Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 993
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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    Difetto di legittimazione processuale del resistente

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Vizi di notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

  • Altro
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

  • Altro
    Non debenza del tributo per esenzione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

  • Altro
    Difetto del visto di esecutorietà e della motivazione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

  • Altro
    Difetto di potere all'emissione dell'ingiunzione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

  • Altro
    Decadenza dal potere di accertamento/prescrizione del tributo

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

  • Altro
    Omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Difetto di legittimazione processuale del resistente

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

  • Altro
    Vizi di notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Non debenza del tributo per esenzione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Difetto del visto di esecutorietà e della motivazione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Difetto di potere all'emissione dell'ingiunzione

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Decadenza dal potere di accertamento/prescrizione del tributo

    La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, dato che l'avviso di accertamento presupposto è stato annullato dal Comune.

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    Omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 993
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 993
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo