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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. IE LO AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, c. f. , nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...];
, c. f. , nato a [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_2 ed ivi residente in Lo Giudice n. 103; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Cinnera Martino presso il cui studio, sito in Sant'Agata Militello, via San Giuseppe n. 51, sono elettivamente domiciliati;
-ATTORI OPPONENTI -
CONTRO
C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 P.IVA_1 per essa, quale procuratore, rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_3 disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Zurlo e dall'Avv. Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia, via LO Emilio Taviani;
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 CP_1 convenivano in giudizio la e per essa la per proporre Controparte_2 Controparte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2024, emesso dal Tribunale di Patti il
05.05.2024, con il quale era loro intimato il pagamento, in favore di quest'ultima, della somma 1 di € 52.159,43 (oltre onorari e spese di procedura) derivante dal contratto di finanziamento n.
2666922 stipulato con Consum.it.
Eccepivano, preliminarmente, la carenza di legittimazione a stare in giudizio e di titolarità del credito della società odierna convenuta vista la mancanza di prova del contratto di cessione dei crediti originariamente in capo a successivamente incorporata dal CP_5 [...]
e ceduti da quest'ultimo all'odierna opposta. Controparte_6
Richiamavano il disposto dell'art. 106 TUB il quale prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti nonché quella del recupero del credito cartolarizzato sia riservato agli intermediari finanziari iscritti allo specifico albo previsto dalla medesima norma e rilevavano l'assenza di prova circa l'iscrizione nell'elenco sia di CP_2 sia di CP_3
Lamentavano che il finanziamento da cui traeva origine il credito non era stato mai erogato a loro favore.
Deducevano che il contratto di finanziamento era palesemente apocrifo, ne disconoscevano formalmente la sottoscrizione e, contestualmente, proponevano querela di falso.
Concludeva chiedendo, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva, con comparsa di risposta, la nella quale contestava le Controparte_2 affermazioni avversarie, ribadiva la legittimità del decreto ingiuntivo e la pretestuosità delle motivazioni addotte da controparte.
Sosteneva l'infondatezza della presunta violazione dell'art. 106 TUB poiché secondo una recente pronuncia della Suprema Corte dall'omessa iscrizione all'albo non deriva alcuna invalidità.
Affermava, in ogni caso, la propria regolare iscrizione nell'Elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione tenuto ai sensi di legge dalla Banca d'Italia.
Spiegava, quindi, di essere divenuta titolare del credito per cui è causa a seguito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
Esponeva di non aver delegato alcun soggetto “terzo” per il recupero giudiziale del credito per cui è lite ma, come desumibile dagli atti di causa, forniva direttamente procura alle liti per l'espletamento dell'attività giudiziale volta alle suddette finalità.
2 Rappresentava che, nel caso di cessioni di crediti in blocco, l'art. 58 del testo unico bancario, derogando a quanto previsto dal Codice civile, prevede che la pubblicazione dell'avviso nella
G. U. produce i medesimi effetti dell'accettazione e della notificazione previsti dall'art. 1264 c.
c. e che, pertanto, tali ultime incombenze non sono necessarie da parte dei singoli debitori.
Spiegava, quindi, che tale disciplina trovava giustificazione principalmente nel fatto che tali cessioni riguardano interi blocchi di rapporti giuridici e che doveva essere esclusa in capo alla cessionaria la titolarità del lato passivo del rapporto.
Contestava l'eccezione sulla presunta indeterminatezza del credito poiché la richiesta di ingiunzione era basata, ai sensi dell'art. 50 T.U. B., sui contratti e sugli estratti conto regolarmente versati in atti.
Ribadiva, quindi, che risultavano provati sia l'esistenza del titolo sia l'inadempimento della parte debitrice.
Contestava il disconoscimento di firma e sosteneva la riconducibilità delle stesse ai debitori ingiunti.
Spiegava che dall'estratto conto allegato in fase monitoria risultavano corrisposte alcune rate del piano di ammortamento e, pertanto, ciò comportava volontaria esecuzione del contratto e, quindi, tacito riconoscimento dello stesso da parte dei debitori.
Concludeva chiedendo la concessione della provvisione esecuzione, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., a seguito di concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. Gli opponenti hanno fermamente eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo ad deducendo l'inesistenza di un contratto di cessione che porti nella Controparte_2 titolarità dell'odierna opposta il presunto credito nei propri confronti.
Pertanto, a prescindere dalle ulteriori questioni, ordine logico di trattazione impone di esaminare tale preliminare eccezione idonea, se accolta, alla definizione della controversia.
Gli attori opponenti hanno, dunque, contestato la titolarità, in capo a del Controparte_2 credito azionato in via monitoria.
Ora, di fronte a tale eccezione, incombe su l'onere di dimostrare compiutamente CP_2 in giudizio di essere titolare del credito in forza di atti di cessione validi ed efficaci, dall'originario dante causa (CONSUM. ad essa opposta. CP_7
3 Secondo la Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr Cass. Civ. n. 24978/2020).
Con l'ordinanza de qua, la Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova processuale dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati. Sul piano prettamente processuale, chiarisce la Corte di Cassazione, la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto). Tra le varie modalità, idonee al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare:
l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
A proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione nella G. U. la Suprema Corte ha recentemente spiegato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari
a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.” (cfr Cass. Civ. n. 17944/2023).
Ciò posto, va da sé che la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.
Occorre naturalmente che anche il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito
4 azionato fosse ricompreso nel blocco dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Sul creditore che si afferma titolare del diritto grava, dunque, l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale.
Da questo punto di vista si osserva che l'opposta ha depositato, a sostegno della propria domanda ed al fine di comprovare la titolarità in capo ad essa del credito azionato, i seguenti documenti:- Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 settembre 2016, relativo all'intervenuta cessione dei crediti tra cessionaria) e Controparte_2 [...]
(cedente) (all.1 fascicolo monitorio); - lettere con cui la cedente, Controparte_8
e la cessionaria, avrebbero comunicato all'opponente Controparte_8 CP_2
l'intervenuta cessione del credito (all. 8 fascicolo monitorio); - contratto di cessione tra
[...]
e (all. 9); - lista crediti ceduti (all. 10). CP_8 CP_2
Tale documentazione potrebbe essere astrattamente idonea a dimostrare che i crediti per cui oggi è causa fossero compresi nel blocco oggetto di cessione;
a ben vedere, però, il contratto di cessione non contiene espressamente l'indicazione dei crediti ma fa riferimento ad un allegato “A.1” nel quale sarebbe contenuto l'elenco dei crediti. Orbene, tale allegato non risulta agli atti poiché nella sua sede si trova unicamente la dicitura “Le parti prendono atto che il documento oggetto del presente Allegato 1 (DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE CREDITI) è stato trasmesso in data 23 giugno 2016, ai fini di identificazione con separati messaggi di posta elettronica certificata
(PEC), dall'indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata avente come oggetto “Project Gen Consumit - contratto Email_2 di cessione crediti individuabili in blocco ex l. 130/1999 - Allegato 1 (documento di identificazione crediti)”.
Va rilevato che parte opposta ha allegato un ulteriore documento sottoscritto con firma digitale (cfr all.10 fascicolo monitorio) riportante l'indicazione di un credito, riconducibile a uno solo degli odierni opponenti ( ), che asseritamente sarebbe stato oggetto della Parte_1 cessione.
Tale allegazione non può essere considerata, a parere dello scrivente, idonea a provare che il credito ivi indicato sia stati oggetto della cessione poiché, in primo luogo, non costituisce null'altro che una mera indicazione di un credito redatta dalla parte stessa e priva di alcuna sottoscrizione (firmata digitalmente dal procuratore di parte opposta) e, in secondo luogo, non vi è evidenza che la stessa sia stata effettivamente estrapolata dall'allegato A.1 al contratto.
5 In riferimento all'altro debitore opponente ( ), invece, non risulta agli CP_1 atti alcuna indicazione e manca del tutto la prova che il credito per cui è causa sia ad esso riconducibile.
Alla luce delle succitate emergenze, la documentazione in questione non può dirsi sufficiente a comprovare che i crediti per cui è causa siano stati effettivamente oggetto della cessione in blocco intervenuta tra Banca MPS S.p.A. e l'opposta Controparte_2
Ma vi è di più. Va da sé, infatti, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale. Facendo applicazione del generale principio secondo il quale nessuno può trasmettere ad altri più diritti di quanti ne abbia egli stesso, in caso di cessioni multiple o a catena, quindi, la validità della cessione a valle è inevitabilmente condizionata da quella a monte.
Ebbene, relativamente alle precedenti vicende traslative del credito, nato dal contratto stipulato da e con Consum.it s.p.a., non risulta prodotta nel Parte_1 CP_1 presente giudizio alcuna prova.
In questa ottica emerge, quindi, un vulnus probatorio in ordine a tutte le precedenti operazioni che hanno permesso il transito del credito dalla società finanziaria alla CP_5
Banca MPS.
È evidente, pertanto, che non vi sono elementi sufficienti per comprendere se i crediti azionati, ed originariamente nella titolarità di siano stati effettivamente ceduti a CP_5 nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione indicate. CP_2
Peraltro, costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto intercorso fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n. 2780/2019).
Con espresso riferimento a plurime cessioni di uno stesso credito, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Tribunale di Trani, n. 1210 del 25 luglio 2023).
Per quanto esposto, manca la prova della titolarità del credito azionato esecutivamente e della legittimazione ad agire della Banca convenuta con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertandosi che nulla è dovuto dall'attore alla convenuta in virtù del decreto ingiuntivo opposto.
6 3. Per completezza appare opportuno fare un'ultima osservazione in merito al motivo relativo al disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento operato dagli opponenti.
Concordemente ai precedenti emessi dall'intestato Tribunale e dal Tribunale di Messina, questo giudicante ritiene che il contratto di finanziamento prodotto agli atti non possa assurgere a prova documentale dell'obbligazione assunta da e , Parte_1 CP_1 avendo questi ultimi espressamente e puntualmente disconosciutone la sottoscrizione e negato di aver mai ricevuto le somme in oggetto e dovendosi ritenere inammissibile l'istanza di verificazione avanzata da parte opposta poiché la stessa non ha provveduto a fornire a tal fine né il contratto in originale né i documenti necessari alla comparazione.
Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., infatti, “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”; con la suddetta istanza il relativo onere della prova è posto in capo a chi la propone.
Sul punto, infatti la Suprema Corte, ha chiarito che “il dettato dell'art. 216 c.p.c., comma 1, nel disporre che "la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione", prevede un "imprescindibile onere" che deve essere assolto dalla parte quando chiede la verificazione” e ancora afferma che è onere della parte che presenta l'istanza (anche a fronte della impossibilità di reperire ulteriori documenti sottoscritti dal soggetto in questione) “indicare i documenti eventualmente presenti in atti e chiedere l'assunzione di altri mezzi istruttori utili” (cfr Cass. civ.
n. 26525/2023).
Del medesimo avviso è la Corte d'Appello di Reggio Calabria secondo la quale “La parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, e a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di chi intenda valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione.” (sent. n. 499.2022).
Risultando condivisibili i superiori principi, e applicandoli al caso in specie, ne deriva che l'istanza di verificazione di parte opposta può considerarsi non validamente presentata e, pertanto, tamquam non esset.
7 Il documento di cui si dibatte è, dunque, inutilizzabile ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e, di conseguenza, il credito vantato dall'opponente risulta privo di alcun fondamento giuridico.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni altra questione ed eccezione rimane assorbita.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 780/2024 vertente tra Parte_1
e (opponenti) contro (opposta), disattesa e respinta ogni diversa CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2024 emesso dal Tribunale di Patti il 05.05.2024.
2. Dichiara che e nulla devono a in forza Parte_1 CP_1 Controparte_2
del decreto ingiuntivo sopra menzionato;
3. Condanna al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, oltre ad euro 379,50 per spese vive.
Così deciso in Patti il 21.10.2025.
Il Giudice
IE LO AR
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