Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1814/2024 promossa
DA
, C.F. , in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa autorizzata alla presente azione con provvedimento emesso dal G.D. in Parte_2
data 17.10.2023, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Umberto Ballabio che la rappresenta e difende come Email_1
da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede legale in Cornate D'Adda, via Volta n. 91, in persona _1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Inefficacia e/o inammissibilità della compensazione ex art 56 L.F. e richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 16.4.2025 l'attrice ha precisato le seguenti conclusioni:
“Accertarsi l'inefficacia, illegittimità e/o nullità della compensazione tra le poste credito debitorie come dedotte in narrativa e per l'effetto condannare al pagamento di € 3.416,00 oltre _1
interessi di mora al tasso del dm 231/02 nonchè a quelli ex art 1284 cc dalla domanda al saldo.
Spese rifuse”.
IN FATTO
La ricorrente in epigrafe, premettendo che con sentenza n. 69/2021 depositata in data 14/5/2021 il
Tribunale di Monza aveva dichiarato il Fallimento di EN Controtelai s.r.l., il quale era stato preceduto da una domanda di Concordato con riserva ex art 161 comma VI L.F. depositata in data pagina 1 di 5
aveva ricevuto la fornitura di materiale vario meglio specificato nella fattura allegata al documento n.
10 che indicava, però, che il pagamento era stato effettuato tramite compensazione e, quindi, senza alcuna formale corresponsione di danaro, stante l'illegittimità della predetta compensazione in quanto, pendendo la domanda di concordato, l'unica compensazione possibile avrebbe potuto essere quella prevista dall'art. 56 L.F. che, nel caso di specie, non avrebbe comunque potuto verificarsi vantando un credito nei riguardi della società in bonis e non già nei confronti della procedura _1
fallimentare, l'ha convenuta in questa sede, con le forme del rito semplificato previsto dagli artt. 281 decies e seg. c.p.c., al fine di far accertare l'illegittimità della predetta compensazione ed ottenere la condanna alla corresponsione della somma ivi riportata, pari ad € 3.416,00, oltre interessi di mora al tasso previsto dal d. lgs. n. 231/2002 maturai a decorrere dalla data di scadenza della fattura sino a quella del saldo effettivo.
Nella contumacia della resistente all'udienza del 16.4.2024, stante la natura documentale della controversia, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dal siano fondate e per le ragioni di seguito Parte_1
esposte debbano essere accolte.
L'unica questione oggetto del decidere, al di là di una disquisizione in materia di “competenza” rilevabile nella nota depositata in data 7.3.2025 mail contestata da chi non ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e, quindi, scarsamente rilevante ai fini del decidere, attiene alla compensabilità del credito vantato dalla società successivamente fallita, insorto però dopo la presentazione della domanda di Concordato, con un controcredito vantato dalla società debitrice nei riguardi della società in bonis in quanto a propria volta sorto prima sia della declaratoria di Fallimento sia della proposizione della domanda di Concordato.
Orbene, iniziando l'esame dall'effettiva sussistenza del credito esposto dalla Curatela con la fattura n.
1-0C0/2021 emessa in data 17.3.2021, non pare potersi porre ii discussione la relativa posta nei riguardi di come dimostra la dicitura “pagamento per compensazione” ivi riportata e, soprattutto, il _1
seguente contenuto della PEC dalla stessa inviata in data 25.6.2021 al curatore del , prodotta Parte_1
dal ricorrente al documento n. 6:
pagina 2 di 5 “Buongiorno, in allegato la fattura che da parte Nostra non è da pagare, perché come evidenziato, il pagamento è avvenuto per compensazione, visto che vanta nei confronti di _1 [...]
n credito per fatture emesse da di € 8722,72 Parte_1 _1
Fattura n. 49 del 30/09/17 € 2220,40 pagato € 1110,20
Fattura n. 57 del 31/10/17 € 2664,48 insoluto
Fattura n. 44 del 31/07/18 € 2347 insoluto
Fattura n. 39 del 31/05/19 € 2601,04 insoluto”.
E' stata, quindi, la stessa resistente, la quale peraltro non ha ritenuto opportuno costituirsi nel presente giudizio, ad ammettere l'effettiva sussistenza, anche nel relativo ammontare, del credito oggetto della fattura prodotta in questa sede al documento n. 10, emessa a propria volta in data 17.3.2021 e, quindi, quantomeno in assenza di elementi contrari, presumibilmente in corrispondenza della data in cui è sorto il relativo diritto di credito, a propria volta successiva alla presentazione della domanda di Concordato preventivo, datata 4.1.2021 come si evince dalla mera visione del documento n. 2.
Se così è, prendendo ben buone le date dei controcrediti esposti in compensazione, variabili tra il
30.9.2017 ed il 31.5.2019, può, quindi, affermarsi che tale controcredito è esclusivamente riferibile alla società ricorrente allorquando si trovava ancora in bonis e non al relativo Fallimento.
Effettuata tale opportuna premessa, occorre dare atto delle ragioni per le quali, a parere del Tribunale, la compensazione eccepita dalla società resistente in sede stragiudiziale non possa operare.
L'art. 168 L.F. stabilisce, infatti, una netta linea di demarcazione tra crediti antecedenti e quelli successivi all'introduzione della procedura fallimentare, ponendo l'accento anche sul fatto o l'atto costitutivo posto a fondamento del diritto di credito.
Il successivo art. 169, nello stabilire che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63”, estende questa linea di demarcazione all'istituto della compensazione disciplinato dall'art. 56 L.F., il quale riconosce ai creditori il diritto di compensare i propri debiti verso il fallito con crediti maturati verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, cui il Tribunale ritiene opportuno aderire, ai creditori per titolo o causa anteriore è consentito di operare una compensazione con i rispettivi debiti verso il fallito a condizione, però, che la situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte, quand'anche sopravvenuta alla dichiarazione del fallimento, tragga titolo o causa anteriori al (cfr. in tal Parte_1
senso Cass. Civ. n. 1895/2010).
E il medesimo regime è applicabile anche al Concordato Preventivo, dovendosi in tal caso assumere il deposito della domanda quale limite temporale oltre il quale le nuove obbligazioni assunte verso il pagina 3 di 5 debitore – il cui fatto genetico intervenga successivamente alla domanda – non sono suscettibili di estinguere per compensazione i crediti pregressi (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24046/2015 e Cass. Civ.
n. 825/2015).
Ne consegue che nel Concordato preventivo la compensazione determina – a norma del combinato disposto degli artt. 56 e 169 L.F. – una deroga al principio della par conditio creditorum, essendo ammessa nella sola ipotesi in cui il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda di concordato, circostanza, tuttavia, pacificamente non rinvenibile nel caso di specie se si considera che, a fronte di un credito della resistente pacificamente sorto prima del 4.1.2021, il credito della ricorrente è sorto solo successivamente alla presentazione della domanda di Concordato, sfociata a propria volta nella declaratoria di fallimento, retroagendo gli effetti di tale declaratoria alla data dell'iscrizione della domanda di Concordato anche prenotativo al Registro Imprese (cfr. in tal senso
Cass. Civ. n 31051/2019, secondo cui: “La regola di consecuzione di cui all'art. 69-bis l. fall. trova applicazione anche nel caso in cui il debitore abbia presentato una domanda di concordato c.d. in bianco ex art. 161, co. 6, l. fall. cui abbia fatto seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento”).
Nei medesimi termini si è, d'altronde, pronunciata la giurisprudenza di legittimità più recente, a dire della quale: “In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'articolo 56 della legge fallimentare, richiamato dall'articolo 169 della stessa legge, che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 23.2.2022, n.6060).
Pertanto, in accoglimento delle domande proposte, previo accertamento della non operatività della compensazione eccepita stragiudizialmente dalla resistente con la PEC inviata in data 14.7.2021, va condannata a corrispondere in favore del Fallimento attoreo la complessiva somma di € _1
3.416,00, oltre interessi di mora al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di scadenza della fattura prodotta sino a quella del saldo effettivo.
Stante la non particolare complessità del giudizio e la decisione quasi immediata le spese di lite, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la non operatività della compensazione effettuata da con la PEC _1
inviata in data 14.7.2021;
pagina 4 di 5 - per l'effetto, condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore _1
di , in persona del curatore p.t., la somma di € 3.416,00, Parte_1
oltre interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di scadenza della fattura prodotta al documento n. 10 sino a quella del saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere in favore di _1 [...]
, in persona del curatore p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito Parte_1
del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.825,00, di cui 125,00 per spese esenti e
1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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