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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., pronuncia, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1168/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
PROMOSSA DA
- ved. nata a [...] il [...] (c.f.:- Parte_1 CP_1
, ivi residente, Frazione Plaesano, Via Asilo Nido n°7; C.F._1
- , nato a [...] il [...] (c.f.:- ), residente CP_2 CodiceFiscale_2
a Feroleto della Chiesa, Frazione Plaesano, Via Asilo Nido n°7;
- , nato a [...] il [...] (c.f.:- ), CP_3 C.F._3
residente a [...],
- , nata a [...] il [...] (c.f.:- Controparte_4
), residente a [...]; C.F._4
tutti quali eredi legittimi di , che era nato a [...] il Persona_1
21.10.1942 (c.f.:- ), ed è ivi deceduto in data 10.06.2019, la prima quale C.F._5
coniuge superstite ed gli altri tre quali figli, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi CARDONE (c.f.:-
), giusta le procure ex art. 83 III° comma c.p.c. rese su singoli fogli separati, C.F._6 allegati all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale atto di citazione (All. A), da farne parte integrante e sostanziale, e da intendersi apposte in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n.44/2001, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto loro difensore (Studio Legale Associato
Cardone) - (e c/o i cui recapiti fax 0966/25084. pec: l.. - si chiede Email_1
-attori/opponenti- nei confronti di
AVV. , (c.f.: ). del Foro di Controparte_5 CodiceFiscale_7
Palmi, nato a [...] il [...] e residente in [...],
pagina1 di 12 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Jacopo SACCOMANNO (c.f.:-
[...]
) del Foro di Palmi, con studio in Rosarno alla Via Roma Traversa Tiro Speri, 8, p.e.c.: C.F._8
(fax per Email_2 Email_3
comunicazioni ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c.: 0966/774285), giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo -convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n°129/2024 (n°241/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in data 30.03.2024, depositato in data 02.04.2024,
avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c.,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Avv. adiva in monitorio questo Tribunale di Palmi al fine di vedere Controparte_5
condannati gli odierni opponenti, quali eredi di , al pagamento del compenso Persona_1 professionale per l'attività difensiva espletata nell'interesse e su mandato del loro dante causa nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 200/2006 RG degli affari contenziosi civili della
Corte di Appello di Reggio Calabria, promosso dal contro Parte_2 [...]
avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palmi n. 802/2005, R_
giudizio che terminava con la dichiarazione di estinzione per inattività delle parti e cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc in data 05.02.2018.
A dimostrazione del proprio credito l'Avv. produceva in giudizio : CP_5
1) comparsa di costituzione e risposta e procura alle liti depositata nel giudizio predetto,
2) Comparsa conclusionale del 02.01.2018;
3) Ordinanza del 14.11.2017;
4) Stampa fascicolo Polisweb;
5) Sentenza Tribunale di Palmi n. 802/2005;
6) Atto di intimazione per pagamento somme del 04.11.2021 notificato all' Parte_3
7) Racc. a/r sig.ri del 02.03.2021; CP_1
8) Racc. a/r avv. del 02/06.03.2021; CP_5
9) Racc. a/r avv. del 16.06.2021; CP_5
10) Lettera raccomandata a mano del 29.09.2021 consegnata a;
CP_2
pagina2 di 12 11) Lettera del 25.01.2022;
12) Racc. a/r avv. del 12.01.2024; CP_5
13) Stato di famiglia storico Persona_1
Il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso proposto dall'avv. emettendo il decreto CP_5
ingiuntivo impugnato col quale veniva ingiunto agli odierni opponenti n.q. di eredi di
[...]
, di pagare la somma di € 13.635,00, ognuno nei limiti della quota ereditaria, a titolo di R_ compenso professionale per l'attività difensiva svolta dall'Avv. oltre accessori di CP_5
legge, (cpa, spese generali e iva).
Il decreto ingiuntivo veniva opposto da tutti gli eredi di , , Persona_1 Parte_1 CP_2
, e per le seguenti ragioni: deducono gli opponenti che il
[...] CP_3 Controparte_4 mandato difensivo fosse cessato per rinuncia espressa comunicata dall'avv. con la CP_5 missiva datata 02.05.2010, sottoscritta dall'Avv. e indirizzata a , in CP_5 Persona_1 pendenza del giudizio di secondo grado, tant'è che il Sig. conferiva mandato Persona_1 difensivo, in corso di causa, all'abg , d'intesa con l'Avv. M. Giulia Cimato (ex art. 8 CP_6
del D. lgs n.96/2001) che si costituiva depositando nel giudizio predetto comparsa di costituzione, depositata in data 22.10.2009, con la procura apposta in calce a detto atto difensivo datata 21.10.2009.
Alla luce di quanto dedotto , gli opponenti eccepiscono
- la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n°2 cod. civ. , considerando la cessazione del rapporto professionale alla data della dichiarazione di rinuncia al mandato , manifestata dall'avv.
con la missiva datata 02.05.2010; CP_5
- in subordine l'estinzione del credito avvenuta per esatto pagamento dei compensi professionali da parte del de cuius in favore dell'avv. , Persona_1 CP_5
- in subordine, l'infondatezza della domanda, e l'inesatta liquidazione del compenso professionale, nel caso in cui dovesse risultare che gli opponenti, e secondo le quote di legittima previste dalla legge, dovessero versare delle somme a titolo di compenso per la effettiva e concreta attività difensiva svolta nell'interesse del dante causa degli odierni opponenti, determinare il tutto, previo accertamento di detta effettiva e concreta attività difensiva svolta dal ricorrente, per come documentalmente dimostrato ed evidenziato, e ciò secondo lo scaglione dell'effettivo importo pagato dal , nella somma di € 85.000,00, a seguito della transazione Controparte_7
intervenuta con il sottoscritto difensore, e secondo lo scaglione previsto dal D.M. n°127 del
08.04.2004, che prevedeva l'onorario ed il diritto di avvocato, stante la cessazione del rapporto professionale alle date del 15.06.2009 (data della revoca del mandato da parte del cliente) e del
02.05.2010, data quest'ultima nella quale il ricorrente ha comunicato al defunto Persona_1
che la udienza alla Corte di Appello era stata rinviata a quella del 18.11.2010 per la decisione, e che
pagina3 di 12 confermava la sua rinuncia al mandato, con invito al pagamento delle sue competenze, che in detta lettera non venivano quantificate;
ed Il tutto senza interessi.
A sostegno della propria tesi difensiva offrivano in comunicazione i seguenti documenti:
C) Copia della lettera 15.06.2009 da all'Avv. e la lettera datata Persona_1 CP_5
02.05.2010 inviata dall'Avv. a;
CP_5 Persona_1
D) Copia integrale del fascicolo di ufficio del giudizio iscritto al n°200/2006 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
E) Originale di parte della sentenza del Tribunale di Palmi n°802/2005, con allegato l'originale di parte della sentenza n°356/2022, l'atto di precetto e la relata di notifica al Controparte_7
[...]
F) Certificato storico di residenza di CP_3
G) Lettera datata 13.03.2021 a forma e lettera datata12.03.2021 a firma CP_2 CP_3
[...]
H) Fattura n°09/2021 rilasciata dall'Ing. a e n°2 fatture rilasciate dall'Ing. Per_2 Persona_1 ambedue a , nonché due dichiarazioni di ricezione somme da parte dell'Avv. Per_3 Persona_1
CP_5
I) Copia del D.M. 08.04.2004 n. 127 con allegate le voci relative al giudizio davanti la Corte di
Appello;
J) Copia della pec inviata agli Avv.ti ed al C.O.A. di Palmi CP_5
Si costituiva nel presente giudizio di opposizione l'Avv. chiedendo la Controparte_5
conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la fondatezza della propria pretesa creditoria, rilevando in fatto di avere mantenuto l'incarico difensivo nel giudizio di secondo grado anche dopo la revoca e rinuncia al mandato, offrendo in comunicazione , a dimostrazione di quanto asserito, la procura alla lite rilasciata da in epoca successiva alla rinuncia all'incarico, Persona_1
deducendo, altresì, l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva nel caso di specie per ammissione e ricognizione del debito da parte degli eredi di , odierni opponenti, e l'operatività Persona_1
della prescrizione estintiva decennale, e , comunque, eccependo l'infondatezza della contestata prescrizione presuntiva per mancata perenzione del termine triennale, calcolato dalla data di scadenza del termine processuale di riassunzione del giudizio d'appello a seguito della cancellazione della causa dal ruolo;
infine, sulla quantificazione del compenso professionale, rileva che lo scaglione di riferimento per l'applicazione dei parametri professionali deve essere ancorato al valore della causa dichiarato negli atto introduttivo del giudizio, e che , nel caso di specie, l'ammontare del compenso richiesto abbia formato oggetto di specifica determinazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli
pagina4 di 12 Avvocati territorialmente competente, organo istituzionalmente preposto alla verifica della congruità delle parcelle professionali, la cui valutazione risulta improntata a criteri di terzietà e oggettività
;pertanto data l'esistenza , liquidità ed esigibilità del credito professionale azionato, chiedeva, il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte dalle parti.
Dalla documentazione offerta in giudizio dalle parti emerge che l'avv. riceveva CP_5
da il mandato difensivo per il giudizio di secondo grado promosso dal Persona_1 [...]
iscritto al n. rg 200/2006 della Corte di Appello di Reggio Calabria. In pendenza Parte_2
del giudizio di secondo grado è palese che il rapporto fra cliente e avvocato si incrinava, tanto emerge dalla corrispondenza intercorsa fra e l'Avv. allegata agli atti di causa Persona_1 CP_5
dalle parti, fino alla missiva del 02.05.2010 con la quale lo stesso Avv. dichiara di CP_5
confermare la sua rinuncia al mandato ricevuto e con la quale chiede al cliente di corrispondergli il compenso professionale per l'attività difensiva promossa in suo favore nel giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria;
nonché dalla procura alla lite rilasciata dal Persona_1 in data 21.10.2009, in favore dell'abg , d'intesa con l'Avv. M. Giulia Cimato (ex art. CP_6
8 del D. lgs n.96/2001), che si costituiva nel giudizio d'appello depositando in data 22.10.2009 propria comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Tuttavia, sempre nel corso del giudizio predetto, il rilasciava all'avv. Persona_1 nuova procura alla lite, tant'è che questi redigeva una nuova comparsa di costituzione CP_5 che tuttavia, non veniva depositata in giudizio atteso che la Corte d'Appello aveva considerato la costituzione del nuovo difensore in aggiunta al difensore già costituito , non in sua sostituzione non essendo stata depositata negli atti del giudizio la dichiarazione dell'avv. di rinuncia al CP_5
mandato , né l'atto di revoca del mandato comunicata da e ricevuta dall'avv. Persona_1
. CP_5
Il disconoscimento da parte degli eredi di della sottoscrizione apposta in Persona_1
calce alla procura alla lite, autenticata dall'Avv. non essendosi tradotta in una formale CP_5
querela di falso, non acquisisce alcuna incidenza sulla validità probatoria dell'atto prodotto in giudizio dall'Avv. pertanto, la predetta procura deve ritenersi rilasciata validamente da CP_5
, con l'effetto di giuridico di conferma della fiducia professionale, precedentemente Persona_1
venuta meno.
Orbene, successivamente al rilascio della seconda procura alla lite relativa al giudizio d'appello per cui è causa, non risulta essere intervenuto alcun atto di revoca o rinuncia al mandato difensivo.
pagina5 di 12 Pertanto il rapporto professionale, interrotto in data 21.10.2009, riprendeva in data
20.10.2010 ed è continuato fino all'ultimo atto difensivo compiuto dall'avv. in favore CP_5
di , il deposito, in data 03.01.2018, della comparsa conclusionale;
in verità trattasi Persona_1
di attività difensiva inutiliter data, poiché eseguita oltre il termine concesso alle parti, considerato che la Corte tratteneva in decisione la causa in data 18.11.2010, salvo rimetterla poi sul ruolo con ordinanza del 14.11.2017.
In data 10.06.2019 il Sig. decedeva, e succedevano, mortis causa, gli Persona_1
odierni opponenti. L'avv. nei propri scritti difensivi dichiara di avere appreso Controparte_5
del decesso grazie alla sua comunicazione da parte degli eredi (missiva del 02.03.2021), odierni opponenti. Si deve dunque dedurre che tra avvocato e cliente non ci fosse più alcun rapporto né relazione, considerato che decedeva dopo più di un anno dall'ultima attività Persona_1
difensiva compiuta dall'avv. e che la comunicazione del decesso avveniva a cura degli CP_5
eredi a distanza di quasi due anni dalla morte del decuius.
Infatti, con raccomandata a.r. del 02.03.2021, con lettera intestata impersonalmente a nome della , sottoscritta da uno solo dei coeredi, veniva comunicato all'Avv. Parte_4 CP_5
il decesso di con contestuale richiesta di chiarimenti in merito al giudizio civile Persona_1
del dante causa contro il della Chiesa. Persona_1 Controparte_7
In risposta a detta missiva, in data 06.03.2021, l'avv. per la prima volta dopo la CP_5
conclusione del giudizio di appello, per estinzione derivante da inattività delle parti, formulava richiesta di pagamento del compenso per l'attività professionale prestata in favore di R_
, mediante lettera raccomandata ar. indirizzata impersonalmente agli eredi di
[...] [...]
presso la sua ultima residenza, raccomandata che veniva ricevuta in data 09.03.2021 da R_
, moglie di , nella quale l'avv. liquidava l'importo Parte_1 Persona_1 CP_5
esatto a lui dovuto e ne chiedeva il pagamento.
Successivamente, con missiva datata 12.03.2021 in risposta alla richiesta dell'Avv.
e a nome di tutti gli eredi, manifestavano CP_5 CP_3 CP_2 espressamente l'intenzione comune di non volere pagare la somma loro richiesta, sollevando espressamente eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2597 secondo comma c.c.
A detta missiva seguiva quella dell'avv. datata 16.06.2021, indirizzata ai Sig.ri CP_5
, e sempre presso l'indirizzo CP_2 Controparte_4 CP_3 Parte_1
di ultima residenza del de cuius, ricevuta solo da , con la quale veniva nuovamente Parte_1
intimato a tutti gli eredi il pagamento delle somme a titolo di compenso professionale per l'opera prestata in favore di Persona_1
pagina6 di 12 Qualche tempo dopo , in data 19.07.2021, e conferivano CP_2 Parte_1 mandato difensivo all'Avv. per il recupero giudiziale delle somme portate nella sentenza CP_5
del Tribunale di Palmi n. 802/2005 divenuta ormai definitiva e passata in giudicato, ma successivamente, in data 29.09.2021, l'avv. con raccomandata a mano indirizzata ai CP_5
sig.ri e , consegnata brevi manu a che la Parte_5 CP_2 CP_2
sottoscriveva per ricevuta, rimetteva il mandato ricevuto, dichiarando di rinunciarvi, e chiedendo nuovamente il pagamento delle somme a lui dovute di cui alla raccomandata del 06.03.2021, ricevuta solo da , in data 09.03.2021. Parte_5
Nonostante la rinuncia al mandato, comunicata ad uno degli assistiti, l'avv. CP_5
inoltrava a mezzo pec al della Chiesa formale intimazione di pagamento in favore Controparte_7
di e , n.q. di eredi di , delle somme porate nella CP_2 Parte_5 Persona_1
sentenza 802/2005 in parola chiedendo di darvi spontanea esecuzione.
In data 25.01.2022 l'avv. predisponeva una lettera, indirizzata sempre CP_5
impersonalmente agli eredi di ma consegnata a mani e sottoscritta per ricevuta e Persona_1
ratifica solo da , del seguente tenore: CP_2
In calce alla stessa veniva apposta la sottoscrizione di “per Conferma, consegna e CP_2 ratifica”.
Dalla sequenza degli eventi di causa e dalla documentazione offerta in giudizio emerge che l'eccezione di prescrizione del credito è fondata e va accolta.
Il rapporto professionale tra l'avv. e deve considerarsi cessato CP_5 Persona_1 alla data dell'ultimo atto difensivo compiuto dall'avv. in favore del cliente nel giudizio CP_5
di appello iscritto al n. rg 200/2006, (tralasciando la circostanza che si sia trattato, nella specie, del deposito di scritto difensivo fuori termine), posto che il predetto giudizio non si concludeva con sentenza, ma si estingueva per inattività delle parti.
pagina7 di 12 L'avv. negli scritti difensivi dichiara di avere consapevolmente deciso di non CP_5
svolgere più alcuna attività difensiva nel giudizio di appello.
Pertanto, l'ultimo atto difensivo eseguito in favore di e nell'ambito del Persona_1
rapporto professionale intrattenuto, ancorchè irritualmente compiuto perché fuori termine, è stato il deposito della comparsa conclusionale, avvenuto in data 03.01.2018, come dimostrato dalla documentazione offerta da parte opposta.
La successiva attività compiuta dall'avv. volta a dare esecuzione alla sentenza CP_5 appellata, nella specie la redazione dell'atto di intimazione rivolto al Controparte_7
e la sua notifica, non è stata svolta in virtù del mandato difensivo rilasciato da , ma Persona_1
in virtù della procura rilasciata, nel proprio interesse personale, da e CP_2 Parte_1
, che conferma la circostanza che il rapporto professionale fra l'avv. e
[...] CP_5 [...]
fosse cessato prima di qualsiasi azione contro il volta a R_ Controparte_7
dare esecuzione alla sentenza di primo grado.
Quindi il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale è quello corrispondente alla data dell'indicato ultimo atto difensivo compiuto dall'avv. nell'interesse di CP_5 R_
( il deposito della comparsa conclusionale datato 03.01.2018).
[...]
Da quella data l'avv. non ha più svolto alcuna attività difensiva nell'interesse di CP_5 [...]
e tra i due non vi è stato più alcuna relazione documentata. R_
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 2957 c.c., secondo comma, ultimo periodo, ai sensi del quale la decorrenza del termine di prescrizione deve farsi decorrere dall'ultima prestazione professionale compiuta “per gli affari non terminati”. Nel caso di specie è evidente, che l' “affare” non è stato terminato dal difensore, non avendo questi portato a termine il mandato alla rappresentanza e difesa in giudizio, avendo “abbandonato” la causa: la Corte d'Appello, infatti, cancellava la causa dal ruolo per inattività delle parti e l'avv. negli scritti difensivi CP_5
dichiara di avere consapevolmente e volutamente omesso di svolgere altra attività difensiva nel giudizio d'appello, né dimostra di avere compiuto successivamente alla cancellazione della causa e alla naturale estinzione del giudizio, altra attività, utile e a vantaggio del , come ad Persona_1
esempio portare ad esecuzione la sentenza di primo grado, ed agire per il recupero delle somme quando il cliente era ancora in vita.
Considerato che
, come rilevato, il mandato difensivo ricevuto non veniva portato a termine (il giudizio non veniva definito con sentenza), ed in quanto rimasto incompiuto, la decorrenza del termine di prescrizione deve computarsi dalla data dell'ultima attività difensiva compiuta. Manca persino una corrispondenza informativa tra Avv. e CP_5 [...]
. Dopo il deposito della comparsa conclusionale non viene spiegata altra attività difensiva R_
né informativa in favore di . Persona_1
pagina8 di 12 La prima lettera inviata dagli eredi di all'avv. non può essere Persona_1 CP_5
intesa come riconoscimento del debito o riconoscimento dell'esistenza di un rapporto professionale ancora in corso, anzi le domande formulate dagli eredi di all'Avv. Persona_1 CP_5
con la prima missiva è espressione della necessità per gli eredi di conoscere che tipo di rapporto esistesse tra il proprio dante causa e l'avv. le ragioni per le quali il CP_5 Controparte_7
pur condannato al pagamento di somme non avesse ancora pagato, e finalizzate a
[...]
conoscere se e quali attività in tal senso erano state poste in essere dal difensore , al fine di eseguire le opportune valutazioni.
E' evidente che gli eredi conoscessero poco o niente dell'intera vicenda, ma alla prima richiesta di pagamento del compenso professionale dovuto dal loro dante causa da parte dell'avv. CP_5
hanno decisamente opposto la prescrizione presuntiva, posto che nulla conoscevano del rapporto preesistente e però potevano, ragionevolmente, presumere che il proprio dante causa avesse onorato i proprio debiti nei confronti dell'avv. atteso il lasso di tempo di trascorso dall'ultima CP_5
attività compiuta, ed essendo gli eredi a conoscenza del fatto che il proprio dante causa avesse revocato l'incarico affidato all'avv. e avesse nominato altro difensore. CP_5
Dalla data dell'ultima attività professionale compiuta dall'avv. (03.01.2018) alla CP_5
sua prima richiesta di pagamento del compenso professionale (09.03.2021), - opponibile peraltro solo a e a e , la prima per avere ricevuto la Parte_1 CP_2 CP_3
raccomandata contenente la richiesta di pagamento, i secondi per avere risposto a detta richiesta, dando conferma di avere avuto conoscenza della stessa – era ormai trascorso il termine di tre anni di cui all'art. 2956 n. 2 codice civile. In questo lasso di tempo non esiste più alcun rapporto fra l'Avv.
e . CP_5 Persona_1
L'avv. non offre alcuna prova relativa alla prosecuzione del rapporto CP_5
professionale con il , successiva al deposito della comparsa conclusionale, pur Persona_1
consapevoel del fatto che la sentenza di primo grado aveva dato ragione a . Persona_1
Peraltro, i sig.ri e , con le due missive del 12.03.2021, anche CP_2 CP_3 nell'interesse degli altri coeredi e eccepivano l'intervenuta Parte_1 Controparte_4 prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.
La predetta prescrizione presuntiva è stata validamente riproposta nel presente giudizio dagli opponenti , sin dall'atto introduttivo.
LA presunzione presuntiva opera sul piano processuale , invertendo l'onere probatorio, sicchè nel caso di specie l'avv. avrebbe dovuto offrire prova dell'inadempimento di CP_5 [...]
prova che tuttavia non è stata offerta in giudizio. R_
pagina9 di 12 Considerato che il rapporto professionale nel caso di specie è stato intrattenuto con il dante causa degli opponenti è evidente che nei loro confronti debba trovare applicazione la presunzione di prescrizione del credito di cui all'art. 2056 c.c.
Inoltre, la presente vicenda per gli eredi deve essere apparsa poco chiara, atteso che dagli atti risultava una revoca del mandato da parte di una successiva dichiarazione di rinuncia al Persona_1 mandato da parte dell'avv. il conferimento dell'incarico difensivo ad altro legale e la CP_5
sua formale costituzione nel giudizio di secondo grado, e poi una successiva procura relativa allo stesso giudizio in favore dell'Avv. e la mancata esecuzione della sentenza di primo CP_5
grado favorevole al proprio dante causa.
La poca conoscenza da parte degli eredi del circa i fatti di causa, i rapporti Persona_1
fra il de cuius e l'avv. e la confusione ingenerata dalla corrispondenza intercorsa tra i CP_5
due, emerge tutta nella prima missiva inviata dagli opponenti dove si chiede persino chiarimento circa la denuncia dello smarrimento dell'atto esecutivo.
Dalla predetta lettera non emerge in alcun modo che gli eredi fossero perfettamente a conoscenza dell'inadempimento del proprio dante causa o che al momento del decesso il rapporto professionale tra il loro dante causa e l'avv. fosse ancora in corso;
emerge esattamente l'opposto. CP_5
Le stesse comunicazioni da parte dell'Avv. agli eredi impersonalmente presso l'ultimo CP_5
domicilio del defunto, pur essendo trascorso più di un anno dal suo decesso, hanno contribuito , nella vicenda, a creare confusione ed incertezze, nel rapporto con gli aventi causa di Persona_1
Infine, il documento redatto dall'Avv. in data 25.01.2022, fatto sottoscrivere per CP_5
Conferma, consegna e ratifica” all'unico coerede ha un contenuto talmente CP_2
contraddittorio da non potere in alcun modo essere inteso come ricognizione di debito.
In esso è il redattore, Avv. a dichiarare: CP_5
Ma nella affermazione immediatamente successiva, si esprime qualcosa di antitetico pagina10 di 12 le parti, infatti, reciprocamente dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, e viene consegnato a la copia del titolo esecutivo , la sentenza di primo grado, e CP_2
l'intimazione di pagamento inoltrata al . Controparte_7
Ora questa lettera veniva consegnata , come emerge dalla cronologia dei fatti, a CP_2
successivamente al mandato che quest'ultimo, nel proprio interesse, aveva conferito il
[...] mandato difensivo all'avv. per portare ad esecuzione la sentenza di primo grado, e CP_5
successivamente alla revoca del predetto mandato. L'atto suddetto, appare quindi legato alla cessazione del rapporto professionale da e da questi revocato, che è un rapporto CP_2
diverso da quello per cui è causa.
Ed anche a volere ancorare detto atto alla vicenda per cui è lite, non può negarsi che la mera sottoscrizione “per ratifica” da parte di dell'atto redatto unilateralmente dall'Avv. CP_2
alla luce della contraddittorietà delle affermazioni ivi contenute, non può essere CP_5
considerata alla stregua di una valida ricognizione di debito, trattandosi di un atto redatto da un professionista e consegnato al consumatore brevi manu, unitamente a documentazione che doveva essergli restituita per cessazione di un rapporto professionale diverso da quello per cui è causa, e dal quale non traspare alcuna chiara e inequivoca volontà di riconoscere il debito del de cuius, né tantomeno di esprimere alcuna volontà anche per conto e nell'interesse degli altri coeredi.
Nel corso del giudizio parte opposta non ha offerto alcuna prova a dimostrazione dell'inadempimento di sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 2956 c.c. Persona_1
invocata dagli opponenti, come ad esempio un atto di diffida e messa in mora indirizzato a
[...]
nel periodo seguente all'abbandono della causa di secondo grado. R_
Pertanto, l'opposizione va accolta non avendo parte opposta offerto in giudizio prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito per inadempimento del defunto , ed Persona_1 essendo fondata l'eccezione di prescrizione del credito professionale dedotta dagli eredi di
[...]
ai sensi dell'art. 2956 c.c. R_
A nulla rileva la circostanza , che per eccesso di zelo difensivo, l'avvocato di parte opponente abbia contestato nel merito la pretesa creditoria, ma solo in via subordinata e senza recedere dalla principale eccezione di prescrizione ex art. 2956, eccezione, che era già stata sollevata in fase stragiudiziale dagli eredi di , odierni opponenti. Persona_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 129/2024 (n°241/2024 R.G.) emesso in data 30.03.2024 dal
Tribunale Di Palmi, in composizione monocratica, deve essere revocato.
Resta assorbita ogni altra istanza e domanda.
pagina11 di 12 Le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti, considerata la particolare complessità del rapporto intercorso fra le parti del presente giudizio dopo il decesso di
[...]
. R_
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da , , CP_2 CP_3 [...]
e , rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: CP_4 Parte_1
a. accoglie l'opposizione e dichiara prescritto ex art. 2956 c.c. il diritto al compenso professionale dell'avv. per l'attività difensiva prestata nel giudizio Controparte_5
civile di secondo dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria iscritto al n. r.g. 200/2006 in favore di;
Persona_1
b. revoca, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 129/2024 emesso in data 30.03.2024 dal
TRIBUNALE DI PALMI nel giudizio monitorio iscritto al n°241/2024 R.G.;
c. compensa le spese di lite.
Palmi, lì 21.03.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, preso atto delle note scritte depositate da tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., pronuncia, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1168/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
PROMOSSA DA
- ved. nata a [...] il [...] (c.f.:- Parte_1 CP_1
, ivi residente, Frazione Plaesano, Via Asilo Nido n°7; C.F._1
- , nato a [...] il [...] (c.f.:- ), residente CP_2 CodiceFiscale_2
a Feroleto della Chiesa, Frazione Plaesano, Via Asilo Nido n°7;
- , nato a [...] il [...] (c.f.:- ), CP_3 C.F._3
residente a [...],
- , nata a [...] il [...] (c.f.:- Controparte_4
), residente a [...]; C.F._4
tutti quali eredi legittimi di , che era nato a [...] il Persona_1
21.10.1942 (c.f.:- ), ed è ivi deceduto in data 10.06.2019, la prima quale C.F._5
coniuge superstite ed gli altri tre quali figli, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi CARDONE (c.f.:-
), giusta le procure ex art. 83 III° comma c.p.c. rese su singoli fogli separati, C.F._6 allegati all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale atto di citazione (All. A), da farne parte integrante e sostanziale, e da intendersi apposte in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n.44/2001, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto loro difensore (Studio Legale Associato
Cardone) - (e c/o i cui recapiti fax 0966/25084. pec: l.. - si chiede Email_1
-attori/opponenti- nei confronti di
AVV. , (c.f.: ). del Foro di Controparte_5 CodiceFiscale_7
Palmi, nato a [...] il [...] e residente in [...],
pagina1 di 12 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Jacopo SACCOMANNO (c.f.:-
[...]
) del Foro di Palmi, con studio in Rosarno alla Via Roma Traversa Tiro Speri, 8, p.e.c.: C.F._8
(fax per Email_2 Email_3
comunicazioni ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c.: 0966/774285), giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo -convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n°129/2024 (n°241/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in data 30.03.2024, depositato in data 02.04.2024,
avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c.,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Avv. adiva in monitorio questo Tribunale di Palmi al fine di vedere Controparte_5
condannati gli odierni opponenti, quali eredi di , al pagamento del compenso Persona_1 professionale per l'attività difensiva espletata nell'interesse e su mandato del loro dante causa nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 200/2006 RG degli affari contenziosi civili della
Corte di Appello di Reggio Calabria, promosso dal contro Parte_2 [...]
avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Palmi n. 802/2005, R_
giudizio che terminava con la dichiarazione di estinzione per inattività delle parti e cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc in data 05.02.2018.
A dimostrazione del proprio credito l'Avv. produceva in giudizio : CP_5
1) comparsa di costituzione e risposta e procura alle liti depositata nel giudizio predetto,
2) Comparsa conclusionale del 02.01.2018;
3) Ordinanza del 14.11.2017;
4) Stampa fascicolo Polisweb;
5) Sentenza Tribunale di Palmi n. 802/2005;
6) Atto di intimazione per pagamento somme del 04.11.2021 notificato all' Parte_3
7) Racc. a/r sig.ri del 02.03.2021; CP_1
8) Racc. a/r avv. del 02/06.03.2021; CP_5
9) Racc. a/r avv. del 16.06.2021; CP_5
10) Lettera raccomandata a mano del 29.09.2021 consegnata a;
CP_2
pagina2 di 12 11) Lettera del 25.01.2022;
12) Racc. a/r avv. del 12.01.2024; CP_5
13) Stato di famiglia storico Persona_1
Il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso proposto dall'avv. emettendo il decreto CP_5
ingiuntivo impugnato col quale veniva ingiunto agli odierni opponenti n.q. di eredi di
[...]
, di pagare la somma di € 13.635,00, ognuno nei limiti della quota ereditaria, a titolo di R_ compenso professionale per l'attività difensiva svolta dall'Avv. oltre accessori di CP_5
legge, (cpa, spese generali e iva).
Il decreto ingiuntivo veniva opposto da tutti gli eredi di , , Persona_1 Parte_1 CP_2
, e per le seguenti ragioni: deducono gli opponenti che il
[...] CP_3 Controparte_4 mandato difensivo fosse cessato per rinuncia espressa comunicata dall'avv. con la CP_5 missiva datata 02.05.2010, sottoscritta dall'Avv. e indirizzata a , in CP_5 Persona_1 pendenza del giudizio di secondo grado, tant'è che il Sig. conferiva mandato Persona_1 difensivo, in corso di causa, all'abg , d'intesa con l'Avv. M. Giulia Cimato (ex art. 8 CP_6
del D. lgs n.96/2001) che si costituiva depositando nel giudizio predetto comparsa di costituzione, depositata in data 22.10.2009, con la procura apposta in calce a detto atto difensivo datata 21.10.2009.
Alla luce di quanto dedotto , gli opponenti eccepiscono
- la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n°2 cod. civ. , considerando la cessazione del rapporto professionale alla data della dichiarazione di rinuncia al mandato , manifestata dall'avv.
con la missiva datata 02.05.2010; CP_5
- in subordine l'estinzione del credito avvenuta per esatto pagamento dei compensi professionali da parte del de cuius in favore dell'avv. , Persona_1 CP_5
- in subordine, l'infondatezza della domanda, e l'inesatta liquidazione del compenso professionale, nel caso in cui dovesse risultare che gli opponenti, e secondo le quote di legittima previste dalla legge, dovessero versare delle somme a titolo di compenso per la effettiva e concreta attività difensiva svolta nell'interesse del dante causa degli odierni opponenti, determinare il tutto, previo accertamento di detta effettiva e concreta attività difensiva svolta dal ricorrente, per come documentalmente dimostrato ed evidenziato, e ciò secondo lo scaglione dell'effettivo importo pagato dal , nella somma di € 85.000,00, a seguito della transazione Controparte_7
intervenuta con il sottoscritto difensore, e secondo lo scaglione previsto dal D.M. n°127 del
08.04.2004, che prevedeva l'onorario ed il diritto di avvocato, stante la cessazione del rapporto professionale alle date del 15.06.2009 (data della revoca del mandato da parte del cliente) e del
02.05.2010, data quest'ultima nella quale il ricorrente ha comunicato al defunto Persona_1
che la udienza alla Corte di Appello era stata rinviata a quella del 18.11.2010 per la decisione, e che
pagina3 di 12 confermava la sua rinuncia al mandato, con invito al pagamento delle sue competenze, che in detta lettera non venivano quantificate;
ed Il tutto senza interessi.
A sostegno della propria tesi difensiva offrivano in comunicazione i seguenti documenti:
C) Copia della lettera 15.06.2009 da all'Avv. e la lettera datata Persona_1 CP_5
02.05.2010 inviata dall'Avv. a;
CP_5 Persona_1
D) Copia integrale del fascicolo di ufficio del giudizio iscritto al n°200/2006 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
E) Originale di parte della sentenza del Tribunale di Palmi n°802/2005, con allegato l'originale di parte della sentenza n°356/2022, l'atto di precetto e la relata di notifica al Controparte_7
[...]
F) Certificato storico di residenza di CP_3
G) Lettera datata 13.03.2021 a forma e lettera datata12.03.2021 a firma CP_2 CP_3
[...]
H) Fattura n°09/2021 rilasciata dall'Ing. a e n°2 fatture rilasciate dall'Ing. Per_2 Persona_1 ambedue a , nonché due dichiarazioni di ricezione somme da parte dell'Avv. Per_3 Persona_1
CP_5
I) Copia del D.M. 08.04.2004 n. 127 con allegate le voci relative al giudizio davanti la Corte di
Appello;
J) Copia della pec inviata agli Avv.ti ed al C.O.A. di Palmi CP_5
Si costituiva nel presente giudizio di opposizione l'Avv. chiedendo la Controparte_5
conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la fondatezza della propria pretesa creditoria, rilevando in fatto di avere mantenuto l'incarico difensivo nel giudizio di secondo grado anche dopo la revoca e rinuncia al mandato, offrendo in comunicazione , a dimostrazione di quanto asserito, la procura alla lite rilasciata da in epoca successiva alla rinuncia all'incarico, Persona_1
deducendo, altresì, l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva nel caso di specie per ammissione e ricognizione del debito da parte degli eredi di , odierni opponenti, e l'operatività Persona_1
della prescrizione estintiva decennale, e , comunque, eccependo l'infondatezza della contestata prescrizione presuntiva per mancata perenzione del termine triennale, calcolato dalla data di scadenza del termine processuale di riassunzione del giudizio d'appello a seguito della cancellazione della causa dal ruolo;
infine, sulla quantificazione del compenso professionale, rileva che lo scaglione di riferimento per l'applicazione dei parametri professionali deve essere ancorato al valore della causa dichiarato negli atto introduttivo del giudizio, e che , nel caso di specie, l'ammontare del compenso richiesto abbia formato oggetto di specifica determinazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli
pagina4 di 12 Avvocati territorialmente competente, organo istituzionalmente preposto alla verifica della congruità delle parcelle professionali, la cui valutazione risulta improntata a criteri di terzietà e oggettività
;pertanto data l'esistenza , liquidità ed esigibilità del credito professionale azionato, chiedeva, il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte dalle parti.
Dalla documentazione offerta in giudizio dalle parti emerge che l'avv. riceveva CP_5
da il mandato difensivo per il giudizio di secondo grado promosso dal Persona_1 [...]
iscritto al n. rg 200/2006 della Corte di Appello di Reggio Calabria. In pendenza Parte_2
del giudizio di secondo grado è palese che il rapporto fra cliente e avvocato si incrinava, tanto emerge dalla corrispondenza intercorsa fra e l'Avv. allegata agli atti di causa Persona_1 CP_5
dalle parti, fino alla missiva del 02.05.2010 con la quale lo stesso Avv. dichiara di CP_5
confermare la sua rinuncia al mandato ricevuto e con la quale chiede al cliente di corrispondergli il compenso professionale per l'attività difensiva promossa in suo favore nel giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria;
nonché dalla procura alla lite rilasciata dal Persona_1 in data 21.10.2009, in favore dell'abg , d'intesa con l'Avv. M. Giulia Cimato (ex art. CP_6
8 del D. lgs n.96/2001), che si costituiva nel giudizio d'appello depositando in data 22.10.2009 propria comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Tuttavia, sempre nel corso del giudizio predetto, il rilasciava all'avv. Persona_1 nuova procura alla lite, tant'è che questi redigeva una nuova comparsa di costituzione CP_5 che tuttavia, non veniva depositata in giudizio atteso che la Corte d'Appello aveva considerato la costituzione del nuovo difensore in aggiunta al difensore già costituito , non in sua sostituzione non essendo stata depositata negli atti del giudizio la dichiarazione dell'avv. di rinuncia al CP_5
mandato , né l'atto di revoca del mandato comunicata da e ricevuta dall'avv. Persona_1
. CP_5
Il disconoscimento da parte degli eredi di della sottoscrizione apposta in Persona_1
calce alla procura alla lite, autenticata dall'Avv. non essendosi tradotta in una formale CP_5
querela di falso, non acquisisce alcuna incidenza sulla validità probatoria dell'atto prodotto in giudizio dall'Avv. pertanto, la predetta procura deve ritenersi rilasciata validamente da CP_5
, con l'effetto di giuridico di conferma della fiducia professionale, precedentemente Persona_1
venuta meno.
Orbene, successivamente al rilascio della seconda procura alla lite relativa al giudizio d'appello per cui è causa, non risulta essere intervenuto alcun atto di revoca o rinuncia al mandato difensivo.
pagina5 di 12 Pertanto il rapporto professionale, interrotto in data 21.10.2009, riprendeva in data
20.10.2010 ed è continuato fino all'ultimo atto difensivo compiuto dall'avv. in favore CP_5
di , il deposito, in data 03.01.2018, della comparsa conclusionale;
in verità trattasi Persona_1
di attività difensiva inutiliter data, poiché eseguita oltre il termine concesso alle parti, considerato che la Corte tratteneva in decisione la causa in data 18.11.2010, salvo rimetterla poi sul ruolo con ordinanza del 14.11.2017.
In data 10.06.2019 il Sig. decedeva, e succedevano, mortis causa, gli Persona_1
odierni opponenti. L'avv. nei propri scritti difensivi dichiara di avere appreso Controparte_5
del decesso grazie alla sua comunicazione da parte degli eredi (missiva del 02.03.2021), odierni opponenti. Si deve dunque dedurre che tra avvocato e cliente non ci fosse più alcun rapporto né relazione, considerato che decedeva dopo più di un anno dall'ultima attività Persona_1
difensiva compiuta dall'avv. e che la comunicazione del decesso avveniva a cura degli CP_5
eredi a distanza di quasi due anni dalla morte del decuius.
Infatti, con raccomandata a.r. del 02.03.2021, con lettera intestata impersonalmente a nome della , sottoscritta da uno solo dei coeredi, veniva comunicato all'Avv. Parte_4 CP_5
il decesso di con contestuale richiesta di chiarimenti in merito al giudizio civile Persona_1
del dante causa contro il della Chiesa. Persona_1 Controparte_7
In risposta a detta missiva, in data 06.03.2021, l'avv. per la prima volta dopo la CP_5
conclusione del giudizio di appello, per estinzione derivante da inattività delle parti, formulava richiesta di pagamento del compenso per l'attività professionale prestata in favore di R_
, mediante lettera raccomandata ar. indirizzata impersonalmente agli eredi di
[...] [...]
presso la sua ultima residenza, raccomandata che veniva ricevuta in data 09.03.2021 da R_
, moglie di , nella quale l'avv. liquidava l'importo Parte_1 Persona_1 CP_5
esatto a lui dovuto e ne chiedeva il pagamento.
Successivamente, con missiva datata 12.03.2021 in risposta alla richiesta dell'Avv.
e a nome di tutti gli eredi, manifestavano CP_5 CP_3 CP_2 espressamente l'intenzione comune di non volere pagare la somma loro richiesta, sollevando espressamente eccezione di prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2597 secondo comma c.c.
A detta missiva seguiva quella dell'avv. datata 16.06.2021, indirizzata ai Sig.ri CP_5
, e sempre presso l'indirizzo CP_2 Controparte_4 CP_3 Parte_1
di ultima residenza del de cuius, ricevuta solo da , con la quale veniva nuovamente Parte_1
intimato a tutti gli eredi il pagamento delle somme a titolo di compenso professionale per l'opera prestata in favore di Persona_1
pagina6 di 12 Qualche tempo dopo , in data 19.07.2021, e conferivano CP_2 Parte_1 mandato difensivo all'Avv. per il recupero giudiziale delle somme portate nella sentenza CP_5
del Tribunale di Palmi n. 802/2005 divenuta ormai definitiva e passata in giudicato, ma successivamente, in data 29.09.2021, l'avv. con raccomandata a mano indirizzata ai CP_5
sig.ri e , consegnata brevi manu a che la Parte_5 CP_2 CP_2
sottoscriveva per ricevuta, rimetteva il mandato ricevuto, dichiarando di rinunciarvi, e chiedendo nuovamente il pagamento delle somme a lui dovute di cui alla raccomandata del 06.03.2021, ricevuta solo da , in data 09.03.2021. Parte_5
Nonostante la rinuncia al mandato, comunicata ad uno degli assistiti, l'avv. CP_5
inoltrava a mezzo pec al della Chiesa formale intimazione di pagamento in favore Controparte_7
di e , n.q. di eredi di , delle somme porate nella CP_2 Parte_5 Persona_1
sentenza 802/2005 in parola chiedendo di darvi spontanea esecuzione.
In data 25.01.2022 l'avv. predisponeva una lettera, indirizzata sempre CP_5
impersonalmente agli eredi di ma consegnata a mani e sottoscritta per ricevuta e Persona_1
ratifica solo da , del seguente tenore: CP_2
In calce alla stessa veniva apposta la sottoscrizione di “per Conferma, consegna e CP_2 ratifica”.
Dalla sequenza degli eventi di causa e dalla documentazione offerta in giudizio emerge che l'eccezione di prescrizione del credito è fondata e va accolta.
Il rapporto professionale tra l'avv. e deve considerarsi cessato CP_5 Persona_1 alla data dell'ultimo atto difensivo compiuto dall'avv. in favore del cliente nel giudizio CP_5
di appello iscritto al n. rg 200/2006, (tralasciando la circostanza che si sia trattato, nella specie, del deposito di scritto difensivo fuori termine), posto che il predetto giudizio non si concludeva con sentenza, ma si estingueva per inattività delle parti.
pagina7 di 12 L'avv. negli scritti difensivi dichiara di avere consapevolmente deciso di non CP_5
svolgere più alcuna attività difensiva nel giudizio di appello.
Pertanto, l'ultimo atto difensivo eseguito in favore di e nell'ambito del Persona_1
rapporto professionale intrattenuto, ancorchè irritualmente compiuto perché fuori termine, è stato il deposito della comparsa conclusionale, avvenuto in data 03.01.2018, come dimostrato dalla documentazione offerta da parte opposta.
La successiva attività compiuta dall'avv. volta a dare esecuzione alla sentenza CP_5 appellata, nella specie la redazione dell'atto di intimazione rivolto al Controparte_7
e la sua notifica, non è stata svolta in virtù del mandato difensivo rilasciato da , ma Persona_1
in virtù della procura rilasciata, nel proprio interesse personale, da e CP_2 Parte_1
, che conferma la circostanza che il rapporto professionale fra l'avv. e
[...] CP_5 [...]
fosse cessato prima di qualsiasi azione contro il volta a R_ Controparte_7
dare esecuzione alla sentenza di primo grado.
Quindi il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale è quello corrispondente alla data dell'indicato ultimo atto difensivo compiuto dall'avv. nell'interesse di CP_5 R_
( il deposito della comparsa conclusionale datato 03.01.2018).
[...]
Da quella data l'avv. non ha più svolto alcuna attività difensiva nell'interesse di CP_5 [...]
e tra i due non vi è stato più alcuna relazione documentata. R_
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 2957 c.c., secondo comma, ultimo periodo, ai sensi del quale la decorrenza del termine di prescrizione deve farsi decorrere dall'ultima prestazione professionale compiuta “per gli affari non terminati”. Nel caso di specie è evidente, che l' “affare” non è stato terminato dal difensore, non avendo questi portato a termine il mandato alla rappresentanza e difesa in giudizio, avendo “abbandonato” la causa: la Corte d'Appello, infatti, cancellava la causa dal ruolo per inattività delle parti e l'avv. negli scritti difensivi CP_5
dichiara di avere consapevolmente e volutamente omesso di svolgere altra attività difensiva nel giudizio d'appello, né dimostra di avere compiuto successivamente alla cancellazione della causa e alla naturale estinzione del giudizio, altra attività, utile e a vantaggio del , come ad Persona_1
esempio portare ad esecuzione la sentenza di primo grado, ed agire per il recupero delle somme quando il cliente era ancora in vita.
Considerato che
, come rilevato, il mandato difensivo ricevuto non veniva portato a termine (il giudizio non veniva definito con sentenza), ed in quanto rimasto incompiuto, la decorrenza del termine di prescrizione deve computarsi dalla data dell'ultima attività difensiva compiuta. Manca persino una corrispondenza informativa tra Avv. e CP_5 [...]
. Dopo il deposito della comparsa conclusionale non viene spiegata altra attività difensiva R_
né informativa in favore di . Persona_1
pagina8 di 12 La prima lettera inviata dagli eredi di all'avv. non può essere Persona_1 CP_5
intesa come riconoscimento del debito o riconoscimento dell'esistenza di un rapporto professionale ancora in corso, anzi le domande formulate dagli eredi di all'Avv. Persona_1 CP_5
con la prima missiva è espressione della necessità per gli eredi di conoscere che tipo di rapporto esistesse tra il proprio dante causa e l'avv. le ragioni per le quali il CP_5 Controparte_7
pur condannato al pagamento di somme non avesse ancora pagato, e finalizzate a
[...]
conoscere se e quali attività in tal senso erano state poste in essere dal difensore , al fine di eseguire le opportune valutazioni.
E' evidente che gli eredi conoscessero poco o niente dell'intera vicenda, ma alla prima richiesta di pagamento del compenso professionale dovuto dal loro dante causa da parte dell'avv. CP_5
hanno decisamente opposto la prescrizione presuntiva, posto che nulla conoscevano del rapporto preesistente e però potevano, ragionevolmente, presumere che il proprio dante causa avesse onorato i proprio debiti nei confronti dell'avv. atteso il lasso di tempo di trascorso dall'ultima CP_5
attività compiuta, ed essendo gli eredi a conoscenza del fatto che il proprio dante causa avesse revocato l'incarico affidato all'avv. e avesse nominato altro difensore. CP_5
Dalla data dell'ultima attività professionale compiuta dall'avv. (03.01.2018) alla CP_5
sua prima richiesta di pagamento del compenso professionale (09.03.2021), - opponibile peraltro solo a e a e , la prima per avere ricevuto la Parte_1 CP_2 CP_3
raccomandata contenente la richiesta di pagamento, i secondi per avere risposto a detta richiesta, dando conferma di avere avuto conoscenza della stessa – era ormai trascorso il termine di tre anni di cui all'art. 2956 n. 2 codice civile. In questo lasso di tempo non esiste più alcun rapporto fra l'Avv.
e . CP_5 Persona_1
L'avv. non offre alcuna prova relativa alla prosecuzione del rapporto CP_5
professionale con il , successiva al deposito della comparsa conclusionale, pur Persona_1
consapevoel del fatto che la sentenza di primo grado aveva dato ragione a . Persona_1
Peraltro, i sig.ri e , con le due missive del 12.03.2021, anche CP_2 CP_3 nell'interesse degli altri coeredi e eccepivano l'intervenuta Parte_1 Controparte_4 prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.
La predetta prescrizione presuntiva è stata validamente riproposta nel presente giudizio dagli opponenti , sin dall'atto introduttivo.
LA presunzione presuntiva opera sul piano processuale , invertendo l'onere probatorio, sicchè nel caso di specie l'avv. avrebbe dovuto offrire prova dell'inadempimento di CP_5 [...]
prova che tuttavia non è stata offerta in giudizio. R_
pagina9 di 12 Considerato che il rapporto professionale nel caso di specie è stato intrattenuto con il dante causa degli opponenti è evidente che nei loro confronti debba trovare applicazione la presunzione di prescrizione del credito di cui all'art. 2056 c.c.
Inoltre, la presente vicenda per gli eredi deve essere apparsa poco chiara, atteso che dagli atti risultava una revoca del mandato da parte di una successiva dichiarazione di rinuncia al Persona_1 mandato da parte dell'avv. il conferimento dell'incarico difensivo ad altro legale e la CP_5
sua formale costituzione nel giudizio di secondo grado, e poi una successiva procura relativa allo stesso giudizio in favore dell'Avv. e la mancata esecuzione della sentenza di primo CP_5
grado favorevole al proprio dante causa.
La poca conoscenza da parte degli eredi del circa i fatti di causa, i rapporti Persona_1
fra il de cuius e l'avv. e la confusione ingenerata dalla corrispondenza intercorsa tra i CP_5
due, emerge tutta nella prima missiva inviata dagli opponenti dove si chiede persino chiarimento circa la denuncia dello smarrimento dell'atto esecutivo.
Dalla predetta lettera non emerge in alcun modo che gli eredi fossero perfettamente a conoscenza dell'inadempimento del proprio dante causa o che al momento del decesso il rapporto professionale tra il loro dante causa e l'avv. fosse ancora in corso;
emerge esattamente l'opposto. CP_5
Le stesse comunicazioni da parte dell'Avv. agli eredi impersonalmente presso l'ultimo CP_5
domicilio del defunto, pur essendo trascorso più di un anno dal suo decesso, hanno contribuito , nella vicenda, a creare confusione ed incertezze, nel rapporto con gli aventi causa di Persona_1
Infine, il documento redatto dall'Avv. in data 25.01.2022, fatto sottoscrivere per CP_5
Conferma, consegna e ratifica” all'unico coerede ha un contenuto talmente CP_2
contraddittorio da non potere in alcun modo essere inteso come ricognizione di debito.
In esso è il redattore, Avv. a dichiarare: CP_5
Ma nella affermazione immediatamente successiva, si esprime qualcosa di antitetico pagina10 di 12 le parti, infatti, reciprocamente dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, e viene consegnato a la copia del titolo esecutivo , la sentenza di primo grado, e CP_2
l'intimazione di pagamento inoltrata al . Controparte_7
Ora questa lettera veniva consegnata , come emerge dalla cronologia dei fatti, a CP_2
successivamente al mandato che quest'ultimo, nel proprio interesse, aveva conferito il
[...] mandato difensivo all'avv. per portare ad esecuzione la sentenza di primo grado, e CP_5
successivamente alla revoca del predetto mandato. L'atto suddetto, appare quindi legato alla cessazione del rapporto professionale da e da questi revocato, che è un rapporto CP_2
diverso da quello per cui è causa.
Ed anche a volere ancorare detto atto alla vicenda per cui è lite, non può negarsi che la mera sottoscrizione “per ratifica” da parte di dell'atto redatto unilateralmente dall'Avv. CP_2
alla luce della contraddittorietà delle affermazioni ivi contenute, non può essere CP_5
considerata alla stregua di una valida ricognizione di debito, trattandosi di un atto redatto da un professionista e consegnato al consumatore brevi manu, unitamente a documentazione che doveva essergli restituita per cessazione di un rapporto professionale diverso da quello per cui è causa, e dal quale non traspare alcuna chiara e inequivoca volontà di riconoscere il debito del de cuius, né tantomeno di esprimere alcuna volontà anche per conto e nell'interesse degli altri coeredi.
Nel corso del giudizio parte opposta non ha offerto alcuna prova a dimostrazione dell'inadempimento di sufficiente a superare la presunzione di cui all'art. 2956 c.c. Persona_1
invocata dagli opponenti, come ad esempio un atto di diffida e messa in mora indirizzato a
[...]
nel periodo seguente all'abbandono della causa di secondo grado. R_
Pertanto, l'opposizione va accolta non avendo parte opposta offerto in giudizio prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito per inadempimento del defunto , ed Persona_1 essendo fondata l'eccezione di prescrizione del credito professionale dedotta dagli eredi di
[...]
ai sensi dell'art. 2956 c.c. R_
A nulla rileva la circostanza , che per eccesso di zelo difensivo, l'avvocato di parte opponente abbia contestato nel merito la pretesa creditoria, ma solo in via subordinata e senza recedere dalla principale eccezione di prescrizione ex art. 2956, eccezione, che era già stata sollevata in fase stragiudiziale dagli eredi di , odierni opponenti. Persona_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 129/2024 (n°241/2024 R.G.) emesso in data 30.03.2024 dal
Tribunale Di Palmi, in composizione monocratica, deve essere revocato.
Resta assorbita ogni altra istanza e domanda.
pagina11 di 12 Le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti, considerata la particolare complessità del rapporto intercorso fra le parti del presente giudizio dopo il decesso di
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. R_
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da , , CP_2 CP_3 [...]
e , rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: CP_4 Parte_1
a. accoglie l'opposizione e dichiara prescritto ex art. 2956 c.c. il diritto al compenso professionale dell'avv. per l'attività difensiva prestata nel giudizio Controparte_5
civile di secondo dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria iscritto al n. r.g. 200/2006 in favore di;
Persona_1
b. revoca, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 129/2024 emesso in data 30.03.2024 dal
TRIBUNALE DI PALMI nel giudizio monitorio iscritto al n°241/2024 R.G.;
c. compensa le spese di lite.
Palmi, lì 21.03.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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