Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1661/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, Via Amato 7 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Santonicola Ciro (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso , via Controparte_2
G. Fortunato con l'avv. Taverna Gessica (PEC: che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta delega in atti RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento punteggio servizio militare Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, avendo prestato servizio civile, in quanto obiettore di coscienza, dal 22.07.1998 al 19.05.1999 presso il Battaglione Logistico “Garibaldi”, non in costanza di nomina, contesta quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/24, nella parte in cui - con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 17) -
1
“non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse;
4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Concordemente a quanto sancito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.22429 dell'8.8.2024: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”.
3. Nel richiamare la motivazione esposta nella richiamata sentenza in ordine alla legittimità del d.m. n. 50\2021, da questo Giudice condivisa, la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva previo accertamento della illegittimità della richiamata normativa, dev'essere respinta.
4. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate evidenziato dalla stessa Suprema Corte nella richiamata decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3