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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Patrizia
Bugiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 277 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BRIGNOLI
ANTONELLA e dall'avv. FERRINI FRANCO
( ) PIAZZA TRE MARTIRI 10 C.F._2
47900 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BRIGNOLI ANTONELLA
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. COLELLA ANTONIO elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. 163/E null 47923 RI presso il difensore avv. COLELLA
ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale del 16 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio la Parte_1 società per l'accertamento della Controparte_1 responsabilità e la condanna al risarcimento per i danni riportati nell'infortunio occorsogli in data 13.12.2018 presso i locali doccia della palestra gestita dalla convenuta, denominata Seven Sporting Club sita in RI .
Assumeva l'attore che al termine dell'allenamento intorno alle ore 17 del giorno 13.12.2018, effettuata la doccia nei locali spogliatoi maschili, scivolava cadendo a terra a causa di un ristagno di acqua presente nel corridoio antistante la doccia, riportando lesioni che quantificava in € 44.843,50.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con il deposito di documenti e prova orale con interrogatorio del convenuto ed escussione dei testi.
Occorre preliminarmente qualificare giuridicamente la domanda nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia.
Secondo l'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte ( Cass. n. 8038 /2025 e n. 11152/2023) tale responsabilità
..” ha natura oggettiva – in quanto si fonda ( non già su una presunzione di colpa del custode, ma) unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
– e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito ( che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo ( rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato : Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.” Con la conseguenza che : “ in estrema sintesi, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, è sufficiente la condotta del soggetto danneggiato che sia “ oggettivamente colposa, in base ad una valutazione di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità.”(Cass. 8038/2025).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, l'attore deve fornire, oltre alla prova del rapporto di custodia, la prova del danno riportato e del nesso causale tra di esso e la cosa.
La domanda attorea non può essere accolta .
Il quadro probatorio si presenta deficitario, non risultando provata la dinamica del sinistro narrata dall'attore sotto il profilo della sua interazione con la cosa custodita.
Nessuno dei testi escussi ha riferito di avere assistito all'infortunio dell'attore.
Inoltre il teste chiamato da entrambe le parti , Testimone_1 riferisce di avere soccorso l'attore e di averlo trovato nell'antibagno ed in stato confusionale, riferendo anche che l'attore poco prima aveva fatto una sauna.
Tali elementi complessivamente valutati depongono per una caduta accidentale dell'attore da allegare con ogni probabilità ad uno stato di scarsa coscienza e di alterazione per effetto dell'elevato calore corporeo, situazione prevedibile, suscettibile di addebitare la caduta ad un comportamento imprudente integrante il caso fortuito ex art. 1227 c.c. , idoneo a liberare da responsabilità il convenuto custode dei luoghi.
Secondo l'orientamento maggioritario della Corte Suprema (Cass. 2376/2024) dalla quale questo giudice non si discosta,
“non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale , imprevedibile e inevitabile “ dovendo essere considerato anche in relazione al dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., richiamato dalle S.U. del 2022, che dispone che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
contro , disattesa Pt_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
così provvede:
Rigetta la domanda di contro Parte_1 Controparte_1
[...
Condanna l'attore a rimborsare , in favore della società convenuta, le spese di lite che liquida in € 3.800 per compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
RI, il 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)