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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
CA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4840/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202400001271000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202400001271000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.6.2024 la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 50602202400001271000di Creset s.p.a., notificata il 17.5.2024 e con la quale era stato preteso il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU /TASI per l'anno 2013 avente ad oggetto IMU per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) il difetto di legittimazione processuale di Resistente_1 s.p.a.; 2) vizi di notifica dell'intimazione di pagamento;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
4) la non debenza di quanto preteso per esenzione dal tributo;
5) il difetto del visto di esecutorietà e dellla motivazione;
6) il difetto di potere all'emissione dell'ingiunzione; 7) la decadenza dal potere di accertamento/prescrizione del tributo); 8) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Resistente_1 s.p.a. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 29.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio per effetto dell'annullamento dell'avviso di pagamento presupposto all'intimazione impugnata.
Con memoria depositata il 2.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni con richiesta di condanna alle spese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da entrambe le parti – atteso che con il documentato sgravio sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che lo sgravio è stato disposto dall'agente della riscossione in epoca posteriore all'introduzione del giudizio in conseguenza dell'annullamento, da parte del Comune di Mandatoriccio, dell'avviso di accertamento presupposto, le spese di lite sono poste a carico della resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
CA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4840/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202400001271000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50602202400001271000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.6.2024 la Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 50602202400001271000di Creset s.p.a., notificata il 17.5.2024 e con la quale era stato preteso il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU /TASI per l'anno 2013 avente ad oggetto IMU per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) il difetto di legittimazione processuale di Resistente_1 s.p.a.; 2) vizi di notifica dell'intimazione di pagamento;
3) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
4) la non debenza di quanto preteso per esenzione dal tributo;
5) il difetto del visto di esecutorietà e dellla motivazione;
6) il difetto di potere all'emissione dell'ingiunzione; 7) la decadenza dal potere di accertamento/prescrizione del tributo); 8) l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Resistente_1 s.p.a. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 29.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto sgravio per effetto dell'annullamento dell'avviso di pagamento presupposto all'intimazione impugnata.
Con memoria depositata il 2.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni con richiesta di condanna alle spese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da entrambe le parti – atteso che con il documentato sgravio sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che lo sgravio è stato disposto dall'agente della riscossione in epoca posteriore all'introduzione del giudizio in conseguenza dell'annullamento, da parte del Comune di Mandatoriccio, dell'avviso di accertamento presupposto, le spese di lite sono poste a carico della resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.