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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 702
bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4974/2022 avente ad oggetto: “risarcimento danni
da responsabilità sanitaria”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Marco Granese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 12, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702
bis c.p.c.;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Gianfranco Losi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bologna, alla via Siepelunga n. 7;
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29.12.2022,
[...]
chiedeva la condanna della Parte_1 [...]
(di seguito al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta negligente, imprudente ed imperita dei suoi sanitari. Chiedeva, inoltre, la dichiarazione di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della resistente, con condanna di quest'ultima alla restituzione di € 12.048,44, pari al costo delle operazioni chirurgiche subite.
Il ricorrente premetteva di aver preventivamente introdotto procedimento ex
art. 696 bis c.p.c. (n. R.G. 5085/2021), e che i CCTTUU avevano affermato l'esistenza della responsabilità professionale dei sanitari della resistente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente eccependo: in via preliminare, la prescrizione del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ed alla risoluzione contrattuale;
-l'infondatezza della domanda. La resistente, eccepiva che: la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nell'ATP, era affetta da evidenti lacunosità; -il pagamento dell'importo di € 6.150,31, ingiunto con decreto ingiuntivo n. 224/2019, non opposto, era stato richiesto quale Parte_2
e non quale compenso dell'intervento eseguito in via d'urgenza; -la
[...]
pag. 2/9 prestazione eseguita dai sanitari era stata adeguata e, pertanto, non sussisteva ai sensi dell'art. 1455 c.c. un inadempimento rilevante.
La causa veniva istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e dell'ulteriore documentazione prodotta dalle parti;
indi, all'udienza del
17.10.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevata la piena ammissibilità del ricorso ex art. 702
bis c.p.c., alla luce della L. 24/2017.
Tale legge prevede che, ove la parte abbia preventivamente introdotto un procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., possa, a seguito del deposito della
CTU, introdurre un giudizio di merito, senza la previa attivazione della procedura di mediazione, volto all'accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di risarcimento dei danni subiti.
Passando all'esame del merito, giova rilevare, in primo luogo, che le eccezioni di prescrizione sollevate dalla resistente sono inammissibili, atteso che la resistente si è costituita in giudizio in data 13.5.2023, dopo lo spirare del termine di
10 giorni antecedenti all'udienza di comparizione fissata dal giudice.
Nel rito sommario di cognizione, il termine per la costituzione del convenuto ha natura perentoria, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre tale termine è tardiva. Pertanto, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, “ …
l'eccezione di prescrizione sollevata al momento della costituzione tardiva è
pag. 3/9 anch'essa tardiva e, come tale, inammissibile” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
5666/2025).
Passando, a questo punto, all'accertamento della responsabilità sanitaria in capo alla struttura resistente, va detto che essa va qualificata come responsabilità
contrattuale come da espressa disposizione normativa della Legge c.d. Per_1
.
[...]
In punto di diritto, con riguardo al riparto degli oneri asserivi e probatori che regolano la materia, giova evidenziare che il danneggiato deve fornire la prova del c.d. contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27151/2023; sez. III, n. 5808/2023).
Poi, quanto all'accertamento del nesso causale, esso è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della conditio sine qua non), nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata per cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono -ad una valutazione ex ante- del tutto inverosimili. Il procedimento logico-giuridico di ricostruzione del nesso causale è
improntato alla regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o del più
probabile che non (Cass. civ, sez. III, n. 5922/2024). Il Giudice è chiamato ad accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto serie ed pag. 4/9 apprezzabili probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, dando prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile alla luce delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 25805/2024).
Tanto premesso, venendo all'esame della fattispecie concreta, alla luce dei principi sopra enunciati, va affermata la sussistenza di una correlazione causale tra l'operato dei sanitari del e l'evento di danno dedotto da parte Controparte_1
ricorrente.
Invero, i CCTTUU hanno accertato che, durante l'esecuzione dell'intervento di “plastica di ernia diaframmatica e plastica antireflusso in via laparoscopica”,
effettuato in data 9.08.2012 presso il resistente, i sanitari hanno causato CP_1
al ricorrente, “verosimilmente per una incongrua manovra operatoria, una lesione
iatrogena della milza, misconosciuta”.
Tale lesione, non immediatamente rilevata a causa di un non corretto controllo dell'emostasi, ha, poi, determinato un “emoperitoneo fino allo shock emorragico”,
rendendo indifferibile un secondo intervento chirurgico di “laparotomia mediana
xifo-ombelicale” (che, poi, è stato eseguito alle ore 20:40 dello stesso giorno).
V evidenziato che i CCTTUU hanno riconosciuto l'adeguatezza del monitoraggio postoperatorio, che ha consentito il precoce riconoscimento dell'evento lesivo in atto, nonché delle successive scelte terapeutiche, idonee a preservare l'integrità
dell'organo interessato dalla lesione.
I CCTTUU hanno, tuttavia, in modo netto chiarito che il tipo di intervento chirurgico programmato presso il struttura di alta Controparte_1
pag. 5/9 specializzazione, “non ha comportato la risoluzione di particolari problemi di
natura tecnica”, e che, pertanto, la condotta dei sanitari è stata negligente ed imperita.
Per quanto concerne la valutazione del nesso di causalità, i CCTTUU hanno,
poi, spiegato che la correlazione causale tra lesione della milza e l'operato dei sanitari è avvalorata da molteplici elementi: 1) il breve intervallo di tempo intercorso tra l'insorgere dei sintomi (anemia associata ad instabilità emodinamica)
ed il rilievo intraoperatorio della lesione;
2) la coerente sequenza degli eventi;
3)
l'impossibilità di formulare ipotesi eziopatogenetiche alternative, in assenza di documentazione attestante la preesistenza e/o concomitanza della lesione;
4) la ricorrenza statistica di casi caratterizzati da analoga evoluzione.
Ebbene, il Giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni dei CCTTUU, in quanto supportate da attenta indagine tecnica, confermata dalle risultanze documentali, nonché da motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici.
Le difese svolte e le contestazioni della resistente non sono condivisibili.
La resistente ha eccepito che i CCTTUU non avrebbero tenuto conto di alcuni elementi fondamentali: 1) le condizioni effettive del paziente al momento del ricovero (ricorso totale all'alimentazione per via parenterale, migrazione dello stomaco in area toracica); 2) le modalità di svolgimento del primo intervento chirurgico mediante procedura laparoscopica;
3) la specifica origine della lesione;
4) la valutazione di ipotesi alternative (tra cui la meiopragia della milza, possibile conseguenza del mieloma multiplo da cui il paziente era affetto).
pag. 6/9 Emerge, invece, dalla lettura della CTU che i consulenti d'ufficio hanno chiaramente indicato e tenuto conto delle particolari condizioni cliniche del paziente al momento del ricovero (“crescente disfagia a solidi e liquidi”), delle modalità di esecuzione del primo intervento (ricorso alla procedura di
“fundoplicatio laparoscopica”, con inserimento del primo trocar con tecnica
“open”), delle molteplici ragioni per le quali non erano individuabili cause diverse del danno (cfr. pag. 19 CTU).
Con specifico riferimento alla valutazione della corretta individuazione della causa della lesione alla milza, giova evidenziare come è apparsa, sulla base di un ragionamento logico impeccabile, significativa l'individuazione, nel corso del secondo intervento, di “un'unica fonte di sanguinamento attiva proveniente da
lacerazione splenica di circa 2 cm di diametro” (cfr. cartella clinica n. 2935/5,
produzione del ricorrente).
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta, con condanna della resistente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della condotta negligente, imprudente ed imperita dei suoi sanitari.
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, al ricorrente va riconosciuto il risarcimento del non patrimoniale, permanente e temporaneo,
rappresentato “dall'esito cicatriziale del secondo intervento chirurgico” (danno biologico 9%, ITT di gg. 5 ed ITP di gg. 15 di ITP al 50%).
Tale danno può essere liquidato facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, in relazione all'età del danneggiato e alla gravità della menomazione. In base a tali criteri, le tabelle prevedono un importo di pag. 7/9 € 19.678,50, già comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva. Non è
possibile riconoscere alcuna personalizzazione, in assenza dell'allegazione di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da cui desumere l'esistenza di «un
correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente
diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa» (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 19922/2023).
Il ricorrente ha, poi, diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito,
corrispondente al costo dell'intervento programmato di plastica di ernia diaframmatica e plastica antireflusso (€ 12.048,44), nonché all'ulteriore importo di
€ 6.150,31. Tale ulteriore importo, anche se non corrispondente al costo del secondo intervento ma al DRG ( ), rappresenta un costo Parte_2
che il paziente, in regime privatistico, ha effettivamente sostenuto per la degenza presso la struttura, e che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., ha diritto a ripetere.
Non è, invece, meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la CTP, attesa l'assenza di prova dell'effettività dell'esborso
(cfr. App. Brescia, sez. II, n. 51/2024).
Il ricorrente ha, poi, chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti al fine di ottenere la condanna della resistente alla restituzione del corrispettivo pagato.
Va , tuttavia, evidenziato che la domanda di restituzione del corrispettivo pagato resta assorbita dalla domanda di risarcimento del danno, non essendo possibile una duplicazione del danno.
Dunque, pare inutile l'esame della domanda di risoluzione contrattuale.
pag. 8/9 Sull'importo complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, che è stato liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data del fatto e/o del pagamento al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi attesa la natura semplificata dei due giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_3
provvede:
1) in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento, della complessiva somma di € 37.877,25, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna la resistente, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di ATP, liquidandole: -per il presente giudizio, in complessivi € 3.986,00 (di cui € 286,00 per esborsi), oltre accessori di legge;
-per il giudizio di ATP, in complessivi € 3.408,67 (di cui €
1.880,67 per esborsi comprensivi delle spese di CTU), oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 4.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 9/9
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 702
bis c.p.c. la seguente
ORDINANZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4974/2022 avente ad oggetto: “risarcimento danni
da responsabilità sanitaria”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Marco Granese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n. 12, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702
bis c.p.c.;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Gianfranco Losi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Bologna, alla via Siepelunga n. 7;
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29.12.2022,
[...]
chiedeva la condanna della Parte_1 [...]
(di seguito al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della condotta negligente, imprudente ed imperita dei suoi sanitari. Chiedeva, inoltre, la dichiarazione di risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della resistente, con condanna di quest'ultima alla restituzione di € 12.048,44, pari al costo delle operazioni chirurgiche subite.
Il ricorrente premetteva di aver preventivamente introdotto procedimento ex
art. 696 bis c.p.c. (n. R.G. 5085/2021), e che i CCTTUU avevano affermato l'esistenza della responsabilità professionale dei sanitari della resistente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente eccependo: in via preliminare, la prescrizione del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ed alla risoluzione contrattuale;
-l'infondatezza della domanda. La resistente, eccepiva che: la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nell'ATP, era affetta da evidenti lacunosità; -il pagamento dell'importo di € 6.150,31, ingiunto con decreto ingiuntivo n. 224/2019, non opposto, era stato richiesto quale Parte_2
e non quale compenso dell'intervento eseguito in via d'urgenza; -la
[...]
pag. 2/9 prestazione eseguita dai sanitari era stata adeguata e, pertanto, non sussisteva ai sensi dell'art. 1455 c.c. un inadempimento rilevante.
La causa veniva istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e dell'ulteriore documentazione prodotta dalle parti;
indi, all'udienza del
17.10.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La domanda attorea è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevata la piena ammissibilità del ricorso ex art. 702
bis c.p.c., alla luce della L. 24/2017.
Tale legge prevede che, ove la parte abbia preventivamente introdotto un procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., possa, a seguito del deposito della
CTU, introdurre un giudizio di merito, senza la previa attivazione della procedura di mediazione, volto all'accertamento della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di risarcimento dei danni subiti.
Passando all'esame del merito, giova rilevare, in primo luogo, che le eccezioni di prescrizione sollevate dalla resistente sono inammissibili, atteso che la resistente si è costituita in giudizio in data 13.5.2023, dopo lo spirare del termine di
10 giorni antecedenti all'udienza di comparizione fissata dal giudice.
Nel rito sommario di cognizione, il termine per la costituzione del convenuto ha natura perentoria, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre tale termine è tardiva. Pertanto, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, “ …
l'eccezione di prescrizione sollevata al momento della costituzione tardiva è
pag. 3/9 anch'essa tardiva e, come tale, inammissibile” (Cass. civ., sez. III, ord. n.
5666/2025).
Passando, a questo punto, all'accertamento della responsabilità sanitaria in capo alla struttura resistente, va detto che essa va qualificata come responsabilità
contrattuale come da espressa disposizione normativa della Legge c.d. Per_1
.
[...]
In punto di diritto, con riguardo al riparto degli oneri asserivi e probatori che regolano la materia, giova evidenziare che il danneggiato deve fornire la prova del c.d. contatto sociale e dell'aggravamento della situazione patologica nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 27151/2023; sez. III, n. 5808/2023).
Poi, quanto all'accertamento del nesso causale, esso è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della conditio sine qua non), nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata per cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono -ad una valutazione ex ante- del tutto inverosimili. Il procedimento logico-giuridico di ricostruzione del nesso causale è
improntato alla regola probatoria della preponderanza dell'evidenza o del più
probabile che non (Cass. civ, sez. III, n. 5922/2024). Il Giudice è chiamato ad accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto serie ed pag. 4/9 apprezzabili probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, dando prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile alla luce delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 25805/2024).
Tanto premesso, venendo all'esame della fattispecie concreta, alla luce dei principi sopra enunciati, va affermata la sussistenza di una correlazione causale tra l'operato dei sanitari del e l'evento di danno dedotto da parte Controparte_1
ricorrente.
Invero, i CCTTUU hanno accertato che, durante l'esecuzione dell'intervento di “plastica di ernia diaframmatica e plastica antireflusso in via laparoscopica”,
effettuato in data 9.08.2012 presso il resistente, i sanitari hanno causato CP_1
al ricorrente, “verosimilmente per una incongrua manovra operatoria, una lesione
iatrogena della milza, misconosciuta”.
Tale lesione, non immediatamente rilevata a causa di un non corretto controllo dell'emostasi, ha, poi, determinato un “emoperitoneo fino allo shock emorragico”,
rendendo indifferibile un secondo intervento chirurgico di “laparotomia mediana
xifo-ombelicale” (che, poi, è stato eseguito alle ore 20:40 dello stesso giorno).
V evidenziato che i CCTTUU hanno riconosciuto l'adeguatezza del monitoraggio postoperatorio, che ha consentito il precoce riconoscimento dell'evento lesivo in atto, nonché delle successive scelte terapeutiche, idonee a preservare l'integrità
dell'organo interessato dalla lesione.
I CCTTUU hanno, tuttavia, in modo netto chiarito che il tipo di intervento chirurgico programmato presso il struttura di alta Controparte_1
pag. 5/9 specializzazione, “non ha comportato la risoluzione di particolari problemi di
natura tecnica”, e che, pertanto, la condotta dei sanitari è stata negligente ed imperita.
Per quanto concerne la valutazione del nesso di causalità, i CCTTUU hanno,
poi, spiegato che la correlazione causale tra lesione della milza e l'operato dei sanitari è avvalorata da molteplici elementi: 1) il breve intervallo di tempo intercorso tra l'insorgere dei sintomi (anemia associata ad instabilità emodinamica)
ed il rilievo intraoperatorio della lesione;
2) la coerente sequenza degli eventi;
3)
l'impossibilità di formulare ipotesi eziopatogenetiche alternative, in assenza di documentazione attestante la preesistenza e/o concomitanza della lesione;
4) la ricorrenza statistica di casi caratterizzati da analoga evoluzione.
Ebbene, il Giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni dei CCTTUU, in quanto supportate da attenta indagine tecnica, confermata dalle risultanze documentali, nonché da motivazione esaustiva ed immuni da vizi logici.
Le difese svolte e le contestazioni della resistente non sono condivisibili.
La resistente ha eccepito che i CCTTUU non avrebbero tenuto conto di alcuni elementi fondamentali: 1) le condizioni effettive del paziente al momento del ricovero (ricorso totale all'alimentazione per via parenterale, migrazione dello stomaco in area toracica); 2) le modalità di svolgimento del primo intervento chirurgico mediante procedura laparoscopica;
3) la specifica origine della lesione;
4) la valutazione di ipotesi alternative (tra cui la meiopragia della milza, possibile conseguenza del mieloma multiplo da cui il paziente era affetto).
pag. 6/9 Emerge, invece, dalla lettura della CTU che i consulenti d'ufficio hanno chiaramente indicato e tenuto conto delle particolari condizioni cliniche del paziente al momento del ricovero (“crescente disfagia a solidi e liquidi”), delle modalità di esecuzione del primo intervento (ricorso alla procedura di
“fundoplicatio laparoscopica”, con inserimento del primo trocar con tecnica
“open”), delle molteplici ragioni per le quali non erano individuabili cause diverse del danno (cfr. pag. 19 CTU).
Con specifico riferimento alla valutazione della corretta individuazione della causa della lesione alla milza, giova evidenziare come è apparsa, sulla base di un ragionamento logico impeccabile, significativa l'individuazione, nel corso del secondo intervento, di “un'unica fonte di sanguinamento attiva proveniente da
lacerazione splenica di circa 2 cm di diametro” (cfr. cartella clinica n. 2935/5,
produzione del ricorrente).
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta, con condanna della resistente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della condotta negligente, imprudente ed imperita dei suoi sanitari.
Passando alla individuazione e quantificazione dei danni, al ricorrente va riconosciuto il risarcimento del non patrimoniale, permanente e temporaneo,
rappresentato “dall'esito cicatriziale del secondo intervento chirurgico” (danno biologico 9%, ITT di gg. 5 ed ITP di gg. 15 di ITP al 50%).
Tale danno può essere liquidato facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, in relazione all'età del danneggiato e alla gravità della menomazione. In base a tali criteri, le tabelle prevedono un importo di pag. 7/9 € 19.678,50, già comprensivo dell'incremento per la sofferenza soggettiva. Non è
possibile riconoscere alcuna personalizzazione, in assenza dell'allegazione di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da cui desumere l'esistenza di «un
correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente
diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa» (cfr.
Cass. civ., sez. III, n. 19922/2023).
Il ricorrente ha, poi, diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito,
corrispondente al costo dell'intervento programmato di plastica di ernia diaframmatica e plastica antireflusso (€ 12.048,44), nonché all'ulteriore importo di
€ 6.150,31. Tale ulteriore importo, anche se non corrispondente al costo del secondo intervento ma al DRG ( ), rappresenta un costo Parte_2
che il paziente, in regime privatistico, ha effettivamente sostenuto per la degenza presso la struttura, e che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., ha diritto a ripetere.
Non è, invece, meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la CTP, attesa l'assenza di prova dell'effettività dell'esborso
(cfr. App. Brescia, sez. II, n. 51/2024).
Il ricorrente ha, poi, chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti al fine di ottenere la condanna della resistente alla restituzione del corrispettivo pagato.
Va , tuttavia, evidenziato che la domanda di restituzione del corrispettivo pagato resta assorbita dalla domanda di risarcimento del danno, non essendo possibile una duplicazione del danno.
Dunque, pare inutile l'esame della domanda di risoluzione contrattuale.
pag. 8/9 Sull'importo complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, che è stato liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data del fatto e/o del pagamento al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi attesa la natura semplificata dei due giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_3
provvede:
1) in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento, della complessiva somma di € 37.877,25, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna la resistente, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese e competenze del presente giudizio e di quello di ATP, liquidandole: -per il presente giudizio, in complessivi € 3.986,00 (di cui € 286,00 per esborsi), oltre accessori di legge;
-per il giudizio di ATP, in complessivi € 3.408,67 (di cui €
1.880,67 per esborsi comprensivi delle spese di CTU), oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 4.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 9/9