Articolo 22 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 21Articolo 23
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11 maggio 1966
Art. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di trascrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41 - primo e secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Entrata in vigore il 11 maggio 1966