Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 15/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3 giugno 2024 e vertente
T R A
(C.F: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.08.1956, elettivamente domiciliato in Gioiosa Jonica, Via Condercurin n. 63/D, presso lo studio dell'Avv. Luigi Giuseppe Greco (p.e.c.:
– fax: 0964/51565), che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Locri alla Via G. Matteotti n. 167, presso lo studio dell'Avv. Francesco Febbraio (p.e.c.: – fax: Email_2
0964/22690), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 834/2018 resa dal Tribunale di Locri il
12.06.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 1328/2015 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 03.06.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate, rispettivamente, il 01.06.2024 ed il 31.05.2024, ovvero, per l'appellante,
1) Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 834/2018 pubblicata il
12/06/2018 dal Tribunale Civile di Locri nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1328/2016, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Locri n. 175/2015 e per l'effetto dichiarare l'appellante esente da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti della controparte.
2) In via subordinata, dichiarare la parziale estinzione per intervenuto pagamento, con conseguente riduzione del dovuto, nei limiti indicati nell'atto introduttivo del giudizio.
3) Con vittoria di spese e competenze di lite, di ogni fase e grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”; per l'appellato, come segue: “Fermo tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta in appello, e qui da aversi per riportato e trascritto, si rassegnano le istanze e le conclusioni, giusta provvedimento di trattazione scritta in atti.
Indi, con il presente atto, da intendersi parte integrante del verbale d'udienza del
03/06/2024, il sottoscritto procuratore insiste nell'accoglimento delle conclusioni siccome rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e in questa sede da aversi per riportate trascritte.
Salvis Juribus.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
5440,00, oltre interessi di legge dal dovuto al soddisfo, nonché spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 (per) spese ed € 540,00 pe r compensi, oltre rimborso forfetario, CAP e IVA come per legge.
Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio con comparsa, di costituzione e rispos ta l'Ing he, nel CP_1 contestare l'assunto avversario, formulava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c., con qualsiasi statuizione, per le causali di cui in premessa, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
2) In via principale e nel merito rigettare, con qualsiasi statuizione, l'opposizione proposta dall'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto, giusta rappresentazione in atti e conseguentemente, accertato l'inadempimento dell'opponente nei confronti dell'opposto in merito alla corresponsione della somma a titolo della prestazione professionale di progettazione, confermare con qualsiasi statuizione il Decreto Ingiuntivo opposto;
3) Sempre in via istruttoria si formula istanza di verificazione ex art 216 cpc nella denegata ipotesi cui controparte abbia inteso disconoscere l'accordo giuste argomentazioni e riserve espresse nel corpo del presente atto. Sempre in via istruttoria l'acquisizione d'ufficio al presente giudizio del fascicolo del monitorio 992/2015; 4) Con riserva di ogni richiesta, anche istruttoria, negli assegnandi termini ex art. 183 c.p.c.; 5) Con vittoria di spese e competenze, oltre iva e cap come per legge.”.
Scambiate le memorie ex art 183, comma 6, c.p.c., rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché le richieste di prova formulate, all'udienza del 7 marzo 2018, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°175/15, emesso dal Tribunale Civile di Locri in data 25/07/2015, il quale va dichiarato esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di opposizione sostenute dal convenuto opposto che si liquidano in € 2.417,50, oltre che rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notificato il
04.01.2019, esponendo quattro motivi di gravame. Parte_1
Con la prima censura veniva dedotta la mancata conoscenza del progetto da parte del committente nonché la mancata sottoscrizione da parte dello stesso dell'istanza di presentazione al Comune, non essendo rinvenibile in atti alcuna istanza di presentazione del progetto al Comune di Gioiosa Jonica a firma di Parte_1
- la cui sottoscrizione, peraltro, non sarebbe mai stata apposta nella testata
[...] dei vari cartigli progettuali - ed infine l'assoluta genericità della scrittura privata allegata dall'opposto al fascicolo di primo grado che reca l'indicazione : "per il fabbricato come da progetto finora approvato".
Con la seconda doglianza si contestava la mancata esecuzione della prestazione e l'inservibilità di quanto realizzato, e quindi l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. da parte del stante la ritenuta imprecisione dei calcoli relativi alle Controparte_2 opere di canneggiamento (n.d.r.: tipo di misurazione del terreno) e l'irrealizzabilità dell'opera in quanto la strada principale di accesso al fondo sarebbe stata impraticabile, presentando una salita con pendenza superiore alle norme di legge che avrebbe reso di fatto inaccessibile il fondo alle macchine operatrici ed agli autocarri per il trasporto dei materiali necessari per la realizzazione delle strutture.
Il terzo motivo - in via del tutto subordinata, qualora i primi due fossero stati ritenuti infondati - atteneva alla presunta estinzione, quantomeno parziale, dell'obbligazione per intervenuto pagamento.
Ed infatti i quattro pagamenti documentati ed effettuati in tempi diversi nei confron ti del seppur con causali differenti (€. 750,00 in data 04.08.2008; €. Controparte_2
1.000,00 in data 21.10.2018; €. 2.500,00 in data 03.08.2009 ed €. 600,00 in data
03.08.2009), varrebbero a dimostrare un parziale adempimento dell'appellante con riferimento al totale ingiunto, in quanto, rispetto alle somme ricevute dal professionista, unicamente €. 1.545,44 sarebbero spese giustificate, mentre i rimanenti €. 3.304,56
(unitamente a ulteriori €. 1.000,00, pagati con vaglia postale in favore del
[...]
la cui copia è allegata con il n. 3 all'atto di appello) non avrebbero pezze CP_1 giustificative.
Da quanto sopra deriverebbe una forte riduzione della pretesa creditizia del
[...] nei confronti dell'odierno appellante, che dovrebbe pertanto attestarsi a soli CP_2
€. 1.135,44.
Con il quarto ed ultimo punto di critica si stigmatizzava anche la condanna alle spese di lite che, in ragione della ritenuta fondatezza del gravame, avrebbero dovuto essere totalmente rettificate o quanto meno ridotte nel loro ammontare.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento dei motivi sopra spiegati e previa istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la totale e/o parziale riforma della stessa, con ogni statuizione di legge, e la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 06.03.2019, il quale eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 03.06.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato. La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Ed invero il Tribunale, con una motivazione scevra da errori ed ineccepibile sotto l'aspetto logico-giuridico, ha puntualmente statuito su tutte le questioni oggi sollevate con l'interposto gravame, del quale se ne rileva nella sua interezza l'inconsistenza giuridica.
Quanto ai primi due motivi, che, per mere ragioni di comodità espositiva, vengono trattati congiuntamente, si osserva e rileva quanto segue.
L'assunto attoreo è privo di riscontro probatorio.
Ed invero, partendo dal dato documentale rinveniente nel fascicolo d'ufficio di primo grado ed accluso al verbale d'udienza del 09.03.2016, risulta che, con scrittura privata del 24.08.2010 (che, pur recando genericamente la dicitura "per il fabbricato come da progetto finora approvato”, risulta tuttavia sottoscritta da ambo le parti), l' Parte_1
aveva accettato di pagare al un corrispettivo di €.
[...] Controparte_2
8.000,00 a fronte della già avvenuta progettazione del fabbricato sito in Gioiosa Jonica c/da Misogano, con il relativo rilascio del permesso di costruire dal Comune di Gioiosa
Jonica n. 13264 del 01.10.2009 (cfr. documentazione in atti).
In questo caso è ben evidente come l'onere della prova di adempimento all'obbligo contrattuale sia stato perfettamente assolto dal professionista, mediante la produzione in giudizio dei documenti testé indicati.
Di contro, l'appellante, seppur abbia contestato in maniera aspecifica e generica la presunta irrealizzabilità del progetto (del tutto infondatamente, in quanto giammai il
Comune di Gioiosa Jonica avrebbe rilasciato la relativa concessione a costruire se il progetto presentato a nome e nell'interesse di non fosse stato Parte_1 elaborato e redatto in conformità alle leggi vigenti) non ha tuttavia dato alcuna dimostrazione di tale assunto (cfr., in proposito, Corte d'appello di Milano, sentenza n.
2793 del 23 ottobre 2024, secondo cui se una stazione appaltante decide di non dare corso ad una progettazione è comunque tenuta a corrispondere il compenso, se non prova la manifesta irrealizzabilità dell'opera progettata).
Inoltre la dedotta (ma indimostrata) irrealizzabilità della strada di accesso al terreno su cui costruire l'immobile, a causa di un'asserita eccessiva pendenza dello stesso, no n può valere ad estendere la ritenuta irrealizzabilità anche al fabbricato di cui al progetto approvato, essendo, peraltro, la stessa fuori dal contesto progettuale.
Altrettanto priva di pregio giuridico si appalesa l'eccezione relativa ad un ritenuto errore di “canneggiamento” del terreno, laddove l'appellante non fornisce ulteriori elementi di riscontro a tale approssimativa asserzione, come, ad esempio, potrebbe essere una eventuale relazione tecnica di parte.
Né, infine, per quanto sin qui argomentato, può valere l'asserita mancanza di conoscenza del progetto da parte del committente che viene manifestamente smentita sia dalla sopra richiamata approvazione del progetto nella scrittura privata del
24.08.2010, sia dai versamenti effettuati al con i vaglia postali, CP_1 rispettivamente, di €. 2.500,00 del 03.08.2009 e di €. 600,00 in pari data, aventi entrambi quale causale “I Rata oneri”.
Anche il terzo motivo di censura si appalesa privo di fondamento.
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata in fase di appello poiché violativa del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
In ogni caso l'eccezione di compensazione, così come pertinentemente rilevato dalla difesa dell'appellato, è inconsistente, per quanto di seguito argomentato.
Ed infatti, con espresso riferimento alle copie dei vaglia postali prodotte in atti, si evince che: - il vaglia postale del 04.08.2008 di €. 750,00, ha come causale il “saldo canneggiamento allacciamento acquedotto bolli” (che è cosa diversa rispetto alla progettazione dell'immobile per cui è causa); il vaglia postale di €. 1.000,00, recante la data del 21.10.2008, ha quale causale le competenze del “geologo”; entrambi i vaglia postali del 03.08.2009, rispettivamente di €. 2.500,00 e di €. 600,00, hanno una causale ben specifica quale I Rata oneri.
Come si può ben notare, alcuna eccezione di compensazione può essere opposta alla somma ingiunta dal recando, le causali di cui ai vaglia sopra Controparte_2 indicati, tutt'altro rispetto alle competenze di progettazione effettivamente spettanti al professionista per l'opera intellettuale prestata.
Di talché, correttamente, il Tribunale, tenendo conto di tutti i documenti attestanti gli avvenuti pagamenti dell' in favore del Parte_1 Controparte_2
(peraltro cronologicamente precedenti rispetto alla data della scrittura privata) e delle relative causali “…che sembrano riferirsi a pagamenti esorbitanti l'attività di progettazione in senso stretto…”, valorizzando il dato cronologico, “…risultando i predetti pagamenti antecedenti alla scrittura privata del 24.8.2010…” nonché l'acconto ricevuto di €. 2.560,00 “…menzionato dallo stesso opposto e decurtato dall'importo di
€ 8000,00 già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo…”, ha infine confermato l'ingiunzione di pagamento rigettando in toto l'opposizione.
Conseguentemente anche la censura relativa alla condanna alle spese di lite del primo grado va respinta, stante l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 5.440,00), in complessivi €. 2.906,00, in favore di di Controparte_2 cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato in data 04.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre Controparte_2
IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, tale qualificatosi;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)