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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1466/2022 RG promossa da:
(P. IVA ), con sede in Borgomanero (NO), Via Gozzano 66/68, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), Via De
Amicis n. 11, presso lo studio dell'avv. Rino Casarotti, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede in Vercelli, Via degli Oldoni 14, in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
) dell'avv. Simone Rosazza Giangros, che la Email_1
rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 412/2022 del Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 05/10/2022
-Responsabilità contrattuale e precontrattuale-
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte Eccellentissima, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, in parziale riforma della sentenza n. 412/2022 del Tribunale di Vercelli
NEL MERITO:
In via principale:
- accertare la responsabilità contrattuale della società convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere all'attrice appellante, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 288.016,81 o quell'altro minor importo che risulterà accertato in corso di causa;
in via subordinata:
- accertare la responsabilità precontrattuale della società convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere all'attrice appellante, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 79.016,81 o quell'altro minore importo che risulterà accertato in corsa di causa.
In ogni caso, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e Cpa.
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Torino, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza,
Nel merito:
In via principale
- rigettarsi integralmente tutti i motivi di appello avversari, siccome infondati in fatto ed in diritto e/o inammissibili per le ragioni esposte in atti e confermarsi la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, ridursi le pretese avversarie nella minor somma determinata di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria omissis”.
pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vercelli chiedendo, previo accertamento della responsabilità contrattuale Controparte_1
della convenuta, la sua condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 288.016,81, o in quell'altro importo che fosse stato accertato in corso di causa;
ovvero, in subordine, che fosse accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta, con sua condanna alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 79.016,81.
Esponeva di avere presentato in data 15/02/2017 alla Parte_1 Controparte_1
intenzionata a realizzare una nuova residenza sanitaria per anziani nel Comune di Gattinara, un'offerta per la costruzione in appalto di detta R.S.A., per l'importo complessivo di 1.376.873,02, nonché una nuova offerta in data 17/02/2017, con uno sconto dell'8% sui prezzi indicati nella precedente;
che tale ultima offerta veniva accettata da e in data 01/03/2017 le parti sottoscrivevano una CP_1
"Lettera di intenti", costituente, in realtà, un vero e proprio contratto di appalto, in forza del quale affidava a tutte le opere, ad eccezione degli impianti meccanici ed elettrici;
CP_1 Parte_1
che, pertanto, nei mesi di marzo e aprile 2017, eseguiva sopralluoghi nell'area di cantiere, Parte_1
effettuava un primo rilievo dei fabbricati esistenti per la verifica dei computi, provvedeva alla parziale pulizia dell'area e ai sondaggi del terreno;
che in data 03/04/2017 veniva presentata presso il Comune di Gattinara la comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante di , CP_1
la quale indicava quale impresa esecutrice delle opere;
che quindi facevano seguito Pt_1
l'autorizzazione all'ingresso in cantiere e la predisposizione del cantiere stesso;
che nel maggio 2017, in accordo con la convenuta, aveva provveduto alla riprogettazione dell'opera per Parte_1
problematiche relative all'impianto, alle fondazioni e al lay-out, con nuove disposizioni interne, per l'ampliamento dei posti letto, e la sistemazione di aree esterne;
che in data 16/05/2017 si svolgeva in
Monza un nuovo incontro tra le parti, visto che, sulla base di quanto concordato, aveva Pt_1
trasmesso nuovi progetti al progettista di , ing. ; che, tuttavia, contrariamente agli CP_1 Per_1
impegni assunti, con comunicazione del 14/11/2017, e successiva del 21/11/2017, parte convenuta aveva richiesto a un'offerta relativa alle sole parti strutturali, per la realizzazione dunque Parte_1
di una struttura “al rustico”; che in data 14/11/2017 pur contestando tale iniziativa, aveva Parte_1
trasmesso un nuovo computo metrico estimativo, rimasto privo di riscontro;
che nel febbraio - marzo
2018 aveva appreso dagli organi di stampa che i lavori di esecuzione della erano stati appaltati Pt_2
ad altra società e da una verifica degli atti amministrativi aveva riscontrato la sostanziale equivalenza tra il progetto da essa inviato alla convenuta in data 31/05/2017 e il progetto autorizzato con SCIA n.
41 del 27/07/2017.
pagina 3 di 18 Sosteneva che, a causa dell'inadempimento di aveva subito Parte_1 Controparte_1
danni pari a euro 288.016,81, a titolo di danno emergente e lucro cessante;
in via subordinata chiedeva che, accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta, questa fosse condannata a corrisponderle la somma di euro 79.495, 00, oltre IVA, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio contestando le domande avversarie, di cui chiedeva Controparte_1
la reiezione, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse condannata a Parte_1
corrisponderle, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di euro 80.000,00 per la mancata tempestiva segnalazione delle problematiche relative al suolo, che avevano comportato un consistente ritardo nella realizzazione dell'opera.
La società convenuta negava che si fosse perfezionato un contratto di appalto, dal momento che la
“Lettera di intenti” del 01/03/2017 non conteneva un vero regolamento definitivo dei rapporti tra le parti, mancando una completa individuazione degli elementi essenziali del futuro contratto;
che era risultato impossibile realizzare il progetto per problematiche strutturali, attinenti alle fondazioni e dunque sussisteva una responsabilità precontrattuale di ai sensi dell'art. 1337 c.c., in CP_3
quanto avrebbe dovuto verificare la consistenza del suolo e la bontà del progetto, mentre, al fine di acquisire l'incarico, aveva omesso di informarla tempestivamente dell'esistenza delle problematiche relative al terreno, emerse a seguito dei sopralluoghi compiuti;
che, a voler ravvisare nella “Lettera di intenti” un vero e proprio contratto di appalto, quello sarebbe stato comunque affetto da nullità per impossibilità ab origine della prestazione o, in subordine, avrebbe dovuto essere risolto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per grave inadempimento imputabile a consistito nella mancata Parte_1
tempestiva comunicazione dell'impossibilità della prestazione.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, quindi, in data 05/10/2022 il Tribunale di
Vercelli pronunciava sentenza, con cui rigettava le domande di entrambe le parti, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 18/10/2022, ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato il 17/11/2022, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento della domanda principale o di quella subordinata proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del gravame avversario e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione o, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, la riduzione delle pretese avversarie.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 4 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale ha anzitutto qualificato la “Lettera di intenti”, recante la data del 01/03/2017, come una
"Puntuazione di clausole”, ritenendo che, sia le espressioni letterali in essa contenute, sia gli elementi ancora necessitanti di essere determinati, deponessero nel senso che un regolamento definitivo dei rapporti tra le parti non fosse ancora stato raggiunto. In tale situazione non poteva attribuirsi valore dirimente alla circostanza che il legale rappresentante di avesse presentato presso Controparte_1
il Comune di Gattinara una "comunicazione di inizio lavori", nella quale indicava quale CP_3
impresa costruttrice, dal momento che quella comunicazione aveva una “funzione meramente amministrativa”.
Osservava quindi il Tribunale come nel prosieguo delle trattative fosse emersa l'impossibilità di realizzare la costruzione sulla base del progetto originario, a causa della conformazione del terreno, su cui avrebbe dovuto essere edificata la nuova R.S.A Avevano pertanto luogo ulteriori verifiche tecniche e modifiche progettuali, all'esito delle quali, le trattative si interrompevano.
Una volta escluso che fra le parti si fosse già perfezionato un contratto, al fine di valutare le rispettive domande risarcitorie occorreva accertare se l'interruzione delle trattative fosse avvenuta senza un giustificato motivo. A tale riguardo la sentenza impugnata ha affermato che "benché le trattative fossero giunte a uno stadio avanzato e benché entrambe le parti deponessero un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto (come attestato dalla lettera di intenti del 1/3/2017), nessuna di esse ha fornito una prova idonea e convincente che la controparte abbia interrotto le trattative senza un giustificato motivo." (v. pag. 14 sentenza impugnata).
La natura dell'impedimento emerso, e cioè la conformazione planimetrica dell'area su cui doveva sorgere la costruzione, rappresentava effettivamente un fatto rilevante, idoneo ad escludere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto nei termini prefigurati nel corso delle trattative.
L'originario progetto risultato irrealizzabile veniva modificato e nel mese di maggio 2017, Parte_1
formulava verbalmente una nuova offerta per la realizzazione dell'opera, sulla base del nuovo progetto, che non veniva accettata;
quindi nel novembre 2017 era a richiedere a di CP_1 Pt_1
formulare un'offerta economica per la realizzazione dell'opera "al rustico", ma si dichiarava Pt_1
non interessata, pertanto, "non potendosi configurare la responsabilità di alcuna delle parti nella mancata positiva finalizzazione delle trattative, non può neppure addivenirsi alla condanna di alcuna di esse alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte a titolo precontrattuale." (v. pag. 15 sentenza impugnata).
Per tali ragioni, tanto le domande proposte da quanto la domanda riconvenzionale di Parte_1
pagina 5 di 18 sono state respinte. Controparte_1
I motivi d'impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione denuncia l'erronea qualificazione da parte del Parte_1
Giudice di primo grado della “Lettera di intenti”, sottoscritta tra le parti in data 01/03/2017, e così pure lamenta che non sia stata correttamente valutata la circostanza per cui il “tormentato e poi interrotto iter esecutivo del contratto d'appalto” è derivato da carenze progettuali e negligenze imputabili esclusivamente a , dal momento che gli elaborati progettuali forniti a Controparte_1 Parte_1
non erano idonei a consentire la realizzazione dell'opera, poiché non tenevano conto della reale conformazione del terreno.
Osserva la società appellante come la più recente giurisprudenza di legittimità, in punto qualificazione delle lettere di intenti, abbia, in casi analoghi a quello oggetto di causa, stabilito che anche in presenza di intese di siffatta natura, la loro violazione, perpetrata in una fase successiva al loro raggiungimento, rimettendo in discussione gli obblighi in itinere, determina una responsabilità contrattuale per inadempimento di una obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, con conseguente diritto del creditore a pretendere il risarcimento sia del cd. interesse negativo, che di quello positivo.
La circostanza che avesse depositato una denuncia di inizio lavori, indicante Controparte_1
quale impresa esecutrice delle opere, non poteva essere ritenuta come avente una Parte_1
"funzione meramente amministrativa", dovendo piuttosto essere considerata quale prova della volontà della committente di affidare l'appalto a che, proprio in conseguenza della denuncia di Parte_1
inizio lavori, era autorizzata ad accedere all'area destinata alla costruzione della e ad approntare Pt_2
il cantiere.
Prosegue l'appellante come, pur ribadita l'esistenza di una chiara responsabilità di natura contrattuale, a tutto concedere era comunque ravvisabile una responsabilità di natura precontrattuale, avendo il
Giudice di primo grado completamente omesso di valutare che era già entrata in cantiere, CP_3
aveva eseguito diversi lavori, tra cui il rilievo dei fabbricati esistenti per la verifica dei computi, la trinciatura e smaltimento degli arbusti, i sondaggi del terreno per la verifica della capacità portante,
l'inserimento del bagno chimico e lo smaltimento dell'amianto presente. Tali circostanze erano state pienamente confermate dalle deposizioni rese dai testi, oltre a risultare dai numerosi documenti progettuali ed elaborati grafici, i quali dimostravano come, unitamente agli altri lavori, le parti avessero già iniziato a dare esecuzione al contratto.
Le trattative erano poi state interrotte da , che neppure aveva comunicato Controparte_1
l'intenzione di affidare la realizzazione dell'opera ad una società terza, per cui, a prescindere pagina 6 di 18 dall'esistenza o meno del vincolo contrattuale, sicuramente aveva sostenuto dei costi per i CP_3
rilievi e per l'allestimento del cantiere per un importo pari ad euro 29.575,00.
La società appellata contesta tale ricostruzione in fatto e in diritto, sostenendo che il contratto non si sia mai perfezionato, dal momento che, a seguito della riscontrata impossibilità di realizzare il progetto originario, le parti non avevano raggiunto alcun accordo, tanto che non aveva mai iniziato Parte_1
i lavori, né realizzato, neppure parzialmente, alcuna opera.
Coerentemente non era stata autorizzata ad accedere all'area e ad approntare il cantiere, Parte_1
bensì aveva svolto solo alcune attività finalizzate alla redazione del computo metrico.
Per quanto concerne l'asserita responsabilità precontrattuale, osserva l'appellata come le attività che indica di avere svolto non attengono all'esecuzione delle opere, che avrebbero dovuto formare Pt_1
oggetto del successivo contratto, ma rientrano piuttosto negli adempimenti finalizzati alla redazione del computo metrico definitivo, destinato ad incidere sul prezzo finale dei lavori. Del tutto arbitraria, e non autorizzata, era stata l'installazione di un bagno chimico, che era inoltre del tutto inutile, stante la presenza di servizi igienici all'interno della struttura, secondo quanto confermato dai testi escussi in primo grado, i quali avevano altresì escluso che fosse stato dato incarico a di riprogettare Parte_1
l'edificio.
Pertanto, assume l'appellata che debba escludersi che possa aver fatto ragionevole affidamento Pt_1
sulla conclusione del contratto, atteso che, sin da subito, ancor prima che avessero inizio i lavori, il progetto redatto dall'arch. era risultato irrealizzabile. Per_2
Appreso di tale irrealizzabilità, non aveva interrotto alcuna trattativa, bensì aveva CP_1
incaricato i propri tecnici, ing. e ing. di redigere un nuovo progetto, ed è stata Per_1 Persona_3
proprio in questa fase ad interrompere le trattative, poiché aveva formulato una nuova offerta Pt_1
per l'importo di euro 2.090.000, pari a circa il doppio di quello indicato nella “Lettera di intenti”, e, una volta richiesta di presentare un'offerta "al rustico", non si era espressa, manifestando un Pt_1
completo disinteresse alla prosecuzione delle trattative.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Anzitutto va precisato come le parti avessero raggiunto un accordo sul progetto originario, e cioè quello redatto dall'arch. secondo quanto chiaramente desumibile dal tenore della “Lettera di intenti” Per_2
del 01/03/2017.
Con quella scrittura le parti davano atto che l'offerta formulata da per l'importo Parte_1
complessivo di euro 1.367.873,02, poi ridotta in data 17/2/2017, con applicazione di uno sconto dell'8%, a euro 1.266.723,00, era stata di “gradimento” di che quindi Controparte_1
“intende affidare all'Impresa le opere”. Parte_1
pagina 7 di 18 Quell'offerta era stata redatta sulla base di un computo metrico estimativo con quantità fornite dal committente, ovviamente sulla base del progetto fornito dalla committente medesima.
La “Lettera di intenti” proseguiva, poi, prevedendo che all'impresa dovesse essere consegnato il progetto costruttivo completo di ogni sua parte antecedentemente all'inizio dei lavori e, al ricevimento di quel progetto, l'impresa nei 20 giorni successivi avrebbe proceduto "alla revisione del computo metrico estimativo oggetto di offerta", il quale, moltiplicato per i prezzi dell'offerta scontata dell'8%, avrebbe condotto a determinare l'importo "a corpo" dell'intera opera.
A dimostrazione di come per la realizzazione dell'opera, sulla base di quel progetto e a fronte di quel corrispettivo, le parti avessero già raggiunto un accordo, che non necessitava di ulteriori conferme e/o integrazioni, veniva altresì precisato come "qualora nella redazione del computo dovesse essere necessario introdurre dei nuovi prezzi, gli stessi saranno desunti dal listino prezzi della C.C.I.A.A. di
Milano vigente al momento della computazione al netto di uno sconto del 15%", intendendo le parti evidentemente disciplinare anche l'eventualità in cui la revisione del computo metrico avesse reso necessario introdurre delle “voci” di costo non presenti nel precedente computo, così individuando un criterio per la determinazione del costo delle eventuali nuove voci.
Gli unici elementi, che effettivamente rimanevano da determinare in un momento successivo, erano quelli concernenti la quantificazione della penale "per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere ultimate, per colpa esclusiva dell'impresa", opera per la quale nella lettera di intenti era indicato il termine di consegna in 12 mesi lavorativi, al netto delle eventuali sospensioni disposte dalla committente, o per cause di forza maggiore, e a decorrere dal momento della consegna totale dell'area; nonché le modalità di pagamento, pur essendo stabilito che la contabilità dei lavori sarebbe stata effettuata con SAL mensili.
La giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento consolidato, ritiene che l'accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisca la fase delle trattative, poiché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali e secondari, dell'accordo (v. Cass. 11/01/2005 n. 367), tuttavia nel caso in cui le parti abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato, per l'ininfluenza dei punti da definire e la sostanziale validità di quelli già concordati, la minuta deve essere considerata come contratto perfetto, per la parte in cui contiene l'indicazione dei suoi elementi essenziali, e risulti altresì che le parti, anche in base al loro comportamento successivo, abbiano voluto vincolarsi definitivamente, dando esecuzione all'accordo risultante da detta minuta, sempre che tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (v. Cass. 02/07/2020 n. 13610).
Proprio ciò è quanto verificato nel caso di specie, poiché non solo gli elementi essenziali del contratto pagina 8 di 18 erano determinati, o determinabili sulla scorta dei criteri fissati nella medesima scrittura, ma soprattutto, avuto riguardo al comportamento successivo tenuto dalle parti, e nello specifico da che ora contesta il carattere definitivo di quell'accordo, le parti hanno inteso Controparte_1 quell'accordo come definitivo della volontà di affidare la realizzazione dell'opera, come descritta nel progetto originario, a nei tempi stabiliti e per il prezzo convenuto. Parte_1
Solo in quest'ottica possono essere intesi la comunicazione di inizio lavori, inviata da Controparte_1
allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Gattinara, con la quale, indicando il
[...]
numero del permesso di costruire rilasciato dal Comune in data 16/01/2017, veniva comunicata la data d'inizio lavori per il 03/04/2017, nonché il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere e dell'impresa esecutrice, che era la Parte_1
Non è dunque condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale riguardo al fatto che si trattasse di una comunicazione avente una “funzione meramente amministrativa”, visto che non vi sarebbe stata alcuna necessità di fare quella comunicazione se in quella data non fosse stato previsto l'avvio dei lavori, avvio poi risultato impossibile per l'inadeguatezza del progetto originario alla realizzazione dell'opera. È evidente che il nominativo dell'impresa è stato indicato perché la scelta dell'appaltatrice a quel momento era già stata compiuta e lo era in via definitiva.
Perfettamente coerenti con tale ricostruzione, sono altresì gli scambi intercorsi tra il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ing. , e la Per_4 Parte_1
In data 03/04/2017 l'ing. inviava alla una richiesta d'integrazione del POS, Per_4 Parte_1
richiedendo che venissero aggiornati i documenti relativi ai dipendenti;
con e-mail della medesima data, sempre l'ing. precisava alla "Con la presente confermo che l'impresa è stata Per_4 Pt_1
accettata in cantiere", dichiarando di restare in attesa "per la convalida del medico competente relativa alle idoneità mediche”.
L'accettazione in cantiere dell'impresa ovviamente presupponeva che da quella data dovessero avere inizio i lavori da parte dell'impresa appaltatrice, non potendo ritenersi che quell'autorizzazione fosse meramente funzionale a consentire i rilievi per la presentazione della revisione del computo metrico, pur essendo quello un adempimento da eseguirsi in via preliminare, poiché l'elaborazione del computo metrico definitivo in alcun modo avrebbe condizionato l'accordo contrattuale già raggiunto.
La motivazione della sentenza di primo grado sul punto deve pertanto essere emendata, anche se, come peraltro evidenzia la stessa parte appellante, la qualificazione giuridica della scrittura in data
01/03/2017 ("Lettera di intenti") non risulta comunque dirimente ai fini della valutazione delle domande risarcitorie in questa sede proposte da Parte_1
È pacifico tra le parti, oltre ad essere stato confermato dall'istruttoria orale svolta, che sia emerso,
pagina 9 di 18 proprio a seguito dei sopralluoghi eseguiti da dopo il suo ingresso in cantiere, dovendo Parte_1
quella procedere, secondo quanto previsto nella Lettera di intenti alla revisione del computo metrico, in termini più precisi, che il progetto redatto dall'arch. era insuscettibile di essere realizzato, Per_2
poiché quello non teneva conto della pendenza del terreno, sicché non era conforme all'effettivo stato dei luoghi, oltre a non tenere conto delle capacità portante del terreno medesimo.
Dalla relazione dell'ing. prodotta da (v. doc. 3.4) risulta infatti che il Per_4 Controparte_1
muro di contenimento, che sosteneva il terrapieno non risultava idoneo alla realizzazione della nuova opera, lo stesso terreno adiacente al muro era un terreno di riporto, con caratteristiche quindi di portata non adeguate alla tenuta della spinta, che sarebbe stata prodotta dall'edificio da realizzare;
inoltre l'edificio di cui al progetto era sviluppato sulla base di un andamento altimetrico del terreno orizzontale, che avrebbe quindi imposto un riempimento ulteriore del terrapieno non realizzabile.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione provvedeva quindi nel mese di aprile 2017 a redigere un verbale di blocco cantiere, in attesa del nuovo progetto, della cui redazione Controparte_1
incaricava l'ing. e l'ing.
[...] Per_1 Persona_3
Pertanto, a prescindere dalla diversa ricostruzione offerta dalle parti, riguardo alle attività poste in essere nell'ambito di questa seconda fase, per addivenire ad un nuovo progetto, che fosse suscettibile di essere realizzato, non v'è dubbio che l'impossibilità materiale dell'oggetto, di cui al precedente accordo intercorso tra le parti, ne abbia determinato la nullità, ex art. 1418 c.c., per cui non è ravvisabile una responsabilità della generante un danno suscettibile di essere Controparte_1
risarcito in favore di in termini di interesse positivo, e cioè avendo riguardo all'utilità Parte_1
patrimoniale che avrebbe ottenuto dalla realizzazione di quell'opera. Parte_1
Diverse considerazioni dovranno invece essere svolte per quanto concerne il risarcimento del cd. interesse negativo, e cioè delle spese che non sarebbero state sostenute da se questa non si Parte_1 fosse impegnata nelle trattative e nell'avvio d'esecuzione di un contratto risultato poi nullo per causa che la committente, ex art. 1338 c.c., avrebbe dovuto conoscere e di cui deve comunque rispondere dipendendo la nullità dalla irrealizzabilità tecnica di un progetto da essa fornito.
L'opera poi riprogettata presentava delle significative differenze, in particolare di natura strutturale, come la stessa appellante asserisce (v. dich. teste : “…il progetto che avevamo in mano Tes_1
prevedeva un terreno in piano e poi c'era il discorso della capacità portante del terreno che prevedeva opere di scavo e conseguentemente di fondazione decisamente più importanti di quello che era previsto nel progetto originario"), sicché riguardo ad essa era certamente necessario per le parti raggiungere un nuovo accordo sul prezzo, oltre che sulle tempistiche, che ormai non potevano più essere quelle originariamente preventivate.
pagina 10 di 18 Lamenta l'appellante con il secondo motivo d'impugnazione che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che tra il mese di marzo e quello di novembre 2017 ha continuato a Parte_1
svolgere attività di progettazione in favore di , e su impulso di quest'ultima, poiché, Controparte_1
in accordo con la controparte, provvedeva a predisporre un nuovo progetto.
Si sarebbero quindi susseguite numerose riunioni tra le parti e con comunicazione in data 28/10/2017
l'ing. trasmetteva a quanto era disponibile per la valutazione delle strutture necessarie Per_1 Pt_1
alla realizzazione dell'opera; così ancora in data 02/11/2017 il tecnico prevenzione incendi, incaricato da , comunicava di avere visionato l'ultima versione degli elaborati grafico planimetrici CP_1
di progetto della residenza, sottolineando l'opportunità di un incontro tra tutti i soggetti coinvolti nella progettazione ed esecuzione, tra cui appunto Pt_1
Sulla scorta di tali elementi, ritiene pertanto l'appellante che debba considerarsi accertato che Pt_1
ha elaborato nuovi progetti e li ha trasmessi al progettista di , ing. , il quale a sua CP_1 Per_1
volta ha proceduto alle necessarie verifiche con gli enti interessati, nonché ad ulteriori affinamenti, in esito ai quali il progetto aggiornato veniva ritrasmesso a Pt_1
Proprio a tale asserita attività di progettazione, si ricollega l'istanza di c.t.u., volta a verificare le differenze e somiglianze tra il progetto di inviato a in data 31/05/2017 e quello Pt_1 CP_1
depositato dalla committente presso il Comune di Gattinara con SCIA del 27/07/2017.
Orbene, alcun elemento documentale, né le risultanze delle prove testimoniali depongono nel senso dell'affidamento da parte di di un incarico di progettazione a Controparte_1 Parte_1 visto che sia l'iniziale progetto, dell'arch. che il successivo resosi necessario per emendare i Per_2
difetti del precedente, sono stati affidati da a professionisti di sua fiducia, secondo CP_1
quanto confermato altresì dai documenti fiscali per tali prestazioni dall'ing. e dall'ing. Per_1 Per_3
(v. docc. 8, 14 e 15 parte appellata).
[...]
Quanto concretamente avvenuto, deve infatti essere diversamente ricostruito.
L'ing. , sentito in qualità di teste all'udienza del 13/05/2021, ha confermato di avere ricevuto da Per_1
parte di l'incarico, dopo le problematiche emerse circa la realizzabilità del progetto CP_1
dell'arch. di predisporre un nuovo elaborato progettuale, che si adattasse alle condizioni del Per_2
terreno, confermando che questo elaborato è poi stato presentato in Comune nel mese di luglio del
2017.
Analoghe circostanze sono state riferite dall'ing. all'udienza del 14/07/2021, allorché ha Persona_3
dichiarato di essere stato incaricato come progettista e direttore dei lavori delle strutture;
nello specifico il teste ha riferito di un incontro in cantiere il 06/04/2017 e del fatto che il progetto, poi presentato a luglio, era in corso di stesura nel mese di maggio, precisando che "il progetto nuovo lo abbiamo redatto
pagina 11 di 18 io e e per quello che so io la fece una proposta anche architettonica, ma il progetto lo Per_1 Pt_1 abbiamo redatto io e ”. Per_1
Lo stesso teste indicato dall'odierna appellante, , impiegato tecnico della Testimone_2 Pt_1
all'epoca dei fatti, nel riferire in ordine all'incontro avvenuto a Monza in data 16/05/2017 ha affermato come in quella occasione sia stata fatta "vedere la nuova distribuzione dei locali e rispetto alla versione del progetto originale erano usciti uno o due posti letto in più. L'incontro è finito con l'impegno da parte dell'ing. , della committente di fare le opportune verifiche con ASL, vigili del fuoco per la Per_1
realizzazione del progetto di ampliamento, cosa che noi non potevamo fare".
Anche il teste , geometra libero professionista, ha dichiarato di avere fatto i rilievi Testimone_3
planoaltimetrici della zona, in vista del nuovo progetto fatto dall'ing. , che prevedeva una parte Per_1
interrata molto più ampia, riferendo anch'egli come l'ing. si sia occupato della Persona_3
progettazione strutturale.
Il doc. 25 indicato da parte appellante, trasmesso in data 31/05/2017 dall'arch. CP_4
dipendente di non è propriamente un progetto, tanto che la stessa arch. nella sua mail Pt_1 CP_4 di accompagnamento lo qualifica come “proposta architettonica”, da lei trasmessa all'ing. e Per_1 all'ing. che erano i due progettisti incaricati da . Si tratta con tutta Persona_3 Controparte_1
evidenza delle piante di alcuni piani dell'edificio, che riportano la sistemazione interna dei locali, e che non sono affatto sovrapponibili alle tavole di progetto (v. doc. 10 parte appellata) presentate dall'ing.
per la SCIA del 27/07/2017, né comprendono tutti i piani che compongono le tavole di progetto. Per_1
Deve pertanto concludersi che nei mesi da aprile a luglio, allorché è stato presentato in Comune il nuovo progetto, le parti abbiano continuato a confrontarsi, anche in un'ottica propositiva da parte di sugli aspetti tecnici, per addivenire, quanto prima, da parte di alla presentazione Pt_1 CP_1
del nuovo progetto.
In assenza tuttavia di uno specifico incarico in tal senso affidato a alcun compenso per una Parte_1
siffatta attività può esserle riconosciuto, gli eventuali contributi pervenuti dai suoi tecnici, nell'ambito del confronto intrattenuto con i progettisti di , si collocano nell'ambito delle trattative, CP_1
che a quel momento erano in corso tra le parti, visto che sulla base del nuovo progetto, avrebbe Pt_1
dovuto procedere a formulare una nuova offerta, da elaborarsi sulla base di un diverso computo metrico.
Non può del resto trascurarsi di considerare come gli elaborati grafici trasmessi dalla Parte_1
rechino le date del 02/05/2017 e del 10/05/2017, date coerenti con l'incontro avvenuto in Monza il
16/05/2017 e con la mail inviata in data 09/06/2017 dall'arch. di ai progettisti, CP_4 Parte_1
oltre che con la presentazione della SCIA relativa al nuovo progetto nel mese di luglio 2017.
pagina 12 di 18 Deve peraltro sin da ora escludersi che possa pretendere di vedersi rimborsato l'importo di Parte_1 cui nota pro forma dell'ing. recante la data 07/03/2017. Per_5
Non è infatti chiaro a quale attività di progettazione si riferirebbe il documento, emesso in data antecedente al sorgere delle esigenze di modifica del progetto originario dell'ing. Nessuno Per_2 dei testi escussi ha riferito di attività svolte dall'ing. inoltre il documento prodotto non è un Per_5
documento fiscale e ad esso non si accompagna la prova dell'avvenuto versamento di somme in favore del professionista. Dunque, al di là di ogni altra considerazione, non è stato dimostrato alcun esborso da parte di in relazione al titolo allegato. Parte_1
Deve pertanto con riferimento al terzo motivo d'appello (v. pagg. 16 e ss. atto d'appello) ritenersi destituita di fondamento la pretesa di di vedersi riconoscere compensi per l'attività di Parte_1
progettazione, poiché tra le parti non è mai stato stipulato un contratto professionale d'opera avente quell'oggetto, che peraltro, non essendo una società di professionisti, avrebbe anche avuto CP_3
un oggetto impossibile.
L'elaborato dell'ing. (v. doc. 4 parte appellata), che non ha sul punto formato oggetto di Per_4
specifica contestazione da parte dell'odierna appellante, al di là di evidenziare – mettendoli a confronto
– le differenze tra gli elaborati grafici inviati da ed il progetto dell'ing. , ne ha Parte_1 Per_1 anche, e soprattutto, precisato la differente natura, visto che solo nel progetto dell'ing. sono Per_1
presenti tutti i dati e le specifiche che consentono di qualificarlo come elaborato progettuale (calcoli, disegni di dettaglio degli elementi di progetto, necessari anche per verificare la rispondenza alle prescrizioni di legge relative alla costruzione di edifici a destinazione assistenziale).
Sulla scorta di quanto esposto, risulta pertanto inaccoglibile l'istanza, riproposta con l'articolazione del quarto motivo d'appello, di una CTU diretta ad operare un raffronto tra gli elaborati trasmessi da e i progetti poi effettivamente realizzati da sull'assunto che Parte_1 Controparte_1 dalla riscontrabile “sostanziale conformità” degli stessi discenda il diritto dell'odierna appellante ad un compenso per i progetti consegnati.
Si tratterà invece di valutare, nell'esaminare il quinto motivo di gravame, se il tempo dedicato e i costi sostenuti per il proprio personale impiegato nelle attività di collaborazione e partecipazione alle varie fasi, che hanno condotto alla redazione del nuovo progetto, siano suscettibili di essere risarciti a titolo di danno, per avere ad un certo punto ingiustificatamente interrotto le trattative. CP_1
Sostiene parte appellante di avere fornito la prova delle attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti per conto di sia in via documentale, che mediante le deposizioni Controparte_1
rese dai testi escussi.
Pertanto, dall'inadempimento di , che avrebbe completamente disatteso gli accordi presi CP_1
pagina 13 di 18 con discenderebbe il diritto di quest'ultima ad ottenere il risarcimento dei danni, sia a Parte_1
titolo di danno emergente, rappresentato dal prolungato ed improduttivo impegno di risorse aziendali, sia a titolo di lucro cessante, considerato l'utile che sarebbe stato conseguito in caso di esecuzione del contratto, quantificato in euro 288.016,81.
Sulla base di quanto già ricostruito in ordine ai rapporti tra le parti, bisogna distinguere due differenti momenti, e cioè quello successivo alla sottoscrizione della “Lettera di intenti” del 01/03/2017, cui ha fatto seguito l'avvio di attività propedeutiche all'apertura del cantiere, le quali, come già precisato, sono state poste in essere in esecuzione di un accordo negoziale già raggiunto tra le parti, risultato poi invalido per una causa imputabile alla committente, stante la irrealizzabilità del progetto da quella fornito;
e la fase successiva, compresa tra il mese di maggio e quello di novembre del 2017.
I costi sostenuti nella prima fase, per come documentati e confermati dall'istruttoria orale, debbono essere risarciti, in quanto quelli non sarebbero stati sostenuti se non avesse confidato Parte_1
senza sua colpa nella validità del contratto avente ad oggetto la costruzione della di Gattinara. Pt_2
In tali costi devono essere ricompresi quelli per il noleggio del bagno chimico, per il periodo da aprile al 03/07/2017, di cui alle tre fatture della Sebach s.r.l. del 18/04/2027, 15/05/2017 e 12/06/2017, del complessivo importo, compresa l'IVA, di € 508,74, non potendosi accedere alla tesi di parte appellata, secondo cui si sarebbe trattato di un costo superfluo e non giustificato, visto che c'erano dei bagni all'interno di uno degli edifici presenti in loco, dal momento che, a prescindere da quanto riferito da dal teste , riguardo al fatto che quel bagno fosse privo di allacciamento idrico, la Testimone_2
predisposizione di un bagno chimico rientra tra gli adempimenti di cantiere, tenuto conto del numero di persone destinate ad operarvi al momento di avvio delle attività.
Parimenti deve essere riconosciuto come costo quello di cui alla fattura dell' Parte_3
per complessivi € 2.440,00, IVA compresa, riferendosi tale voce di spesa alla pulizia dell'area di
[...]
cantiere dalle sterpaglie e alla potatura;
la spesa di cui alla fattura della Lattonsystem & Coperture s.r.l., per l'importo di € 1.500,00, esente IVA, concernente la spesa per lo smaltimento di amianto presente in loco, nonché la fattura per i sondaggi e le analisi del terreno eseguite dalla Hydrae s.r.l., per l'importo di € 775,92, compresa l'IVA.
Ulteriormente debbono essere considerati i costi per il personale impiegato in quel periodo, quali risultano dal prospetto allegato (v. pag. 14 del doc. 10 parte appellante), redatto sulla base dei rapportini giornalieri, che indicano il numero di ore lavorate nel cantiere di Gattinara, e la cui rispondenza alla contabilità interna aziendale è stata confermata dai testi , Testimone_4 Tes_5
e . Tali costi, considerata la retribuzione oraria corrisposta, ammontano a 2.912,00. Testimone_2
Complessivamente i costi sostenuti nella fase di avvio e approntamento del cantiere, da cui Pt_1
pagina 14 di 18 deve essere tenuta indenne, ammontano a € 8.136,66. Pt_1
Diverse considerazioni debbono essere svolte per quanto riguarda i costi che parte appellante assume di avere sostenuto nella fase successiva, e cioè una volta emerso che il progetto dell'ing. non era Per_2
attuabile e sino all'interruzione dei contatti tra le parti avvenuto a fine novembre del 2017.
A tale periodo vengono riferiti i costi di progettazione di cui alla fattura pro forma dell'ing. Per_5
di cui si è già esclusa la spettanza in favore di nonché l'ulteriore importo di € 22.110,00, Parte_1
riferibile ai costi per il personale tecnico, impiegato in quel periodo tra maggio e novembre 2017 nel confronto e nelle interlocuzioni relative alle modifiche della progettazione e all'elaborazione della nuova offerta.
Deve essere anzitutto considerato come l'odierna appellante non abbia mai specificamente contestato nel giudizio di primo grado la circostanza addotta da (punto 21 della comparsa di CP_1
costituzione e risposta), relativa alla formulazione da parte sua nel mese di maggio 2017 di un'offerta verbale, per la realizzazione dell'opera sulla base del nuovo progetto che si andava delineando, per il corrispettivo di € 2.090.000,00, limitandosi, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., ad eccepire la genericità del capo addotto al riguardo dalla controparte (il n. 13 di cui alla memoria istruttoria di
). CP_1
Non è per contro rispondente al vero quanto sostenuto da parte appellante riguardo al fatto che, prima dell'asserita ingiustificata rottura delle trattative da parte , essa abbia provveduto a CP_1
trasmettere – pur ritenendo quella richiesta difforme dalle intese in precedenza raggiunte tra le parti – un'offerta per la realizzazione dell'opera “al rustico”.
Quanto sostenuto a pag, 20 dell'atto d'appello, in ordine alla trasmissione di un nuovo computo metrico estimativo in data 24/11/2017, non trova affatto risconto nel citato doc. 6 del fascicolo di primo grado, atteso che la lettera recante quella data (doc. 6 appellante) contiene invece la richiesta di un incontro da parte di la quale contestualmente esprimeva “ampia riserva sull'adesione Controparte_5 alla richiesta di procedere alla redazione di un ulteriore e diverso computo metrico”, che prevedeva la costruzione di una struttura al rustico.
Peraltro, quanto sostenuto nell'atto d'appello, riguardo all'invio del nuovo computo metrico in data
24/11/2017, è in contrasto con le stesse allegazioni di nel giudizio di primo grado, avendo Parte_1
in quella sede dedotto a prova (v. capo 17 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) che il nuovo computo metrico sarebbe stato trasmesso il 30/11/2017, secondo quanto risultante dai docc. 3 e 16.
Il doc. 16 è effettivamente una e-mail, con la quale è stato trasmesso un nuovo computo metrico, indicante il prezzo complessivo, già applicato lo sconto dell'8%, di € 2.313.361,11, tale computo tuttavia non è al rustico, in quanto comprende le stesse tipologie di opere contemplate nell'offerta, cui pagina 15 di 18 aveva fatto seguito la sottoscrizione della “Lettera di Intenti” del 01/03/2017, tanto che quello trasmesso è espressamente qualificato come computo metrico “revisionato”.
Da quanto ricostruito, risulta pertanto dimostrato come né entro il termine indicato, e cioè una settimana dalla richiesta inviata con e -mail del 14/11/2017 (v. doc. 32 appellante), né in data successiva ha mai provveduto ad inviare un computo metrico o un'offerta coerente con la Parte_1
richiesta di;
né, in considerazione di quanto sopra esposto in ordine alla nullità del CP_1
precedente accordo negoziale, poteva continuare ad invocare le intese in precedenza Parte_1
raggiunte con la scrittura del 01/03/2017.
Ne consegue che la scelta di partecipare fattivamente, in un'ottica collaborativa alla fase successiva, confidando nel fatto che la realizzazione dell'opera sulla base del nuovo progetto, le sarebbe stata affidata, è dipesa da una scelta e valutazione autonoma di non emergendo in alcun modo Parte_1
dagli scambi intercorsi tra le parti, che siano state date rassicurazioni in tal senso da parte di
, che l'abbiano indotta a confidare nell'affidamento dell'appalto della nuova opera. CP_1
Ulteriormente occorre considerare come il nuovo progetto sia stato presentato con la SCIA di luglio
2017, quindi dopo quell'adempimento non si trattava più di “collaborare” alla nuova progettazione, bensì di operare le valutazioni economiche relative al nuovo progetto, per poi addivenire alla presentazione di una nuova offerta, sulla base del computo metrico da redigere sulla scorta del progetto dell'ing. . Per_1
Queste sono verosimilmente le attività in cui sono stati impegnati l'arch. e il geom. CP_4
nel periodo ottobre – novembre 2017, tuttavia se quelle attività non sono poi sfociate CP_6
nella conclusione del contratto questo non risulta addebitabile a , la quale, a fronte CP_1
dell'aumento del costo dell'opera indicato, sia pure verbalmente da (e comunque Parte_1
confermato dal computo metrico “revisionato” inviato in data 30/11/2017, che ulteriormente incrementava quella previsione da € 2.090.000,00 ad € 2.313.361,11), ha ritenuto di far delle diverse valutazioni e dunque di interpellare per la realizzazione non più della struttura finita, ma Parte_1
solo per l'esecuzione delle opere strutturali (“al rustico”), incarico questo cui ha mostrato Parte_1
di non essere interessata.
Il risarcimento dell'interesse negativo, ex art. 1338 c.c., deve quindi essere contenuto entro i limiti sopra precisati.
Non può invece essere riconosciuto alcun risarcimento in termini di interesse positivo, parametrandolo all'utile che sarebbe stato conseguito in caso di esecuzione del contratto.
L'unico accordo negoziale raggiunto, e cioè quello di cui alla “Lettera di intenti”, essendo invalido per l'impossibilità del suo oggetto, non può essere foriero del risarcimento di un siffatto danno, poiché quel pagina 16 di 18 contratto non avrebbe mai potuto avere esecuzione, tanto che la stessa parte appellante commisura il risarcimento ad un diverso valore, quello di € 2.090.000,00, che non è tuttavia riferibile ad alcun nuovo accordo raggiunto tra le parti.
Non può infatti ritenersi, secondo quanto sostenuto con l'atto d'appello, che rappresentino prova della stipula di un nuovo contratto – circostanza questa invero mai dedotta da nel giudizio di Parte_1
primo grado - le dichiarazioni del teste , il quale sul punto, sentito in materia contraria, Testimone_2
riguardo all'offerta che sarebbe stata verbalmente fatta a maggio del 2017, ha riferito de relato, e con tanti “mi pare”, di un importo di € 800,00 al mq. per 2.400 mq., che sarebbe stato accettato, senza essere in grado di indicare chi, per conto di , avrebbe espresso quell'accettazione, CP_1
peraltro in un momento in cui il nuovo progetto non era ancora stato definito.
Del resto, come correttamente evidenziato da parte appellata, se effettivamente già a maggio fosse stato raggiunto tra le parti un nuovo accordo, risulterebbero prive di senso le comunicazioni tra di esse scambiate in data 14/11/2017 e 21/11/2017, nonché l'invio del computo metrico “revisionato” da parte di in data 30/11/2017. Parte_1
Le spese del giudizio
Tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'appello, con conseguente accoglimento della domanda subordinata di risarcimento per responsabilità precontrattuale per un importo tuttavia estremamente ridotto, pari a circa 1/10 della richiesta, deve ritenersi che ricorrano quelle gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle quali, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 32061/2022, le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 412/2022 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 05/10/2020, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 8.136,66, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est.
pagina 17 di 18 dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1466/2022 RG promossa da:
(P. IVA ), con sede in Borgomanero (NO), Via Gozzano 66/68, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Borgomanero (NO), Via De
Amicis n. 11, presso lo studio dell'avv. Rino Casarotti, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede in Vercelli, Via degli Oldoni 14, in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
) dell'avv. Simone Rosazza Giangros, che la Email_1
rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 412/2022 del Tribunale di Vercelli, pubblicata in data 05/10/2022
-Responsabilità contrattuale e precontrattuale-
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte Eccellentissima, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, in parziale riforma della sentenza n. 412/2022 del Tribunale di Vercelli
NEL MERITO:
In via principale:
- accertare la responsabilità contrattuale della società convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere all'attrice appellante, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 288.016,81 o quell'altro minor importo che risulterà accertato in corso di causa;
in via subordinata:
- accertare la responsabilità precontrattuale della società convenuta e, per l'effetto, condannare la medesima, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere all'attrice appellante, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 79.016,81 o quell'altro minore importo che risulterà accertato in corsa di causa.
In ogni caso, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
Con il favore di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e Cpa.
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Torino, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza,
Nel merito:
In via principale
- rigettarsi integralmente tutti i motivi di appello avversari, siccome infondati in fatto ed in diritto e/o inammissibili per le ragioni esposte in atti e confermarsi la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, ridursi le pretese avversarie nella minor somma determinata di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria omissis”.
pagina 2 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Vercelli chiedendo, previo accertamento della responsabilità contrattuale Controparte_1
della convenuta, la sua condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 288.016,81, o in quell'altro importo che fosse stato accertato in corso di causa;
ovvero, in subordine, che fosse accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta, con sua condanna alla corresponsione, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 79.016,81.
Esponeva di avere presentato in data 15/02/2017 alla Parte_1 Controparte_1
intenzionata a realizzare una nuova residenza sanitaria per anziani nel Comune di Gattinara, un'offerta per la costruzione in appalto di detta R.S.A., per l'importo complessivo di 1.376.873,02, nonché una nuova offerta in data 17/02/2017, con uno sconto dell'8% sui prezzi indicati nella precedente;
che tale ultima offerta veniva accettata da e in data 01/03/2017 le parti sottoscrivevano una CP_1
"Lettera di intenti", costituente, in realtà, un vero e proprio contratto di appalto, in forza del quale affidava a tutte le opere, ad eccezione degli impianti meccanici ed elettrici;
CP_1 Parte_1
che, pertanto, nei mesi di marzo e aprile 2017, eseguiva sopralluoghi nell'area di cantiere, Parte_1
effettuava un primo rilievo dei fabbricati esistenti per la verifica dei computi, provvedeva alla parziale pulizia dell'area e ai sondaggi del terreno;
che in data 03/04/2017 veniva presentata presso il Comune di Gattinara la comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal legale rappresentante di , CP_1
la quale indicava quale impresa esecutrice delle opere;
che quindi facevano seguito Pt_1
l'autorizzazione all'ingresso in cantiere e la predisposizione del cantiere stesso;
che nel maggio 2017, in accordo con la convenuta, aveva provveduto alla riprogettazione dell'opera per Parte_1
problematiche relative all'impianto, alle fondazioni e al lay-out, con nuove disposizioni interne, per l'ampliamento dei posti letto, e la sistemazione di aree esterne;
che in data 16/05/2017 si svolgeva in
Monza un nuovo incontro tra le parti, visto che, sulla base di quanto concordato, aveva Pt_1
trasmesso nuovi progetti al progettista di , ing. ; che, tuttavia, contrariamente agli CP_1 Per_1
impegni assunti, con comunicazione del 14/11/2017, e successiva del 21/11/2017, parte convenuta aveva richiesto a un'offerta relativa alle sole parti strutturali, per la realizzazione dunque Parte_1
di una struttura “al rustico”; che in data 14/11/2017 pur contestando tale iniziativa, aveva Parte_1
trasmesso un nuovo computo metrico estimativo, rimasto privo di riscontro;
che nel febbraio - marzo
2018 aveva appreso dagli organi di stampa che i lavori di esecuzione della erano stati appaltati Pt_2
ad altra società e da una verifica degli atti amministrativi aveva riscontrato la sostanziale equivalenza tra il progetto da essa inviato alla convenuta in data 31/05/2017 e il progetto autorizzato con SCIA n.
41 del 27/07/2017.
pagina 3 di 18 Sosteneva che, a causa dell'inadempimento di aveva subito Parte_1 Controparte_1
danni pari a euro 288.016,81, a titolo di danno emergente e lucro cessante;
in via subordinata chiedeva che, accertata la responsabilità precontrattuale della convenuta, questa fosse condannata a corrisponderle la somma di euro 79.495, 00, oltre IVA, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio contestando le domande avversarie, di cui chiedeva Controparte_1
la reiezione, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse condannata a Parte_1
corrisponderle, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di euro 80.000,00 per la mancata tempestiva segnalazione delle problematiche relative al suolo, che avevano comportato un consistente ritardo nella realizzazione dell'opera.
La società convenuta negava che si fosse perfezionato un contratto di appalto, dal momento che la
“Lettera di intenti” del 01/03/2017 non conteneva un vero regolamento definitivo dei rapporti tra le parti, mancando una completa individuazione degli elementi essenziali del futuro contratto;
che era risultato impossibile realizzare il progetto per problematiche strutturali, attinenti alle fondazioni e dunque sussisteva una responsabilità precontrattuale di ai sensi dell'art. 1337 c.c., in CP_3
quanto avrebbe dovuto verificare la consistenza del suolo e la bontà del progetto, mentre, al fine di acquisire l'incarico, aveva omesso di informarla tempestivamente dell'esistenza delle problematiche relative al terreno, emerse a seguito dei sopralluoghi compiuti;
che, a voler ravvisare nella “Lettera di intenti” un vero e proprio contratto di appalto, quello sarebbe stato comunque affetto da nullità per impossibilità ab origine della prestazione o, in subordine, avrebbe dovuto essere risolto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per grave inadempimento imputabile a consistito nella mancata Parte_1
tempestiva comunicazione dell'impossibilità della prestazione.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, quindi, in data 05/10/2022 il Tribunale di
Vercelli pronunciava sentenza, con cui rigettava le domande di entrambe le parti, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 18/10/2022, ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato il 17/11/2022, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento della domanda principale o di quella subordinata proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del gravame avversario e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione o, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'appellante, la riduzione delle pretese avversarie.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 4 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Il Tribunale ha anzitutto qualificato la “Lettera di intenti”, recante la data del 01/03/2017, come una
"Puntuazione di clausole”, ritenendo che, sia le espressioni letterali in essa contenute, sia gli elementi ancora necessitanti di essere determinati, deponessero nel senso che un regolamento definitivo dei rapporti tra le parti non fosse ancora stato raggiunto. In tale situazione non poteva attribuirsi valore dirimente alla circostanza che il legale rappresentante di avesse presentato presso Controparte_1
il Comune di Gattinara una "comunicazione di inizio lavori", nella quale indicava quale CP_3
impresa costruttrice, dal momento che quella comunicazione aveva una “funzione meramente amministrativa”.
Osservava quindi il Tribunale come nel prosieguo delle trattative fosse emersa l'impossibilità di realizzare la costruzione sulla base del progetto originario, a causa della conformazione del terreno, su cui avrebbe dovuto essere edificata la nuova R.S.A Avevano pertanto luogo ulteriori verifiche tecniche e modifiche progettuali, all'esito delle quali, le trattative si interrompevano.
Una volta escluso che fra le parti si fosse già perfezionato un contratto, al fine di valutare le rispettive domande risarcitorie occorreva accertare se l'interruzione delle trattative fosse avvenuta senza un giustificato motivo. A tale riguardo la sentenza impugnata ha affermato che "benché le trattative fossero giunte a uno stadio avanzato e benché entrambe le parti deponessero un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto (come attestato dalla lettera di intenti del 1/3/2017), nessuna di esse ha fornito una prova idonea e convincente che la controparte abbia interrotto le trattative senza un giustificato motivo." (v. pag. 14 sentenza impugnata).
La natura dell'impedimento emerso, e cioè la conformazione planimetrica dell'area su cui doveva sorgere la costruzione, rappresentava effettivamente un fatto rilevante, idoneo ad escludere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto nei termini prefigurati nel corso delle trattative.
L'originario progetto risultato irrealizzabile veniva modificato e nel mese di maggio 2017, Parte_1
formulava verbalmente una nuova offerta per la realizzazione dell'opera, sulla base del nuovo progetto, che non veniva accettata;
quindi nel novembre 2017 era a richiedere a di CP_1 Pt_1
formulare un'offerta economica per la realizzazione dell'opera "al rustico", ma si dichiarava Pt_1
non interessata, pertanto, "non potendosi configurare la responsabilità di alcuna delle parti nella mancata positiva finalizzazione delle trattative, non può neppure addivenirsi alla condanna di alcuna di esse alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte a titolo precontrattuale." (v. pag. 15 sentenza impugnata).
Per tali ragioni, tanto le domande proposte da quanto la domanda riconvenzionale di Parte_1
pagina 5 di 18 sono state respinte. Controparte_1
I motivi d'impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione denuncia l'erronea qualificazione da parte del Parte_1
Giudice di primo grado della “Lettera di intenti”, sottoscritta tra le parti in data 01/03/2017, e così pure lamenta che non sia stata correttamente valutata la circostanza per cui il “tormentato e poi interrotto iter esecutivo del contratto d'appalto” è derivato da carenze progettuali e negligenze imputabili esclusivamente a , dal momento che gli elaborati progettuali forniti a Controparte_1 Parte_1
non erano idonei a consentire la realizzazione dell'opera, poiché non tenevano conto della reale conformazione del terreno.
Osserva la società appellante come la più recente giurisprudenza di legittimità, in punto qualificazione delle lettere di intenti, abbia, in casi analoghi a quello oggetto di causa, stabilito che anche in presenza di intese di siffatta natura, la loro violazione, perpetrata in una fase successiva al loro raggiungimento, rimettendo in discussione gli obblighi in itinere, determina una responsabilità contrattuale per inadempimento di una obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, con conseguente diritto del creditore a pretendere il risarcimento sia del cd. interesse negativo, che di quello positivo.
La circostanza che avesse depositato una denuncia di inizio lavori, indicante Controparte_1
quale impresa esecutrice delle opere, non poteva essere ritenuta come avente una Parte_1
"funzione meramente amministrativa", dovendo piuttosto essere considerata quale prova della volontà della committente di affidare l'appalto a che, proprio in conseguenza della denuncia di Parte_1
inizio lavori, era autorizzata ad accedere all'area destinata alla costruzione della e ad approntare Pt_2
il cantiere.
Prosegue l'appellante come, pur ribadita l'esistenza di una chiara responsabilità di natura contrattuale, a tutto concedere era comunque ravvisabile una responsabilità di natura precontrattuale, avendo il
Giudice di primo grado completamente omesso di valutare che era già entrata in cantiere, CP_3
aveva eseguito diversi lavori, tra cui il rilievo dei fabbricati esistenti per la verifica dei computi, la trinciatura e smaltimento degli arbusti, i sondaggi del terreno per la verifica della capacità portante,
l'inserimento del bagno chimico e lo smaltimento dell'amianto presente. Tali circostanze erano state pienamente confermate dalle deposizioni rese dai testi, oltre a risultare dai numerosi documenti progettuali ed elaborati grafici, i quali dimostravano come, unitamente agli altri lavori, le parti avessero già iniziato a dare esecuzione al contratto.
Le trattative erano poi state interrotte da , che neppure aveva comunicato Controparte_1
l'intenzione di affidare la realizzazione dell'opera ad una società terza, per cui, a prescindere pagina 6 di 18 dall'esistenza o meno del vincolo contrattuale, sicuramente aveva sostenuto dei costi per i CP_3
rilievi e per l'allestimento del cantiere per un importo pari ad euro 29.575,00.
La società appellata contesta tale ricostruzione in fatto e in diritto, sostenendo che il contratto non si sia mai perfezionato, dal momento che, a seguito della riscontrata impossibilità di realizzare il progetto originario, le parti non avevano raggiunto alcun accordo, tanto che non aveva mai iniziato Parte_1
i lavori, né realizzato, neppure parzialmente, alcuna opera.
Coerentemente non era stata autorizzata ad accedere all'area e ad approntare il cantiere, Parte_1
bensì aveva svolto solo alcune attività finalizzate alla redazione del computo metrico.
Per quanto concerne l'asserita responsabilità precontrattuale, osserva l'appellata come le attività che indica di avere svolto non attengono all'esecuzione delle opere, che avrebbero dovuto formare Pt_1
oggetto del successivo contratto, ma rientrano piuttosto negli adempimenti finalizzati alla redazione del computo metrico definitivo, destinato ad incidere sul prezzo finale dei lavori. Del tutto arbitraria, e non autorizzata, era stata l'installazione di un bagno chimico, che era inoltre del tutto inutile, stante la presenza di servizi igienici all'interno della struttura, secondo quanto confermato dai testi escussi in primo grado, i quali avevano altresì escluso che fosse stato dato incarico a di riprogettare Parte_1
l'edificio.
Pertanto, assume l'appellata che debba escludersi che possa aver fatto ragionevole affidamento Pt_1
sulla conclusione del contratto, atteso che, sin da subito, ancor prima che avessero inizio i lavori, il progetto redatto dall'arch. era risultato irrealizzabile. Per_2
Appreso di tale irrealizzabilità, non aveva interrotto alcuna trattativa, bensì aveva CP_1
incaricato i propri tecnici, ing. e ing. di redigere un nuovo progetto, ed è stata Per_1 Persona_3
proprio in questa fase ad interrompere le trattative, poiché aveva formulato una nuova offerta Pt_1
per l'importo di euro 2.090.000, pari a circa il doppio di quello indicato nella “Lettera di intenti”, e, una volta richiesta di presentare un'offerta "al rustico", non si era espressa, manifestando un Pt_1
completo disinteresse alla prosecuzione delle trattative.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Anzitutto va precisato come le parti avessero raggiunto un accordo sul progetto originario, e cioè quello redatto dall'arch. secondo quanto chiaramente desumibile dal tenore della “Lettera di intenti” Per_2
del 01/03/2017.
Con quella scrittura le parti davano atto che l'offerta formulata da per l'importo Parte_1
complessivo di euro 1.367.873,02, poi ridotta in data 17/2/2017, con applicazione di uno sconto dell'8%, a euro 1.266.723,00, era stata di “gradimento” di che quindi Controparte_1
“intende affidare all'Impresa le opere”. Parte_1
pagina 7 di 18 Quell'offerta era stata redatta sulla base di un computo metrico estimativo con quantità fornite dal committente, ovviamente sulla base del progetto fornito dalla committente medesima.
La “Lettera di intenti” proseguiva, poi, prevedendo che all'impresa dovesse essere consegnato il progetto costruttivo completo di ogni sua parte antecedentemente all'inizio dei lavori e, al ricevimento di quel progetto, l'impresa nei 20 giorni successivi avrebbe proceduto "alla revisione del computo metrico estimativo oggetto di offerta", il quale, moltiplicato per i prezzi dell'offerta scontata dell'8%, avrebbe condotto a determinare l'importo "a corpo" dell'intera opera.
A dimostrazione di come per la realizzazione dell'opera, sulla base di quel progetto e a fronte di quel corrispettivo, le parti avessero già raggiunto un accordo, che non necessitava di ulteriori conferme e/o integrazioni, veniva altresì precisato come "qualora nella redazione del computo dovesse essere necessario introdurre dei nuovi prezzi, gli stessi saranno desunti dal listino prezzi della C.C.I.A.A. di
Milano vigente al momento della computazione al netto di uno sconto del 15%", intendendo le parti evidentemente disciplinare anche l'eventualità in cui la revisione del computo metrico avesse reso necessario introdurre delle “voci” di costo non presenti nel precedente computo, così individuando un criterio per la determinazione del costo delle eventuali nuove voci.
Gli unici elementi, che effettivamente rimanevano da determinare in un momento successivo, erano quelli concernenti la quantificazione della penale "per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere ultimate, per colpa esclusiva dell'impresa", opera per la quale nella lettera di intenti era indicato il termine di consegna in 12 mesi lavorativi, al netto delle eventuali sospensioni disposte dalla committente, o per cause di forza maggiore, e a decorrere dal momento della consegna totale dell'area; nonché le modalità di pagamento, pur essendo stabilito che la contabilità dei lavori sarebbe stata effettuata con SAL mensili.
La giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento consolidato, ritiene che l'accordo che le parti abbiano raggiunto su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisca la fase delle trattative, poiché, al fine di perfezionare il vincolo contrattuale, è necessario che tra le stesse sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali e secondari, dell'accordo (v. Cass. 11/01/2005 n. 367), tuttavia nel caso in cui le parti abbiano inteso considerare il contratto come definitivamente formato, per l'ininfluenza dei punti da definire e la sostanziale validità di quelli già concordati, la minuta deve essere considerata come contratto perfetto, per la parte in cui contiene l'indicazione dei suoi elementi essenziali, e risulti altresì che le parti, anche in base al loro comportamento successivo, abbiano voluto vincolarsi definitivamente, dando esecuzione all'accordo risultante da detta minuta, sempre che tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (v. Cass. 02/07/2020 n. 13610).
Proprio ciò è quanto verificato nel caso di specie, poiché non solo gli elementi essenziali del contratto pagina 8 di 18 erano determinati, o determinabili sulla scorta dei criteri fissati nella medesima scrittura, ma soprattutto, avuto riguardo al comportamento successivo tenuto dalle parti, e nello specifico da che ora contesta il carattere definitivo di quell'accordo, le parti hanno inteso Controparte_1 quell'accordo come definitivo della volontà di affidare la realizzazione dell'opera, come descritta nel progetto originario, a nei tempi stabiliti e per il prezzo convenuto. Parte_1
Solo in quest'ottica possono essere intesi la comunicazione di inizio lavori, inviata da Controparte_1
allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Gattinara, con la quale, indicando il
[...]
numero del permesso di costruire rilasciato dal Comune in data 16/01/2017, veniva comunicata la data d'inizio lavori per il 03/04/2017, nonché il nominativo del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere e dell'impresa esecutrice, che era la Parte_1
Non è dunque condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale riguardo al fatto che si trattasse di una comunicazione avente una “funzione meramente amministrativa”, visto che non vi sarebbe stata alcuna necessità di fare quella comunicazione se in quella data non fosse stato previsto l'avvio dei lavori, avvio poi risultato impossibile per l'inadeguatezza del progetto originario alla realizzazione dell'opera. È evidente che il nominativo dell'impresa è stato indicato perché la scelta dell'appaltatrice a quel momento era già stata compiuta e lo era in via definitiva.
Perfettamente coerenti con tale ricostruzione, sono altresì gli scambi intercorsi tra il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ing. , e la Per_4 Parte_1
In data 03/04/2017 l'ing. inviava alla una richiesta d'integrazione del POS, Per_4 Parte_1
richiedendo che venissero aggiornati i documenti relativi ai dipendenti;
con e-mail della medesima data, sempre l'ing. precisava alla "Con la presente confermo che l'impresa è stata Per_4 Pt_1
accettata in cantiere", dichiarando di restare in attesa "per la convalida del medico competente relativa alle idoneità mediche”.
L'accettazione in cantiere dell'impresa ovviamente presupponeva che da quella data dovessero avere inizio i lavori da parte dell'impresa appaltatrice, non potendo ritenersi che quell'autorizzazione fosse meramente funzionale a consentire i rilievi per la presentazione della revisione del computo metrico, pur essendo quello un adempimento da eseguirsi in via preliminare, poiché l'elaborazione del computo metrico definitivo in alcun modo avrebbe condizionato l'accordo contrattuale già raggiunto.
La motivazione della sentenza di primo grado sul punto deve pertanto essere emendata, anche se, come peraltro evidenzia la stessa parte appellante, la qualificazione giuridica della scrittura in data
01/03/2017 ("Lettera di intenti") non risulta comunque dirimente ai fini della valutazione delle domande risarcitorie in questa sede proposte da Parte_1
È pacifico tra le parti, oltre ad essere stato confermato dall'istruttoria orale svolta, che sia emerso,
pagina 9 di 18 proprio a seguito dei sopralluoghi eseguiti da dopo il suo ingresso in cantiere, dovendo Parte_1
quella procedere, secondo quanto previsto nella Lettera di intenti alla revisione del computo metrico, in termini più precisi, che il progetto redatto dall'arch. era insuscettibile di essere realizzato, Per_2
poiché quello non teneva conto della pendenza del terreno, sicché non era conforme all'effettivo stato dei luoghi, oltre a non tenere conto delle capacità portante del terreno medesimo.
Dalla relazione dell'ing. prodotta da (v. doc. 3.4) risulta infatti che il Per_4 Controparte_1
muro di contenimento, che sosteneva il terrapieno non risultava idoneo alla realizzazione della nuova opera, lo stesso terreno adiacente al muro era un terreno di riporto, con caratteristiche quindi di portata non adeguate alla tenuta della spinta, che sarebbe stata prodotta dall'edificio da realizzare;
inoltre l'edificio di cui al progetto era sviluppato sulla base di un andamento altimetrico del terreno orizzontale, che avrebbe quindi imposto un riempimento ulteriore del terrapieno non realizzabile.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione provvedeva quindi nel mese di aprile 2017 a redigere un verbale di blocco cantiere, in attesa del nuovo progetto, della cui redazione Controparte_1
incaricava l'ing. e l'ing.
[...] Per_1 Persona_3
Pertanto, a prescindere dalla diversa ricostruzione offerta dalle parti, riguardo alle attività poste in essere nell'ambito di questa seconda fase, per addivenire ad un nuovo progetto, che fosse suscettibile di essere realizzato, non v'è dubbio che l'impossibilità materiale dell'oggetto, di cui al precedente accordo intercorso tra le parti, ne abbia determinato la nullità, ex art. 1418 c.c., per cui non è ravvisabile una responsabilità della generante un danno suscettibile di essere Controparte_1
risarcito in favore di in termini di interesse positivo, e cioè avendo riguardo all'utilità Parte_1
patrimoniale che avrebbe ottenuto dalla realizzazione di quell'opera. Parte_1
Diverse considerazioni dovranno invece essere svolte per quanto concerne il risarcimento del cd. interesse negativo, e cioè delle spese che non sarebbero state sostenute da se questa non si Parte_1 fosse impegnata nelle trattative e nell'avvio d'esecuzione di un contratto risultato poi nullo per causa che la committente, ex art. 1338 c.c., avrebbe dovuto conoscere e di cui deve comunque rispondere dipendendo la nullità dalla irrealizzabilità tecnica di un progetto da essa fornito.
L'opera poi riprogettata presentava delle significative differenze, in particolare di natura strutturale, come la stessa appellante asserisce (v. dich. teste : “…il progetto che avevamo in mano Tes_1
prevedeva un terreno in piano e poi c'era il discorso della capacità portante del terreno che prevedeva opere di scavo e conseguentemente di fondazione decisamente più importanti di quello che era previsto nel progetto originario"), sicché riguardo ad essa era certamente necessario per le parti raggiungere un nuovo accordo sul prezzo, oltre che sulle tempistiche, che ormai non potevano più essere quelle originariamente preventivate.
pagina 10 di 18 Lamenta l'appellante con il secondo motivo d'impugnazione che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che tra il mese di marzo e quello di novembre 2017 ha continuato a Parte_1
svolgere attività di progettazione in favore di , e su impulso di quest'ultima, poiché, Controparte_1
in accordo con la controparte, provvedeva a predisporre un nuovo progetto.
Si sarebbero quindi susseguite numerose riunioni tra le parti e con comunicazione in data 28/10/2017
l'ing. trasmetteva a quanto era disponibile per la valutazione delle strutture necessarie Per_1 Pt_1
alla realizzazione dell'opera; così ancora in data 02/11/2017 il tecnico prevenzione incendi, incaricato da , comunicava di avere visionato l'ultima versione degli elaborati grafico planimetrici CP_1
di progetto della residenza, sottolineando l'opportunità di un incontro tra tutti i soggetti coinvolti nella progettazione ed esecuzione, tra cui appunto Pt_1
Sulla scorta di tali elementi, ritiene pertanto l'appellante che debba considerarsi accertato che Pt_1
ha elaborato nuovi progetti e li ha trasmessi al progettista di , ing. , il quale a sua CP_1 Per_1
volta ha proceduto alle necessarie verifiche con gli enti interessati, nonché ad ulteriori affinamenti, in esito ai quali il progetto aggiornato veniva ritrasmesso a Pt_1
Proprio a tale asserita attività di progettazione, si ricollega l'istanza di c.t.u., volta a verificare le differenze e somiglianze tra il progetto di inviato a in data 31/05/2017 e quello Pt_1 CP_1
depositato dalla committente presso il Comune di Gattinara con SCIA del 27/07/2017.
Orbene, alcun elemento documentale, né le risultanze delle prove testimoniali depongono nel senso dell'affidamento da parte di di un incarico di progettazione a Controparte_1 Parte_1 visto che sia l'iniziale progetto, dell'arch. che il successivo resosi necessario per emendare i Per_2
difetti del precedente, sono stati affidati da a professionisti di sua fiducia, secondo CP_1
quanto confermato altresì dai documenti fiscali per tali prestazioni dall'ing. e dall'ing. Per_1 Per_3
(v. docc. 8, 14 e 15 parte appellata).
[...]
Quanto concretamente avvenuto, deve infatti essere diversamente ricostruito.
L'ing. , sentito in qualità di teste all'udienza del 13/05/2021, ha confermato di avere ricevuto da Per_1
parte di l'incarico, dopo le problematiche emerse circa la realizzabilità del progetto CP_1
dell'arch. di predisporre un nuovo elaborato progettuale, che si adattasse alle condizioni del Per_2
terreno, confermando che questo elaborato è poi stato presentato in Comune nel mese di luglio del
2017.
Analoghe circostanze sono state riferite dall'ing. all'udienza del 14/07/2021, allorché ha Persona_3
dichiarato di essere stato incaricato come progettista e direttore dei lavori delle strutture;
nello specifico il teste ha riferito di un incontro in cantiere il 06/04/2017 e del fatto che il progetto, poi presentato a luglio, era in corso di stesura nel mese di maggio, precisando che "il progetto nuovo lo abbiamo redatto
pagina 11 di 18 io e e per quello che so io la fece una proposta anche architettonica, ma il progetto lo Per_1 Pt_1 abbiamo redatto io e ”. Per_1
Lo stesso teste indicato dall'odierna appellante, , impiegato tecnico della Testimone_2 Pt_1
all'epoca dei fatti, nel riferire in ordine all'incontro avvenuto a Monza in data 16/05/2017 ha affermato come in quella occasione sia stata fatta "vedere la nuova distribuzione dei locali e rispetto alla versione del progetto originale erano usciti uno o due posti letto in più. L'incontro è finito con l'impegno da parte dell'ing. , della committente di fare le opportune verifiche con ASL, vigili del fuoco per la Per_1
realizzazione del progetto di ampliamento, cosa che noi non potevamo fare".
Anche il teste , geometra libero professionista, ha dichiarato di avere fatto i rilievi Testimone_3
planoaltimetrici della zona, in vista del nuovo progetto fatto dall'ing. , che prevedeva una parte Per_1
interrata molto più ampia, riferendo anch'egli come l'ing. si sia occupato della Persona_3
progettazione strutturale.
Il doc. 25 indicato da parte appellante, trasmesso in data 31/05/2017 dall'arch. CP_4
dipendente di non è propriamente un progetto, tanto che la stessa arch. nella sua mail Pt_1 CP_4 di accompagnamento lo qualifica come “proposta architettonica”, da lei trasmessa all'ing. e Per_1 all'ing. che erano i due progettisti incaricati da . Si tratta con tutta Persona_3 Controparte_1
evidenza delle piante di alcuni piani dell'edificio, che riportano la sistemazione interna dei locali, e che non sono affatto sovrapponibili alle tavole di progetto (v. doc. 10 parte appellata) presentate dall'ing.
per la SCIA del 27/07/2017, né comprendono tutti i piani che compongono le tavole di progetto. Per_1
Deve pertanto concludersi che nei mesi da aprile a luglio, allorché è stato presentato in Comune il nuovo progetto, le parti abbiano continuato a confrontarsi, anche in un'ottica propositiva da parte di sugli aspetti tecnici, per addivenire, quanto prima, da parte di alla presentazione Pt_1 CP_1
del nuovo progetto.
In assenza tuttavia di uno specifico incarico in tal senso affidato a alcun compenso per una Parte_1
siffatta attività può esserle riconosciuto, gli eventuali contributi pervenuti dai suoi tecnici, nell'ambito del confronto intrattenuto con i progettisti di , si collocano nell'ambito delle trattative, CP_1
che a quel momento erano in corso tra le parti, visto che sulla base del nuovo progetto, avrebbe Pt_1
dovuto procedere a formulare una nuova offerta, da elaborarsi sulla base di un diverso computo metrico.
Non può del resto trascurarsi di considerare come gli elaborati grafici trasmessi dalla Parte_1
rechino le date del 02/05/2017 e del 10/05/2017, date coerenti con l'incontro avvenuto in Monza il
16/05/2017 e con la mail inviata in data 09/06/2017 dall'arch. di ai progettisti, CP_4 Parte_1
oltre che con la presentazione della SCIA relativa al nuovo progetto nel mese di luglio 2017.
pagina 12 di 18 Deve peraltro sin da ora escludersi che possa pretendere di vedersi rimborsato l'importo di Parte_1 cui nota pro forma dell'ing. recante la data 07/03/2017. Per_5
Non è infatti chiaro a quale attività di progettazione si riferirebbe il documento, emesso in data antecedente al sorgere delle esigenze di modifica del progetto originario dell'ing. Nessuno Per_2 dei testi escussi ha riferito di attività svolte dall'ing. inoltre il documento prodotto non è un Per_5
documento fiscale e ad esso non si accompagna la prova dell'avvenuto versamento di somme in favore del professionista. Dunque, al di là di ogni altra considerazione, non è stato dimostrato alcun esborso da parte di in relazione al titolo allegato. Parte_1
Deve pertanto con riferimento al terzo motivo d'appello (v. pagg. 16 e ss. atto d'appello) ritenersi destituita di fondamento la pretesa di di vedersi riconoscere compensi per l'attività di Parte_1
progettazione, poiché tra le parti non è mai stato stipulato un contratto professionale d'opera avente quell'oggetto, che peraltro, non essendo una società di professionisti, avrebbe anche avuto CP_3
un oggetto impossibile.
L'elaborato dell'ing. (v. doc. 4 parte appellata), che non ha sul punto formato oggetto di Per_4
specifica contestazione da parte dell'odierna appellante, al di là di evidenziare – mettendoli a confronto
– le differenze tra gli elaborati grafici inviati da ed il progetto dell'ing. , ne ha Parte_1 Per_1 anche, e soprattutto, precisato la differente natura, visto che solo nel progetto dell'ing. sono Per_1
presenti tutti i dati e le specifiche che consentono di qualificarlo come elaborato progettuale (calcoli, disegni di dettaglio degli elementi di progetto, necessari anche per verificare la rispondenza alle prescrizioni di legge relative alla costruzione di edifici a destinazione assistenziale).
Sulla scorta di quanto esposto, risulta pertanto inaccoglibile l'istanza, riproposta con l'articolazione del quarto motivo d'appello, di una CTU diretta ad operare un raffronto tra gli elaborati trasmessi da e i progetti poi effettivamente realizzati da sull'assunto che Parte_1 Controparte_1 dalla riscontrabile “sostanziale conformità” degli stessi discenda il diritto dell'odierna appellante ad un compenso per i progetti consegnati.
Si tratterà invece di valutare, nell'esaminare il quinto motivo di gravame, se il tempo dedicato e i costi sostenuti per il proprio personale impiegato nelle attività di collaborazione e partecipazione alle varie fasi, che hanno condotto alla redazione del nuovo progetto, siano suscettibili di essere risarciti a titolo di danno, per avere ad un certo punto ingiustificatamente interrotto le trattative. CP_1
Sostiene parte appellante di avere fornito la prova delle attività effettivamente svolte e dei costi sostenuti per conto di sia in via documentale, che mediante le deposizioni Controparte_1
rese dai testi escussi.
Pertanto, dall'inadempimento di , che avrebbe completamente disatteso gli accordi presi CP_1
pagina 13 di 18 con discenderebbe il diritto di quest'ultima ad ottenere il risarcimento dei danni, sia a Parte_1
titolo di danno emergente, rappresentato dal prolungato ed improduttivo impegno di risorse aziendali, sia a titolo di lucro cessante, considerato l'utile che sarebbe stato conseguito in caso di esecuzione del contratto, quantificato in euro 288.016,81.
Sulla base di quanto già ricostruito in ordine ai rapporti tra le parti, bisogna distinguere due differenti momenti, e cioè quello successivo alla sottoscrizione della “Lettera di intenti” del 01/03/2017, cui ha fatto seguito l'avvio di attività propedeutiche all'apertura del cantiere, le quali, come già precisato, sono state poste in essere in esecuzione di un accordo negoziale già raggiunto tra le parti, risultato poi invalido per una causa imputabile alla committente, stante la irrealizzabilità del progetto da quella fornito;
e la fase successiva, compresa tra il mese di maggio e quello di novembre del 2017.
I costi sostenuti nella prima fase, per come documentati e confermati dall'istruttoria orale, debbono essere risarciti, in quanto quelli non sarebbero stati sostenuti se non avesse confidato Parte_1
senza sua colpa nella validità del contratto avente ad oggetto la costruzione della di Gattinara. Pt_2
In tali costi devono essere ricompresi quelli per il noleggio del bagno chimico, per il periodo da aprile al 03/07/2017, di cui alle tre fatture della Sebach s.r.l. del 18/04/2027, 15/05/2017 e 12/06/2017, del complessivo importo, compresa l'IVA, di € 508,74, non potendosi accedere alla tesi di parte appellata, secondo cui si sarebbe trattato di un costo superfluo e non giustificato, visto che c'erano dei bagni all'interno di uno degli edifici presenti in loco, dal momento che, a prescindere da quanto riferito da dal teste , riguardo al fatto che quel bagno fosse privo di allacciamento idrico, la Testimone_2
predisposizione di un bagno chimico rientra tra gli adempimenti di cantiere, tenuto conto del numero di persone destinate ad operarvi al momento di avvio delle attività.
Parimenti deve essere riconosciuto come costo quello di cui alla fattura dell' Parte_3
per complessivi € 2.440,00, IVA compresa, riferendosi tale voce di spesa alla pulizia dell'area di
[...]
cantiere dalle sterpaglie e alla potatura;
la spesa di cui alla fattura della Lattonsystem & Coperture s.r.l., per l'importo di € 1.500,00, esente IVA, concernente la spesa per lo smaltimento di amianto presente in loco, nonché la fattura per i sondaggi e le analisi del terreno eseguite dalla Hydrae s.r.l., per l'importo di € 775,92, compresa l'IVA.
Ulteriormente debbono essere considerati i costi per il personale impiegato in quel periodo, quali risultano dal prospetto allegato (v. pag. 14 del doc. 10 parte appellante), redatto sulla base dei rapportini giornalieri, che indicano il numero di ore lavorate nel cantiere di Gattinara, e la cui rispondenza alla contabilità interna aziendale è stata confermata dai testi , Testimone_4 Tes_5
e . Tali costi, considerata la retribuzione oraria corrisposta, ammontano a 2.912,00. Testimone_2
Complessivamente i costi sostenuti nella fase di avvio e approntamento del cantiere, da cui Pt_1
pagina 14 di 18 deve essere tenuta indenne, ammontano a € 8.136,66. Pt_1
Diverse considerazioni debbono essere svolte per quanto riguarda i costi che parte appellante assume di avere sostenuto nella fase successiva, e cioè una volta emerso che il progetto dell'ing. non era Per_2
attuabile e sino all'interruzione dei contatti tra le parti avvenuto a fine novembre del 2017.
A tale periodo vengono riferiti i costi di progettazione di cui alla fattura pro forma dell'ing. Per_5
di cui si è già esclusa la spettanza in favore di nonché l'ulteriore importo di € 22.110,00, Parte_1
riferibile ai costi per il personale tecnico, impiegato in quel periodo tra maggio e novembre 2017 nel confronto e nelle interlocuzioni relative alle modifiche della progettazione e all'elaborazione della nuova offerta.
Deve essere anzitutto considerato come l'odierna appellante non abbia mai specificamente contestato nel giudizio di primo grado la circostanza addotta da (punto 21 della comparsa di CP_1
costituzione e risposta), relativa alla formulazione da parte sua nel mese di maggio 2017 di un'offerta verbale, per la realizzazione dell'opera sulla base del nuovo progetto che si andava delineando, per il corrispettivo di € 2.090.000,00, limitandosi, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., ad eccepire la genericità del capo addotto al riguardo dalla controparte (il n. 13 di cui alla memoria istruttoria di
). CP_1
Non è per contro rispondente al vero quanto sostenuto da parte appellante riguardo al fatto che, prima dell'asserita ingiustificata rottura delle trattative da parte , essa abbia provveduto a CP_1
trasmettere – pur ritenendo quella richiesta difforme dalle intese in precedenza raggiunte tra le parti – un'offerta per la realizzazione dell'opera “al rustico”.
Quanto sostenuto a pag, 20 dell'atto d'appello, in ordine alla trasmissione di un nuovo computo metrico estimativo in data 24/11/2017, non trova affatto risconto nel citato doc. 6 del fascicolo di primo grado, atteso che la lettera recante quella data (doc. 6 appellante) contiene invece la richiesta di un incontro da parte di la quale contestualmente esprimeva “ampia riserva sull'adesione Controparte_5 alla richiesta di procedere alla redazione di un ulteriore e diverso computo metrico”, che prevedeva la costruzione di una struttura al rustico.
Peraltro, quanto sostenuto nell'atto d'appello, riguardo all'invio del nuovo computo metrico in data
24/11/2017, è in contrasto con le stesse allegazioni di nel giudizio di primo grado, avendo Parte_1
in quella sede dedotto a prova (v. capo 17 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) che il nuovo computo metrico sarebbe stato trasmesso il 30/11/2017, secondo quanto risultante dai docc. 3 e 16.
Il doc. 16 è effettivamente una e-mail, con la quale è stato trasmesso un nuovo computo metrico, indicante il prezzo complessivo, già applicato lo sconto dell'8%, di € 2.313.361,11, tale computo tuttavia non è al rustico, in quanto comprende le stesse tipologie di opere contemplate nell'offerta, cui pagina 15 di 18 aveva fatto seguito la sottoscrizione della “Lettera di Intenti” del 01/03/2017, tanto che quello trasmesso è espressamente qualificato come computo metrico “revisionato”.
Da quanto ricostruito, risulta pertanto dimostrato come né entro il termine indicato, e cioè una settimana dalla richiesta inviata con e -mail del 14/11/2017 (v. doc. 32 appellante), né in data successiva ha mai provveduto ad inviare un computo metrico o un'offerta coerente con la Parte_1
richiesta di;
né, in considerazione di quanto sopra esposto in ordine alla nullità del CP_1
precedente accordo negoziale, poteva continuare ad invocare le intese in precedenza Parte_1
raggiunte con la scrittura del 01/03/2017.
Ne consegue che la scelta di partecipare fattivamente, in un'ottica collaborativa alla fase successiva, confidando nel fatto che la realizzazione dell'opera sulla base del nuovo progetto, le sarebbe stata affidata, è dipesa da una scelta e valutazione autonoma di non emergendo in alcun modo Parte_1
dagli scambi intercorsi tra le parti, che siano state date rassicurazioni in tal senso da parte di
, che l'abbiano indotta a confidare nell'affidamento dell'appalto della nuova opera. CP_1
Ulteriormente occorre considerare come il nuovo progetto sia stato presentato con la SCIA di luglio
2017, quindi dopo quell'adempimento non si trattava più di “collaborare” alla nuova progettazione, bensì di operare le valutazioni economiche relative al nuovo progetto, per poi addivenire alla presentazione di una nuova offerta, sulla base del computo metrico da redigere sulla scorta del progetto dell'ing. . Per_1
Queste sono verosimilmente le attività in cui sono stati impegnati l'arch. e il geom. CP_4
nel periodo ottobre – novembre 2017, tuttavia se quelle attività non sono poi sfociate CP_6
nella conclusione del contratto questo non risulta addebitabile a , la quale, a fronte CP_1
dell'aumento del costo dell'opera indicato, sia pure verbalmente da (e comunque Parte_1
confermato dal computo metrico “revisionato” inviato in data 30/11/2017, che ulteriormente incrementava quella previsione da € 2.090.000,00 ad € 2.313.361,11), ha ritenuto di far delle diverse valutazioni e dunque di interpellare per la realizzazione non più della struttura finita, ma Parte_1
solo per l'esecuzione delle opere strutturali (“al rustico”), incarico questo cui ha mostrato Parte_1
di non essere interessata.
Il risarcimento dell'interesse negativo, ex art. 1338 c.c., deve quindi essere contenuto entro i limiti sopra precisati.
Non può invece essere riconosciuto alcun risarcimento in termini di interesse positivo, parametrandolo all'utile che sarebbe stato conseguito in caso di esecuzione del contratto.
L'unico accordo negoziale raggiunto, e cioè quello di cui alla “Lettera di intenti”, essendo invalido per l'impossibilità del suo oggetto, non può essere foriero del risarcimento di un siffatto danno, poiché quel pagina 16 di 18 contratto non avrebbe mai potuto avere esecuzione, tanto che la stessa parte appellante commisura il risarcimento ad un diverso valore, quello di € 2.090.000,00, che non è tuttavia riferibile ad alcun nuovo accordo raggiunto tra le parti.
Non può infatti ritenersi, secondo quanto sostenuto con l'atto d'appello, che rappresentino prova della stipula di un nuovo contratto – circostanza questa invero mai dedotta da nel giudizio di Parte_1
primo grado - le dichiarazioni del teste , il quale sul punto, sentito in materia contraria, Testimone_2
riguardo all'offerta che sarebbe stata verbalmente fatta a maggio del 2017, ha riferito de relato, e con tanti “mi pare”, di un importo di € 800,00 al mq. per 2.400 mq., che sarebbe stato accettato, senza essere in grado di indicare chi, per conto di , avrebbe espresso quell'accettazione, CP_1
peraltro in un momento in cui il nuovo progetto non era ancora stato definito.
Del resto, come correttamente evidenziato da parte appellata, se effettivamente già a maggio fosse stato raggiunto tra le parti un nuovo accordo, risulterebbero prive di senso le comunicazioni tra di esse scambiate in data 14/11/2017 e 21/11/2017, nonché l'invio del computo metrico “revisionato” da parte di in data 30/11/2017. Parte_1
Le spese del giudizio
Tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'appello, con conseguente accoglimento della domanda subordinata di risarcimento per responsabilità precontrattuale per un importo tuttavia estremamente ridotto, pari a circa 1/10 della richiesta, deve ritenersi che ricorrano quelle gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione delle quali, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 32061/2022, le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 412/2022 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 05/10/2020, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 8.136,66, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est.
pagina 17 di 18 dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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