Articolo 29 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 28Articolo 30
Versione
20 ottobre 1962
Art. 29.
L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per, la gestione assistenza.
Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.
Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, e' rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindi giorni, dall'approvazione del Consiglio nazionale.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962