p.c., limitatamente alle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Napoli, il 18.6.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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