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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17619 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina
Giasi, ha pronunciato la seguente
ENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 11811 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo
NO (c.f. ) e UN NA (c.f. CodiceFiscale_2
), come da procura in atti;
C.F._3
- appellante-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
- appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 16734/2021 (cfr. Parte_1 all. n. 1) emessa in data 20.07.2021 dal Giudice di Pace di Roma ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione del
“compenso spettante all'Avv. Angelo NO dichiatosi antistatario, nella misura minima prevista dalle tabelle forensi di cui al D.M. 10 Marzo 2014,
n. 55, condannando la al versamento dell'importo di € Controparte_1
265,00 a tale titolo.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
1 , per contro, è rimasta contumace sia nel giudizio di Controparte_1 primo grado che nel presente giudizio di appello.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del
12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalla parte appellante, con assegnazione di termini ex art. 190
c.p.c. di giorni venti per il deposito delle sole memorie conclusionali.
L'appello è fondato.
Con un unico motivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite.
Con la sentenza impugnata il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al rimborso del costo del biglietto aereo, pari ad € 91,98 in applicazione della disciplina dettata dal
Regolamento (CE) n. 261/2004, artt. 5, 7 e 8.
Il giudice di pace ha liquidato le spese legali per un importo di pari ammontare rispetto al rimborso, € 91,98, di cui € 60,00 per spese vive, ritenendo applicabile il limite imposto dall'art. 91, 4 comma, c.p.c., secondo cui “Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.
Tale disposizione trova giustificazione nella natura delle controversie di competenza del giudice di pace, caratterizzate da ridotta complessità tecnica e dalla possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione, detta limitazione non si applica ai giudizi che, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, devono essere decisi secondo diritto (ex multis, Cass. Sez. II Civ., sent. n.
9557/2014).
La disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ, comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
In tal senso, rileva l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, a norma del quale - nella formulazione ratione temporis vigente - “il giudice di pace decide
2 secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”.
Risultano quindi sottratte alla decisione secondo equità del giudice di pace le controversie fondate su contratti conclusi con moduli e formulari ex art. 1342 c.c.
In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Tribunale che la disposizione di cui all'art. 91, 4 c., c.p.c. non sia applicabile al caso in esame.
Aderisce infatti il Tribunale al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo.”
(ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013).
Esaminate le allegazioni delle parti e la documentazione già prodotta in primo grado si evince che il titolo contrattuale posto a fondamento della domanda di rimborso è un contratto di trasporto aereo concluso on line.
(cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Il giudice di prime cure, pertanto, ha errato nel ritenere applicabile l'art. 91, quarto comma, c.p.c. al presente giudizio, poiché, per la natura delle questioni sorte, la controversia deve essere decisa non secondo equità, ma secondo diritto, indipendentemente dal valore della domanda.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per applicare la limitazione di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c. e che la regolazione delle spese di lite deve avvenire secondo i criteri ordinari di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
In ragione della integrale soccombenza di parte convenuta, le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere poste a carico della stessa e
3 liquidate secondo i parametri ordinari, nella misura di € 175,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
16734/21 emessa in data 20.07.2021 dal giudice di pace di Roma, condanna parte appellata al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 175,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 330,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
4
Giasi, ha pronunciato la seguente
ENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 11811 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo
NO (c.f. ) e UN NA (c.f. CodiceFiscale_2
), come da procura in atti;
C.F._3
- appellante-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
- appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 16734/2021 (cfr. Parte_1 all. n. 1) emessa in data 20.07.2021 dal Giudice di Pace di Roma ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione del
“compenso spettante all'Avv. Angelo NO dichiatosi antistatario, nella misura minima prevista dalle tabelle forensi di cui al D.M. 10 Marzo 2014,
n. 55, condannando la al versamento dell'importo di € Controparte_1
265,00 a tale titolo.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
1 , per contro, è rimasta contumace sia nel giudizio di Controparte_1 primo grado che nel presente giudizio di appello.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del
12.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalla parte appellante, con assegnazione di termini ex art. 190
c.p.c. di giorni venti per il deposito delle sole memorie conclusionali.
L'appello è fondato.
Con un unico motivo l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite.
Con la sentenza impugnata il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al rimborso del costo del biglietto aereo, pari ad € 91,98 in applicazione della disciplina dettata dal
Regolamento (CE) n. 261/2004, artt. 5, 7 e 8.
Il giudice di pace ha liquidato le spese legali per un importo di pari ammontare rispetto al rimborso, € 91,98, di cui € 60,00 per spese vive, ritenendo applicabile il limite imposto dall'art. 91, 4 comma, c.p.c., secondo cui “Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.
Tale disposizione trova giustificazione nella natura delle controversie di competenza del giudice di pace, caratterizzate da ridotta complessità tecnica e dalla possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione, detta limitazione non si applica ai giudizi che, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, devono essere decisi secondo diritto (ex multis, Cass. Sez. II Civ., sent. n.
9557/2014).
La disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ, comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
In tal senso, rileva l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, a norma del quale - nella formulazione ratione temporis vigente - “il giudice di pace decide
2 secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”.
Risultano quindi sottratte alla decisione secondo equità del giudice di pace le controversie fondate su contratti conclusi con moduli e formulari ex art. 1342 c.c.
In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Tribunale che la disposizione di cui all'art. 91, 4 c., c.p.c. non sia applicabile al caso in esame.
Aderisce infatti il Tribunale al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo.”
(ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013).
Esaminate le allegazioni delle parti e la documentazione già prodotta in primo grado si evince che il titolo contrattuale posto a fondamento della domanda di rimborso è un contratto di trasporto aereo concluso on line.
(cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Il giudice di prime cure, pertanto, ha errato nel ritenere applicabile l'art. 91, quarto comma, c.p.c. al presente giudizio, poiché, per la natura delle questioni sorte, la controversia deve essere decisa non secondo equità, ma secondo diritto, indipendentemente dal valore della domanda.
Ne consegue che non ricorrono i presupposti per applicare la limitazione di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c. e che la regolazione delle spese di lite deve avvenire secondo i criteri ordinari di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
In ragione della integrale soccombenza di parte convenuta, le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere poste a carico della stessa e
3 liquidate secondo i parametri ordinari, nella misura di € 175,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
16734/21 emessa in data 20.07.2021 dal giudice di pace di Roma, condanna parte appellata al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 175,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 330,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Roma, 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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