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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5078/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU AB Presidente
- RO Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5078/2022 R.G. e promosso da rappresentato e difeso da Avv. Alessandra Parte_1
Di Fronzo,
-parte attrice- contro rappresentato e difeso da Avv.ti Controparte_1
IA DD e AR IU EL,
-parte convenuta- nonché contro
Controparte_2
-altra parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di essere figlio ed erede di a sua volta sorella Persona_1 unilaterale della defunta (Ω: Persona_2
31.03.2021).
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 6 R.G. 5078/2022.
Ha allegato che quest'ultima, con testamento olografo datato
03.08.1984 e pubblicato in data 24.05.2021, ha disposto dei propri beni in favore del di lei germano Controparte_1
[...]
Ha sostenuto la nullità della disposizione testamentaria ritenendola qualificabile in termini di patto successorio per avere la de cuius disposto di beni che a lei sarebbero derivati dalle eredità dei genitori.
Ha concluso domandando: la declaratoria di nullità del testamento;
la declaratoria di apertura della successione legittima;
l'accertamento della propria qualità di erede legittimo;
lo scioglimento della comunione ereditaria;
in via gradata l'accertamento della natura di legato di somma di denaro della disposizione testamentaria. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data 11.04.2022).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere germano della de cuius precisando che il nucleo familiare si componeva sostanzialmente solo anche della loro madre atteso che il padre era sposato con altra donna da cui aveva avuto altri figli, ivi compresa la dante causa dell'attore.
Ha negato in diritto la qualifica di patto successorio in riferimento alla disposizione testamentaria, ritenendola piuttosto una nomina di erede unico e universale.
Ha dichiarato di aver sostenuto spese a vario titolo per alcuni immobili oggetto dell'asse ereditario in contestazione.
Ha concluso per: il rigetto di ogni domanda;
in subordine, la condanna riconvenzionale al pagamento della somma di €
75.000,00 circa. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.09.2022).
I.3.- non si è costituita in giudizio e Controparte_2 all'udienza del 19.09.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
I.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'acquisizione di documentazione postale.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 6 R.G. 5078/2022.
I.5.- All'udienza del 27.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede integrazione dell'ordine di acquisizione assunto;
reitera tutte le istanze istruttorie;
reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta: reitera le richieste originarie.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le domande proposte dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, devono essere disattese le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni poiché consistenti in una mera reiterazione di quanto domandato al giudice istruttore senza precisazione dei motivi di contestazione;
peraltro, le richieste istruttorie si appalesano comunque ultronee.
III.- La domanda principale di declaratoria di nullità del testamento di è manifestamente Persona_2 infondata.
L'attore lamenta la violazione del divieto di patti successori poiché la de cuius con il testamento avrebbe - a suo dire - disposto dei diritti che le sarebbero spettati in successione dei genitori i quali all'epoca della redazione erano ancora in vita. Sennonché tale doglianza non è fondata per due ragioni ciascuna già di per sé decisiva.
In primo luogo, deve osservarsi già in astratto che il patto successorio cd. dispositivo, in quanto appunto “patto”, costituisce un contratto o un negozio unilaterale necessariamente inter vivos: ciò significa che consiste in un atto che prescinde dal presupposto della morte del disponente e che ha la funzione di regolare rapporti giuridici tra soggetti viventi. Ne deriva che, nel caso di specie, di certo non può ravvisarsi un patto successorio atteso che ciò che l'attore taccia di nullità è la disposizione testamentaria
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 3 di 6 R.G. 5078/2022.
della de cuius che non è certamente un atto inter vivos essendo piuttosto il testamento l'atto mortis causa per eccellenza.
In secondo luogo, l'oggetto di un patto successorio dispositivo è rappresentato dai diritti che potrebbero derivare al disponente da una successione non ancora aperta.
– pur a voler ammettere per assurdo che un testamento CP_3 possa costituire un patto successorio - nel caso di specie non ricorre una simile ipotesi. Infatti, dalla piana lettura dell'olografo («lascio come testamento di tutto ciò che possiedo dato da mio padre, da mia madre e di ciò che ho
68.000.000 a mio fratello…») non vi è alcun elemento che possa manifestare la volontà della testatrice di disporre dei beni che a lei potrebbero derivare in futuro dall'eredità dei genitori. Anzi, la testatrice fa uso di una forma verbale al modo indicativo e al tempo presente (tutto ciò che “possiedo”) che non lascia spazio ad interpretazioni diverse e che esclude ogni riferimento a ciò che potrebbe in futuro pervenirle dalle successioni materna e paterna. Le specificazioni successive che verosimilmente inducono in errore la difesa attorea (…dato da mio padre, da mia madre e di ciò che ho 68.000.000…) si spiegano agevolmente ed in maniera univoca come riferimento alle fonti dei beni che, all'epoca di redazione, componevano il di lei patrimonio: ella, infatti, semplicemente precisa che i beni che possiede alla data del testamento in parte le sono stati dati dal padre, in parte dalla madre e in altra parte sono il frutto dei suoi personali risparmi. Pertanto,
l'assenza di riferimenti oggettivi ad altrui successioni future esclude ancor di più che la sua manifestazione di volontà possa essere qualificata alla stregua di un patto successorio.
In definitiva, la domanda principale dell'attore non può essere accolta e con essa le domande dipendenti di accertamento dell'apertura della successione legittima, di accertamento della qualità di erede in capo all'attore e di scioglimento della comunione.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 4 di 6 R.G. 5078/2022.
IV.- Non è meritevole di accoglimento la domanda subordinata di accertamento della natura di legato di somma di denaro della disposizione de qua.
Il tenore letterale della disposizione consente di ritenere in maniera univoca che la testatrice ha inteso nominare unico erede il proprio fratello odierno convenuto. La formula
“lascio come testamento di tutto ciò che possiedo” fa riferimento alla universalità dei propri beni, senza esclusione né selezione di alcuni di essi. La specificazione della somma di 68.000.000 è meramente indicativa del valore delle somme che la de cuius riteneva di avere a disposizione nel suo patrimonio alla data di redazione del testamento (ciò che ho 68.000.000). Sicché in claris non fit interpretatio con la conseguenza che la disposizione testamentaria deve ritenersi a titolo universale.
A tale proposito è opportuno precisare che la circostanza per cui all'epoca dell'apertura della successione, intervenuta circa quarant'anni dopo la redazione del testamento, il patrimonio della de cuius avesse una composizione del tutto diversa non ha alcuna incidenza sul titolo universale della disposizione testamentaria giacché il discrimine tra la nomina di erede e l'istituzione di legato risiede nella volontà del de cuius di disporre dei propri beni nella loro universalità o meno.
Pertanto, la domanda gradata dell'attore non può essere accolta.
V.- La domanda riconvenzionale del convenuto resta assorbita poiché proposta in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento delle avverse domande.
VI.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto alla rifusione nei confronti del convenuto costituitosi.
La liquidazione dei compensi viene effettuata in base alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. avendo riguardo alle voci di compenso per le cause di valore da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00, (così individuato in base al valore indeterminabile della domanda principale ma a complessità bassa). Altresì a norma dell'art. 4, comma I, D.M. citato
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 5 di 6 R.G. 5078/2022.
devono essere considerate le modificazioni che si rendono necessarie in ragione delle attività effettivamente svolte per ciascuna fase del giudizio e, in particolare, per la ridotta attività istruttoria:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 -25% € 1.354,50
Decisoria € 2.905,00 / € 2.905,00
TOTALE € 7.164,50
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 5078/2022 instaurato da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 11.04.2022 nei confronti di e disattesa Controparte_1 Controparte_2 ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 di spese e compensi di giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 7.164,50 oltre R.S.F. al 15% nonché
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT IU AB
Il Giudice estensore Emanuele NT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU AB Presidente
- RO Nocera Componente
- AN NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5078/2022 R.G. e promosso da rappresentato e difeso da Avv. Alessandra Parte_1
Di Fronzo,
-parte attrice- contro rappresentato e difeso da Avv.ti Controparte_1
IA DD e AR IU EL,
-parte convenuta- nonché contro
Controparte_2
-altra parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di essere figlio ed erede di a sua volta sorella Persona_1 unilaterale della defunta (Ω: Persona_2
31.03.2021).
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 6 R.G. 5078/2022.
Ha allegato che quest'ultima, con testamento olografo datato
03.08.1984 e pubblicato in data 24.05.2021, ha disposto dei propri beni in favore del di lei germano Controparte_1
[...]
Ha sostenuto la nullità della disposizione testamentaria ritenendola qualificabile in termini di patto successorio per avere la de cuius disposto di beni che a lei sarebbero derivati dalle eredità dei genitori.
Ha concluso domandando: la declaratoria di nullità del testamento;
la declaratoria di apertura della successione legittima;
l'accertamento della propria qualità di erede legittimo;
lo scioglimento della comunione ereditaria;
in via gradata l'accertamento della natura di legato di somma di denaro della disposizione testamentaria. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato in data 11.04.2022).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere germano della de cuius precisando che il nucleo familiare si componeva sostanzialmente solo anche della loro madre atteso che il padre era sposato con altra donna da cui aveva avuto altri figli, ivi compresa la dante causa dell'attore.
Ha negato in diritto la qualifica di patto successorio in riferimento alla disposizione testamentaria, ritenendola piuttosto una nomina di erede unico e universale.
Ha dichiarato di aver sostenuto spese a vario titolo per alcuni immobili oggetto dell'asse ereditario in contestazione.
Ha concluso per: il rigetto di ogni domanda;
in subordine, la condanna riconvenzionale al pagamento della somma di €
75.000,00 circa. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.09.2022).
I.3.- non si è costituita in giudizio e Controparte_2 all'udienza del 19.09.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
I.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'acquisizione di documentazione postale.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 6 R.G. 5078/2022.
I.5.- All'udienza del 27.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: chiede integrazione dell'ordine di acquisizione assunto;
reitera tutte le istanze istruttorie;
reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta: reitera le richieste originarie.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le domande proposte dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, devono essere disattese le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni poiché consistenti in una mera reiterazione di quanto domandato al giudice istruttore senza precisazione dei motivi di contestazione;
peraltro, le richieste istruttorie si appalesano comunque ultronee.
III.- La domanda principale di declaratoria di nullità del testamento di è manifestamente Persona_2 infondata.
L'attore lamenta la violazione del divieto di patti successori poiché la de cuius con il testamento avrebbe - a suo dire - disposto dei diritti che le sarebbero spettati in successione dei genitori i quali all'epoca della redazione erano ancora in vita. Sennonché tale doglianza non è fondata per due ragioni ciascuna già di per sé decisiva.
In primo luogo, deve osservarsi già in astratto che il patto successorio cd. dispositivo, in quanto appunto “patto”, costituisce un contratto o un negozio unilaterale necessariamente inter vivos: ciò significa che consiste in un atto che prescinde dal presupposto della morte del disponente e che ha la funzione di regolare rapporti giuridici tra soggetti viventi. Ne deriva che, nel caso di specie, di certo non può ravvisarsi un patto successorio atteso che ciò che l'attore taccia di nullità è la disposizione testamentaria
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 3 di 6 R.G. 5078/2022.
della de cuius che non è certamente un atto inter vivos essendo piuttosto il testamento l'atto mortis causa per eccellenza.
In secondo luogo, l'oggetto di un patto successorio dispositivo è rappresentato dai diritti che potrebbero derivare al disponente da una successione non ancora aperta.
– pur a voler ammettere per assurdo che un testamento CP_3 possa costituire un patto successorio - nel caso di specie non ricorre una simile ipotesi. Infatti, dalla piana lettura dell'olografo («lascio come testamento di tutto ciò che possiedo dato da mio padre, da mia madre e di ciò che ho
68.000.000 a mio fratello…») non vi è alcun elemento che possa manifestare la volontà della testatrice di disporre dei beni che a lei potrebbero derivare in futuro dall'eredità dei genitori. Anzi, la testatrice fa uso di una forma verbale al modo indicativo e al tempo presente (tutto ciò che “possiedo”) che non lascia spazio ad interpretazioni diverse e che esclude ogni riferimento a ciò che potrebbe in futuro pervenirle dalle successioni materna e paterna. Le specificazioni successive che verosimilmente inducono in errore la difesa attorea (…dato da mio padre, da mia madre e di ciò che ho 68.000.000…) si spiegano agevolmente ed in maniera univoca come riferimento alle fonti dei beni che, all'epoca di redazione, componevano il di lei patrimonio: ella, infatti, semplicemente precisa che i beni che possiede alla data del testamento in parte le sono stati dati dal padre, in parte dalla madre e in altra parte sono il frutto dei suoi personali risparmi. Pertanto,
l'assenza di riferimenti oggettivi ad altrui successioni future esclude ancor di più che la sua manifestazione di volontà possa essere qualificata alla stregua di un patto successorio.
In definitiva, la domanda principale dell'attore non può essere accolta e con essa le domande dipendenti di accertamento dell'apertura della successione legittima, di accertamento della qualità di erede in capo all'attore e di scioglimento della comunione.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 4 di 6 R.G. 5078/2022.
IV.- Non è meritevole di accoglimento la domanda subordinata di accertamento della natura di legato di somma di denaro della disposizione de qua.
Il tenore letterale della disposizione consente di ritenere in maniera univoca che la testatrice ha inteso nominare unico erede il proprio fratello odierno convenuto. La formula
“lascio come testamento di tutto ciò che possiedo” fa riferimento alla universalità dei propri beni, senza esclusione né selezione di alcuni di essi. La specificazione della somma di 68.000.000 è meramente indicativa del valore delle somme che la de cuius riteneva di avere a disposizione nel suo patrimonio alla data di redazione del testamento (ciò che ho 68.000.000). Sicché in claris non fit interpretatio con la conseguenza che la disposizione testamentaria deve ritenersi a titolo universale.
A tale proposito è opportuno precisare che la circostanza per cui all'epoca dell'apertura della successione, intervenuta circa quarant'anni dopo la redazione del testamento, il patrimonio della de cuius avesse una composizione del tutto diversa non ha alcuna incidenza sul titolo universale della disposizione testamentaria giacché il discrimine tra la nomina di erede e l'istituzione di legato risiede nella volontà del de cuius di disporre dei propri beni nella loro universalità o meno.
Pertanto, la domanda gradata dell'attore non può essere accolta.
V.- La domanda riconvenzionale del convenuto resta assorbita poiché proposta in via subordinata per l'ipotesi di accoglimento delle avverse domande.
VI.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto alla rifusione nei confronti del convenuto costituitosi.
La liquidazione dei compensi viene effettuata in base alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. avendo riguardo alle voci di compenso per le cause di valore da € 26.000,01 ad
€ 52.000,00, (così individuato in base al valore indeterminabile della domanda principale ma a complessità bassa). Altresì a norma dell'art. 4, comma I, D.M. citato
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 5 di 6 R.G. 5078/2022.
devono essere considerate le modificazioni che si rendono necessarie in ragione delle attività effettivamente svolte per ciascuna fase del giudizio e, in particolare, per la ridotta attività istruttoria:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 -25% € 1.354,50
Decisoria € 2.905,00 / € 2.905,00
TOTALE € 7.164,50
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 5078/2022 instaurato da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 11.04.2022 nei confronti di e disattesa Controparte_1 Controparte_2 ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 di spese e compensi di giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 7.164,50 oltre R.S.F. al 15% nonché
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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